Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III
Sentenza 4 maggio 2005, n. 3312

FATTO

Con ricorso n. 11626/2004 notificato in data 22 novembre 2004 e depositato il 30 novembre 2004, il ricorrente esponeva quanto segue:

Il ricorrente, laureato in giurisprudenza, si è iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il 29 maggio 2003.

In data 15 giugno 2004, il ricorrente ha conseguito il Diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli Studi di Roma Tre.

In data 28 luglio 2004 il ricorrente ha provveduto a presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma formale istanza per il rilascio del certificato di compiuta pratica, avendo egli maturato due anni di pratica forense.

Infatti, un anno è stato svolto presenziando regolarmente alle udienze, come risulta dal libretto di pratica; il secondo anno, ai sensi del d.m. 11 dicembre 2001, n. 475, è da considerarsi svolto grazie al conseguimento del Diploma di Specializzazione sopra citato.

Inopinatamente, nella Adunanza del 28 ottobre 2004, il Consiglio dell'Ordine, richiamando una propria precedente delibera del 23 settembre 2004, ha deliberato di non rilasciare il certificato di compiuta pratica.

Il Consiglio dell'Ordine non si costituiva.

Con motivi aggiunti regolarmente notificati veniva impugnato il provvedimento datato 26 novembre 2004 con cui la Commissione per gli esami di avvocato ha deliberato l'esclusione del ricorrente dalle prove scritte.

Alla udienza del 23 marzo 2005 il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L'art. 17 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 indica (al n. 5), fra i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo degli avvocati e, quindi, per la partecipazione al relativo esame di abilitazione, il compimento di due anni di tirocinio, mentre l'iscrizione per un biennio al registro dei praticanti avvocati costituisce una formalità necessaria a verificare e certificare l'effettivo svolgimento della pratica professionale, con la frequenza delle udienze e dello studio del proprio dominus.

L'art. 17, comma 114, l. n. 127/1997 dispone, poi, che "anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato (...) il diploma di specializzazione di cui al comma 113 (cioè il diploma rilasciato dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali) costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro della Giustizia (...) titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica (...)".

In attuazione di tale disposizione di legge, il Ministro della Giustizia ha adottato il decreto 11 dicembre 2001, n. 475, nel quale, all'art 1, si prevede che "il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali è valutato, ai fini del compimento della pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio, per un anno".

Orbene, ritiene il Collegio che tale norma regolamentare vada interpretata nel senso che il praticante avvocato che abbia conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali sia esonerato da un anno di tirocinio tradizionale (mediante frequenza delle udienze e dello studio professionale) o, il che è lo stesso, che il predetto diploma di specializzazione sostituisca a tutti gli effetti un anno di praticantato tradizionale.

Tale conclusione, oltre ad essere conforme alla portata derogatoria che la legge ha voluto attribuire, rispetto alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato, alla disciplina del diploma di specializzazione de quo, è altresì in linea con la ratio dell'art. 17, comma 114, l. 127/1997, da ravvisarsi nella finalità di incentivare gli aspiranti avvocati a conseguire il diploma in questione: appare, infatti, evidente che tale finalità sarebbe sicuramente vanificata ove si richiedesse anche per i praticanti avvocati specializzati il requisito dell'iscrizione nell'apposito registro dei tirocinanti per due anni solari, in tal modo equiparandoli irragionevolmente (ed in contrasto con la voluntas legis esplicitata dal d.m. n. 475/2001) agli aspiranti avvocati che non abbiano conseguito il titolo di specializzazione.

Inoltre osserva il Collegio che l'effetto "esonerativo" dall'obbligo di compiere un anno di pratica tradizionale che si ricollega al diploma di specializzazione non è subordinato dalla legge (così come attuata dal d.m. n. 475/2001) né alla valutazione discrezionale del competente Consiglio dell'Ordine, né alla previa comunicazione a quest'ultimo di volersene avvalere, comunque implicita nell'istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica.

Nella fattispecie non è contestato che il ricorrente, specializzato, ha svolto un anno di tirocinio tradizionale; ne consegue che lo stesso, in virtù del valore legale del conseguito titolo di cui all'art. 1 d.m. 475/2001, ha diritto al rilascio del certificato di compiuta pratica.

Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno, la stessa deve essere respinta.

Sotto tale profilo, rileva il Collegio come l'odierno ricorrente non abbia fornito alcun elemento di riscontro non soltanto in ordine alla quantificazione dell'ammontare del danno - valutazione suscettibile di integrazione ex art. 1226 c.c. - ma anche rispetto alla sua esistenza, affermando, genericamente, di avere diritto al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della eventuale tardiva partecipazione all'esame di abilitazione alla professione forense.

Prescindendo, quindi, in tale sede, dalla individuazione ed accertamento di tutti i requisiti necessari alla configurazione del danno, occorre rilevare la assenza di elementi di prova in grado di fondare una qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza del richiesto danno.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Deve, invece, respingersi la domanda di risarcimento del danno.

Le spese, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui alla motivazione.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.