Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 14 novembre 2017, n. 55516
Presidente: Rosi - Estensore: Scarcella
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 febbraio 2017, emessa in sede di udienza, il giudice del tribunale di Teramo, in accoglimento dell'eccezione della difesa degli imputati con cui veniva richiesta la nullità del decreto emesso ex art. 552 c.p.p. in quanto non preceduto da udienza preliminare, ritenuto che dalla descrizione in fatto si evincesse altresì la contestazione del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, nella forma aggravata prevista dall'ultimo periodo di cui al comma 1, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M.
2. Contro l'ordinanza emessa all'udienza dal giudice monocratico, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, prospettando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. c), c.p.p., sotto il profilo dell'abnormità del provvedimento impugnato, attesa l'indebita ed ingiustificata regressione del procedimento che ne sarebbe conseguita.
In sintesi, sostiene il Procuratore della Repubblica ricorrente, che gli unici atti a disposizione del giudice per valutare la fondatezza dell'eccezione difensiva erano rappresentati, in ragione della fase processuale in cui l'eccezione era stata sollevata, dal decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 27 dicembre 2013, dall'avviso ex art. 415-bis c.p.p. emesso il 23 giugno 2016 ed, infine, dal decreto di citazione a giudizio emesso il 18 luglio 2016; orbene, da nessuno di tali atti sarebbe evincibile, osserva il P.M. ricorrente, la descrizione in fatto anche della contestazione di sottrazione fraudolenta ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, non essendovi alcun riferimento né al dolo specifico normativamente richiesto dalla fattispecie astratta né ad una procedura di riscossione coattiva avviata e/o da avviarsi in relazione ad un avvenuto accertamento fiscale né ad atti simulati e/o fraudolenti compiuti ed idonei a vanificare la procedura di riscossione coattiva; gli unici reati oggetto di contestazione, infatti, erano costituiti dal delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a), dal delitto di cui all'art. 4 d.lgs. citato (capo b) e, infine, ancora dal delitto di cui all'art. 4 d.lgs. citato (capo c), commessi secondo le modalità esecutive e spazio-temporali meglio descritte in ciascuno dei predetti capi di imputazione; il giudice, dunque, non solo non avrebbe nemmeno indicato da quale dei tre capi di imputazione era desumibile anche la contestazione in fatto del delitto di cui all'art. 11 citato, ma avrebbe desunto un fatto nuovo dalla stessa contestazione in fatto; ciò avrebbe determinato un'indebita ed ingiustificata regressione del procedimento con conseguente impossibilità per il P.M. di reiterare l'esercizio dell'azione penale nelle forme originariamente prescelte ed in relazione alle originarie contestazioni, attesa l'intervenuta declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio; si verserebbe, pertanto, in un'ipotesi di provvedimento abnorme, essendosi trattato della manifestazione di un potere esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, determinando di fatto un'anomala regressione del procedimento.
3. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 20 settembre 2017, il P.G. presso la S.C. ha chiesto l'accoglimento del ricorso; in particolare, osserva il P.G., seppure il provvedimento adottato sia in astratto previsto dal vigente ordinamento processuale ove il decreto di citazione diretta a giudizio venga emesso senza il preventivo espletamento dell'udienza preliminare in caso di reati che l'avrebbero necessitata, tuttavia, nel caso in esame, detto potere sarebbe stato esercitato illegittimamente, atteso che il tribunale ha ritenuto configurabile una contestazione non compresa nell'originario decreto di citazione a giudizio, per la quale è prevista l'udienza preliminare, dichiarando quindi la nullità del predetto decreto di citazione diretta a giudizio, mentre avrebbe dovuto provvedere secondo le regole della contestazione suppletiva, così determinando un'indebita regressione del procedimento; l'atto emesso sarebbe quindi affetto da abnormità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
5. Ed invero, sin dall'arresto giurisprudenziale espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. un., n. 17 del 10 dicembre 1997 - dep. 12 febbraio 1998, Di Battista, Rv. 209603).
6. Nel caso in esame, il giudice monocratico, investito della questione relativa al mancato esperimento dell'udienza preliminare in relazione a reato per il quale la stessa sarebbe stata necessaria (art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000), ha esercitato in astratto un potere attribuitogli dal vigente codice di procedura penale, ma al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
Come, infatti, correttamente evidenziato dal P.M. ricorrente e dal P.G. presso questa Corte, la dichiarata nullità del decreto di citazione a giudizio seguiva la asserita configurabilità della contestazione "in fatto" del predetto delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, non essendo tale reato formalmente oggetto di contestazione da parte dell'originario decreto di citazione a giudizio, dove comp[a]iono solo i delitti di omesso versamento IVA e di dichiarazione infedele.
Nulla legittimava il giudice del dibattimento, in quella fase, ad esercitare il potere pur legittimamente conferitogli dal vigente codice di rito, atteso che, non soltanto dalla lettura dei capi di imputazione non risulta emergere alcuno degli elementi caratterizzanti tale reato, ma quand'anche ciò fosse risultato, il giudice non avrebbe potuto dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio restituendo gli atti al P.M.
Ciò, infatti, determina una indebita regressione del processo, atteso che, così operando, il giudice ha precluso al pubblico ministero di insistere sulla originaria imputazione, in quanto il rifiuto del giudice di celebrare l'udienza impedisce anche il successivo ricorso a contestazioni suppletive, come disciplinate dall'art. 521-bis c.p.p. (arg. a contrario da Sez. 1, n. 10666 del 27 gennaio 2015 - dep. 12 marzo 2015, P.M. in proc. Comparone, Rv. 262694).
7. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
«È abnorme in quanto determina una indebita regressione del processo, il provvedimento del giudice del dibattimento il quale, investito dell'esercizio dell'azione penale mediante decreto di citazione diretta a giudizio per reati che non prevedono la celebrazione dell'udienza preliminare, disponga, ritenendo desumibile "in fatto" anche la contestazione di un reato per cui detta udienza preliminare è richiesta, la restituzione degli atti al pubblico ministero (In motivazione, la Corte ha evidenziato che ove si ammettesse tale possibilità, si precluderebbe al pubblico ministero di insistere sulla originaria imputazione, in quanto il rifiuto del giudice di celebrare l'udienza impedirebbe anche il successivo ricorso a contestazioni suppletive, come disciplinate dall'art. 521-bis c.p.p.)».
8. L'impugnata ordinanza dev'essere, conclusivamente, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Teramo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso.
Depositata il 13 dicembre 2017.