Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione I
Sentenza 2 dicembre 2004, n. 8391

FATTO

Le dott.sse Nadia G. e Claudia F., entrambe laureate in giurisprudenza cum laude, avendo conseguito, rispettivamente in data 17 luglio 2003 ed in data 18 luglio 2003, il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali istituita nell'Università degli Studi di Lecce ed avendo, altresì, compiuto un anno di tirocinio tradizionale, convalidato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, con distinte e motivate istanze, richiedevano al predetto Consiglio dell'Ordine il rilascio del certificato di compiuta pratica di cui agli artt. 9 r.d.l. n. 1538/1993 e 10 d.P.R. n. 101/1990.

Con delibere del 29 ottobre 2003, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce negava il rilascio del chiesto certificato di compiuta pratica in quanto le istanti non risultano iscritte al Registro dei praticanti avvocati da almeno due anni, né risulta comunicata all'Ordine di appartenenza la richiesta di esonero per il periodo di un anno.

Ritenendo tali delibere illegittime, le dott.sse G. Nadia e F. Claudia le impugnano, deducendo un unico, articolato, motivo di diritto rubricato: "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 D.M. 11.12.2001 n. 475 in relazione all'art. 17, comma 114, L. 15.5.1997 n. 127, nonché violazione ed erronea applicazione dell'art. 17 n. 5 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578. Eccesso di potere. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione".

Si sostiene, con dovizia di argomenti, che il praticante avvocato che abbia conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali ed espletato almeno un anno di tirocinio tradizionale, in virtù del valore legale del conseguito titolo di cui all'art. 1 d.m. 475/2001, ha diritto al rilascio del certificato di compiuta pratica di cui agli artt. 9 r.d.l. n. 1538/1993 e 10 d.P.R. n. 101/1990.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce si è costituito in giudizio sostenendo l'infondatezza delle pretese delle ricorrenti a causa della carenza del requisito imprescindibile dell'iscrizione al Registro dei praticanti per almeno due anni e per la mancanza della comunicazione del periodo per il quale si intende far valere l'esonero dal tirocinio tradizionale.

Alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2003 la Sezione, con ordinanza n. 1093/2003, accoglieva la domanda cautelare proposta dalle ricorrenti e, per l'effetto, ne disponeva l'ammissione con riserva all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato indetto per l'anno 2003.

L'ordinanza cautelare di questo Tribunale veniva poi confermata dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 2378 del 25 maggio 2004.

All'udienza del 24 novembre 2004 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Ed invero, l'art. 17 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 indica (al n. 5), fra i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo degli avvocati e, quindi, per la partecipazione al relativo esame di abilitazione, il compimento di due anni di tirocinio, mentre l'iscrizione per un biennio al registro dei praticanti avvocati costituisce una formalità necessaria a verificare e certificare l'effettivo svolgimento della pratica professionale, con la frequenza delle udienze e dello studio del proprio dominus.

L'art. 17, comma 114, l. n. 127/1997 stabilisce testualmente che: "Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato (...) il diploma di specializzazione di cui al comma 113 (cioè il diploma rilasciato dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali: n.d.r.) costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro della Giustizia (...) titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica...".

In attuazione di tale disposizione di legge il Ministro della Giustizia ha adottato il decreto 11 dicembre 2001 n. 475, nel quale, all'art 1, si prevede che: "il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali è valutato, ai fini del compimento della pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio, per un anno".

Orbene, ritiene il Collegio che tale norma regolamentare vada interpretata nel senso che il praticante avvocato che abbia conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali sia esonerato da un anno di tirocinio tradizionale (mediante frequenza delle udienze e dello studio professionale) o, il che è lo stesso, che il predetto diploma di specializzazione sostituisca a tutti gli effetti un anno di praticantato tradizionale.

Tale conclusione, oltre ad essere conforme alla portata derogatoria che la legge ha voluto attribuire, rispetto alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato, alla disciplina del diploma di specializzazione de quo, è altresì in linea con la ratio dell'art. 17, comma 114, l. n. 127/1997, da ravvisarsi nella finalità di incentivare gli aspiranti avvocati a conseguire il diploma in questione: appare, infatti, evidente che tale finalità sarebbe sicuramente vanificata ove si richiedesse anche per i praticanti avvocati specializzati il requisito dell'iscrizione nell'apposito registro dei tirocinanti per due anni solari, in tal modo equiparandoli irragionevolmente (ed in contrasto con la voluntas legis esplicitata dal d.m. n. 475/2001) agli aspiranti avvocati che non abbiano conseguito il titolo di specializzazione.

Inoltre osserva il Collegio che l'effetto "esonerativo" dall'obbligo di compiere un anno di pratica tradizionale che si ricollega al diploma di specializzazione non è subordinato dalla legge (così come attuata dal d.m. n. 475/2001) né alla valutazione discrezionale del competente Consiglio dell'Ordine, né alla previa comunicazione a quest'ultimo di volersene avvalere, comunque implicita nell'istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica.

Nella fattispecie non è contestato che le ricorrenti, entrambe specializzate, hanno svolto un anno di tirocinio tradizionale debitamente certificato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce; ne consegue che costoro, in virtù del valore legale del conseguito titolo di cui all'art. 1 d.m. 475/2001, hanno diritto al rilascio del certificato di compiuta pratica di cui agli artt. 9 r.d.l. n. 1538/1993 e 10 d.P.R. n. 101/1990.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2206/2003 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla le delibere adottate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce in data 29 ottobre 2003.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.