Corte costituzionale
Sentenza 6 novembre 2026, n. 190

Presidente: Amoroso - Redattori: Viganò e Antonini

[...] nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della mancata attivazione, da parte del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale e in relazione alle condotte di Giusi Bartolozzi, del procedimento previsto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione) e dalla legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), promosso dalla Camera dei deputati, con ricorso notificato il 20 luglio 2026, depositato in cancelleria il successivo 28 luglio 2026, iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 2026, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

uditi nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2026 i Giudici relatori Francesco Viganò e Luca Antonini;

udito l'avvocato Vittorio Manes per la Camera dei deputati;

deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ricorso notificato il 20 luglio 2026 e depositato il successivo 28 luglio, la Camera dei deputati ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, lamentando che - nel contesto del procedimento penale iscritto a carico del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi e del Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano per i reati di rifiuto di atti di ufficio, favoreggiamento personale e peculato, in relazione alla liberazione e al rimpatrio di Osama Almasri - il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma (di seguito, anche: il Collegio) e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale (di seguito, anche: la Procura) non abbiano avviato, «in relazione al comportamento complessivamente tenuto dalla dott.ssa Giusi Bartolozzi», Capo di gabinetto del Ministro della giustizia all'epoca dei fatti, «la speciale procedura delineata dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e dalla legge n. 219 del 1989, omettendo gli adempimenti, ivi previsti, strumentali alla tutela delle prerogative costituzionali riconosciute alle Camere in base all'articolo 96 della Costituzione, ed in particolare di quella concernente "la valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico", determinandone conseguentemente la lesione».

1.1.- In punto di fatto, la ricorrente espone:

- che a seguito di una denuncia presentata da un privato in relazione alla liberazione e al rimpatrio di Osama Almasri, arrestato a Torino il 19 gennaio 2025, è stato avviato un procedimento penale nei confronti di Carlo Nordio, Ministro della giustizia, di Matteo Piantedosi, Ministro dell'interno, nonché di Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione ai reati di: rifiuto di atti di ufficio (art. 328, primo comma, del codice penale), per non aver dato corso alle richieste di cooperazione rivolte all'Italia dalla Corte penale internazionale; favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), per avere concordato l'emissione del decreto di espulsione di Osama Almasri ed il successivo trasferimento in Libia mediante un volo della Compagnia Aeronautica Italiana (CAI) spa; nonché - con riferimento ai soli Ministro Piantedosi e sottosegretario Mantovano - peculato (art. 314 cod. pen.), per la distrazione dell'aereo dall'utilizzo cui era destinato e l'appropriazione del carburante necessario per il volo di rimpatrio di Osama Almasri;

- che il 5 agosto 2025 il Collegio ha formulato alla Camera dei deputati richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti delle persone sottoposte a indagine ai sensi dell'art. 96 Cost.;

- che il 9 ottobre 2025 tale domanda è stata respinta dall'Assemblea, con conseguente archiviazione del procedimento da parte del Collegio, mediante decreto del successivo 16 ottobre;

- che nella propria richiesta di autorizzazione a procedere, il Collegio ha qualificato le dichiarazioni rese dalla Capo di gabinetto del Ministro della giustizia Giusi Bartolozzi - sentita durante le indagini quale persona informata sui fatti - come «inattendibili e mendaci»;

- che contestualmente il Collegio ha denunciato la dott.ssa Bartolozzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in relazione al delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen. (False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale), con conseguente iscrizione della stessa, da parte della Procura, nel registro delle notizie di reato per tale ipotesi delittuosa;

- che il 13 ottobre 2025 i Presidenti di Gruppo Bignami, Molinari, Barelli e Lupi hanno chiesto al Presidente della Camera di invitare l'Ufficio di Presidenza a valutare l'opportunità di «sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale a tutela delle prerogative della Camera medesima asseritamente lese dall'operato omissivo della magistratura procedente (Collegio per i reati ministeriali di Roma e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma), con riguardo all'iscrizione, il 7 agosto 2025, della dott.ssa Bartolozzi nel registro delle notizie di reato per il delitto di cui all'articolo 371-bis del codice penale, senza trasmettere a questo ramo del Parlamento la richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione»;

- che sulla base della relazione della Giunta per le autorizzazioni del 4 novembre 2025, l'Ufficio di Presidenza il 1° aprile 2026 ha proposto di promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato all'Assemblea;

- che, nella seduta del 14 aprile 2026, l'Assemblea della Camera ha deliberato in tal senso.

1.2.- La Camera argomenta anzitutto la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso, in particolare sostenendo che compete ai rami del Parlamento decidere sulle richieste di autorizzazione a procedere anche nei confronti dei cosiddetti «indagati laici», e più in particolare di coloro che, pur non rivestendo la qualifica di ministri, abbiano «concorso nel reato [ministeriale] o abbiano commesso un reato a quello funzionalmente connesso». Nel caso ora in esame, la competenza della Camera ricorrente a pronunciarsi sull'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro Nordio, deputato in carica, «attra[rrebbe] la competenza a conoscere anche delle richieste concernenti i coindagati».

Ricorda poi che il ramo del Parlamento competente ai sensi dell'art. 96 Cost. potrebbe esprimere «una propria valutazione sulla natura del fatto contestato al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero ad un ministro, purché essa si collochi all'interno della procedura per reato ministeriale attivata dall'autorità giudiziaria, o sia strumentale a rivendicare che detta procedura sia seguita, e purché siffatto apprezzamento sfoci nella sola reazione consentita dall'ordinamento innanzi ad una qualificazione, da parte dell'ordine giudiziario, del reato come comune anziché ministeriale, ovvero nel ricorso [alla] Corte per mezzo del conflitto di attribuzione» (è citata la sentenza n. 87 del 2012 di questa Corte).

Proprio questa fattispecie ricorrerebbe nel caso in esame, in cui «la scelta di procedere per le vie ordinarie a carico della Capo di Gabinetto, seppure spetti alla Magistratura, ha impedito alla Camera, anche a causa dell'omessa comunicazione alla stessa della decisione circa la natura non ministeriale del reato, qualsiasi apprezzamento sulla natura ministeriale "derivata" del delitto contestato alla dott.ssa Bartolozzi».

1.3.- La ricorrente illustra poi le ragioni a sostegno della fondatezza del ricorso, diretto a fare valere una duplice violazione.

In primo luogo, il ricorso lamenta che sia la Procura della Repubblica, nella trasmissione delle sue richieste ai sensi dell'art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione), sia il Collegio per i reati ministeriali - «specie a fronte della valutazione puntualmente sollecitata dal Procuratore della Repubblica di Roma nel proprio parere del 7 luglio 2025» -, avrebbero omesso di individuare la dott.ssa Bartolozzi quale «concorrente nei reati ipotizzati a carico dei Ministri». In particolare, i predetti organi non avrebbero seguito la speciale procedura di cui alla citata legge costituzionale e alla legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), omettendo la trasmissione alla Camera dei deputati della richiesta di autorizzazione a procedere anche nei confronti della stessa a titolo di concorso e comunque - a fronte dell'esclusione della sua responsabilità quale concorrente -, omettendo la «comunicazione [...] dell'avvenuta archiviazione della sua posizione», ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989.

In secondo luogo, il ricorso lamenta che sarebbe stata omessa la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti della dott.ssa Giusi Bartolozzi per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen., pur trattandosi di un «reato connesso a quelli ministeriali e tale per cui l'accertamento dello stesso comport[erebbe] in via principale l'accertamento dei presunti reati ministeriali, frustrando così la tutela della funzione garantita dall'art. 96 Cost.». In forza di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 4, comma 2, della legge n. 219 del 1989, tale disposizione dovrebbe ritenersi applicabile altresì ai «soggetti privi della qualifica di ministro ma "coinvolti" in "reati ministeriali"» anche nel caso di connessione teleologica prevista dall'art. 12, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, pena la sua illegittimità costituzionale.

1.4.- Prima di argomentare più analiticamente le due violazioni lamentate, la ricorrente osserva in via preliminare che dalle norme della legge cost. n. 1 del 1989 deriverebbe che, salvi i casi in cui il procedimento penale si arresti immediatamente, per palese infondatezza della notizia di reato o per le ulteriori ipotesi che a ciò conducano, la Camera interessata dovrebbe «essere messa nelle condizioni di avere adeguata cognizione delle imputazioni» mosse ai membri del Governo, «al fine di esprimere le valutazioni di propria spettanza», ossia pronunziarsi anzitutto «in ordine alla ministerialità dell'ipotesi di reato» e, conseguentemente, «in ordine alle motivazioni e alle finalità cui sia eventualmente preordinato l'ipotetico illecito ministeriale».

A conferma dell'indispensabilità di tale passaggio parlamentare starebbe la previsione, di cui all'art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989, dell'obbligo per l'autorità giudiziaria di informare l'organo parlamentare «anche nell'ipotesi della definitiva archiviazione non accompagnata da alcuna ulteriore disposizione relativa alla translatio judicii».

Citando la sentenza n. 241 del 2009 di questa Corte, la ricorrente ritiene che la disciplina attuativa dell'art. 96 Cost. abbia la ratio di «contemperare la garanzia della funzione di governo e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge», così che «[p]er realizzare un ragionevole bilanciamento tra questi due principi, sia le norme costituzionali che quelle della legge ordinaria, mirano a porre tanto l'autorità giudiziaria quanto quella politica in condizione di tutelare, nei reciproci rapporti, la prima, il potere-dovere di perseguire i reati commessi da qualunque cittadino, indipendentemente dalla carica ricoperta, la seconda, il potere-dovere di attuare in concreto la guarentigia prevista dall'art. 96 Cost.».

1.5.- A sostegno del primo motivo di doglianza la ricorrente rileva che, nella richiesta di autorizzazione a procedere inviata alla Camera il 5 agosto 2025 dal Collegio, sono riportate le dichiarazioni di varie persone informate sui fatti, sentite nel corso delle indagini, «che attribuivano alla dott.ssa Bartolozzi un ruolo di primo piano svolto [...] nella vicenda relativa al rimpatrio del comandante libico Almasri». In particolare la ricorrente sottolinea:

- che il dott. Luigi Giuseppe Birritteri, dirigente del Ministero della giustizia, ha definito la figura del Capo di gabinetto come «l'alter ego del ministro», precisando che «quando il capo Dipartimento scrive al capo di Gabinetto è come se scrivesse al Ministro»;

- che la dott.ssa Cristina Lucchini, anch'essa dirigente, ha dato atto che le comunicazioni con la Corte penale internazionale «erano state accentrate al Gabinetto»;

- che il dott. Giovanni Caravelli, direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza estera (AISE), ha riferito che la Capo di Gabinetto era stata «presente a tutte le riunioni in cui si è discusso del tema del rimpatrio di Almasri»;

- che dalle stesse sommarie informazioni testimoniali rese dalla dott.ssa Bartolozzi risulta che quest'ultima ha utilizzato «il pronome personale "noi" (e mai "loro") nell'illustrare ogni avvenimento riguardante le iniziative e decisioni assunte sulla "vicenda Almasri"»: elemento che renderebbe evidente «come la Capo di Gabinetto non svolgesse un ruolo di mera "spettatrice esterna"».

La ricorrente segnala altresì che il Collegio, esprimendosi sul contenuto delle riunioni con gli alti vertici istituzionali, ha osservato che, da quanto riferito dagli altri partecipanti, oggetto di tali riunioni «era stata non solo la questione giuridica sulla legittimità o meno dell'arresto ma anche il cosa sarebbe stato fatto nell'eventualità in cui la Corte d'Appello avesse disposto la scarcerazione dell'Almasri, convenendo, altresì, in tali riunioni, sulla necessità/opportunità di espellerlo e rimpatriarlo tramite volo CAI».

La ricorrente lamenta dunque che, pur avendo il Collegio dato conto «di come il ruolo della dott.ssa Bartolozzi fosse stato centrale ed [ella] abbia attivamente collaborato al rimpatrio di Almasri, coordinando a tal fine l'attività del Ministro Nordio», il Collegio stesso avrebbe considerato la Capo di gabinetto estranea alle ipotesi di reato formulate, procedendo a sentirla a sommarie informazioni.

Sul punto, dopo aver ricordato che lo stesso Procuratore della Repubblica, nel parere reso ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1989, «proprio in ragione del ruolo sopra descritto», aveva espressamente ritenuto il complessivo comportamento della dott.ssa Bartolozzi sussumibile «in ipotesi di reato sotto un duplice profilo: o quello del concorso nei reati attribuiti al Ministro Nordio, o quello previsto dall'art. 371-bis c.p.», la ricorrente rimarca che, «a fronte di tale espressa richiesta» sulla duplice possibile qualificazione, «il Collegio abbia tuttavia omesso qualsiasi formale, esplicito e motivato riscontro, limitandosi successivamente a trasmettere» al pubblico ministero denuncia per il suddetto reato di cui all'art. 371-bis cod. pen.

Il comportamento del Collegio, consistito nell'avere «omesso di assumere le debite e formali determinazioni in ordine alla configurabilità nei confronti della dott.ssa Bartolozzi del concorso nel reato ministeriale», integrerebbe dunque «un'omissione degli adempimenti procedimentali» previsti dalla legge cost. n. 1 del 1989 e dalla legge n. 219 del 1989, i quali, «se osservati, avrebbero condotto ragionevolmente - sulla base delle considerazioni svolte dal Collegio stesso e sopra richiamate nonché delle valutazioni compiute dalla stessa Procura nel citato parere - alla richiesta di autorizzazione a procedere» anche nei confronti della predetta, consentendo così alla Camera «di valutare la sussistenza o meno di quei preminenti interessi dello Stato alla cui tutela è preordinata l'autorizzazione stessa».

Nella specie, si assisterebbe «ad un salto di consequenzialità logico-giuridica» tra la ricostruzione del ruolo della dott.ssa Bartolozzi nella vicenda Almasri, che il Collegio avrebbe ritenuto «centrale o comunque comprimario», e la «totale non considerazione dello stesso [...] ai fini del concorso nel reato ascritto ai Ministri».

Questo rilievo varrebbe a integrare la consumazione della lamentata lesione, considerato che la valutazione operata dalla Camera circa la sussistenza delle preminenti ragioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1989 «rimarrebbe priva, e perciò menomata», di un tratto della condotta della dott.ssa Bartolozzi, che risulterebbe «intrinsecamente avvinta a quella dei Ministri, condividendone perciò, almeno in astratto e ferma l'autonoma e specifica valutazione da parte della Camera, la medesima ratio».

1.5.1.- Tutto ciò «anche in relazione alla specificità del ruolo di Capo di Gabinetto»: figura rientrante tra quelle «di diretta collaborazione», delle quali il Ministro si avvale «[per] l'esercizio delle funzioni» di «indirizzo politico-amministrativo», come previsto dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

La collaborazione tra il Ministro e il Capo di gabinetto si configurerebbe dunque come una «partecipazione [all'indirizzo ministeriale] da parte dell'ufficio servente»; sicché il Capo di gabinetto, «pur non possedendo la qualifica ministeriale», certamente non potrebbe essere considerato «un "laico" qualsiasi», costituendo «una sorta [di] longa manus del Ministro», coadiuvandone l'azione «in ogni modo al fine della realizzazione della politica di governo». Dunque, «[g]ià in virtù della sua funzione [...], salve diverse evidenze e/o dissidi interni, il capo di gabinetto tiene un contegno che tipicamente "concorre" con l'azione (funzionale) del Ministro».

1.5.2.- La ricorrente richiama inoltre l'orientamento della giurisprudenza penale, ai sensi del quale, «ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore» (è citata Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza 22 maggio-25 settembre 2012, n. 36818), e cioè di «un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa» (è citata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 21 novembre 2024-28 febbraio 2025, n. 8400).

A fronte di tale giurisprudenza, «la scelta di ritenere la posizione della capo di Gabinetto come estranea ai fatti ipotizzati», e pertanto come mera persona informata sui fatti, si porrebbe «in contrasto con le norme in tema di concorso di persone nel reato e, conseguentemente, anche con il principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.».

Alla luce della giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 58 del 2026), tale principio implicherebbe l'obbligo a carico del pubblico ministero di svolgere indagini tendenzialmente complete, al fine di consentire all'organo di accusa di valutare la sussistenza di evidenze tali da rendere ragionevolmente prevedibile la condanna in giudizio dell'imputato.

Peraltro, ad avviso della Camera ricorrente, lo stesso principio presupporrebbe anzitutto che non venga eluso l'obbligo di iscrizione della notizia di reato, fermo restando che le garanzie difensive accordate dalla legge alla persona sottoposta alle indagini «debbano ritenersi pienamente operanti anche in assenza dell'iscrizione» (è citata l'ordinanza n. 307 del 2005 di questa Corte).

In questa direzione si porrebbero i nuovi artt. 335-ter e 335-quater cod. proc. pen. - introdotti dall'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) - che, rispettivamente, consentono al giudice per le indagini preliminari di ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato della persona alla quale debba essere attribuito il fatto per cui si procede, e disciplinano il procedimento, attivabile dalla persona sottoposta alle indagini, per l'accertamento della tempestività dell'iscrizione della notizia di reato che la riguarda e del suo nome.

Ad avviso della ricorrente, non vi sarebbe dunque «alcun dubbio [...] che in sede di conflitto di attribuzione l'ordinamento consenta di valutare anche il corretto esercizio del potere di iscrizione, ove lo stesso abbia avuto l'effetto di sottrarre al Parlamento determinate prerogative».

1.5.3.- Sotto un ulteriore profilo ancora, il ricorso rammenta la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, che non farebbe dipendere la qualifica da attribuire al dichiarante (persona informata sui fatti o coindagato) da atti formali quali la iscrizione nel registro degli indagati, potendo il giudice «comunque "autonomamente" apprezzare, ora per allora (e sempre che, naturalmente, egli possa disporre di elementi di fatto idonei a consentirgli un tale giudizio) la corretta qualifica da attribuirsi al "dichiarante"». In particolare, verrebbe in rilievo «il potere di verificare nella sostanza - al di là del riscontro di indici formali, quali la già intervenuta o meno iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato - l'attribuibilità, al dichiarante, della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese» (è citata la sentenza delle Sezioni unite penali, 25 febbraio-21 aprile 2010, n. 15208).

Inoltre, la ricorrente sottolinea come, in merito al divieto di utilizzazione delle dichiarazioni della persona che doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, stabilito dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità abbia rilevato che l'applicabilità dello stesso non può essere subordinata «all'effettiva iscrizione dell'indagato» nel registro delle notizie di reato, dal momento che, altrimenti, sarebbe lasciata «all'arbitrio del pubblico ministero l'operatività di una sanzione destinata proprio a stigmatizzare il suo comportamento» (è citata Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 4 marzo-8 settembre 2020, n. 25425).

Anche sotto il profilo evidenziato, la ricorrente ritiene dunque evidente che, se il giudice ordinario può autonomamente apprezzare «ora per allora» la corretta qualifica da attribuirsi alla persona chiamata a rendere dichiarazioni, se concorrente nel reato o persona informata sui fatti, «a fortiori può farlo la Corte Costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni, laddove da ciò dipenda la lamentata sottrazione alle prerogative del Parlamento».

1.5.4.- La ricorrente deduce che «[l]'omessa individuazione dei presupposti per l'integrazione del concorso di persone nei reati ministeriali» determinerebbe, «anzitutto, la sottrazione alla Camera delle prerogative previste dall'art. 96 Cost.», poiché la richiesta di autorizzazione a procedere formulata per i Ministri Nordio e Piantedosi avrebbe dovuto essere semmai estesa anche alla dott.ssa Bartolozzi; in secondo luogo, tale omissione determinerebbe l'illegittimità dell'assunzione nei confronti della Capo di gabinetto delle sommarie informazioni che si assumono false, stante il divieto, previsto dall'art. 197, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., di assumere come testimoni «i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444». In altri termini, laddove fosse stato riconosciuto il concorso nel reato ministeriale, il reato ora ipotizzato a carico della dott.ssa Bartolozzi «non avrebbe nemmeno potuto astrattamente realizzarsi».

Quanto al primo dei due profili, rilevante ai fini del conflitto di attribuzione tra poteri, la Camera ricorrente riconosce che «la valutazione giuridica dei fatti e [del]la loro rilevanza penale» spetti, nella specie, al Collegio per i reati ministeriali e, con le modalità previste dalla legge cost. n. 1 del 1989, alla Procura della Repubblica.

Tuttavia, se per effetto dell'inquadramento giuridico operato dal Collegio si determinasse, come nel caso in esame, «una (ipotizzata) sottrazione delle prerogative spettanti alla Camera dei deputati, nel rispetto del principio di divisione dei poteri», spetterebbe alla Camera stessa promuovere conflitto di attribuzione tra poteri, dal momento che l'inosservanza di norme procedurali si tradurrebbe in una lesione delle prerogative di cui all'art. 96 Cost.

La situazione in esame sarebbe, mutatis mutandis, simile a quella della cosiddetta archiviazione "asistematica", che si verifica quando il Collegio per i reati ministeriali concluda per la natura comune del reato contestato al Ministro e quindi trasmetta gli atti alla Procura affinché proceda nelle forme ordinarie. Situazione, quest'ultima, che pure attiene alla qualificazione giuridica del fatto, e che parimenti richiede un'informativa al Parlamento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989, affinché la Camera competente abbia la possibilità di valutare se sollevare conflitto di attribuzione (sono richiamate le sentenze n. 87 del 2012 e n. 241 del 2009 di questa Corte).

In entrambe le situazioni, la valutazione dell'autorità giudiziaria rischia di precludere al Parlamento «la possibilità di valutare i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 Cost. e, quindi, di considerare l'eventuale pregiudizio che può derivare all'attività di governo». Dovrebbe perciò essere concesso al Parlamento sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato «entrando nel merito della qualifica "ministeriale" del reato ipotizzato», spettante alla magistratura, «nel caso in cui venga escluso, dal novero degli indagati, un laico per il quale vi siano chiari elementi che depongono per il suo concorso nel reato addebitato al Ministro».

Peraltro, osserva la Camera «che una valutazione del genere - analoga a quella effettuata in caso di archiviazione cd. asistematica - sia stata compiuta è dimostrato dal fatto che [...] il Procuratore della Repubblica, in sede di parere al Tribunale dei ministri, invitava espressamente il Collegio ad effettuare una valutazione della condotta tenuta dalla dott.ssa Bartolozzi, anche ai fini di una verifica circa l'eventuale ministerialità del reato».

Il ricorso per conflitto di attribuzione sarebbe per l'appunto funzionale a valutare se la scelta operata dal Collegio per i reati ministeriali circa la ministerialità o meno del reato «possa dirsi corretta e se siano state rispettate le prerogative del Parlamento», dovendosi ritenere che, diversamente, la piena esplicazione delle tutele di cui all'art. 96 Cost. «dipenderebbe da insindacabili scelte della Magistratura, potenzialmente erronee o, peggio, addirittura strumentali».

Quanto al secondo effetto della denunciata omessa individuazione dei presupposti per l'integrazione del concorso di persone nel reato, la ricorrente deduce che, se fosse stata indicata come concorrente nel reato, la dott.ssa Bartolozzi non avrebbe potuto commettere il reato di false informazioni al pubblico ministero, di cui all'art. 371-bis cod. pen., non essendo l'indagato tenuto all'obbligo di verità ai sensi dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen.

Ad avviso della Camera, «[s]olo la predetta scelta di escluderla dal novero degli indagati per i reati contestati ai Ministri» avrebbe pertanto consentito al Collegio di trasmettere alla Procura della Repubblica una denuncia per il suddetto reato, l'accertamento del quale postulerebbe «l'espletamento della medesima attività istruttoria e di approfondimento che sarebbe stata necessaria per accertare i reati a carico dei Ministri e che è stata ritenuta dalla Camera (attraverso il diniego dell'autorizzazione a procedere) pregiudizievole per l'attività di governo».

1.6.- Quanto al secondo motivo di doglianza, la ricorrente deduce che - anche a prescindere dalla violazione derivante dalla mancata contestazione alla dott.ssa Bartolozzi del concorso nei reati ministeriali - il delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen. a lei contestato «dovrebbe ritenersi [...] di competenza dello speciale Collegio per i reati ministeriali, con la conseguenza che anche per esso avrebbe dovuto essere richiesta l'autorizzazione a procedere», considerato che la stretta interdipendenza esistente tra quella contestazione e i fatti addebitati ai Ministri avrebbe imposto «una trattazione unitaria dei differenti reati».

Infatti, le dichiarazioni ritenute mendaci dal Collegio verterebbero «sui medesimi fatti per i quali al Ministro sono attribuiti reati funzionali, con l'effetto che l'accertamento della falsità o veridicità delle informazioni rese comporta un'indagine tesa a scandagliare gli stessi fatti attribuiti al Ministro», in relazione ai quali era stata però negata l'autorizzazione a procedere a tutela dell'attività di Governo.

1.6.1.- Rilevato peraltro che non esiste «una norma specificatamente dedicata a regolare se ed in quali casi si debba estendere ai "laici" la procedura prevista per reati c.d. "ministeriali"», la ricorrente ritiene «necessario definire quali siano le situazioni riguardanti "soggetti laici", in cui debba chiedersi l'autorizzazione a procedere per garantire la piena estrinsecazione delle finalità sottese alla prerogativa costituzionale di cui all'art. 96 Cost.»; approfondimento, quest'ultimo, tanto più necessario considerando che «nella disciplina previgente» era espressamente previsto che il giudizio sul fatto del Ministro si estendesse anche a terzi soggetti, non solo nelle ipotesi di concorso, ma anche in quelle di connessione, secondo il disposto degli artt. 16 e 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (Norme sui procedimenti e giudizi di accusa).

Nel quadro della normativa attuale, la ricorrente ritiene che, se è indiscutibile che le Camere debbano avere la possibilità di pronunciarsi sulla procedibilità anche nei confronti del concorrente nel reato commesso dal ministro, nel silenzio del legislatore non dovrebbero esserci ostacoli a considerare rientranti nella prerogativa di cui all'art. 96 Cost. anche i casi, come quello in esame, «che, in ragione di una connessione funzionale con il reato ministeriale, ugualmente pongono a repentaglio la funzione del Ministro e l'attività di governo».

Sarebbero infatti ipotizzabili situazioni in cui al soggetto privo della qualifica ministeriale siano attribuibili condotte autonome, ma strumentali a quelle del ministro, «tali da non avere alcuna ragion d'essere in assenza della condotta da lui tenuta ed anch'esse funzionali all'azione di governo».

Per quanto le immunità siano soggette a stretta interpretazione, la speciale disciplina dell'accertamento dei reati discendente dall'art. 96 Cost., non essendo connessa alla persona del ministro, ma alla funzione dallo stesso ricoperta, andrebbe considerata nella prospettiva di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, entrambi indicati dall'art. 9, comma 3, della legge cost. n. 1 del 1989.

Pertanto, conclude il ricorso, la tutela di cui all'art. 96 Cost. non potrebbe incontrare ostacoli in presenza di «un reato intimamente connesso a quello ministeriale e tale da determinare le medesime implicazioni politiche»: «negare l'autorizzazione a procedere per quello commesso dal Ministro, ma non per quello connesso attribuibile al terzo, equivarrebbe (a livello politico ed in termini di ripercussioni sull'attività di governo) a sottoporre a giudizio il Ministro medesimo».

Secondo la ricorrente, una tale situazione si verificherebbe nel caso in esame, perché, da un lato, le dichiarazioni di cui si assume la falsità «non avrebbero nemmeno potuto essere richieste in assenza dell'addebito verso il Ministro»; dall'altro, l'ipotesi della falsità delle dichiarazioni non sarebbe pensabile «se non presupponendo il movente di "coprire" il supposto reato del Ministro», coincidendo tale finalità con quella della garanzia di cui all'art. 96 Cost., ossia con la tutela della corretta funzione di governo.

Inoltre, le dichiarazioni in questione riguarderebbero fatti «attinenti all'attività istituzionale della Capo di Gabinetto»: figura, come già evidenziato, «preposta a collaborare con il Ministro per lo svolgimento dell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo».

Infine, poiché l'accertamento del reato addebitato alla dott.ssa Bartolozzi presupporrebbe necessariamente l'indagine sugli stessi fatti attribuiti al Ministro, le ragioni che hanno portato la Camera dei deputati a negare l'autorizzazione a procedere si ripresenterebbero «tali e quali in seguito all'iscrizione della dott.ssa Giusi Bartolozzi nel registro degli indagati secondo le forme ordinarie».

Le predette considerazioni imporrebbero, ad avviso della Camera ricorrente, «una interpretazione costituzionalmente orientata» tale da comprendere, tra i casi di autorizzazione a procedere funzionale alla prerogativa di cui all'art. 96 Cost., anche quelli di reati connessi a quello ministeriale, «che per loro natura siano ad esso funzionali e comportino per il loro accertamento la preliminare ricostruzione dei fatti addebitati al Ministro».

1.6.2.- In alternativa, la ricorrente sollecita questa Corte a sollevare innanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 219 del 1989, «nella parte in cui ingiustificatamente non prevede, oltre al caso "relativo ad un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro", anche quello di più reati in connessione funzionale con quello ministeriale - quantomeno se commess[i] nell'esercizio della funzione da soggetti che coadiuvano il Ministro e [...] tali da richiedere la dimostrazione del reato addebitato al Ministro - per contrasto con gli artt. 96, 70, 72, 94, 95, 105, 3 Cost.».

Il combinato disposto delle norme costituzionali evocate, regolamentando la divisione tra poteri dello Stato e attribuendo a ciascuno la sua sfera di operatività, giustificherebbe la possibilità di limitare l'accertamento di reati che incidano sulla funzione di governo, secondo il canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

1.7.- In conclusione, la Camera dei deputati chiede a questa Corte di statuire, «in via alternativa:

a) che il Collegio per i reati ministeriali e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma erano a conoscenza di elementi, presenti sin dall'inizio e, comunque, confermati nel corso delle indagini, tali da imporre di considerare la dott.ssa Giusi Bartolozzi quale concorrente nei reati del Ministro di giustizia Nordio e che pertanto la richiesta di autorizzazione a procedere avrebbe dovuto essere estesa anche alla sua figura; in ogni caso, fatta la valutazione di non ministerialità della condotta si sarebbe dovuto comunicare alla Camera l'esito di tale valutazione al fine di permettere ad essa di garantire la tutela delle sue attribuzioni costituzionali;

b) che - eventualmente previa sollevazione avanti a sé di questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 96, 70, 72, 94, 95, 105, 3 Cost. dell'art. 4, comma 2, della legge n. 219/1989, laddove non menziona anche i casi di connessione funzionale con i reati dei Ministri per condotte attribuibili a soggetti "laici" - debbano essere considerati "ministeriali" anche i reati commessi da terzi soggetti, se funzionalmente connessi con quelli del Ministro e tali da frustrare, se accertati, la corretta funzione governativa e che pertanto si applichi anche all'ipotesi di reato di cui all'art. 371-bis c.p. attribuito alla dott.ssa Giusi Bartolozzi la disciplina dettata dalla L. cost. n. 1/1989 e si estenda anche a quel caso la trasmissione degli atti al Collegio per i Ministri e la successiva necessaria richiesta di autorizzazione a procedere».

2.- Con ordinanza n. 122 del 2026, questa Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi del conflitto e lo ha dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), disponendo la notificazione del ricorso introduttivo e dell'ordinanza di ammissibilità al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma e al Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, oltre che al Senato della Repubblica, «stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare».

3.- Si è costituita in giudizio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in persona del Procuratore della Repubblica e di due sostituti procuratori, chiedendo dichiararsi inammissibili e comunque infondati sia il conflitto di attribuzione promosso dalla Camera, sia le ipotizzate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 219 del 1989.

3.1.- La resistente dà atto anzitutto di avere emesso nei confronti della dott.ssa Bartolozzi un decreto di citazione diretta a giudizio per il delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen., contestandole di avere reso dichiarazioni false e comunque taciuto ciò che sapeva al Collegio, che l'aveva sentita quale persona informata sui fatti nel procedimento penale a carico del Ministro Carlo Nordio e di altri.

3.2.- La Procura eccepisce quindi l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, relativo alla mancata iscrizione della dott.ssa Bartolozzi quale concorrente nei reati attribuiti ai Ministri.

Il ricorso della Camera chiederebbe infatti a questa Corte un controllo sulla valutazione degli indizi di reato, potenzialmente sfociante in un ordine alla Procura di effettuare l'iscrizione della relativa notitia criminis. Ciò non sarebbe previsto da norme della Costituzione o di pari rango, e trasformerebbe il conflitto di attribuzione in uno «strumento atipico di impugnazione diretto contro atti giurisdizionali» (è citata la sentenza n. 87 del 2012), senza, peraltro, che sia stata prodotta «copia integrale degli atti del procedimento penale [...] nel quale la dott.ssa Giusi Bartolozzi avrebbe dovuto essere iscritta», il che priverebbe comunque questa Corte degli strumenti idonei a compiere la valutazione richiesta.

3.3.- In ogni caso, la denunciata lesione sarebbe nel merito insussistente, poiché l'art. 335 cod. proc. pen. individua quale titolare del potere-dovere di iscrizione nel registro delle notizie di reato in via esclusiva il pubblico ministero, ferme restando le ipotesi di sindacato giurisdizionale sull'esercizio del suddetto potere.

Tale sistema non soffrirebbe eccezioni neanche nello speciale procedimento di accertamento dei reati ministeriali, spettando «il potere di prima iscrizione» all'ufficio del pubblico ministero indicato dall'art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989, ed essendo demandato «il controllo giurisdizionale sulla correttezza delle iscrizioni [...] al Tribunale dei ministri e, in caso di esercizio dell'azione penale, al Giudice del dibattimento».

Nel caso in esame, l'ipotesi del «concorso dell'extraneus nel reato ministeriale» sarebbe stata espressamente esclusa dal Collegio per i reati ministeriali, «organo costituzionalmente deputato a compiere simile vaglio», avendo questo ordinato l'iscrizione a carico [della dott.ssa] Bartolozzi per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. «con motivazione attenta e condivisa nel merito, che ha escluso la sussistenza di indizi di correità a carico della stessa, il cui accertamento si poneva quale prius logico all'iscrizione anzidetta».

La Procura richiama poi diffusamente la sentenza n. 87 del 2012, evidenziando come il caso in esame sia diverso rispetto a quello oggetto della richiamata pronuncia, concernente la natura ministeriale o non ministeriale del fatto iscritto nel registro delle notizie di reato e attribuito a un ministro. L'odierna ricorrente, invece, chiederebbe a questa Corte «di pronunciarsi prioritariamente sulla corretta qualificazione costituzionale da dare a un fatto non iscritto nel registro delle notizie di reato, ossia l'ipotetico concorso nei reati ministeriali». Dal punto di vista soggettivo, poi, il reato di cui ora si discute è ipotizzato a carico di un soggetto diverso dal ministro: e ciò attraverso un «duplice passaggio logico offerto dalla previa riqualificazione dello status processuale di Giusi Bartolozzi in senso di indagato sostanziale» nel procedimento penale per il reato ministeriale e dal «successivo, indiretto, riconoscimento del crisma della ministerialità al fatto-reato oggetto di accertamento» nel procedimento penale per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. «La richiesta così intesa», oltre a non trovare precedenti nella giurisprudenza costituzionale, comporterebbe la necessità per questa Corte di compiere in via incidentale, sostituendosi al giudice penale, «un vaglio tipicamente di merito che presuppone la conoscenza approfondita di tutti gli atti di indagine e la relativa scansione temporale».

Peraltro, la circostanza che alla dott.ssa Bartolozzi sia stato contestato un fatto diverso da quello ministeriale «non rec[herebbe] rischi di compromissione delle prerogative parlamentari». Infatti, se il Tribunale di Roma, nel corso del processo per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen., ravvisasse invece indizi relativi al concorso dell'imputata nel reato ministeriale, dovrebbe pronunciare sentenza di assoluzione e restituire gli atti al pubblico ministero affinché proceda all'iscrizione nel registro delle notizie di reato della stessa in qualità di concorrente nel reato ministeriale stesso. In questo caso, il Procuratore della Repubblica dovrebbe attivare lo speciale procedimento previsto dalla legge cost. n. 1 del 1989, in forza della connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., con il fatto originariamente ascritto ai ministri.

3.4.- La Procura resistente illustra poi le ragioni per le quali dagli atti dell'istruttoria non emergerebbero indizi del concorso della dott.ssa Bartolozzi nei reati contestati al Ministro Nordio, diversamente da quanto affermato dalla Camera dei deputati.

La Procura rammenta come il delitto di rifiuto di atti d'ufficio, contestato al Ministro, sia un reato omissivo proprio, rispetto al quale il soggetto sprovvisto di qualifica soggettiva può concorrere soltanto a condizione che fornisca un «contributo materiale o morale determinante del rifiuto». Nel caso in esame, invece, la dott.ssa Bartolozzi, «nella sua veste di Capo di gabinetto e dunque di componente dello staff tecnico», si sarebbe limitata ad agire - a quanto emerge dagli atti - «nei limiti del proprio ruolo tecnico, rapportandosi al Ministro, informandolo delle riunioni, offrendogli tutti gli elementi per assumere le proprie determinazioni, rimettendo al Ministro ogni decisione politica sul contegno da tenere».

D'altro canto, la circostanza «di aver partecipato, secondo il proprio ruolo, alle concitate riunioni» precedenti alla liberazione del cittadino libico non varrebbe a integrare quegli indizi specifici che sostanziano una notizia di reato, dovendosi altrimenti ritenere che tutti coloro che hanno partecipato alle riunioni o comunque operato all'interno del Ministero della giustizia dovessero essere iscritti nel registro delle notizie di reato quali concorrenti «per il solo fatto di aver prestato la propria opera istituzionale nella vicenda».

Peraltro, la Procura resistente, affermando di avere essa stessa sollecitato il Tribunale dei ministri a valutare la responsabilità della dott.ssa Bartolozzi «alternativamente per concorso nei reati attribuibili ai Ministri o per falsità delle sue dichiarazioni», puntualizza che il Collegio avrebbe comunque valutato tale aspetto «giungendo alla seconda conclusione, ossia alla responsabilità della stessa per art. 371 bis c.p.».

Elementi indizianti non emergerebbero d'altronde né dalle dichiarazioni del prefetto Caravelli, né da quelle dei componenti del Dipartimento degli affari di giustizia, da cui si desumerebbe «unicamente l'attività di studio tecnico della questione svolta in prima persona dalla Bartolozzi per conto del Ministro».

Quanto poi alle dichiarazioni della dirigente del Ministero, dott.ssa Maria Emanuela Guerra, peraltro successive all'audizione della dott.ssa Bartolozzi e dunque non considerabili come elementi indizianti a suo carico nel momento della escussione, esse avrebbero meramente confermato la riconducibilità al solo Ministro della «valutazione e decisione circa il dare seguito o meno alla richiesta di arresto» e l'esistenza di «implicazioni di carattere politico-internazionale che necessitavano di mantenere la massima riservatezza».

Dalle dichiarazioni acquisite si rileverebbe, dunque, che la dott.ssa Bartolozzi, pur avendo cercato di «escludere il più possibile» il personale ministeriale dalle attività di ricezione e analisi della richiesta di arresto avanzata dalla Corte penale internazionale, «incaricò comunque l'Ufficio del DAG della predisposizione dei relativi atti di competenza», a lei inviati in bozza per la sottoposizione al Ministro, «con ciò svolgendo la propria funzione di Capo di Gabinetto» in modo che al Ministro fossero forniti gli strumenti adeguati ad agevolarlo nell'assumere le proprie determinazioni.

D'altro canto, considerato che la decisione di omettere l'atto d'ufficio sarebbe stata presa nella riunione del 20 gennaio 2025, alla presenza del Ministro, il contegno successivamente tenuto dalla dott.ssa Bartolozzi, che non ne informò i funzionari, lasciando che predisponessero le bozze dei provvedimenti senza dare loro direttive, non potrebbe integrare una condotta di rafforzamento del proposito di rifiuto e favoreggiamento nei confronti dell'arrestato, posto che la decisione già assunta «era da sé sola sufficiente a determinare l'evento scarcerazione e sottrazione alla procedura di arresto avviata dalla CPI».

3.5.- Quanto al secondo motivo di ricorso, la Procura resistente sottolinea che, alla luce del tenore letterale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 219 del 1989, lo spostamento della competenza in capo al Tribunale dei ministri per un delitto connesso a quello ministeriale sarebbe possibile solo in caso di concorso di persone in quest'ultimo reato, e non anche nelle ipotesi di connessione fra i reati ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) o c), cod. proc. pen. Si tratterebbe infatti di una disposizione di diretta attuazione degli artt. 5, 6, comma 1, e 11 della legge cost. n. 1 del 1989, norme speciali e di stretta interpretazione, non suscettibili di applicazione analogica, in quanto risolventisi in una deroga al principio dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

Del resto, se la ragione giustificatrice della deroga apportata dalla legge cost. n. 1 del 1989 alle norme ordinarie sul procedimento penale risiede nella tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un preminente interesse pubblico, la ratio di tale deroga non potrebbe estendersi alla condotta contestata alla dott.ssa Bartolozzi, ossia di «avere mentito al fine di non far rilevare l'esistenza di una decisione eminentemente politica da parte del Ministro della Giustizia».

L'interessata avrebbe invece dovuto cooperare agli accertamenti svolti dal Collegio, funzionali alla valutazione in fatto e in diritto della condotta del Ministro; condotta rispetto alla quale la Camera avrebbe poi comunque potuto opporre il diniego dell'autorizzazione a procedere, in presenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 3, della legge cost. n. 1 del 1989. L'avere «taciuto o reso mendacio su circostanze che evidenziavano l'avvenuta decisione del Ministro» avrebbe anzi rischiato di inquinare gli accertamenti investigativi e, di conseguenza, la valutazione dell'organo politico circa l'esistenza di un preminente interesse pubblico a giustificazione delle condotte ministeriali.

D'altra parte, la prospettazione della sussistenza di una connessione teleologica non sarebbe condivisibile, non potendo ritenersi che «l'attività di rendere dichiarazioni nelle more di un procedimento penale concernente reato ministeriale costituisca esercizio della funzione ministeriale in senso lato».

Inoltre, non verrebbe in rilievo «una pretesa tutela alla riservatezza di interessi nazionali», né sarebbe evidente il nesso ipotizzato dalla Camera ricorrente tra «rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria procedente e il "pieno e corretto esercizio della funzione ministeriale o di governo", in ordine a fatti tali "da frustrare, se accertati, la corretta funzione governativa" [...], tanto più che sulla vicenda Al Masri non è mai stato opposto (e apposto) il segreto di Stato o segreto di altra natura».

Al riguardo, la Procura osserva che la disciplina dell'accertamento dei reati ministeriali non sarebbe posta a presidio dei segreti di Stato o comunque professionali, a garanzia dei quali l'ordinamento appresta appositi strumenti, e aggiunge che sarebbe, anzi, fondamentale che, «proprio ai fini del controllo democratico», l'autorità giudiziaria sia messa nelle condizioni di accertare ogni aspetto della condotta ministeriale.

3.6.- Infine, la Procura resistente eccepisce l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 219 del 1989, nei termini formulati dalla Camera dei deputati.

Rilevata anzitutto l'assenza di motivazione e la conseguente inammissibilità dei dubbi in riferimento a tutti i parametri diversi dall'art. 96 Cost., quanto a quest'ultimo la questione sarebbe irrilevante ai fini del decidere, e dunque inammissibile, perché mancherebbe la connessione funzionale tra la condotta di mendacio al pubblico ministero e l'esercizio delle funzioni ministeriali.

In ogni caso, la resistente prospetta «la assoluta e radicale infondatezza» delle questioni formulate, giacché il richiamato art. 4 costituirebbe disposizione direttamente attuativa della legge cost. n. 1 del 1989, in particolare del combinato disposto degli artt. 5 e 11, che riserverebbero espressamente la disciplina dei reati ministeriali esclusivamente a coloro che rivestano la carica ministeriale o che abbiano agito in concorso coi predetti nella commissione del fatto; e ciò in coerenza con «[l]a volontà del legislatore di circoscrivere la disciplina del reato ministeriale ai soli concorrenti laici nel reato proprio», risultante dai lavori preparatori (al riguardo è richiamata la relazione illustrativa della 1a Commissione permanente del Senato della Repubblica, Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, del 2 maggio 1989, A.S. n. 1603-A, X legislatura).

Pertanto, trattandosi di norme costituzionali di dettaglio rispetto alla previsione dell'art. 96 Cost., dall'applicabilità delle stesse in base al criterio di specialità discenderebbe la piena legittimità costituzionale della disciplina di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 219 del 1989.

4.- Il Collegio per i reati ministeriali e il Senato della Repubblica, cui il ricorso e l'ordinanza di questa Corte sono stati ritualmente notificati, non si sono costituiti in giudizio.

5.- In prossimità dell'udienza pubblica, la Camera ha depositato una memoria illustrativa.

5.1.- In replica all'eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso sollevata dalla Procura, la Camera sottolinea che l'iscrizione di un nominativo nel registro delle notizie di reato costituisce «il presupposto per attivare la garanzia dell'art. 96 Cost.» e che l'omissione di tale adempimento inciderebbe dunque sulle prerogative del Parlamento. Nel caso di specie, ciò «non ha solo determinato il mancato avvio di un procedimento penale a carico della Dr.ssa Bartolozzi, ma ha costituito il presupposto per procedere nei suoi confronti per il reato di false dichiarazioni, senza possibilità per la Camera dei Deputati di interloquire». Il conflitto di attribuzione tra poteri sarebbe precisamente preordinato a porre rimedio a simili «ipotesi patologiche», come riconosciuto dalla stessa sentenza n. 87 del 2012.

D'altro canto, a questa Corte sarebbe richiesto l'accertamento non della responsabilità penale dell'interessata, ma del «corretto esercizio del potere di iscrizione» e dell'«esistenza dei presupposti costituzionali che imponevano l'attivazione della procedura di garanzia»; ciò al fine di verificare «se vi sia stato un adeguato esplicarsi delle prerogative parlamentari di cui all'art. 96 Cost.», in conformità con il paradigma delineato dalla richiamata sentenza. In quest'ottica, sarebbe anche possibile valutare, «in via incidentale», l'eventuale violazione dei diritti processuali della persona indagata, nella misura in cui essa determini anche «una pretermissione delle prerogative del Parlamento».

5.2.- Nel merito e sempre in relazione al primo motivo, sarebbe irrilevante che la Camera non abbia allegato al ricorso gli atti dell'indagine svoltasi innanzi al Collegio, essendo questi necessari solo per l'accertamento della responsabilità penale della dott.ssa Bartolozzi e non invece per la verifica della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato; iscrizione che si configurerebbe come «atto dovuto» in presenza di indizi risultanti anche da un unico atto di indagine (è citata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 giugno-2 ottobre 2025, n. 32584).

La circostanza che la dott.ssa Bartolozzi svolgesse un «ruolo centrale» di «stretta collaborazione e coordinamento» con il Ministro non escluderebbe l'ipotesi di una cooperazione nei reati a lui ascritti, poiché tali funzioni potrebbero semmai costituire «occasione per possibili contributi agevolatori, se non addirittura configurare, in alcuni casi, una posizione di garanzia».

In ogni caso, proprio dagli stralci dei verbali di sommarie informazioni riportati nell'atto di costituzione della Procura emergerebbero «indizi inequivocabili [...] circa il coinvolgimento della Capo di Gabinetto», così come, del resto, sarebbe stata la stessa Procura della Repubblica, nel proprio parere del 7 luglio 2025, ad avere «prospettato astrattamente la configurabilità di un concorso rispetto alla condotta tenuta dalla dott.ssa Bartolozzi».

5.3.- Quanto al secondo motivo di ricorso, la ricorrente esclude che venga in rilievo il tema di una interpretazione estensiva di una normativa speciale, in deroga al principio di uguaglianza, ponendosi piuttosto il problema di «individuare correttamente - in assenza di esplicita disciplina - il perimetro di applicazione delle prerogative del Parlamento, dettate dalla Costituzione per il corretto svolgimento e funzionamento dell'attività di governo».

Inoltre, il ricorso non avrebbe inteso affermare che il delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen. concreti «esercizio di funzioni politico amministrative», bensì rimarcare come la condotta contestata alla dott.ssa Bartolozzi, in quanto finalisticamente orientata a evitare la contestazione di reati in capo al Ministro - oltre che a schermarlo da «attacchi rispetto al suo operato nell'esercizio della sua funzione» - potesse dirsi teleologicamente connessa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., a quella per la quale il Ministro stesso era sottoposto a indagini. Poiché, in altre parole, «quelle dichiarazioni preservavano l'attività del Ministro, considerata dal Parlamento - con il diniego dell'autorizzazione a procedere nei suoi confronti - funzionale al perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo», a garanzia delle prerogative del Parlamento stesso, il procedimento a carico della dott.ssa Bartolozzi per il delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen. avrebbe dovuto essere sottoposto all'autorizzazione richiesta dall'art. 96 Cost.

5.4.- Infine, la ricorrente osserva che la prospettata fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 219 del 1989 non implicherebbe di «ritenere soccombente rispetto all'art. 96 Cost. la disciplina posta dagli artt. 5 e 11 l. cost. n. 1/1989», poiché queste ultime disposizioni non stabilirebbero alcuna espressa limitazione delle garanzie ministeriali ai soli concorrenti laici dei componenti del Governo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6.- Con il ricorso in epigrafe la Camera dei deputati ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, lamentando la lesione delle proprie prerogative costituzionali in relazione alle determinazioni di tali organi relative alla posizione della dott.ssa Giusi Bartolozzi, all'epoca Capo di gabinetto del Ministro della giustizia, on. Carlo Nordio, nel procedimento penale iscritto a carico dello stesso Ministro Nordio, del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, in relazione ai fatti concernenti, in particolare, l'arresto del cittadino libico Osama Almasri, avvenuti tra il 19 e il 21 gennaio 2025.

La vicenda in questione è dettagliatamente ricostruita dalla relazione conclusiva del Collegio, datata 1° agosto 2025 e trasmessa alla Camera dei deputati dalla Procura (doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo). Ai fini della presente decisione, basterà evidenziare:

- che il 18 gennaio 2025 la Camera preliminare della Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti del cittadino libico Osama Almasri per crimini di guerra e contro l'umanità;

- che in pari data la Corte penale internazionale ha chiesto alle autorità italiane di procedere, tra l'altro, all'arresto provvisorio dello stesso;

- che il giorno successivo, 19 gennaio, la Squadra Mobile-DIGOS di Torino ha eseguito l'arresto;

- che il 20 gennaio il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, competente per la procedura di consegna alla Corte penale internazionale ai sensi dell'art. 11 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), ha comunicato al Ministro della giustizia di essere in attesa delle sue determinazioni in ordine all'esecuzione del mandato di arresto in questione, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge medesima (nella versione antecedente alla sentenza n. 143 del 2026 di questa Corte);

- che il 21 gennaio, su istanza del difensore di Almasri e su parere conforme della Procura generale, la Corte d'appello di Roma - non avendo ricevuto nel frattempo alcuna richiesta da parte del Ministro della giustizia - ha ordinato la scarcerazione dell'arrestato, poi effettivamente rimpatriato in Libia il successivo 22 gennaio tramite un volo di Stato;

- che in relazione a tale vicenda la Procura della Repubblica di Roma ha avviato un procedimento penale nei confronti del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, ipotizzando in particolare a carico del primo i delitti di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328, primo comma, cod. pen.) e di favoreggiamento (art. 378 cod. pen.), entrambi realizzati - secondo l'ipotesi d'accusa - mediante la condotta omissiva consistente nel non dar seguito alla richiesta di arresto e consegna di Osama Almasri proveniente dalla Corte penale internazionale;

- che il 31 marzo 2025 il Collegio per i reati ministeriali, investito delle indagini ai sensi dell'art. 8 della legge cost. n. 1 del 1989, tra le altre attività svolte, ha assunto sommarie informazioni testimoniali dalla dott.ssa Giusi Bartolozzi, Capo di gabinetto del Ministro della giustizia all'epoca dei fatti;

- che, nel parere reso il 7 luglio 2025 ai sensi della richiamata disposizione, il Procuratore della Repubblica, tra l'altro, ha sottoposto al Collegio «la valutazione della sussumibilità del complessivo comportamento della dott.ssa Bartolozzi in ipotesi di reato sotto un duplice profilo: o quello del concorso nei reati attribuiti al Ministro Nordio, o quello previsto dall'art. 371 bis c.p.»;

- che il Collegio ha concluso le indagini medesime disponendo, il 1° agosto 2025, la trasmissione degli atti alla Procura perché questa li rimettesse alla Camera per la deliberazione sull'autorizzazione a procedere nei confronti dei Ministri indicati e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio;

- che il 9 ottobre l'Assemblea della Camera, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha negato la richiesta di autorizzazione, per avere gli stessi agito «per tutelare interessi dello Stato costituzionalmente rilevanti e per perseguire preminenti interessi pubblici nell'esercizio della funzione di governo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989»;

- che il 16 ottobre, preso atto del diniego di autorizzazione, il Collegio ha archiviato il procedimento.

La Camera ricorrente, avendo appreso dell'apertura di un distinto procedimento penale a carico del Capo di gabinetto del Ministro Nordio, dott.ssa Bartolozzi, per il delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen., in relazione alle dichiarazioni da lei rese al Collegio il 31 marzo 2025, lamenta ora due distinte violazioni delle proprie attribuzioni, entrambe di natura omissiva.

6.1.- Sotto un primo profilo, la Procura e il Collegio avrebbero indebitamente omesso di procedere nei confronti della dott.ssa Bartolozzi per l'ipotesi delittuosa di concorso nei reati contestati al Ministro della giustizia in relazione ai fatti avvenuti tra il 19 e il 21 gennaio 2025, e in particolare alla mancata consegna di Osama Almasri alla Corte penale internazionale. Secondo la ricorrente, tale omissione - in presenza di elementi noti sin dall'inizio dell'indagine, e poi confermati durante la stessa, univocamente indicativi della partecipazione della dott.ssa Bartolozzi alle decisioni del Ministro - avrebbe consentito al Collegio e alla Procura di non estendere la richiesta di autorizzazione a procedere alla posizione della stessa dott.ssa Bartolozzi. Ciò avrebbe indebitamente precluso alla Camera di valutare, ai sensi dell'art. 96 Cost., se concedere o meno tale autorizzazione. In ogni caso, laddove il Collegio non avesse ritenuto di qualificare la dott.ssa Bartolozzi come concorrente nei reati attribuiti al Ministro, la valutazione di «non ministerialità» della sua condotta avrebbe dovuto essere comunicata alla Camera, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 219 del 1989.

Più precisamente, come meglio chiarito in udienza dalla difesa della Camera in risposta a una specifica domanda, con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che il Collegio e la Procura:

(a) non abbiano qualificato la dott.ssa Bartolozzi (evidentemente mediante la sua iscrizione nel registro delle notizie di reato) quale concorrente nei reati di rifiuto di atti dell'ufficio e favoreggiamento attribuiti al Ministro della giustizia per i fatti accaduti tra il 19 e il 21 gennaio 2025, e per l'effetto non abbiano chiesto l'autorizzazione a procedere anche nei suoi confronti per questi reati;

(b) e comunque non abbiano esplicitato e comunicato alla Camera le ragioni per le quali hanno ritenuto di non ravvisare in tale condotta gli estremi del concorso nei medesimi reati (così dovendo intendersi, come ha confermato il difensore, l'espressione «valutazione di non ministerialità della condotta» utilizzata nelle conclusioni della ricorrente).

6.2.- Sotto un secondo e distinto profilo, la ricorrente lamenta che la Procura e il Collegio non abbiano considerato quale reato ministeriale anche il delitto di false informazioni al pubblico ministero, ipotizzato a carico della dott.ssa Bartolozzi in relazione alle sue dichiarazioni rese al Collegio il 31 marzo 2025, e per l'effetto non abbiano richiesto l'autorizzazione a procedere prevista dall'art. 96 Cost. anche per tale diverso reato. Ciò in quanto, ad avviso della ricorrente, il regime dell'autorizzazione a procedere dovrebbe estendersi anche ai reati che, pur se commessi da persone sprovviste della qualifica ministeriale, siano tuttavia in «connessione funzionale» rispetto ai reati commessi dal ministro ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

A tale esito la ricorrente ritiene si debba pervenire attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina vigente. Nell'ipotesi, peraltro, in cui una simile interpretazione fosse ritenuta preclusa dal dato letterale di tale disciplina, la ricorrente sollecita questa Corte a sollevare innanzi a sé questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 96, 70, 72, 94, 95, 105 e 3 Cost. - delle pertinenti disposizioni, nella parte in cui non estendono le speciali guarentigie che circondano i reati ministeriali ai reati che, pur se commessi da soggetti sprovvisti di qualifica ministeriale, siano tuttavia in connessione funzionale con i primi.

7.- Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 122 del 2026, nella quale questa Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato prescritti dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, con motivazione da intendersi qui integralmente richiamata.

In seguito all'integrazione del contraddittorio, la Procura resistente ha formulato due eccezioni di inammissibilità, che non possono tuttavia trovare accoglimento.

7.1.- La Procura eccepisce anzitutto l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, che mirerebbe a conferire a questa Corte un anomalo potere di controllo sulla valutazione degli indizi di reato, potenzialmente sfociante in un ordine alla Procura di effettuare l'iscrizione della relativa notitia criminis.

L'eccezione non è fondata. Il ricorso della Camera assume che la mancata configurazione in capo alla dott.ssa Bartolozzi di una possibile responsabilità per il concorso nei reati ascritti al Ministro della giustizia - e dunque, implicitamente, la mancata iscrizione della stessa nel registro delle notizie di reato per questa ipotesi delittuosa - abbia determinato una lesione delle attribuzioni costituzionali della Camera stessa. Se e in che misura questa prospettazione sia sostenibile in linea di diritto, oltre che fondata in punto di fatto, costituisce questione - come meglio si dirà - nuova nella giurisprudenza della Corte, che dovrà essere vagliata funditus in sede di esame del merito della doglianza.

7.2.- La Procura assume, altresì, l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, con riferimento specifico alla richiesta formulata alla Corte di sollevare innanzi a sé questioni di legittimità costituzionale sulla mancata estensione ai reati funzionalmente connessi ai reati ministeriali della disciplina prevista per questi ultimi. Secondo la resistente, la questione sarebbe irrilevante, non essendovi a suo avviso alcuna relazione tra la condotta di mendacio al pubblico ministero e l'esercizio delle funzioni ministeriali. Inoltre, nel ricorso difetterebbe ogni illustrazione dell'asserito vulnus agli evocati parametri diversi dall'art. 96 Cost.

Al riguardo, occorre però precisare che la sollecitazione affinché questa Corte sollevi innanzi a sé una questione di legittimità costituzionale della disciplina che deve trovare applicazione in un dato giudizio non può essere confusa con un motivo di ricorso, come tale soggetto a un vaglio preliminare di ammissibilità. Piuttosto, questa Corte si trova in casi siffatti nella posizione di qualsiasi giudice, il quale - ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, richiamato per ciò che concerne i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato dall'art. 37, quinto comma, della legge medesima - è tenuto a valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità formulato dalla parte, senza essere vincolato alla prospettazione di quest'ultima quanto ai parametri che si assumono violati, né alle ragioni di tale asserita violazione.

Anche tali valutazioni debbono pertanto essere riservate all'esame sul merito dei motivi di ricorso.

8.- Deve anzitutto essere esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole della mancata configurazione in capo alla dott.ssa Bartolozzi di una possibile responsabilità per il concorso nei reati ascritti al Ministro della giustizia.

Per effetto di tale mancata qualificazione, secondo la ricorrente, la Camera sarebbe stata privata della possibilità di valutare se la condotta ascritta alla dott.ssa Bartolozzi fosse stata compiuta, al pari di quella ascritta al Ministro, per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo; valutazione che avrebbe potuto condurre, in forza dell'art. 9, comma 3, della legge cost. n. 1 del 1989, al diniego dell'autorizzazione a procedere contro la medesima.

Inoltre, la ricorrente sostiene che il Collegio e la Procura avrebbero leso le prerogative della Camera anche sotto il profilo "procedurale", omettendo di comunicarle la loro decisione di non configurare a carico della dott.ssa Bartolozzi una tale responsabilità a titolo di concorso per i fatti accaduti tra il 19 e il 21 gennaio 2025.

8.1.- Sulla configurabilità in punto di fatto di tale concorso, le prospettazioni delle parti divergono radicalmente.

Secondo la Camera, il concorso della dott.ssa Bartolozzi nel reato attribuito al Ministro si evincerebbe, tra l'altro, dalle circostanze seguenti:

- la sua volontà, più volte manifestata a vari dirigenti del Ministero sentiti a sommarie informazioni dal Collegio, di accentrare esclusivamente in capo al gabinetto la gestione della vicenda Almasri tra il 19 e il 21 gennaio 2025;

- la sua partecipazione, attestata da numerosi testimoni, alle riunioni svolte in collegamento telematico con membri del Governo e funzionari di altri Ministeri nelle quali sono state assunte le decisioni contestate dalla Procura;

- l'uso insistito, nelle sue stesse dichiarazioni rese al Collegio il 31 marzo 2025 della prima persona plurale, per indicare le persone responsabili delle decisioni assunte sulla vicenda;

- il suo ruolo de facto di «alter ego» del Ministro e le sue funzioni de iure di Capo di gabinetto, figura apicale di diretta collaborazione di cui il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo: ciò che evidenzierebbe la sua necessaria, e fisiologica, partecipazione all'intera «azione (funzionale) del Ministro».

Secondo la Procura, per converso, dagli atti non emergerebbero elementi che consentano di ravvisare un contributo morale o materiale determinante rispetto ai reati (di natura omissiva) attribuiti al Ministro. Piuttosto, sarebbe emerso che la dott.ssa Bartolozzi abbia agito nei limiti del proprio ruolo tecnico, offrendo al Ministro tutti gli elementi per assumere le decisioni a lui spettanti. Né la sua partecipazione alle riunioni in cui si è discusso della vicenda costituirebbe elemento decisivo nel senso di un suo concorso morale nelle decisioni che ivi sono state assunte, dovendosi altrimenti ritenere che anche tutti gli altri partecipanti a tali riunioni avrebbero per ciò solo concorso in quelle decisioni. D'altra parte, la volontà di accentrare al solo gabinetto la gestione della questione sarebbe indicativa dell'intenzione di riservare, in realtà, al Ministro stesso ogni decisione, stanti le «implicazioni di carattere politico-internazionale che necessitavano di mantenere la massima riservatezza».

8.2.- Ai fini della decisione, occorre preliminarmente chiarire in quali limiti questa Corte possa in linea generale sindacare, in sede di conflitto di attribuzione, la scelta del Collegio, e prima ancora della Procura, di non configurare a carico di una persona sprovvista di qualifica ministeriale un'ipotesi di responsabilità a titolo di concorso nel reato ascritto al Ministro.

L'esercizio di un simile sindacato, come già osservato, è recisamente contestato dalla Procura resistente, ad avviso della quale spetta unicamente al pubblico ministero valutare se sussistano gli estremi per iscrivere tale persona nel registro delle notizie di reato, non potendo alcun altro soggetto sostituirsi a tale valutazione.

Il tema dei poteri valutativi di soggetti diversi dall'autorità giudiziaria sui fatti costitutivi dei reati contemplati dall'art. 96 Cost. è stato già affrontato in vari precedenti di questa Corte (sentenze n. 29 del 2014, n. 88 e n. 87 del 2012, n. 241 del 2009), i quali concernono però la diversa ipotesi in cui l'autorità giudiziaria ritenga che il fatto per il quale sta procedendo non configuri un reato ministeriale, ma un reato comune, non soggetto come tale alla speciale procedura di autorizzazione configurata dall'art. 96 Cost., dalla legge cost. n. 1 del 1989 e dalla legge n. 219 del 1989.

Da questi precedenti si evincono due principi essenziali.

8.2.1.- In primo luogo, la scelta del legislatore costituzionale del 1989 è stata quella di trasferire alla «giurisdizione ordinaria» la valutazione della responsabilità penale del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri «per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni», sia pure nell'ambito di uno speciale procedimento che prevede lo svolgimento delle indagini da parte di un collegio ad hoc e la necessaria autorizzazione delle Camere.

Tale scelta di fondo comporta che - a differenza di quanto accadeva nel vigore del vecchio art. 96 Cost. e di quanto tuttora accade in relazione ai reati di cui all'art. 90 Cost. - la qualificazione giuridico-penale delle loro condotte spetta oggi, in linea di principio, alla giurisdizione comune: anzitutto al pubblico ministero, nel momento in cui iscrive la notizia di reato a carico di tali soggetti; quindi al Collegio per i reati ministeriali (il cosiddetto Tribunale dei ministri), chiamato a compiere in via esclusiva le indagini sulla notitia criminis e a valutare se sussistano i presupposti per chiedere l'autorizzazione a procedere alla Camera competente; e infine, a valle dell'autorizzazione, ai giudici penali secondo le comuni regole del codice di procedura penale.

La valutazione demandata in linea di principio alla giurisdizione ordinaria, con le scansioni ora rammentate, non concerne peraltro soltanto l'an della responsabilità penale e il titolo del reato - dunque, la qualificazione giuridico-penale della condotta -; ma concerne, altresì, la natura "ministeriale" o "non ministeriale" del reato stesso: in altre parole, il suo essere stato commesso o meno «nell'esercizio delle [...] funzioni». Quest'ultima valutazione spetta in primis al pubblico ministero, il quale, ricevuta la notitia criminis, deve decidere se trasmettere gli atti al collegio per i reati ministeriali o se proseguire con l'indagine ordinaria; e spetta poi allo stesso collegio, allorché - ultimate le indagini - deve stabilire se chiedere l'autorizzazione a procedere, archiviare tout court il procedimento ovvero restituire gli atti al pubblico ministero, attraverso una archiviazione cosiddetta "asistematica", affinché proceda nelle forme ordinarie sulla base della qualificazione di "non ministerialità" del reato.

8.2.2.- Tutto ciò, tuttavia, non significa - e si tratta del secondo principio evincibile dalla giurisprudenza in parola - che alle Camere sia precluso ogni apprezzamento circa la qualificazione giuridica dei fatti contestati al Presidente del Consiglio dei ministri o ai ministri.

In particolare, questa Corte ha sottolineato, già nella sentenza n. 241 del 2009, che alla Camera competente «non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, né tantomeno - ove non condivida la conclusione negativa espressa dal tribunale dei ministri - la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, assumendo di essere stata menomata, per effetto della decisione giudiziaria, della potestà riconosciutale dall'art. 96 Cost.» (punto 4.4.). Il tema è stato poi ripreso e approfondito, con formulazioni tra loro sostanzialmente sovrapponibili, dalle sentenze n. 87 e n. 88 del 2012, ove si sottolinea che «l'attribuzione esclusiva dell'autorità giudiziaria relativa all'accertamento degli elementi della fattispecie penale convive, di regola, con la competenza di altri soggetti pubblici ad assumere determinazioni, che a propria volta possono essere legate ad un apprezzamento giuridico in ordine alla sussistenza ed alla natura di un reato»; sicché «va riconosciuto che il ramo del Parlamento competente ai sensi dell'art. 96 Cost. possa esprimere una propria valutazione sulla natura del fatto contestato al ministro, purché essa si collochi all'interno della procedura per reato ministeriale attivata dall'autorità giudiziaria, o sia strumentale a rivendicare che detta procedura sia seguita, e purché siffatto apprezzamento sfoci nella sola reazione consentita dall'ordinamento innanzi ad una qualificazione, da parte dell'ordine giudiziario, del reato come comune anziché ministeriale, ovvero nel ricorso a questa Corte per mezzo del conflitto di attribuzione» (sentenza n. 88 del 2012, punto 3.3., nonché - in termini pressoché identici - sentenza n. 87 del 2012, punto 5.3., corsivi aggiunti).

In altre parole: la qualificazione alla stregua non solo del diritto penale, ma anche del diritto costituzionale, del reato commesso «nell'esercizio delle [...] funzioni» dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri spetta sì, in prima battuta, alla giurisdizione ordinaria; ma la Camera competente può contestare, con lo strumento del conflitto di attribuzione, tale qualificazione, al fine precipuo di evitare una elusione delle proprie attribuzioni costituzionali - e segnatamente del potere di valutare se il fatto attribuito a tali soggetti dall'autorità giudiziaria sia stato compiuto «per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo» ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge cost. n. 1 del 1989. Una tale elusione potrebbe in effetti essere realizzata mediante una non corretta qualificazione, ad opera dell'autorità giudiziaria, del fatto come estraneo all'esercizio delle funzioni ministeriali.

Proprio per garantire alle Camere l'opportunità di una completa e tempestiva valutazione relativa all'eventuale proposizione di un conflitto di attribuzione in simili ipotesi, questa Corte ha affermato, sin dalla sentenza n. 241 del 2009, che l'archiviazione "asistematica" del procedimento - ossia la restituzione, da parte del Collegio per i reati ministeriali, degli atti alla Procura della Repubblica affinché proceda con le forme ordinarie sulla base della natura "non ministeriale" del reato - deve essere anch'essa comunicata alla Camera competente: «anche e soprattutto in questa situazione», si è osservato, «la Camera competente ha un interesse costituzionalmente protetto ad essere tempestivamente informata, per via istituzionale ed in forma ufficiale, dell'avvenuta archiviazione, come prescrive, senza eccezioni, il [...] comma 4 dell'art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Tale comunicazione è, del resto, l'unico strumento che consente alla Camera stessa di apprezzare che si tratta di archiviazione che non implica una chiusura, ma, al contrario, un seguito del procedimento per diversa qualificazione giuridica del fatto di reato e così di esercitare, al riguardo, i propri poteri» (punto 4.4.).

A seguito poi del promovimento di un conflitto di attribuzione da parte della Camera competente, la valutazione definitiva sulla natura del reato contestato al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri - e dunque sulla loro effettiva sottoposizione alle guarentigie di cui all'art. 96 Cost. e alla legge cost. n. 1 del 1989 - non potrà che spettare a questa Corte, sulla base degli elementi di prova ad essa sottoposti dalle parti.

8.3.- Occorre ora valutare se e in quale misura questi principi siano trasferibili al caso ora all'esame, del tutto inedito nella giurisprudenza costituzionale.

Esso presenta almeno due peculiarità che lo distinguono da quelli in precedenza esaminati.

8.3.1.- Anzitutto, a essere ora in discussione è la possibile responsabilità penale di una persona che non possedeva al momento del fatto le qualifiche soggettive indicate nell'art. 96 Cost., ma che la Camera assume essere stata concorrente nel reato ipotizzato in capo al Ministro, nella sua qualità di titolare di un ufficio di diretta collaborazione con il Ministro stesso.

Va, pertanto, preliminarmente chiarito se la guarentigia di cui all'art. 96 Cost. sia suscettibile di estendersi anche a chi abbia concorso nei reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro.

Almeno due dati testuali nella legge cost. n. 1 del 1989 sorreggono la soluzione affermativa a tale quesito. Anzitutto, l'art. 10, comma 1, disciplina uno speciale procedimento di autorizzazione al compimento di vari atti di indagine «[n]ei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione», avviati nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dei ministri, nonché degli «altri inquisiti»: e dunque di soggetti sprovvisti delle qualifiche indicate nell'art. 96 Cost., ma ugualmente soggetti ai medesimi procedimenti. Inoltre, e soprattutto, l'art. 11, comma 1, nel dettare la disciplina relativa alla competenza per territorio nei giudizi per reati ministeriali, menziona espressamente «i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone» (corsivo aggiunto), confermando così implicitamente che tutti coloro che concorrono nei reati compiuti dai soggetti indicati nell'art. 96 Cost. soggiacciono alla complessiva disciplina dettata dalla legge cost. n. 1 del 1989.

Coerentemente, l'appena successiva legge n. 219 del 1989, attuativa dei nuovi precetti costituzionali, dispone all'art. 4, comma 2, che «[s]e il procedimento è relativo ad un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, l'assemblea indica a quale concorrente, anche se non Ministro né parlamentare, non si riferisce il diniego, per l'assenza dei presupposti di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1» (corsivo aggiunto) e cioè avere «l'inquisito [...] agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo»: confermando così a contrario - come espressamente sottolineato anche dalla relazione al disegno di legge governativo all'origine della legge n. 219 del 1989 e dalla relazione su di esso della 1ª Commissione del Senato - che il diniego dell'autorizzazione può concernere anche un inquisito che non possieda le qualifiche soggettive indicate dall'art. 96 Cost., ma abbia concorso nel reato commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali.

Nel medesimo senso sono, d'altronde, orientate tanto la prassi assolutamente prevalente dei collegi per i reati ministeriali, quanto, senza eccezioni, quella delle Camere in sede di autorizzazione. L'orientamento dei collegi, inizialmente motivato richiamando le previsioni degli artt. 5 e 11, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1989, nonché dell'art. 4, comma 2, della legge n. 219 del 1989 - come nelle richieste indirizzate alla Camera dei deputati nella XI legislatura, Doc. IV-bis n. 9, n. 11, n. 11-bis e n. 14, e al Senato della Repubblica nella XII legislatura, Doc. IV-bis n. 5, n. 8 e n. 9 -, è stato poi seguito, in sostanziale adesione a tali argomenti, in decine di casi successivi nei confronti degli indagati cosiddetti laici, concorrenti nel reato ascritto al soggetto munito della qualifica ministeriale. Nei due soli casi nei quali le richieste nei confronti del ministro non hanno coinvolto altresì il concorrente "laico", la Camera dei deputati - X legislatura, relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere del 13 luglio 1989, Doc. IV-bis n. 3-A, approvata dall'Assemblea il 20 luglio 1989, e XVI legislatura, relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere del 7 ottobre 2010, Doc. IV-bis n. 1-A, approvata dall'Assemblea il 19 ottobre 2010 - ha tenuto a precisare la propria interpretazione, conforme a quella prevalente della autorità giudiziaria stessa. Tale prassi è stata da ultimo seguita nello stesso procedimento penale di cui oggi è causa, nel quale la Camera ha negato l'autorizzazione a procedere sia nei confronti dei due ministri (della Giustizia e dell'Interno) sottoposti a indagine, sia di un coindagato (il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) sprovvisto di tale qualifica, ma attratto nella competenza funzionale del Collegio, in quanto da quest'ultimo ritenuto concorrente nei reati a costoro ascritti, senza che alcuno abbia sollevato obiezioni in proposito.

8.3.2.- La seconda peculiarità del caso ora all'esame è che la Camera si duole non già di una archiviazione "asistematica" da parte del Collegio per i reati ministeriali, con conseguente prosecuzione del procedimento penale nelle forme ordinarie per un fatto di reato originariamente qualificato come "ministeriale" dal pubblico ministero; e nemmeno si duole della pendenza, contro il Presidente del Consiglio dei ministri, un ministro o un loro concorrente, di un procedimento per un reato ad essi ascritto qualificato sin dall'origine dal pubblico ministero e poi dai giudici penali come indipendente dall'esercizio delle loro funzioni. La Camera lamenta qui, proprio all'opposto, l'assenza di un procedimento penale a carico di una persona che la stessa Camera assume avere avuto un ruolo di concorrente in un reato ministeriale, per il quale essa peraltro ha già negato l'autorizzazione a procedere.

Una doglianza così costruita pone immediatamente il tema dell'esatta individuazione del vulnus che la Camera ritiene sia derivato da tale condotta omissiva dell'autorità giudiziaria.

La difesa della Camera ha insistito, nel proprio ricorso e nella discussione orale, sull'obbligo in capo alla Procura di esercitare l'azione penale ai sensi dell'art. 112 Cost. Tuttavia, la vigilanza sulla puntuale osservanza in ciascun caso concreto di tale obbligo - le cui implicazioni per il pubblico ministero sono state di recente analizzate da questa Corte nella sentenza n. 58 del 2026, estesamente citata dalla ricorrente - non rientra, all'evidenza, tra le attribuzioni costituzionali della Camera, suscettibili di essere fatte valere, in quanto tali, attraverso lo strumento del conflitto tra poteri.

In secondo luogo, la Camera ricorrente si sofferma nel ricorso su due specifiche conseguenze della mancata configurazione dell'ipotesi di concorso nei reati ministeriali a carico della dott.ssa Bartolozzi, rappresentate (a) dalla sua audizione quale persona informata sui fatti da parte del Collegio, nonché (b) dalla successiva ascrizione alla stessa della diversa ipotesi di reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. (evidentemente ritenuta integrata anche nel caso di false informazioni al Collegio per i reati ministeriali in forza del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 219 del 1989, a tenore del quale «il collegio procede alle indagini di cui al comma 1 con i poteri che spettano al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari»), in relazione alle dichiarazioni asseritamente false da lei rese al Collegio il 31 marzo 2025.

Secondo la Camera, tali conseguenze non si sarebbero verificate, ove la dott.ssa Bartolozzi fosse stata sentita sin dall'inizio come persona sottoposta a indagini quale concorrente nei reati all'epoca ipotizzati nei confronti del Ministro della giustizia. In tal caso, infatti, il Collegio avrebbe dovuto far precedere l'audizione dagli avvertimenti dovuti alle persone sottoposte a indagini ai sensi dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., e in particolare da quello relativo alla facoltà di non rispondere. Comunque, l'ipotesi di reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. non sarebbe stata in radice configurabile a suo carico, stante l'incompatibilità a testimoniare della persona coimputata nel medesimo reato (art. 197, comma 1, lettera a, cod. proc. pen.).

Resta qui impregiudicata la questione se le conseguenze in parola ridondino effettivamente in altrettante violazioni delle prerogative costituzionali della Camera. Parimenti resta impregiudicato se esse possano essere vagliate quali violazioni dei diritti di difesa dell'imputata, da far valere come tali nel processo penale che dovesse essere celebrato a suo carico. Ai fini che qui rilevano, è sufficiente constatare che - evidenziando tali circostanze - la Camera assume di avere un concreto interesse a sollecitare questa Corte a una revisione della decisione del Collegio di non procedere contro la dott.ssa Bartolozzi in quanto concorrente nei reati attribuiti al Ministro, riferiti agli accadimenti svoltisi tra il 19 e il 21 gennaio 2025.

8.4.- Una tale revisione non potrebbe però in ogni caso essere compiuta da questa Corte, sulla base della sola documentazione agli atti del presente procedimento.

Ciò non solo per la circostanza, sottolineata dalla Procura resistente, che nessuna parte ha prodotto innanzi a questa Corte l'intero fascicolo relativo all'indagine compiuta dal Collegio; ma anche perché, più in radice, il Collegio non si è affatto espresso su tale possibile configurazione, nonostante la Procura, nel parere reso il 7 luglio 2025 dopo la conclusione delle indagini, l'avesse espressamente sollecitato a valutare la «sussumibilità del complessivo comportamento della dott.ssa Bartolozzi in ipotesi di reato sotto un duplice profilo: o quello del concorso nei reati attribuiti al Ministro Nordio, o quello previsto dall'art. 371-bis cod. pen.».

Ora: se è indubitabile che la valutazione giuridico-penale di una condotta riconducibile all'alveo delle guarentigie di cui all'art. 96 Cost. spetta in linea di principio alla giurisdizione penale ordinaria; e se è altrettanto indubitabile che la Camera competente può sollecitare questa Corte, attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione, a verificare che tale valutazione non abbia comportato una surrettizia elusione della guarentigia costituzionale (supra, 8.2.); è giocoforza concludere che una tale verifica presuppone necessariamente che la giurisdizione penale ordinaria abbia per prima esplicitato la propria valutazione su quella condotta, anche soltanto per motivarne l'irrilevanza penale.

Ciò che, per l'appunto, non è avvenuto nel caso di specie.

8.5.- Proprio quest'ultima omissione da parte del Collegio - omissione che logicamente e cronologicamente precede la stessa mancata comunicazione alla Camera delle ragioni della valutazione negativa sulla responsabilità della dott.ssa Bartolozzi a titolo di concorso nei reati ascritti al Ministro, di cui la ricorrente espressamente si duole - ridonda invece in un vulnus alle prerogative della Camera, che questa Corte è in grado di apprezzare in questa sede.

Infatti, anche in assenza di una formale iscrizione della dott.ssa Bartolozzi nel registro delle notizie di reato, la segnalata circostanza che la Procura abbia specificamente invitato (sia pure in via alternativa) il Collegio a qualificare la sua condotta nei termini di un concorso nei reati ascritti al Ministro comporta che il Collegio avesse - e tuttora abbia - l'onere di esplicitare la propria posizione in proposito e di comunicarla, per il tramite della Procura, alla Camera. Ciò al fine di porre quest'ultima in condizione di eventualmente contestare, con lo strumento del conflitto di attribuzione tra poteri, l'iter logico e argomentativo seguito per giungere alla conclusione della irrilevanza penale della condotta della dott.ssa Bartolozzi in relazione agli avvenimenti svoltisi tra il 19 e il 21 gennaio 2025, o comunque della impossibilità di esercitare l'azione penale nei confronti della stessa alla luce dello standard probatorio dell'assenza di «ragionevole previsione di condanna» - standard applicabile in via generale a ogni ipotesi di archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 408, comma 1, cod. proc. pen., e dunque anche all'archiviazione del procedimento relativo ai reati ministeriali disciplinata dall'art. 8, comma 2, della legge cost. n. 1 del 1989.

Un simile obbligo di comunicazione non è, invero, espressamente statuito dalla disciplina vigente, che all'art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989 prevede soltanto la comunicazione, da parte del procuratore della Repubblica, dell'avvenuta archiviazione del procedimento: archiviazione che il comma 2 assegna alla competenza dello stesso Collegio, ma che presuppone - nel lessico del codice di rito - una previa iscrizione, da parte del procuratore della Repubblica, della notizia di reato nel relativo registro, che nel caso ora all'esame non si è mai verificata.

Tuttavia, il principio costituzionale di leale collaborazione tra le diverse istituzioni e poteri della Repubblica - principio sotteso all'intera architettura della Carta costituzionale (sentenza n. 379 del 1992, punto 6 e, più di recente, ex multis sentenza n. 157 del 2023, punto 10.1., ordinanze n. 132 del 2020, punto 8, e n. 207 del 2018, punto 11; nonché - con riferimento specifico ai rapporti tra ordine giudiziario e altri poteri dello Stato - sentenze n. 168 del 2013, punto 4.1.; n. 26 del 2008, punti 4.1. e seguenti; n. 149 del 2007, punto 5, n. 110 del 1998, punto 7, n. 403 del 1994, punto 7) - suggerisce di interpretare in maniera ragionevolmente estensiva l'art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989, a tenore del quale «[i]l procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente». Ne deriva che proprio alla luce del principio in parola, nel peculiare contesto della legge cost. n. 1 del 1989, al lemma «archiviazione» deve assegnarsi un significato più ampio rispetto a quello corrente nel processo penale: sì da ricomprendere anche situazioni, come quella ora all'esame, in cui l'organo della pubblica accusa, nel parere reso ai sensi dell'art. 8, comma 1, della richiamata legge costituzionale, abbia ipotizzato, per una stretta collaboratrice di un ministro una possibile responsabilità a titolo di concorso nel reato da questi asseritamente commesso, e il Collegio non abbia ritenuto di accogliere una tale prospettazione.

Non si tratta, in altri termini, di sancire ex novo un obbligo di comunicazione non previsto dal legislatore costituzionale (ciò che questa Corte ha in passato escluso di poter derivare dallo stesso principio di leale collaborazione: sentenze n. 87 e n. 88 del 2012, rispettivamente punti 7 e 5); quanto, piuttosto, di armonizzare le peculiarità del caso all'attenzione di questa Corte al contesto della legge cost. n. 1 del 1989.

Pertanto, in un caso siffatto, le esigenze di leale collaborazione tra Collegio e Camera competente impongono che le ragioni che sostengono la decisione del Collegio siano esplicitate in modo trasparente all'autorità politica, in modo che quest'ultima sia posta in condizione di ponderare se per effetto di tale decisione siano state in qualsiasi modo menomate le proprie prerogative costituzionali.

In un tale scenario, la verifica che questa Corte deve compiere non implica un inammissibile esercizio da parte della giurisdizione costituzionale delle responsabilità relative alla qualificazione giuridico-penale del fatto, che il legislatore costituzionale del 1989 ha inteso attribuire alla giurisdizione comune. Piuttosto, il compito di questa Corte è quello di verificare che la valutazione giuridico-penale compiuta, nell'ambito delle rispettive competenze, dal procuratore della Repubblica e dal Collegio per i reati ministeriali non si risolva in una elusione delle guarentigie che lo stesso legislatore costituzionale ha inteso riservare a una delle due Camere.

8.6.- In conclusione: il primo motivo di ricorso della Camera non può essere accolto nella parte in cui chiede a questa Corte di dichiarare che non spettava alla Procura e al Collegio omettere di «considerare la dott.ssa Giusi Bartolozzi quale concorrente» nei reati ascritti al Ministro e, conseguentemente, omettere di richiedere alla Camera l'autorizzazione a procedere anche nei suoi confronti, in difetto - allo stato - di qualsiasi motivazione da parte del Collegio sulle ragioni per le quali non ha ritenuto di accogliere la richiesta, formulata in via alternativa dalla Procura nel suo parere del 7 luglio 2025, di configurare a carico della dott.ssa Bartolozzi una tale responsabilità per i fatti svoltisi tra il 19 e il 21 gennaio 2025.

Il ricorso è, invece, fondato nella parte in cui lamenta (a) che il Collegio non abbia esplicitato, nella propria relazione conclusiva, le ragioni per le quali non ha ritenuto di condividere la prospettazione formulata in tal senso, seppur in via alternativa, dalla Procura, e (b) che la Procura non abbia provveduto a comunicare alla Camera la relativa determinazione del Collegio, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989.

9.- Con il secondo motivo di ricorso, la Camera calibra il fuoco delle doglianze sulla diversa ipotesi di reato, ascritta alla dott.ssa Bartolozzi, di false informazioni al pubblico ministero di cui all'art. 371-bis cod. pen., da lei asseritamente compiuto in occasione della sua audizione da parte del Collegio in qualità di persona informata sui fatti, il 31 marzo 2025.

Secondo la ricorrente, tale ipotesi di reato sarebbe avvinta da «connessione funzionale» (o «connessione teleologica») rispetto ai reati attribuiti al Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: ciò che ne determinerebbe la necessaria sottoposizione alle medesime guarentigie che vigono per i reati ministeriali, in via di interpretazione della disciplina vigente o, in via subordinata, per effetto di un'auspicata pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 219 del 1989, nella parte in cui menziona soltanto «più soggetti in concorso tra loro» e non anche gli autori di reati avvinti da nesso teleologico con i reati ministeriali (e dunque commessi «per eseguire o per occultare» questi ultimi reati).

Il motivo ora all'esame non è fondato (infra, 9.1.), e la questione di legittimità costituzionale prospettata - pur se rilevante ai fini della decisione del caso - non supera il vaglio di non manifesta infondatezza (infra, 9.2.).

9.1.- Come poc'anzi rammentato (supra, 8.3.1.), plurimi indici normativi nella disciplina di rango costituzionale (rappresentata in questa materia dall'art. 96 Cost. e dalla legge cost. n. 1 del 1989) e ordinaria (costituita dalla legge n. 219 del 1989) inducono a ritenere che le guarentigie che circondano i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni si estendano anche alle persone che con gli stessi abbiano concorso nella commissione del reato, ai sensi degli artt. 110 e seguenti cod. pen.

Analoghi indici non si ravvisano, invece, rispetto all'ipotesi, che qui viene in considerazione, dei reati semplicemente connessi a quelli "ministeriali", ai sensi in particolare dell'art. 12, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

Non solo di tali reati non è fatta alcuna menzione nella normativa in parola; ma anzi tale disciplina si distingue chiaramente, sotto questo specifico profilo, da quella dettata dalla legge n. 20 del 1962, che all'art. 16 - ritenuto non costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 125 del 1977, pronunciata a seguito di un'ordinanza di rimessione proveniente da questa Corte a composizione integrata, ai sensi dell'art. 135, settimo comma, Cost. - prevedeva espressamente la possibilità per la Commissione inquirente e per il Parlamento in seduta comune, nel corso di un procedimento d'accusa, di disporre la riunione, ove ritenuta necessaria, del procedimento instaurato nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri con i procedimenti concernenti «reati connessi ai sensi dell'art. 45 c.p.p.» (corsivo aggiunto). A sua volta, l'art. 45 dell'abrogato codice di rito, esattamente come il vigente art. 12, lettera c), cod. proc. pen., affiancava all'ipotesi di concorso tra più persone nel medesimo reato quella dei reati «commessi per eseguire o per occultare gli altri».

La mancata menzione della generalità dei reati connessi da parte della nuova disciplina, unitamente alla espressa menzione dei soli concorrenti nel reato ministeriale (nell'art. 11, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1989 e nell'art. 4, comma 2, della legge n. 219 del 1989), riflette certamente la consapevole scelta del legislatore (costituzionale e poi ordinario) di limitare alla sola ipotesi del concorso l'ambito applicativo della speciale disciplina fondata sul novellato art. 96 Cost.

Nello stesso senso è, d'altronde, stabilmente orientata la prassi parlamentare (a partire dai casi oggetto delle richieste di autorizzazione a procedere esaminate dalla Camera dei deputati il 18 dicembre 1993, Doc. IV-bis, n. 9-bis, e dal Senato della Repubblica il 17 novembre 1994, Doc. IV-bis, n. 5), nonché la pur esigua giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 7 novembre-11 dicembre 1995, n. 5581).

Una simile scelta restrittiva è, d'altronde, coerente con l'ispirazione di fondo della riforma della disciplina dei reati ministeriali attuata nel 1989: una riforma volta, come si è poc'anzi rammentato, ad affidare in linea di principio alla giurisdizione ordinaria la cognizione su questi reati, salva la previsione di un possibile intervento del Parlamento a tutela dell'azione di governo, concepito quale mero diaframma tra le indagini (affidate a uno speciale collegio di magistrati ordinari, e non sottoposte ad alcuna autorizzazione politica) e il giudizio (subordinato invece all'autorizzazione della Camera competente).

La riforma marca così un radicale cambio di paradigma rispetto alla disciplina previgente, che escludeva la giurisdizione ordinaria da ogni competenza in merito al procedimento penale per reati ministeriali. «Il legislatore costituzionale del 1989», come osservato all'unisono dalle sentenze n. 87 e 88 del 2012 (rispettivamente, punti 5.1. e 3.1.), «si è [...] incamminato verso la direzione opposta, optando per la piena riespansione della giurisdizione comune, al di fuori dei soli limiti eccezionali suggeriti dalla ragione giustificatrice degli istituti di giustizia politica», sulla base di un «presupposto di adeguatezza del giudice ordinario all'esercizio della giurisdizione per reato ministeriale».

Proprio la natura eccezionale, direttamente fondata su fonti di rango costituzionale, delle guarentigie politiche ancor oggi previste a tutela dell'azione di governo - hanno osservato ancora le sentenze n. 87 e n. 88 del 2012 - ne impone una «stretta interpretazione», che in quanto tale osta a «interpretazioni evolutive, che vadano nella direzione dell'ampliamento dell'area delle immunità costituzionali, oltre le previsioni della Costituzione» (rispettivamente, ancora punti 5.1. e 3.1.) nonché delle fonti di pari rango, come per l'appunto la legge costituzionale n. 1 del 1989.

D'altra parte, la relativa estensione della guarentigia finirebbe in pratica per coprire tutte le condotte di favoreggiamento personale, di false dichiarazioni all'autorità giudiziaria nonché di frode processuale e depistaggio, realizzate per schermare la responsabilità del soggetto politico. Ciò ridonderebbe in un grave ostacolo all'attività di accertamento dei fatti costitutivi del reato ministeriale: attività che il legislatore costituzionale del 1989 ha voluto preservare intatta in capo all'organo giurisdizionale istituito ad hoc, per consentire semmai all'autorità politica di compiere la propria valutazione sulla concessione o sul rifiuto dell'autorizzazione a celebrare un giudizio sulla base delle indagini già effettuate compiutamente dal Collegio. Il che presuppone che il Collegio sia posto in condizione di svolgere indagini effettive, sia pur entro i limiti imposti dall'art. 10 della legge cost. n. 1 del 1989, anche tramite l'audizione delle persone informate sui fatti, contando sulla circostanza che queste - come accade di regola di fronte all'autorità giudiziaria - siano soggette all'obbligo di verità, salvo che non siano esse stesse sottoposte a indagini per il reato su cui l'autorità giudiziaria sta indagando.

Eventuali esigenze di riservatezza istituzionale su circostanze apprese dalla persona interrogata dal Collegio possono, del resto, ricevere adeguata tutela nel nostro ordinamento, ove ne ricorrano le condizioni di legge, attraverso lo strumento dell'opposizione del segreto di Stato e della sua successiva conferma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri: strumento, quest'ultimo, puntualmente regolato dalla legge (art. 202 c.p.p.), e il cui eventuale abuso può essere sanzionato, in ultima istanza, da questa stessa Corte in esito a un conflitto di attribuzione.

Non essendo dunque possibile accedere a una interpretazione estensiva delle disposizioni che menzionano espressamente i concorrenti nel reato ministeriale, sì da ricomprendere nelle guarentigie parlamentari anche gli autori di reati soltanto funzionalmente connessi a quelli ministeriali, non può ritenersi che il Collegio abbia violato le attribuzioni costituzionali della Camera nel disporre la trasmissione degli atti alla Procura perché valutasse la sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 371-bis cod. pen., senza chiedere l'autorizzazione a procedere per tale reato alla Camera stessa; né che la Procura abbia, dal canto suo, violato tali attribuzioni nell'iscrivere la dott.ssa Bartolozzi nel registro degli indagati (e poi, come attestato dalla Procura nell'atto di costituzione in giudizio, nel notificarle decreto di citazione a giudizio) per tale titolo di reato.

9.2.- Non ritiene, infine, questa Corte sussistenti gli estremi per l'autorimessione delle questioni di legittimità costituzionale sollecitata dalla ricorrente, allo scopo di raggiungere il medesimo risultato cui non può addivenirsi in via interpretativa.

Le questioni prospettate sarebbero, in verità, rilevanti per la decisione del caso, posto che il loro accoglimento determinerebbe la necessità, per l'autorità giudiziaria, di richiedere alla Camera competente l'autorizzazione a procedere anche per i reati commessi da terzi che risultino funzionalmente connessi a quelli ministeriali, come per l'appunto il delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen.

Esse, tuttavia, non superano il vaglio di non manifesta infondatezza, per l'assorbente ragione che l'art. 4, comma 2, della legge n. 219 del 1989, menzionando i concorrenti nel reato, ma non gli autori di reato connesso, appare sostanzialmente riproduttivo - sotto questo specifico profilo - dell'art. 11, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1989, che parimenti si riferisce all'una ma non all'altra categoria di persone.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma non esplicitare le ragioni per le quali non ha ravvisato una possibile responsabilità della dott.ssa Giusi Bartolozzi per concorso nei reati attribuiti al Ministro della giustizia in relazione ai fatti avvenuti tra il 19 e il 21 gennaio 2025, e che non spettava alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale non comunicare alla Camera la relativa determinazione del Collegio;

2) dichiara che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma avviare indagini ed esercitare l'azione penale nei confronti della dott.ssa Giusi Bartolozzi per il reato di cui all'art. 371-bis del codice penale, in relazione alle dichiarazioni da lei rese al Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale il 31 marzo 2025, senza avere ottenuto la previa autorizzazione della Camera competente ai sensi della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione).