Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 5 aprile 2017, n. 20872
Presidente: Di Nicola - Estensore: Cerroni
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 febbraio 2016, pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p., il Tribunale di Cassino ha applicato a M.L.V., uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuente del rito, la pena, sospesa, di mesi sei e giorni venti di arresto ed euro 2.400 di ammenda, con restituzione di quanto in sequestro, in ordine ai reati di cui agli artt. 256, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Avverso la predetta decisione l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione allegando un articolato motivo di impugnazione.
2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che non era stato instaurato alcun valido rapporto processuale in ragione della mancata notifica del decreto di citazione a giudizio; oltre a ciò, l'accordo per l'applicazione della pena su richiesta era nullo in quanto concluso col sostituto processuale nominato dal difensore di fiducia, privo peraltro di procura speciale per la richiesta di riti alternativi. Né l'imputato aveva potuto rilasciare alcuna procura speciale al sostituto processuale, che non poteva così coltivare riti alternativi.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. Vero è, infatti, che l'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il P.M. dal sostituto processuale nominato dal difensore, al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano intuitu personae e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 c.p.p. (Sez. 2, n. 17381 del 6 aprile 2011, Basile, Rv. 250073; conf. Sez. 3, n. 14164 del 3 novembre 1999, Tuzzi, Rv. 215012).
In specie, risulta che l'odierno ricorrente ebbe a rilasciare in data 22 luglio 2015 "al proprio difensore di fiducia avv. Mariano Giuliano del Foro di Cassino procura speciale a che definisca il suddetto procedimento ex art. 444 cpp", e che sulla base di ciò è stato concluso il patteggiamento dal sostituto processuale avvocato Enzo Giuliano.
Evidente è quindi il vizio del provvedimento.
Infatti il sostituto del difensore di fiducia, al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale per il patteggiamento con indicazione espressa della misura della pena e del computo per giungere ad essa, può validamente perfezionare l'accordo sulla pena, perché in tal caso è mero nuncius della volontà dell'imputato (Sez. 1, n. 43045 del 25 settembre 2012, Salamone, Rv. 253785). Ma in specie, all'evidenza, tale circostanza di fatto non ricorreva, atteso il ricordato tenore della procura speciale, che detta specifica indicazione non prevedeva.
Ogni altra questione deve intendersi così assorbita.
In conformità alla richiesta dello stesso Procuratore generale, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cassino per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cassino per l'ulteriore corso.
Depositata il 2 maggio 2017.