Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Lombardia
Sentenza 4 luglio 2017, n. 102
Presidente: Di Salvo - Estensore: Madeo
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 30 settembre 2016, la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio gli odierni convenuti per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore della Regione Lombardia, del complessivo danno erariale, arrecato con condotte ritenute gravemente colpose, pari ad euro 36.051,75 oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.
Dall'atto di citazione emerge quanto segue: in data 10 febbraio 2010 la Procura, attraverso l'esposto a firma dell'Ing. Giuseppe Di Domenico (all. n. 1 del fascicolo della Procura), apprendeva che "... l'allora Direzione Organizzazione, Personale della Giunta regionale, nella persona del suo Direttore centrale pro-tempore dott. Enrico Pazzali, aveva indetto un bando di concorso pubblico per 20 posti di dirigente presso la Giunta medesima, pubblicandolo esclusivamente sul BURL... n. 8 del 22 febbraio 2006. Veniva invece omessa ogni forma di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nemmeno per estratto... L'emanazione del citato decreto direttoriale... era avvenuta, tra l'altro, sulla scorta della precedente delibera giuntale n. VIII/001476 del 22 dicembre 2005... approvata all'unanimità dai presenti... su proposta del Presidente Roberto Formigoni e con la partecipazione alla seduta anche... del Segretario generale Nicola Maria Sanese..." (all. n. 2 del fascicolo della Procura).
Tanto precisato, la Procura evidenzia poi che "... in palese contraddizione con quanto stabilito, tra l'altro, con gli stessi contenuti... della delibera giuntale n. VIII/1476 del 22 dicembre 2005... il conseguente provvedimento di indizione della selezione del 21 febbraio 2006, n. 1841, a firma del dott. Enrico Pazzali, al par. 6) del dispositivo, quanto alla pubblicazione del bando stabiliva testualmente: "... che il presente provvedimento sarà pubblicato sul - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni e Concorsi - è sarà disponibile sia sul sito internet www.regione.lombardia che sul portale internet della Giunta regionale della Lombardia", omettendo qualsiasi riferimento ad altre forme di pubblicità del medesimo".
Ancora, precisano i Requirenti che "il denunciante..., a cagione della mancata pubblicazione sulla GURI, ne rimaneva escluso e, con istanza datata 4 aprile 2006, chiedeva alla Regione Lombardia la riapertura dei termini di presentazione delle domande con la contestuale ripubblicazione del bando (o dell'estratto) sulla GURI" (all. n. 3 al fascicolo della Procura).
Della vicenda veniva interessato anche il difensore civico regionale (all. n. 4 del fascicolo della Procura) e comunque "... in assenza di riscontri alla propria istanza, in data 23 maggio 2006 il denunciante proponeva pertanto ricorso avanti al TAR Lombardia..." (all. n. 5 del fascicolo processuale).
In ogni caso, prosegue la Procura, "le prove concorsuali ebbero... inizio il giorno 11 maggio 2006 e si conclusero il 19 dicembre 2006,... così come si evince dalla determinazione del Direttore... Enrico Pazzali - n. 15231 in data 22 dicembre 2006,... con cui veniva approvata la graduatoria di merito formatasi (32 unità), e la graduatoria finale dei vincitori (20 unità). Ne veniva disposta la pubblicazione, anche questa volta, sul solo BURL" (all. n. 6 del fascicolo della Procura).
L'immissione in servizio dei candidati veniva autorizzata nel corso dello svolgimento del processo amministrativo di primo grado attraverso il "... decreto n. 6577/2007 del 18 giugno 2007, a firma del dott. Nicolamaria Sanese" (all. n. 7 del fascicolo della Procura).
Successivamente, "il 17 gennaio 2008 il TAR Lombardia, con sentenza n. 53/2008... decideva il ricorso presentato dall'Ing. Di Domenico, accogliendolo in parte e, per l'effetto, annullava il bando di concorso del 21 febbraio 2006 condannando, di conseguenza, la Regione Lombardia, in solido con le parti intimate costituite (idonei al concorso), alla refusione delle spese di giudizio per complessivi Euro 4.000,00" (all. n. 10 del fascicolo della Procura).
Ancora, prosegue la Procura precisando che "la Regione Lombardia appellava la decisione di 1° grado avanti al Consiglio di Stato, il quale, in sede cautelare, con l'ordinanza 3006/2008 del 3 giugno 2008... evidenziava che: "... ferma restando la statuizione del TAR in merito all'obbligo anche per le Regioni di pubblicare i bandi di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana... l'efficacia della sentenza impugnata deve essere sospesa, stante il pregiudizio grave ed irreparabile discendente dall'esecuzione della medesima, sia per i controinteressati dichiarati vincitori e assunti a seguito della procedura concorsuale, che per l'Amministrazione che ha bandito il concorso in questione, per la mancata copertura dei posti dirigenziali in organico vacanti". Nel dispositivo l'Ordinanza stabiliva, altresì, "... l'obbligo per l'Amministrazione di congelare un posto di dirigente di ruolo da bandire e mettere a concorso, in modo da soddisfare la pretesa dell'appellato a partecipare alla procedura concorsuale". In ottemperanza alla predetta Ordinanza la Regione Lombardia, con decreto n. 7899 del 18 luglio 2008 del Direttore centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema informativo dott. Silvio Lauro..., bandiva un "nuovo concorso"... per un posto da dirigente. All'esito del medesimo, il Di Domenico si collocava tra gli idonei del concorso al 3° posto e in virtù dello scorrimento di graduatoria, veniva assunto senza tuttavia essere mai ammesso a partecipare alla procedura originaria...". Nel frattempo il Consiglio di Stato, Sezione V, si pronunciava sulla questione della legittimità della procedura concorsuale non adeguatamente pubblicizzata, con Decisione depositata in data 1° aprile 2009, n. 2077... che respingeva gli appelli (tra cui quello della Regione). Nella suddetta pronuncia il Supremo Consesso ha evidenziato tra l'altro che: "... è comunque certo che la situazione ricreata attraverso la procedura selettiva ad un solo posto dirigenziale non costituisce succedaneo idoneo e satisfattivo di procedura con ben maggiori chances di collocazione in graduatoria..."... In definitiva anche il Supremo giudice amministrativo ha ritenuto "illecita" la condotta della Regione volta a ridurre, attraverso una serie di azioni specifiche ed apparentemente neutre, la platea dei possibili partecipanti alla procedura concorsuale in discorso di indubbia rilevanza "politica" per i vertici regionali" (all.ti 11, 12 e 13 del fascicolo della Procura).
Sempre i Requirenti riferiscono poi che "nonostante le due intervenute pronunce di merito sfavorevoli del Giudice amministrativo, affermative di principi generali di rilevanza costituzionale, la Regione ricorreva in Cassazione invocando il difetto di giurisdizione del G.A. sulle vicende concorsuali" (all.ti nn. 14 e 15 del fascicolo della Procura) e che sempre il denunciante aveva poi interposto "... in data 30 novembre 2009, dinnanzi al TAR Lombardia ricorso per l'ottenimento dei danni economici da lui asseritamente patiti in seguito alla mancata assunzione dall'1.1.2008 (data di assunzione degli altri dirigenti vincitori) all'1.7.2009 (data di assunzione dello stesso, per scorrimento graduatoria, all'ARIFL)".
Ancora, l'Ufficio Requirente precisa che l'esponente comunicava in seguito "... ulteriori fatti relativi alla vicenda in discorso" (all. n. 19 del fascicolo della Procura), ovvero che "... il ricorso per il preteso difetto di giurisdizione presentato dalla Regione era stato nel frattempo dichiarato inammissibile dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 14495... Il giudice della legittimità, pertanto, aveva condannato la Regione alla refusione delle spese di lite, per Euro 6.440,00, pagate al Di Domenico in data 5 agosto 2010" (all. n. 20 del fascicolo della Procura) e che "per la relativa assistenza legale, l'ente aveva conferito apposito incarico oltre che a 2 Avvocati della Regione ad un legale del Foro di Roma, l'avvocato Fabio Cintioli, esperto di diritto amministrativo".
Sul punto i Requirenti evidenziano anche che "nella richiamata pronuncia..., la Corte regolatrice stabiliva che... "non è dato cogliere nella sentenza impugnata alcuna statuizione che travalichi l'ambito della giurisdizione AGA. Il Consiglio di Stato non si è in alcun modo pronunciato sulla validità ed efficacia dei contratti stipulati dai vincitori del concorso indetto con il bando annullato, né ha fornito l'interpretazione della clausola risolutiva in essi contenuta. Al contrario, i riferimenti fatti alla posizione di costoro sono, nella logica della sentenza, meramente strumentali alla risoluzione della questione preliminare di improcedibilità del ricorso proposto dal D.D. che la Regione aveva sollevato, e cioè la sussistenza dell'obbligo, a suo carico, di impugnare non solo il bando, ma anche ma anche la graduatoria finale ed i provvedimenti di assunzione", ribadendo il principio di valenza generale per cui l'annullamento del bando travolge tutti gli atti successivi da esso dipendenti".
Da ultimo, sempre il denunciante, riferiva anche che "... l'avv.to Cintioli, era stato nominato, dalla Regione Lombardia, con deliberazione giuntale 11123 del 3 febbraio 2010, quale difensore dell'ente nel "ricorso promosso avanti il TAR Lombardia in materia di accesso al lavoro rubricato con R.G. n. 2700/09" (quello con cui il Di Domenico aveva richiesto il risarcimento dei danni da lui subiti per perdita di chance). La scelta del legale esterno era stata motivata dall'ente regionale dal fatto che il medesimo legale "già segue, nell'interesse dell'Ente, la vertenza da cui trae origine la domanda risarcitoria".
Sul complesso della vicenda i Requirenti hanno poi precisato che la stessa è stata non solo oggetto, in data 14 giugno 2012, di specifica interrogazione presentata al Presidente della Regione Lombardia a firma del Consigliere regionale Zamponi, ma anche di ulteriore denuncia a firma dei Sig.ri De Alessandri, Calise e Crimi, nonché di attenzione mediatica (all.ti nn. 20, 21, 22 e 22 bis del fascicolo della Procura).
In sintesi per la Procura "risulta pertanto dalla documentazione acquisita che, alla data del 20 dicembre 2012, l'amministrazione regionale lombarda, a cagione della mancata pubblicazione del bando in questione sulla GURI della Repubblica, era stata chiamata in giudizio in ben due procedimenti contenziosi: uno, promosso dal Di Domenico a cagione della mancata partecipazione al bando per mancanza di pubblicazione sulla GURI, appunto, conclusosi definitivamente con l'annullamento della procedura concorsuale, con l'appendice del giudizio di Cassazione sulla giurisdizione ed un altro, quello sull'istanza di risarcimento dello stesso Di Domenico per il 'danno ingiusto' patito per la sua mancata partecipazione al concorso a causa della mancata pubblicazione del bando sulla GURI, definito allora, per la sola 'perdita di chance', in primo grado ma impugnato dalla Regione Lombardia".
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti la Procura ha individuato inizialmente tre poste di danno erariale.
In particolare, la prima ipotesi di danno pari ad Euro 45.286,31 consisterebbe nel costo sostenuto dall'Amministrazione regionale "... per l'indizione del concorso che, su statuizione del Supremo Consesso congelava un posto di dirigente per l'Ing. Di Domenico... posto che, qualora si fosse quantomeno atteso l'esito del procedimento giudiziario radicatosi dopo il ricorso del Di Domenico o, ancora prima, l'amministrazione avesse posto in essere iniziative di annullamento, anche parziale, ovvero di rettifica o di riapertura dei termini, in autotutela... ovvero, ci si fosse avvalsi della clausola risolutoria introdotta con il citato decreto 6577/2007, certamente il costo del ridetto secondo concorso, per Euro 45.286,31... non sarebbe stato verosimilmente sostenuto". Tuttavia, proseguono i Requirenti essendo "... il costo della procedura esperita... sostenuto tra il 2008 ed il 2009... l'azione di questa Procura regionale risulta, ad oggi essere prescritta, non essendo nel frattempo intervenuto, nei termini, alcun atto interruttivo della medesima".
Per quanto poi riguarda la seconda posta di danno, "costituita dal costo, inutilmente sostenuto dall'amministrazione regionale, per i due procedimenti contenziosi instaurati contro l'Ente a cagione dell'inspiegabile rifiuto di riaprire, in autotutela, i termini per la partecipazione alla procedura del Di Domenico...", gli stessi Requirenti precisano che per una parte di essa "... risulta essere maturata la prescrizione dell'azione erariale in quanto dal 2008 non sono stati interposti atti interruttivi della medesima".
Diversamente, per la quota parte di danno conseguente alla Deliberazione giuntale n. VIII/09432 del 20 maggio 2009 il danno erariale risulterebbe ancora attuale.
In particolare, con tale provvedimento "... veniva stabilito di proporre ricorso in Cassazione avverso la pronuncia (anche questa volta sfavorevole alla Regione) del Consiglio di Stato, con contestuale conferimento di rappresentanza legale anche ad un legale esterno, nonostante il cospicuo numero di avvocati - almeno 17 - dipendenti dalla Regione, 7 dei quali abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. A seguito del rigetto del ricorso la Cassazione condannava la Regione Lombardia alla rifusione alla controparte delle spese legali per Euro 6.440,00..., pagate in data 5 agosto 2010, mentre, al legale esterno lo stesso Ente, in data 2 agosto 2010, pagava gli onorari ammontanti a Euro 29.611,75... L'atto in questione, adottato su proposta del Presidente Roberto Formigoni, e del Direttore Centrale Affari Istituzionali e Legali della Giunta regionale e del Dirigente Avv.to Francesco Zucaro, con l'assistenza del Segretario generale dott. Nicolamaria Sanese è stato approvato all'unanimità dai presenti Assessori: Giovanni Rossoni, Davide Boni, Giulio Boscagli, Luciano Bresciani, Massimo Buscemi, Raffaele Cattaneo, Romano Colozzi, Luca Daniel Ferrazzi, Romano La Russa, Stefano Maullu, Franco Nicoli Cristiani, Massimo Ponzoni, Pier Gianni Prosperini Di San Pietro, Mario Scotti, Domenico Zambetti, Massimo Zanello. Per tale posta dannosa, ammontante ad Euro 36.051,75, risulta essere stato posto in essere atto interruttivo della prescrizione, decorrente dal 29 luglio 2015 [data di spedizione all'ufficiale giudiziario] con invito a fornire deduzioni di questa Procura...".
Secondo la Procura, "di tale danno devono essere chiamati a rispondere i sopracitati soggetti nella seguente misura, salvo diverso eventuale accertamento delle responsabilità da parte del Collegio:
A) 80% di Euro 36.051,75, ovvero Euro 28.841,40, da addebitarsi, parti uguali, alle condotte del Presidente Roberto Formigoni, dell'Avvocato Francesco Zucaro, del Segretario generale Nicolamaria Sanese e del dott. Luca Dainotti (ciascuno per Euro 7.210,35);
B) 20% di Euro 36.051,75, ovvero Euro 7.210,35, da addebitarsi, in parti uguali, alle condotte degli Assessori Giovanni Rossoni, Davide Boni, Giulio Boscagli, Luciano Bresciani, Massimo Buscemi, Raffaele Cattaneo, Romano Colozzi, Luca Daniel Ferrazzi, Romano La Russa, Stefano Maullu, Franco Nicoli Cristiani, Massimo Ponzoni, Pier Gianni Prosperini Di San Pietro, Mario Scotti, Domenico Zambetti e Massimo Zanello (ciascuno per Euro 450,64)".
Infine, in ordine alla terza posta di danno ipotizzata dai Requirenti viene precisato che "... in data 30 novembre 2009 il Di Domenico proponeva ulteriore ricorso per ottenere il risarcimento economico da 'perdita di chance' dopo l'annullamento del concorso disposto dal G.A. Anche questa volta la Regione Lombardia decideva la resistenza processuale a tale pretesa..." e che "... la riforma della sentenza del TAR Lombardia favorevole al Di Domenico a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato 25 febbraio 2016, n. 762..., esclude la possibilità di qualificare la condotta dei suddetti soggetti, pur produttiva di deminutio patrimoniale, come gravemente colposa".
Al termine della richiamata attività istruttoria la Procura erariale, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, notificava agli odierni convenuti specifico invito a dedurre (doc. n. 5 all. n. 25 del fascicolo della Procura).
Sempre la Procura riferisce poi che quasi tutti gli odierni convenuti hanno presentato deduzioni difensive (all. n. 30 del fascicolo della Procura), chiedendo altresì di essere anche sentiti personalmente, come da audizioni sinteticamente riportate nell'atto di citazione (all. n. 31 del fascicolo della Procura).
Tanto precisato, non essendo le argomentazioni difensive risultate idonee a superare l'addebito di responsabilità sulla base delle evidenze istruttorie, anche in considerazione del contrasto fra quanto dichiarato dai convenuti e quanto invece affermato sul punto dal Dott. Lauro nella propria audizione personale del 14 ottobre 2015 (al tempo dei fatti Direttore Centrale del Personale), la Procura ritiene esser stata raggiunta la piena prova della responsabilità amministrativa in capo ai convenuti.
Da ultimo, la Procura precisa che "a cagione della complessità della valutazione delle singole posizioni da esaminare alla luce delle deduzioni scritte ed orali prodotte dai sunnominati soggetti, questa Procura, al fine di meglio approfondirne gli aspetti colà emersi, formulava due istanze di proroga del termine per l'emissione dell'atto di citazione... entrambe autorizzate: la prima, con Ordinanza della Sezione giurisdizionale lombarda numero 4/2016/PRO in data 17.2.2016 - termine concesso sino al 1 giungo 2016 -, la seconda, con Ordinanza della medesima Sezione n. 9/2016 in data 8 giugno 2016 - termine concesso sino al 30 settembre 2016 -. Entrambe le ordinanze venivano portate a conoscenza dei destinatari dell'invito tramite apposita comunicazione" (all.ti nn. 32 e 33 del fascicolo della Procura).
Tanto premesso, i Requirenti dopo aver evidenziato che "... non c'è dubbio che i Consiglieri regionali - così come i dirigenti regionali avvinti all'Ente territoriale da un rapporto d'impiego - siano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in virtù del rapporto di servizio con la Regione Lombardia...", hanno poi precisato con riferimento all'antigiuridicità della condotta degli odierni convenuti che "... in presenza di tali sicuri riferimenti normativi i vertici politici ed amministrativi della Regione avrebbero dovuto prudentemente provvedere anche alla pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Una siffatta cautela, oltreché evidentemente rispettosa della legge statale, avrebbe evitato le spese per l'imponente contenzioso che la Regione Lombardia si è trovata ad affrontare" e che "in ogni caso il TAR ed il Consiglio di Stato hanno accertato l'illegittimità del concorso con motivazioni diffuse e puntuali... In particolare il Supremo Consesso ha rilevato l'esegesi strumentale (significativamente definita "confusione logica") da parte della Regione, delle richiamate norme sui pubblici concorsi volte ad aggirare le forme di pubblicità più ampia "sperimentate e costituzionalmente dovute (art. 97 c. 3 Cost.) di reclutamento del personale degli apparati pubblici".
In sostanza, per la Procura, "in presenza di dette cristalline coordinate normative e giurisprudenziali è certamente illecito e connotato da «colpa grave», per non dire da «dolo», il comportamento del Presidente Roberto Formigoni, politico con una lunga esperienza di amministratore che ha sempre tenuto saldamente in mano "la regia dell'intera procedura concorsuale" (significativa in proposito è la "Comunicazione del Presidente alla Giunta nella seduta del 21 novembre 2007", all. 35) e di coloro che, coadiuvandolo come esperti nelle materie legali e specialmente nel diritto amministrativo e nell'organizzazione degli uffici regionali presso l'Ufficio di Presidenza della Giunta regionale, hanno partecipato alle fasi procedimentali di formulazione e di approvazione della proposta di delibera volta a consentire la pubblicazione del bando esclusivamente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e cioè, i dottori Nicolamaria Sanese ed Enrico Pazzali, sottoscrivendo la relativa delibera, nonché i componenti della giunta regionale che l'anno votata. Non meno grave - per quanto interessa specificamente la quota di danno contestata - è la responsabilità del Presidente Formigoni, di coloro che l'hanno coadiuvato nelle fasi procedimentali di elaborazione e di approvazione della proposta di delibera giuntale volta ad autorizzare la proposizione di un ricorso in Cassazione per regolamento di giurisdizione, per di più attribuendo l'incarico ad un legale esterno - nonostante il ruolo dell'Avvocatura regionale annoverasse ben 7 avvocati abilitati al patrocinio - su circa 17 avvocati in ruolo - in Cassazione ed effettivamente patrocinati (all. 34) - dopo che il giudice amministrativo si era pronunciato 2 volte in termini inequivocabili sull'illegittimità della procedura concorsuale, annullandola, nel pieno esercizio delle sue attribuzioni giurisdizionali, del resto mai contestate dalla stessa Regione, né in primo, né in secondo grado. Rileva, in questo senso, oltre alla responsabilità dell'ex Presidente Formigoni... quella del Direttore Centrale Affari Istituzionali e Legali Luca Dainotti e del Dirigente Avv.to Francesco Zucaro, che lo hanno assistito nella fase di approvazione della delibera di Giunta 9432 del 20 maggio 2009, oltre a quella del Segretario generale dott. Nicolamaria Sanese che ha assistito alla seduta senza rappresentare la possibile «temerarietà» del ricorso, atteso che la giurisdizione amministrativa non era mai stata contestata".
Per i Requirenti "la temerarietà di tale ricorso emergeva già dal pretestuoso riferimento alla volontà di contestare la pronuncia annullamento del bando - "legittima" - per prevenirne gli effetti caducanti o vizianti sui contratti di lavoro a valle. Ed invero la Suprema Corte, nella sentenza 16 giugno 2010, n. 14495, ha ribadito il principio generale dell'"effetto caducante dell'annullamento del bando, la cui eliminazione dal mondo giuridico rende privi di giustificazione gli atti successivi ed irradia i suoi effetti sullo status di dipendenti della Regione dei soggetti contro-interessati" ha dichiarato il ricorso "inammissibile", non riuscendo a "cogliere nella sentenza impugnata alcuna statuizione che travalichi l'ambito della giurisdizione AGA", condannando conseguentemente la Regione ricorrente alle spese del giudizio...".
Ancora, con riferimento alla responsabilità del Segretario Generale Sanese, la Procura evidenzia che "... secondo la pacifica giurisprudenza della Corte dei conti, il Segretario Generale è chiamato ad assolvere attivamente il proprio ruolo... Ed invero, in relazione all'applicazione di norme giuridiche la colpa grave è sicuramente riscontrabile in presenza di un'interpretazione o di una sequenza di comportamenti in palese contrasto con la lettera della legge ovvero con prassi interpretative e/o orientamenti giurisprudenziali e dottrinari consolidati".
Circa poi l'elemento soggettivo relativo alla condotta dei componenti della Giunta viene affermato che "risulta altresì affetto da colpa grave il comportamento dei componenti della Giunta regionale che hanno votato favorevolmente la deliberazione 20 maggio 2009, n. 9432 - senza richiedere approfondimenti sul contenuto della stessa di cui assumevano responsabilità politica ed amministrativa -, con cui veniva stabilito di proporre un ricorso anomalo in Cassazione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi su una materia - i pubblici concorsi - pacificamente rientrante nella potestà decisoria di quel giudice ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 165/2001, comma 4".
Pertanto, "attese le competenze dei membri della Giunta regionale Lombarda il tentativo di limitare la partecipazione al concorso per dirigenti attraverso una pubblicazione solo locale - anziché nazionale - è sintomo di grave negligenza o imprudenza se non di dolo".
In definitiva, quindi, per i Requirenti "permane... accertato e contestabile il danno di Euro 36.051,75, somma pagata dalla Regione Lombardia per il palesemente infondato e dilatorio ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato 2077/2009, da addebitarsi ai soggetti che parteciparono, a vario titolo, all'adozione della relativa delibera giuntale n. 9432 del 20 maggio 2009, causativa dell'esborso dannoso".
Va poi precisato che i convenuti Davide Boni, Giulio Boscagli, Luciano Bresciani, Massimo Buscemi, Raffaele Cattaneo, Romano Colozzi, Giovanni Rossoni, Massimo Zanello nelle more del giudizio, hanno provveduto a versare in favore dell'Amministrazione danneggiata (come comprovato dal deposito della relativa quietanza), l'intero importo quantificato a loro carico nella domanda attrice.
In data 19 aprile 2017 si è costituito il Sanese, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione erariale, atteso che "il fatto in ipotesi dannoso risalirebbe al maggio 2009..., mentre l'invito a fornire deduzioni è stato ricevuto solo nel settembre 2015, in assenza di precedenti atti interruttivi".
Nel merito, il difensore afferma innanzitutto che "... le suddette decisioni, in particolare quella assunta con la Deliberazione del 20 maggio 2009, sono state mosse dall'esigenza di preservare, nei limiti e coi mezzi consentiti dall'ordinamento, l'organizzazione dell'ente, come si era costituita per effetto della legittima assunzione dei vincitori del concorso...".
In sintesi, per la difesa "la valutazione di proporre ricorso per Cassazione era certamente una scelta discrezionale dell'Amministrazione. Non può essere rinvenuto alcun profilo di responsabilità erariale, in capo al dott. Sanese, in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del suddetto ricorso, con conseguente pagamento da parte della Regione delle spese di giudizio, essendo il "rischio" di soccombenza insito in ogni giudizio e, in particolar modo, nel giudizio di Cassazione. In ogni caso,... la nomina di professionisti esterni, del libero foro, è espressamente prevista dall'art. 19, comma 2, della L.R. 7 luglio 2008, n. 20, recante il Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale...".
In sostanza, secondo il difensore, "nel caso di specie sussistevano tutte le condizioni poste dalla legge: la questione era estremamente complessa e delicata, anche per l'assenza di precedenti; si svolgeva fuori dalla circoscrizione del Tribunale di Milano e del TAR Lombardia ed in ultima istanza".
Ancora il convenuto precisa poi che "il ricorso in Cassazione risultava, tra l'altro, utile al fine di risolvere tutte le questioni poste dal ricorrente, relative alla sorte dei contratti. Il giudizio si è concluso, al di là della formula, in senso pienamente favorevole per la Regione, in quanto le Sezioni Unite hanno chiarito, anche al ricorrente, che il Consiglio di Stato non si era pronunciato in realtà (e non avrebbe potuto farlo in sede di cognizione) sulla validità dei contratti: una circostanza che è stata valorizzata anche dal GIP del Tribunale di Milano, che, nell'archiviare gli atti del procedimento penale, ha escluso a carico del dott. Sanese ogni responsabilità".
Con riferimento invece all'elemento soggettivo il difensore precisa che "... il segretario generale della Giunta regionale non decide la strategia difensiva o la composizione dei collegi di difesa, essendo la scelta de qua compiuta dagli uffici preposti..." e che "... le particolari criticità insite nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione giustificavano congrua la scelta dei proponenti di un professionista esperto e qualificato sul territorio nazionale, da affiancare agli avvocati "interni", allo scopo precipuo di apprestare la migliore difesa in favore della Regione".
Inoltre, la suindicata difesa, nel precisare che "... ai fini della quantificazione dell'ingiusto danno contabile deve tenersi comunque conto del vantaggio ottenuto", evidenzia che nel caso di specie "... la decisione di resistere nelle competenti sedi giudiziarie ha portato concreti benefici per l'ente pubblico, rappresentati, tra gli altri, dalla sospensione della sentenza di primo grado e dai chiarimenti decisivi della Cassazione... poiché la sentenza del Consiglio di Stato del 1 aprile 2009, n. 2077, conteneva delle affermazioni che apparentemente potevano far ritenere che il Giudice Amministrativo avesse - impropriamente - statuito anche in ordine agli effetti dell'annullamento della procedura sui contratti medio tempore sottoscritti, si rendeva necessario, da parte dell'amministrazione, proporre ricorso per difetto di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione, per evitare incertezze interpretative e contestazioni da parte del ricorrente ing. Di Domenico".
In estremo subordine si richiede l'esercizio del potere riduttivo.
In definitiva, quindi, la difesa del Sanese chiede:
- in via preliminare, di respingere ovvero dichiarare inammissibili le domande della Procura in quanto prescritte;
- nel merito, respingere le medesime domande, in quanto infondate;
- in via del tutto subordinata, applicare nella misura massima il potere riduttivo;
- in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio e compensi professionali.
In data 20 aprile 2017 si è costituito il Dainotti che nella ricostruzione minuziosa in fatto della vicenda ha inteso fra le altre cose affermare, con particolare riferimento alla scelta di ricorrere innanzi alla Corte di Cassazione, che "a riprova delle incertezze interpretative e, al contempo, della importanza del tema degli effetti discendenti dalla pronuncia di annullamento del Consiglio di Stato... la Regione Lombardia riteneva di consultare sul punto professori esperti di diritto amministrativo. Con argomentato e prudente parere del 23.06.2009..., il Prof. Avv. Fabio Cintioli esprimeva dubbi sulla portata dell'affermazione contenuta nella decisione del Consiglio di Stato circa l'incidenza dell'annullamento sugli atti successivi e, in particolare, sullo status di dipendenti dei vincitori del concorso. Il parere avvertiva, quindi, del rischio che potesse formarsi il giudicato implicito in ordine alla nullità e/o inefficacia e/o caducazione del contratto di lavoro quale conseguenza dell'annullamento giurisdizionale del bando di concorso, benché la giurisdizione amministrativa sia confinata al solo campo del procedimento concorsuale, oltre il quale riprende vigore, da quanto è sopravvenuta la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, la giurisdizione ordinaria. Tali considerazioni giustificavano il ricorso alle Sezione Unite della Cassazione per motivi di giurisdizione, al fine di contestare l'accertamento giudiziale, implicito ma suscettibile di passare in giudicato in mancanza di impugnazione, sulla nullità e/o inefficacia dei contratti di lavoro" e che "un secondo parere veniva poi reso in data 23.07.2009 dal Prof. Avv. Michel Martone..., il quale, viceversa, concludeva nel senso della necessaria adozione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento di risoluzione dei rapporti di lavoro dirigenziale originati dal bando di concorso viziato".
Tanto precisato, il difensore ha eccepito la prescrizione dell'azione erariale considerato che "... la messa in mora, avente effetti interruttivi della prescrizione, rappresenta un atto necessariamente recettizio..." e che "... il dott. Dainotti ha ricevuto l'invito a dedurre in data 05.08.2015...".
In ogni caso per la difesa "... anche a voler ricollegare l'effetto interruttivo della stessa... alla consegna dell'invito a dedurre all'Ufficiale Giudiziario per la successiva notifica..." avvenuta il 4 agosto 2015, l'azione di responsabilità sarebbe comunque prescritta "... rispetto ai fatti occorsi il 02.08.2010".
Nel merito, per il difensore i Requirenti avrebbero commesso un errore sul presupposto di fatto "... ovverosia sulla inesatta circostanza che il giudizio avanti la Corte di Cassazione fosse diretto a difendere la procedura concorsuale annullata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 2077/2009".
Secondo la difesa invece "... l'intento di Regione Lombardia era quello di chiarire la portata della decisione del Consiglio di Stato, non già rispetto alla pronuncia di annullamento del bando di concorso, bensì con riguardo alle sorti dei contratti medio tempore stipulati e all'esorbitante effetto di caducazione automatica degli stessi che pareva cogliersi da alcuni equivoci passaggi motivazionali della sentenza del Giudice amministrativo...".
In sintesi, per la difesa, "... la Regione, e il dott. Dainotti, non hanno mai dubitato della giurisdizione amministrativa di annullamento degli atti di un concorso pubblico, ma hanno correttamente e giustamente voluto contestare la giurisdizione del G.A. a giudicare della nullità/invalidità/inefficacia dei contratti di servizio".
Ancora, il convenuto ha dedotto l'assenza di danno erariale, sul presupposto che la Procura regionale non ha dimostrato né l'illiceità, né tantomeno l'illegittimità della decisione di ricorrere in Cassazione e l'insindacabilità nel merito di tale decisione, essendo la stessa espressione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito ed essendo esclusa, nel caso di specie, la temerarietà dell'azione innanzi alla Corte di Cassazione.
Sempre secondo il difensore, la scelta di ricorrere in Cassazione non sarebbe nemmeno irrazionale in quanto finalizzata a "... fare accertare il difetto di giurisdizione del G.A. rispetto alla sorte dei contratti di lavoro stipulati dai dirigenti nominati..." e quindi "... conservativa degli interessi economici di Regione Lombardia".
Inoltre, la decisione di ricorrere in Cassazione avrebbe sortito anche l'effetto "... di prevenire il pericolo di maggiori danni discendenti dai probabili contenziosi che i vincitori del concorso avrebbero azionato a tutela dell'affidamento ingenerato dall'immissione in servizio... ove la Corte di Cassazione non avesse escluso... l'effetto demolitorio della pronuncia di annullamento del concorso sui contratti di lavoro".
In sintesi, per il difensore, sarebbe stato inesigibile un comportamento differente rispetto a quello tenuto dal Dainotti atteso che "... la decisione di ricorrere in cassazione, rapportandosi al momento della condotta dell'agente, appariva giustificata dall'esigenza di chiarire la portata della pronuncia giudiziale e rappresentava, pertanto, la scelta meno costosa tra quelle perseguibili. Si trattava, cioè, della sola scelta che avrebbe potuto superare le ambiguità della decisione del Consiglio di Stato...".
In estremo subordine, in caso di condanna, la difesa chiede l'applicazione del principio di compensatio lucri cum damno in considerazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione.
Da ultimo, il difensore nel premettere che "... l'irragionevolezza della condotta va giudicata ex ante e non in base al risultato raggiunto...", ha comunque evidenziato che "... nella fattispecie, le conclusioni circa la ragionevolezza e la inesigibilità di una condotta diversa restano valide anche al cospetto di una valutazione di utilità, successiva all'esito del giudizio avanti la Corte di Cassazione", avendo "... la pronuncia della Suprema Corte... escluso che dal giudicato di annullamento del concorso pubblico potesse discendere l'effetto automatico della caducazione dei contratti di lavoro, sgombrando così il campo dalle ulteriori pretese del ricorrente di travolgimento dei contratti stipulati a valle del concorso pubblico e dal pericolo del moltiplicarsi del contenzioso, con ciò salvaguardando le esigenze di stabilità della struttura organizzativa di Giunta e di prevenzione di potenziali azioni risarcitorie da parte dei dirigenti nominati".
Il difensore, poi, con riferimento al preteso effetto conformativo, ha affermato che "... il dott. Dainotti era comunque estraneo a ogni decisione sul punto, in ogni caso vale evidenziare che l'effetto conformativo al quale si appella la Procura erariale non può che riguardare l'azione amministrativa futura, mentre la caducazione del contratto è vicenda che attiene al rapporto privatistico di lavoro e che presuppone una pronuncia del G.O. che annulli ovvero dichiari nullo o inefficace l'atto negoziale".
Per quanto poi riguarda l'affidamento dell'incarico di difesa ad un legale esterno, viene precisato dal suindicato difensore che "... la possibilità di affidamento di incarichi a legali esterni è espressamente contemplata nell'art. 19, co. 2, lett. d) della L.R. n. 20/2008 allorquando questo si renda necessario con riferimento alla specificità delle materie trattate o al livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono fuori dalla circoscrizione del tribunale di Milano e del tribunale amministrativo della Lombardia", requisiti questi che ricorrerebbero tutti, ad avviso della difesa.
Di conseguenza, per il convenuto, "... essendo l'incarico legittimato dalla norma, la scelta di avvalersene rientra nella sfera della discrezionalità dell'Amministrazione rispetto alla quale opera il limite dell'insindacabilità nel merito ex art. 1, L. n. 20/1994".
Sul punto, la difesa evidenzia anche che "... la gran parte degli avvocati assegnati all'Avvocatura regionale aveva partecipato alle prove preselettive del concorso di cui si tratta, onde la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi".
Circa poi l'elemento soggettivo, la difesa ha affermato che "vanno... esclusi, nella fattispecie, tanto il dolo, quanto la colpa grave, non fosse altro che per la scarsa chiarezza dei passaggi motivazionali della sentenza del Consiglio di Stato e per le conseguenti incertezze interpretative e applicative, che solo la Suprema Corte avrebbe potuto dirimere".
Infine, in subordine, il difensore ha evidenziato che "... il preteso danno erariale va rettificato nell'importo", in quanto "... l'importo pagato di Euro 29.611,75 è comprensivo di ulteriore attività svolta dal prof. Cintioli in una causa di lavoro innanzi al Tribunale di Milano...".
In estremo subordine, il convenuto ha chiesto poi l'applicazione del potere riduttivo.
In definitiva la difesa del Dainotti chiede:
- in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale;
- nel merito:
in via principale, di rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, di rideterminare le somme dovute, secondo quanto argomentato in narrativa, anche in applicazione del potere riduttivo della misura del risarcimento;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 9 maggio 2017 la Procura ha depositato la comunicazione della Sig.ra Rosa Maria Ottimo (nella qualità di vedova del dott. Zucaro), con cui quest'ultima ha comunicato il decesso del menzionato dott. Francesco Zucaro, odierno convenuto.
Nell'odierna pubblica udienza, ha preso inizialmente la parola il Requirente, che, dopo aver ribadito sostanzialmente quanto già evidenziato nel proprio atto di citazione, in particolare opponendosi all'eccezione di prescrizione quale sollevata in atti e deducendo che, nella specie, non può essere applicato il principio dell'insindacabilità, nel merito, delle scelte discrezionali, si è altresì soffermato - tra l'altro - sul dovere di ottemperanza in capo all'Amministrazione regionale con riferimento alle statuizioni, a quest'ultima sfavorevoli, emesse a più riprese dal plesso della Giustizia Amministrativa. Da ultimo, detto P.M., ha chiesto l'estinzione del presente giudizio nei confronti dei convenuti Boni, Boscagli, Bresciani, Cattaneo, Colozzi, Rossoni, Zanello e Buscemi, attesa l'integrale rifusione del danno, così come indicato e quantificato a carico degli stessi nella domanda giudiziale, e per il convenuto Zucaro, in conseguenza dell'avvenuto decesso di quest'ultimo. Infine, sempre il Requirente, ha chiesto la dichiarazione di contumacia per i convenuti Boni, Boscagli, Bresciani, Cattaneo, Ferrazzi, Formigoni, La Russa, Maullu, Nicoli Cristiano, Ponzoni, Prosperini di San Pietro, Rossoni, Scotti, Zambetti e Zanello, in considerazione dell'avvenuta corretta notifica dell'atto di citazione nei confronti di questi e della loro mancata costituzione in giudizio, confermando, per il resto, le richieste formulate con domanda giudiziale. Successivamente, ha preso la parola l'Avv. Silvia Castellari per Colozzi precisando che quest'ultimo, in data 8 febbraio 2017, ha provveduto all'integrale refusione all'Amministrazione danneggiata di quanto richiesto dalla Procura, ed ha, pertanto aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere quale formulata dal P.M. d'udienza. Ancora, l'Avv. Paola Balzarini, per il convenuto Dainotti, ha preliminarmente eccepito la nullità della domanda - relativa alla mancata ottemperanza alle sentenze emesse dal Tar Lombardia e dal Consiglio di Stato da parte dell'Amministrazione regionale - formulata dal Procuratore regionale in udienza, deducendo la novità della stessa. Tanto precisato, ha poi sostanzialmente ripercorso i passaggi salienti della propria memoria difensiva, confermando le conclusioni già ivi espresse. Infine, ha preso la parola l'Avv. Stajano, per il convenuto Sanese, che, nel confermare le conclusioni già rassegnate, si è, in particolare, soffermato sull'utilità del pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione nel caso di specie, a prescindere dall'esito di inammissibilità del ricorso presentato innanzi ai Giudici di ultima istanza.
In sede di replica, il P.M. ha confutato l'eccezione di nullità proposta dall'Avv. Balzarini, deducendo che, nella fattispecie, non può essere ravvisato alcun mutamento della domanda, e ha insistito nella richiesta di condanna e nelle ulteriori conclusioni, quali già formulate.
Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dei convenuti Boni, Boscagli, Bresciani, Cattaneo, Ferrazzi, Formigoni, La Russa, Maullu, Nicoli Cristiano, Ponzoni, Prosperini di San Pietro, Rossoni, Scotti, Zambetti e Zanello, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, non essendosi detti convenuti costituiti in giudizio ed avendo il Collegio verificato la regolarità della notificazione dell'atto di citazione nei loro confronti.
Sempre preliminarmente rileva, poi, il Collegio, che i convenuti Boni, Boscagli, Bresciani, Cattaneo, Colozzi, Rossoni, Zanello e Buscemi, nelle more del giudizio, hanno provveduto a versare, in favore dell'Amministrazione danneggiata (come comprovato dal deposito delle relative quietanze), l'intero importo corrispondente al danno loro imputato secondo la prospettazione della Procura regionale.
Essendo tale pagamento avvenuto successivamente all'instaurazione del giudizio, va, al riguardo, adottata una sentenza che definisca il processo in rito, dovendo questa Sezione valutare non solo l'originaria sussistenza dell'interesse ad agire, ma anche la sua permanenza fino al momento della decisione e, poiché detto interesse, nella fattispecie in esame, risulta essere venuto meno in dipendenza di fatti sopravvenuti satisfattivi, va emessa, in conformità alla richiesta del Pubblico Ministero d'udienza, sentenza di cessazione della materia del contendere in parte qua.
Invero, deve osservarsi che la pretesa attrice è stata soddisfatta, con riferimento alle suindicate posizioni, in misura piena, successivamente all'instaurazione del giudizio, e che tale sopravvenuta soddisfazione fa venir meno ogni concreto interesse alla prosecuzione del giudizio stesso, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, qui condiviso (cfr. Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, n. 137 del 1° aprile 2003; Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, n. 198 del 12 novembre 2015; Corte di cassazione, Sez. lav., n. 17815 del 7 settembre 2005; Sez. III, n. 11581 del 31 maggio 2005; Sez. I, n. 14194 del 28 luglio 2004).
Peraltro, la Sezione osserva che la declaratoria di cessazione della materia del contendere, nei casi - quale quello in esame - di refusione del prospettato danno, da parte di convenuti in giudizio, successivamente alla notificazione dell'atto di citazione, e, dunque, dopo l'instaurazione del giudizio stesso, impone, comunque, l'accertamento della sussistenza o meno di una virtuale soccombenza (ossia della contestata responsabilità), in capo ai soggetti interessati, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, con conseguente condanna, in caso di esito positivo di tale accertamento, "al rimborso delle spese", ex art. 31 del codice di giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 ed ex art. 91 del codice di procedura civile.
Infatti, come chiarito anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 274 del 12 luglio 2005), in caso di cessazione della materia del contendere, residua comunque un margine di (virtuale) delibazione nel merito, al fine di regolare le spese di giudizio secondo il principio (oggettivo) della soccombenza, salva compensazione delle stesse nel caso di sussistenza di gravi e specifici motivi (per il giudizio di responsabilità amministrativa, cfr., ora, l'art. 31, comma 3, del menzionato codice di giustizia contabile).
Nella fattispecie - considerato che, come meglio e più ampiamente sarà appresso chiarito ed argomentato in sede di disamina delle responsabilità connesse all'adozione della deliberazione di Giunta regionale n. 9432 del 20 maggio 2009, in capo ai suddetti convenuti va effettivamente ravvisata, per quanto di ragione, responsabilità amministrativa per colpa grave - gli stessi vanno, conseguentemente, condannati al pagamento delle spese del giudizio, come da dispositivo, in considerazione del fatto che l'integrale rimborso da parte degli stessi della somma richiesta dalla Procura, come già innanzi considerato, si è oggettivamente concretizzato dopo l'introduzione del giudizio.
Per quanto concerne le conseguenze nel presente giudizio del sopravvenuto decesso del convenuto Zucaro (vedasi risultanze in atti), occorre considerare che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. n. 20 del 14 gennaio 1994, "la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale [...] Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi".
Nel caso di specie non risulta sussistere, né è stato dedotto, alcun presupposto per la trasmissibilità agli eredi del debito contestato dal Procuratore regionale al suindicato convenuto, né, conseguentemente, per la prosecuzione dell'azione nei confronti degli stessi, sicché va dichiarata l'estinzione del giudizio instaurato nei confronti del suddetto convenuto.
Non trattandosi di proscioglimento nel merito e in ragione della disposta estinzione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, anche in applicazione dell'art. 111, comma 8, del codice della giustizia contabile, secondo cui "le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute" (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale entrale d'appello, sent. n. 218 dell'11 aprile 2017).
Ciò premesso, il Collegio osserva che, delle tre ipotesi di danno erariale lungamente ed analiticamente descritte dai Requirenti, l'unica effettivamente fatta valere in giudizio, e sottoposta allo scrutinio di questo Collegio, è quella di cui alla menzionata delibera giuntale n. VIII/09432 del 20 maggio 2009, con cui l'Amministrazione regionale decideva sia di proporre ricorso in Cassazione avverso la decisione del Consiglio di Stato, sia di conferire la rappresentanza legale anche ad un legale esterno.
Va quindi innanzitutto precisato che tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa saranno di seguito valutati sotto tale duplice profilo, in quanto la posta di danno unitaria richiesta dalla Procura è in realtà causalmente riconducibile, nella prospettazione di cui all'atto di citazione, per euro 6.440,00 alla decisione di ricorrere in Cassazione, trattandosi della somma di denaro versata dalla Regione alla controparte per le spese legali a seguito della soccombenza in giudizio, mentre per euro 29.611,75 alla decisione di avvalersi per il giudizio de quo anche di un legale esterno, essendo tale importo dedotto come relativo agli onorari poi versati a quest'ultimo (su tale ultima quantificazione, vedasi amplius infra).
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di nullità, avanzata in udienza dal difensore del Dainotti, con riferimento alla asserita novità di richieste formulate, sempre in sede dibattimentale, dal Pubblico ministero, relativamente ad esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, deve evidenziarsi che la stessa non può trovare accoglimento. Ciò perché nelle affermazioni espresse dal Procuratore regionale in udienza, circa la mancata ottemperanza delle statuizioni del giudice amministrativo di prima e seconda istanza, non possono certo individuarsi le caratteristiche di una nuova ed autonoma domanda, bensì può ravvisarsi semplicemente un arricchimento della prospettazione argomentativa già esposta, coerente con il petitum e la causa petendi dell'originaria domanda risarcitoria, senza che risulti introdotta alcuna pretesa obiettivamente diversa da quelle originarie.
Tanto precisato, tale eccezione deve, dunque, essere rigettata.
Ancora, sempre preliminarmente, il Collegio deve esaminare l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale avanzata dalle difese dei convenuti Sanese e Dainotti, dovendosi, peraltro, precisare che gli effetti derivanti dalla proposizione dell'eccezione in argomento e le conseguenze della relativa delibazione non sono estensibili ad altri convenuti che tale eccezione non hanno sollevato, in ragione della parziarietà della dedotta responsabilità e della non rilevabilità d'ufficio dell'eccezione in argomento, che deve essere eccepita in giudizio dalla parte che intenda avvalersene (art. 2938 c.c.).
Sul punto la Sezione deve rilevare che, nel caso di specie, non può essere valorizzata la circostanza, addotta dalla Procura, relativa alla tempestività della consegna dell'invito a dedurre agli Ufficiali giudiziari per la notifica, poiché, come noto, il c.d. principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio affermato dalla Consulta (sentenza n. 477/2002) non è applicabile all'atto stragiudiziale, qual è l'invito a dedurre (cfr. su tutte Corte dei conti, Sez. giurisdizionale Emilia Romagna, nn. 172/2015 e 174/2014).
Infatti, la Corte di cassazione (Cass., sent. n. 18759/2013) ha sul punto evidenziato che la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, non a quelli sostanziali (né agli effetti sostanziali degli atti processuali). Questi ultimi, pertanto, producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati all'ufficiale giudiziario od all'ufficio postale (Cass. n. 9303/2012; Cass. n. 15671/2011; Cass. n. 9841/2010).
Di conseguenza, considerato che il dies a quo da cui far discendere il decorso del termine quinquennale di prescrizione risulta individuato, alla luce delle risultanze di causa, nelle date del 2 agosto 2010 per quanto concerne l'esborso di euro 29.611,75 e 5 agosto 2010 per quanto concerne l'esborso di euro 6.440,00 (cfr., in particolare, atto di citazione, pagg. 23 e 32), l'azione erariale deve dichiararsi prescritta, con riferimento al menzionato Sanese, per entrambe le voci di danno, considerato che quest'ultimo ha ricevuto l'invito a dedurre solo in data 7 agosto 2015 (cfr. all. n. 29 del fascicolo della Procura).
A tale declaratoria - che non configura, nei confronti del menzionato convenuto Sanese, un'assoluzione nel merito, per la quale è imposta la liquidazione delle spese processuali - deve far seguito pronuncia di non luogo a provvedere in ordine a dette spese.
Diversamente, per il convenuto Dainotti, l'eccezione di prescrizione in esame va accolta solo parzialmente.
Premesso che risulta incontestata tra le parti la già esposta individuazione del dies a quo prescrizionale per entrambe le voci di danno sulle quali è fondata la domanda giudiziale (2 agosto 2010 per quanto concerne l'esborso di euro 29.611,75 e 5 agosto 2010 per quanto concerne l'esborso di euro 6.440,00 - cfr., in particolare, atto di citazione, pagg. 23 e 32; comparsa di risposta del convenuto Dainotti, pagg. 18 e ss.), e considerato che la notificazione dell'invito a dedurre nei confronti del predetto convenuto è stata eseguita in data 5 agosto 2015 - ferme restando le considerazioni innanzi esposte circa l'inapplicabilità alla fattispecie del principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio - nei confronti di detto ricorrente l'azione risarcitoria deve considerarsi prescritta, limitatamente alla voce di danno quantificata in euro 29.611,75, essendo interamente decorso, alla predetta data del 5 agosto 2015, il quinquennio previsto al riguardo dalla legge, cominciato a decorrere, per tale posta dannosa, il 2 agosto 2010.
Viceversa, per la voce di danno quantificata in euro 6.440,00 relativa alla refusione di spese di giudizio, poiché il dies a quo della decorrenza del relativo termine di prescrizione va individuato, per quanto innanzi osservato, nella data del 5 agosto 2010, la prescrizione stessa può considerarsi validamente interrotta nei confronti del predetto convenuto in virtù della notificazione dell'invito a dedurre, avvenuta il 5 agosto 2015, cioè tempestivamente, entro il quinquennio di riferimento, computando i termini di prescrizione ex nominatione dierum, ai sensi degli artt. 155 del c.p.c. e 2963 del c.c.
Tanto precisato, nel merito, il Collegio deve rilevare che il rapporto di servizio esistente all'epoca dei fatti di causa fra gli odierni convenuti e la Regione Lombardia non è in contestazione, dunque è pacificamente riconosciuto da tutte le parti in causa ed è, comunque, da ritenersi sussistente, anche per i componenti della Giunta regionale, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (ex multis, cfr. Sez. giurisdizionale Lombardia, sentt. n. 119 del 7 luglio 2016 e n. 98 del 16 giugno 2016).
Con riferimento alla ritualità della contestazione dell'antigiuridicità delle condotte in esame, il Collegio deve poi rilevare - in disparte quanto sarà appresso osservato nel merito - che non è rinvenibile nel caso di specie, "uno scollamento tra la condotta contestata ed il preteso danno erariale", come invece affermato dalla difesa del convenuto Dainotti, (cfr. pag. 21 della memoria difensiva); ciò perché in modo chiaro la Procura ha affermato in proposito che "... la temerarietà di tale ricorso emergeva già dal pretestuoso riferimento alla volontà di contestare la pronuncia di annullamento del bando - 'legittima' - per prevenirne gli effetti caducanti e vizianti sui contratti di lavoro a valle" (cfr. pag. 59 dell'atto di citazione), e che il "conferimento di rappresentanza legale anche ad un legale esterno", era stato disposto "nonostante il cospicuo numero di avvocati dipendenti dalla Regione, molti dei quali abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori" (cfr. pag. 64 dell'atto di citazione).
Ancora, al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci circa l'esatta lettura cronologica della vicenda nel suo complesso (relativa alla decisione da parte della Giunta regionale di ricorrere in Cassazione e di avvalersi, al riguardo anche di un professionista esterno all'Ente), deve precisarsi che i pareri resi al riguardo dall'Avv. Fabio Cintioli e dall'Avv. Michel Martone sono temporalmente successivi rispetto alla più volte richiamata deliberazione n. VIII/094432 del 20 maggio 2009, essendo detti pareri rispettivamente del 23 giugno e 23 luglio 2009 (cfr. all.ti nn. 1 e 2 della memoria difensiva del Dainotti).
Tutto quanto sopra precisato, il Collegio con una valutazione da condursi, naturalmente, ex ante e non ex post, deve valutare, nel merito, l'antigiuridicità o meno della condotta degli odierni convenuti che hanno partecipato a vario titolo nella formalizzazione del provvedimento in trattazione con cui si è deciso - conferendo rappresentanza legale anche ad un legale esterno - di ricorrere in Cassazione per ottenere declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo (che si era già pronunciato per ben due volte sulla vicenda ampiamente descritta in fatto) sul presupposto che quanto affermato al punto 39 della sentenza del Consiglio di Stato n. 2077/2009, secondo cui "... l'eliminazione dal mondo giuridico del bando di concorso rende privi di qualsivoglia giustificazione gli atti successivi ed irradia i suoi effetti sullo status di dipendenti della Regione dei soggetti contro interessati...", fosse in contrasto "con la giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato, atteso che il Giudice Amministrativo non ha competenza a pronunciarsi in merito se non in sede di ottemperanza sugli effetti e le statuizioni dei contratti stipulati" (cfr. delibera giuntale n. VIII/09432 del 20 maggio 2009 di cui all'all. n. 23 del fascicolo della Procura).
Sul punto, deve rilevarsi che, ancorché i Giudici di ultima istanza, nel dichiarare inammissibile il ricorso, abbiano chiaramente precisato che "il Consiglio di Stato non si è in alcun modo pronunciato sulla validità ed efficacia dei contratti stipulati dai vincitori del concorso indetto con il bando annullato, né ha fornito l'interpretazione della clausola risolutiva in essi contenuta. Al contrario, i riferimenti fatti alla posizione di costoro sono, nella logica della sentenza, meramente strumentali alla risoluzione della questione preliminare di improcedibilità del ricorso dal Di Domenico che la Regione aveva sollevato, e cioè la sussistenza dell'obbligo, a suo carico, di impugnare non solo il bando, ma anche la graduatoria finale ed i provvedimenti di assunzione" (cfr. sentenza Corte di Cassazione n. 14495/10 di cui all'all. n. 20 del fascicolo della Procura), effettivamente, sulla base di una valutazione prognostica del caso di specie, non è possibile parlare, come invece afferma la Procura, di ricorso temerario.
Infatti, come desumibile dalla lettura degli atti (e come poi confermato dallo stesso parere reso dall'Avv. Cintioli), non poteva, ex ante "... escludersi che nei passaggi riportati ai nn. 39 e 40 della motivazione in diritto si trovi espresso un accertamento giudiziale, benché implicito, suscettibile di passare in giudicato in mancanza di impugnazione, sulla nullità e/o inefficacia dei contratti" (all. n. 1 della memoria difensiva del Dainotti).
In sostanza, da quanto sopra evidenziato, risulta evidente che la "preoccupazione" di veder consolidato con la decisione del Consiglio di Stato un possibile giudicato implicito sulla nullità ed inefficacia dei contratti dei dirigenti già nominati, risulta aver inciso sulle valutazioni giuridiche dei convenuti, e non appare azzardata o temeraria, o, comunque, tale da far qualificare come antigiuridica e dannosa la condotta degli stessi, sicché la domanda del Procuratore regionale va respinta, per difetto dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, nella parte relativa alla voce di danno consistente nell'esborso della somma di euro 6.440,00 liquidate in favore della controparte all'esito del giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione n. 14495/10.
Da tale statuizione consegue l'assoluzione - con condanna della Regione Lombardia al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo - del convenuto Dainotti, essendo stata altresì accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione dallo stesso sollevata relativamente all'altra voce di danno in contestazione (per la quale, comunque, vanno svolte di seguito ulteriori considerazioni di merito nei confronti dei convenuti che non hanno sollevato detta eccezione).
Per quanto riguarda la decisione della Giunta regionale di avvalersi, anche per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, di un legale esterno, deve in concreto rilevarsi come tale scelta appaia ultronea, considerato che l'Avvocatura regionale annoverava, all'epoca dei fatti in contestazione, ben diciassette Avvocati di ruolo di cui sette abilitati al patrocinio in Cassazione (all. n. 34 del fascicolo della Procura), fra cui anche i due Avvocati che furono poi effettivamente impiegati oltre al legale esterno per il ricorso in Cassazione (cfr. delibera giuntale n. VIII/09432 del 20 maggio 2009 di cui all'all. n. 23 del fascicolo della Procura).
Sul punto, va poi osservato, con specifico riferimento al potenziale conflitto d'interessi asseritamente esistente (tranne che per l'Avv. Vivone) per gli avvocati interni abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori avendo questi "... partecipato alle prove preselettive del concorso di cui si tratta..." (cfr. pag. 41 della memoria difensiva del convenuto Dainotti), non solo che nella più volte richiamata deliberazione non risulta affatto preso in considerazione tale profilo al fine di giustificare o di corroborare la scelta di impiegare (anche) un legale esterno (infatti, testualmente ivi si afferma di "... doversi avvalere dell'assistenza difensiva degli avv.ti Valentina Mameli e Pio Dario Vivone, dell'Avvocatura Regionale, che hanno rappresentato l'Ente nei due precedenti gradi di giudizio, nonché dell'avv. prof. Fabio Cintioli - esperto di diritto amministrativo e, in particolare di attività contrattuale della P.A. ..."), ma anche che dall'esame dell'all. n. 34 della Procura (menzionato proprio a tal proposito dalla stessa difesa Dainotti) risulterebbe che l'Avv. Catia Gatto (iscritta all'albo cassazionisti dall'11 luglio 2008) non era "utilizzabile" dalla Regione quale patrocinante all'epoca del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, ancorché non avesse partecipato al concorso per dirigenti più volte menzionato, in quanto la Giunta Regionale aveva proposto appello al Consiglio di Stato con deliberazione n. 6452 del 22 gennaio 2008 (dunque quando ancora non aveva idonea qualifica). Diversamente, invece, la decisione di ricorrere in Cassazione, interviene con la nota deliberazione del 20 maggio 2009, ovvero quando la Gatto era abilitata a patrocinare innanzi alla stessa da quasi un anno. Dunque, in sintesi, dalla riproduzione del carteggio sopra indicato, sembrerebbe che l'Avv. Catia Gatto, pur non avendo partecipato al menzionato concorso e nonostante avesse la prescritta abilitazione a patrocinare innanzi al Supremo consesso, non è stata presa in considerazione dalla Giunta regionale quale idoneo professionista in seno all'avvocatura regionale che poteva, senza peraltro alcun profilo di incompatibilità, affiancare l'Avv. Vivone.
Ancora, va evidenziato che l'art. 19, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 20/2008 contempla "... la possibilità di affidamento di incarichi a legali esterni..." (cfr. pagg. 39-40 della citata memoria difensiva), ma solo quando ciò sia effettivamente necessario.
A tal proposito, nel caso di specie, il Collegio rileva che l'affidamento dell'incarico ad un legale esterno, sulla base di una valutazione operata ex ante, non risultava affatto essere necessario o necessitato, sia per la operatività dell'assistenza difensiva e della rappresentanza in giudizio con ben due legali dell'Avvocatura regionale, sia in quanto il parere dell'Avv. Cintioli, relativo, tra l'altro, all'opportunità di proporre il ricorso di che trattasi innanzi alla Corte di Cassazione, è stato formulato in data 23 giugno 2009, dunque successivamente all'adozione della deliberazione di Giunta n. 9432 del 20 maggio 2009 con la quale era stato già deciso di proporre detto ricorso e di affidare anche a tale professionista esterno all'Ente la rappresentanza in giudizio della Regione, evidentemente in quanto le specifiche, motivate e circostanziate asserzioni contenute nella predetta deliberazione giuntale, relative ai presupposti giuridici, alla disamina del contenuto della sentenza del Giudice amministrativo ritenuta da impugnare e alla "necessità di dover proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione per la declaratoria del difetto di giurisdizione, in parte qua, del Giudice Amministrativo" (cfr. delib. n. 9432/2009 cit.), derivavano da riflessioni già precedentemente ed esaustivamente svolte in proposito a cura di professionalità interne, evidentemente reputate all'uopo, proprio dalla Giunta regionale, dirimenti e sufficienti già alla data della predetta deliberazione e anteriormente all'acquisizione del parere reso dall'Avv. Cintioli (e di quello reso dall'Avv. Martone), con conseguente ultroneità della scelta di onerare l'Amministrazione delle ulteriori spese legali in discussione.
Tanto precisato, il Collegio deve ora evidenziare che, nella formazione del più volte citato provvedimento (relativamente, per quanto innanzi detto, alla sola decisione di impiegare un legale esterno per il ricorso in Cassazione), i convenuti hanno partecipato a vario titolo e con condotte in parte differenti, come, peraltro, evidenziato nella stessa domanda formulata dal Procuratore regionale.
In particolare, il Presidente Roberto Formigoni ha fornito il proprio apporto all'iniziativa reputata dannosa nella veste di Presidente della Giunta regionale e di promotore della menzionata deliberazione, mentre il Direttore Centrale Affari Istituzionali e Legali Dott. Luca Dainotti, il Dirigente Avv. Francesco Zucaro ed il Segretario Generale Dott. Nicolamaria Sanese risultano evocati in giudizio per non avere, nei loro rispettivi ruoli istituzionali, nulla evidenziato a contrario rispetto a quanto invece deciso nella delibera giuntale con riguardo all'impiego di un legale esterno per ricorrere in Cassazione.
Al fine di pervenire ad una corretta determinazione delle percentuali di ripartizione degli addebiti tra i convenuti - a prescindere, dunque, dalla prescrizione e da altre cause estintive dell'azione - le suddette quattro posizioni, sotto il profilo dell'intensità dell'apporto causale, vanno ritenute connotate da un particolare e significativo grado di incidenza (ragionevolmente determinabile nell'80%, in adesione a quanto ponderatamente e convincentemente prospettato dalla Procura attrice), e risultano, altresì, tra loro equivalenti, pur nella rispettiva specificità connessa alla diversità delle cariche rivestite e dei rispettivi, specifici ruoli, nonché in ragione della condotta da essi esigibile in relazione alla vicenda di che trattasi, dagli stessi conosciuta e valutabile ben più approfonditamente rispetto agli altri soggetti evocati in giudizio.
Ai restanti convenuti, tutti componenti della Giunta regionale nella loro veste di Assessori, è stata addebitata la circostanza di aver avallato la proposta del Presidente di Giunta senza nulla eccepire in ordine alla non rispondenza della stessa ai canoni normativi e di ragionevolezza, sicché in capo agli stessi va riconosciuto un minor grado di intensità dell'apporto causale (ragionevolmente determinabile nel residuo 20%, anche in questo caso in adesione a quanto ponderatamente e convincentemente prospettato dalla Procura regionale), da ripartire in misura paritaria e da valutare, comunque, anche in relazione al verosimile minor grado di conoscenza, per detti convenuti, delle specificità della fattispecie, connotata da articolati sviluppi fattuali e giudiziari.
Circa la presenza di un effettivo nesso eziologico fra le condotte degli odierni convenuti e l'esborso sostenuto dall'Amministrazione regionale, deve rilevarsi che tale elemento risulta di immediata constatazione, considerato che il danno erariale di che trattasi è direttamente riconducibile alla delibera di Giunta in trattazione, all'incidenza delle azioni od omissioni che condussero alla sua adozione ed alle specifiche statuizioni approvate con la stessa.
Occorre ora valutare se le condotte finora descritte siano frutto di comportamenti dolosi o gravemente colposi che hanno prodotto danno all'erario comunale.
In proposito, si ritiene che il comportamento tenuto da tutti i convenuti nell'odierno giudizio sia particolarmente inescusabile e connotato da colpa grave, alla luce di quanto finora evidenziato e con le graduazioni innanzi evidenziate.
In particolare va precisato, con riferimento ai convenuti chiamati in giudizio nella loro qualità di Presidente della Giunta (Formigoni) e di componenti della stessa (Buscemi, Ferrazzi, La Russa, Maullu, Nicoli Cristiani, Ponzoni, Prosperini di San Pietro, Scotti e Zambetti) che, nella specie, non può considerarsi applicabile, nei confronti degli stessi, l'istituto dell'esimente c.d. politica di cui al comma 1-ter dell'art. 1 della l. n. 20/94, ove è previsto che "nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione", in quanto, come precisato più volte da diffusa giurisprudenza di questa Corte, tale esimente non opera laddove, come nella fattispecie, gli atti contestati siano stati emanati da titolari di organi politici che abbiano agito nell'esercizio di una competenza propria (cfr. su tutte Sez. giurisdizionale Lombardia n. 177/2013).
Tanto precisato, va rilevato come tutti i componenti della Giunta regionale abbiano assunto, con l'adozione del provvedimento in esame, un comportamento ostinatamente teso a proseguire anche in Cassazione l'oneroso affiancamento di un legale esterno ai due Avvocati regionali impiegati presso l'Avvocatura regionale nonostante l'autosufficienza, al riguardo, degli uffici dell'Avvocatura regionale, come meglio e più ampiamente innanzi esposto.
Da ultimo, con riguardo alla quantificazione del danno da imputarsi agli odierni convenuti, il Collegio deve rilevare (come peraltro evidenziato dalla difesa del convenuto Dainotti), che la fattura n. 213 del 2010, emessa dallo studio legale Bonelli Erede Pappalardo - in base alla quale è stata quantificata nell'atto di citazione la voce di danno relativa al pagamento eseguito dalla Regione Lombardia in favore di detto studio - riporta spese per diritti, onorari ed accessori pari a complessivi euro 29.611,75, ma la stessa risulta ricomprendere anche attività connessa alla "... redazione della memoria difensiva nel giudizio proposto dalla dott.ssa Tarantello avanti al Tribunale Civile di Milano - Sez. Lavoro...", cioè per competenze relative ad una controversia che risulta esulare dall'oggetto del presente giudizio quale individuato e delimitato nella stessa domanda giudiziale formulata dal Procuratore regionale.
Appare dunque ragionevole individuare la somma di pertinenza in base al prospetto denominato "dettaglio", unito alla fattura e ritualmente prodotto in giudizio, ove l'ammontare degli onorari e dei diritti aventi ad oggetto la sola controversia "Regione Lombardia/Di Domenico - Cassazione" viene riportato nel minor importo complessivo di euro 20.916,00.
Pertanto, deve ritenersi che l'importo pagato dalla Regione in conseguenza dell'emissione del documento fiscale sopra richiamato, che risulta direttamente riconducibile alla condotta contestata e addebitabile, con salvezza delle singole posizioni innanzi evidenziate, agli odierni convenuti, risulta pari ad euro 20.916,00, con conseguente condanna al risarcimento del danno arrecato.
Pertanto, in base alle percentuali di ripartizione innanzi indicate:
- al Presidente Roberto Formigoni, va addebitata la quarta parte della quota corrispondente all'80% del danno risarcibile (considerato che nella ripartizione delle singole imputazioni deve tenersi conto sia delle due analoghe quote di danno prescritte, relative ai convenuti Dott.ri Sanese e Dainotti, sia della quota di danno per la quale non è possibile procedere tenuto conto del sopravvenuto decesso del convenuto Avv. Zucaro), avendo egli, come più volte precisato, promosso l'adozione della menzionata deliberazione e nulla mai evidenziato sui variegati profili di criticità esistenti sulla stessa; pertanto, considerato che l'importo corrispondente al danno in argomento è pari a complessivi euro 20.916,00, e che l'80% dello stesso ammonta ad euro 16.732,80, la quarta parte di tale importo, da addebitare al convenuto Presidente Formigoni, ammonta ad euro 4.183,20;
- ai convenuti componenti della Giunta regionale Sig.ri Luca Daniel Ferrazzi, Romano La Russa, Stefano Giovanni Maullu, Franco Nicola Cristiani, Massimo Ponzoni, Pier Gianni Prosperini di San Pietro, Mario Scotti e Domenico Zambetti deve invece essere addebitato il residuo 20% del danno risarcibile, nella misura parziaria di 1/16 pro capite (considerato che detto residuo importo, trattandosi di responsabilità parziaria, va ripartito per il totale di tutti i 16 componenti della Giunta deliberante, inclusi quegli otto membri della Giunta stessa - Sig.ri Davide Boni, Giulio Boscagli, Luciano Bresciani, Raffaele Cattaneo, Romano Colozzi, Giovanni Rossoni, Massimo Zanello e Massimo Buscemi - per i quali viene, comunque, accertata la soccombenza virtuale, ai fini della regolazione delle spese di giudizio - nei cui confronti è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuto versamento, in corso di giudizio, delle rispettive quote di danno quale quantificate e richieste dal Procuratore regionale), per aver supinamente avallato la proposta del Presidente della Giunta regionale, adottando così la delibera proposta; pertanto, considerato che l'importo corrispondente al danno in argomento è pari a complessivi euro 20.916,00, e che il 20% dello stesso ammonta ad euro 4.183,20, la sedicesima parte di tale importo, da addebitare a ciascuno dei suindicati convenuti, ammonta ad euro 261,45.
La condanna alle spese, in quote uguali, segue la soccombenza, nei termini come sopra indicati.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa richiesta, eccezione e deduzione, previa declaratoria di contumacia dei convenuti Sig.ri Davide Boni, Guido Boscagli, Luciano Bresciani, Raffaele Cattaneo, Luca Daniel Ferrazzi, Roberto Formigoni, Romano La Russa, Stefano Giovanni Maullu, Franco Nicoli Cristiano, Massimo Ponzoni, Pier Giovanni Prosperini di San Pietro, Giovanni Rossoni, Mario Scotti, Domenico Zambetti e Massimo Zanello:
- dichiara estinta l'azione nei confronti dei Sig.ri Davide Boni, Giulio Boscagli, Luciano Bresciani, Raffaele Cattaneo, Romano Colozzi, Giovanni Rossoni, Massimo Zanello e Massimo Buscemi per cessazione della materia del contendere, con condanna al pagamento delle spese di giudizio;
- dichiara estinta l'azione nei confronti del Sig. Francesco Zucaro per sopravvenuto decesso, con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere riguardo alle spese di giudizio;
- dichiara prescritta la domanda proposta dalla Procura regionale nei confronti del Sig. Nicolamaria Sanese, con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere riguardo alle spese di giudizio;
- dichiara, come da motivazione, parzialmente prescritta la domanda proposta dalla Procura regionale nei confronti del Sig. Luca Dainotti, rigettando la domanda stessa per il resto, con conseguente condanna della Regione Lombardia, ex art. 91 c.p.c. ed ex art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203/2005, al corrispondente, parziale pagamento delle spese sostenute da detto convenuto, che si liquidano in euro 500,00 per spese vive, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna, in favore della Regione Lombardia:
Roberto Formigoni al pagamento di euro 4.183,20 (quattromilacentoottantatre//20);
Luca Daniel Ferrazzi al pagamento di euro 261,45 (duecentosessantuno//45);
Romano La Russa al pagamento di euro 261,45 (duecentosessantuno//45);
Stefano Giovanni Maullu al pagamento di euro 261,45 (duecentosessantuno//45);
Franco Nicolai Cristiani al pagamento di euro 261,45 (duecentosessantuno//45);
Massimo Ponzoni al pagamento di euro 261,45 (duecentosessantuno//45);
Pier Gianni Prosperini di San Pietro al pagamento di euro 261,45 (duecentosessantuno//45);
Mario Scotti al pagamento di euro 261,45 (duecentosessantuno//45);
Domenico Zambetti al pagamento di euro 261,45 (duecentosessantuno//45).
I suddetti importi di condanna vanno considerati comprensivi di rivalutazione monetaria, e vanno maggiorati di interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con condanna al relativo pagamento in quote eguali, anche a carico dei convenuti per i quali l'azione si è estinta per cessazione della materia del contendere, e sono liquidate in euro 13.995,12 (trediicimilanovecentonovantacinque//12).