Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione II
Sentenza 7 ottobre 2026, n. 1926
Presidente: Cicchese - Estensore: Rizzo
FATTO
1. La questione sulla quale si controverte trae origine dalla stipula, avvenuta in data 16 luglio 2002, della convenzione urbanistica intercorsa tra il Comune di La Valle Agordina e la società Carpenteria Agordina s.r.l., avente ad oggetto l'attuazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata della zona artigianale "D1-1", sita in località Ronche Grande.
Tale piano è stato adottato con deliberazione consiliare n. 6 del 28 marzo 2002 ed è stato approvato con successiva deliberazione n. 17 del 24 maggio 2002; la relativa convenzione, invece, redatta in conformità allo schema approvato dal Consiglio comunale, è stata stipulata il 16 luglio 2002 per essere poi registrata a Belluno il 19 luglio 2002.
1.1. In particolare, in forza dell'art. 7 della succitata convenzione, la ditta lottizzante assumeva l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria, specificamente individuate nelle "aree destinate a viabilità, aree destinate a parcheggio, aree destinate a verde pubblico, rete fognaria, rete idrica, rete della pubblica illuminazione, rete di distribuzione dell'energia elettrica privata, rete telefonica". L'art. 8 ne disciplinava i tempi di esecuzione, prevedendo due stralci: il primo, comprendente la scarifica e delimitazione delle sedi stradali e di parcheggio, gli scavi, la posa in opera dei manufatti interrati, il ritombamento e la predisposizione del sottofondo stradale per il transito provvisorio dei mezzi di cantiere, da iniziarsi entro un anno dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del piano; il secondo, relativo alla finitura dell'asfaltatura della sede stradale, alla finitura dei parcheggi e delle cordonature, nonché alla predisposizione degli elementi emergenti dell'illuminazione, da ultimarsi entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.
L'art. 5 della convenzione stabiliva, inoltre, che una volta completate le opere di urbanizzazione primaria ed effettuato il collaudo, le relative aree avrebbero dovuto essere cedute gratuitamente al Comune (l'area destinata alla viabilità (mq 1.079), l'area destinata a parcheggio (mq 226) e l'area destinata a verde attrezzato (mq 1.133), per un totale di mq 2.438, corrispondenti, a seguito del frazionamento dei terreni della lottizzazione, ai mappali 510 e 516 del foglio 31) mentre la superficie mancante, pari a complessivi mq 172 destinata a verde attrezzato, per il rispetto del parametro del 10% previsto dall'art. 25 l.r. 61/1985, veniva monetizzata per una somma complessiva di euro 2.236,00, versata dalla ditta lottizzante all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo n. 83/2001 del 16 luglio 2002.
L'art. 8, penultimo comma, della convenzione riservava espressamente al Comune "la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi, in sostituzione della Ditta Lottizzante ed a spese della medesima, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando essa non vi [avesse] provveduto entro i termini stabiliti dalla presente convenzione ed il Comune l'[avesse] messa in mora con preavviso non inferiore a tre mesi". In correlazione con tale clausola, l'art. 17 della convenzione dava atto che la ditta lottizzante aveva costituito cauzione "per l'importo di euro 10.058,99 pari al 10% dell'importo dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria [...] pari a complessivi euro 100.589,95".
1.2. I lavori relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione sono stati avviati dalla Carpenteria Agordina s.r.l. in data 6 agosto 2002. Essi, tuttavia, sono stati interrotti a causa del fallimento della predetta società, dichiarato con sentenza del Tribunale di Belluno n. 10 del 23 ottobre 2008, e da allora non sono stati mai più ripresi.
La ditta lottizzante ha eseguito alcune delle opere di urbanizzazione previste, tra le quali la posa in opera nel sottosuolo delle infrastrutture delle reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, illuminazione pubblica, rete elettrica e telefonica) e la realizzazione del sottofondo della viabilità di accesso e dei parcheggi, senza però procedere, negli anni successivi, al loro completamento. Pertanto, il collaudo delle predette opere non è stato eseguito né è stata effettuata la cessione delle relative aree a favore del Comune.
1.3. Stipulata la convenzione, la Carpenteria Agordina s.r.l., in data 26 ottobre 2004, ha ceduto in permuta al signor Silvano B. uno dei lotti rientranti nel piano di lottizzazione, precisamente il lotto n. 5, individuato al catasto terreni al foglio 31, mappale 507, divenuto poi mappale 539 in seguito al frazionamento del 4 luglio 2005.
Su tale lotto è stata realizzata un'unità immobiliare destinata in parte ad uso abitativo ed in parte ad uso magazzino/deposito di materiale edile, giusto permesso di costruire n. 18/2004 rilasciato in data 19 novembre 2004 alla ditta "EDIL.SI.BRA. di B. Silvano". Gli immobili sono poi stati trasferiti al signor B., che si è avvalso della c.d. "estromissione agevolata" prevista dall'art. 1, comma 121, l. 208/2015.
1.4. Nell'ambito della procedura fallimentare, in data 13 marzo 2009, il Comune ha inviato al curatore fallimentare una comunicazione nella quale evidenziava che la ditta lottizzante non aveva provveduto al completamento delle opere previste dal piano di lottizzazione e che, di conseguenza, anche il collaudo delle stesse non era mai avvenuto, né era stata effettuata la cessione a favore del Comune delle superfici per opere di urbanizzazione primaria. A tale nota il curatore fallimentare non ha dato alcun riscontro.
Con lettera recante data 11 settembre 2015, indirizzata al giudice per l'esecuzione presso il Tribunale di Belluno ed alla professionista delegata alla vendita, il Comune ha richiesto la cessione a titolo gratuito delle particelle catastali di cui ai mappali 510 e 516 del foglio 31, intestate alla Carpenteria Agordina s.r.l., sulle quali ricadevano le opere di urbanizzazione primaria da completare, in considerazione delle finalità di interesse pubblico e della destinazione vincolata delle predette aree, al fine di poter dare corso al completamento delle urbanizzazioni. Anche tale istanza è rimasta priva di riscontro.
Nel corso del mese di settembre 2015, il Comune ha constatato che sul sito dell'Istituto vendite giudiziarie di Belluno era stato pubblicato un avviso, datato 10 luglio 2015, di vendita mediante pubblico incanto, che comprendeva anche le particelle 510 e 516 del foglio 31, interessate dalle opere di urbanizzazione primaria solo parzialmente eseguite, ciascuna in singolo lotto, con esperimento di vendita fissato per il 13 ottobre 2015.
Il signor Diego D.V. ha così acquistato la proprietà dei seguenti beni immobili provenienti dal fallimento della Carpenteria Agordina s.r.l., facenti parte della lottizzazione di Ronche Grande: la particella 532 del foglio 31 (capannone con annessi uffici); la particella 508 del foglio 31 (prato, mq 1.000); la particella 510 del foglio 31 (mq 2.198), destinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione. Il tutto è stato cristallizzato nel decreto del Tribunale di Belluno in data 11 gennaio 2016, trascritto con n. 712.1/2016 in atti dal 1° febbraio 2016 - Repertorio n. 5.
La particella 516, della superficie di mq 240, contraddistinta dal lotto n. 3 nei procedimenti di pubblico incanto esperiti dal Tribunale di Belluno, destinata anch'essa, nel piano di lottizzazione, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed oggetto di cessione gratuita da parte della ditta lottizzante a favore del Comune, è rimasta invece inalienata e, dalla visura catastale effettuata in data 22 aprile 2024, è risultata essere ancora intestata alla Carpenteria Agordina s.r.l.
Nel frattempo, la Dolomiti Case s.r.l. acquistava, con atto di compravendita del 13 febbraio 2018 a rogito del notaio dott. Palumbo (rep. n. 41608, trascrizione del 16 febbraio 2018), dalla Dolomites Haus s.r.l. in liquidazione, il diritto di piena proprietà dei tratti di terreno siti nel Comune di La Valle Agordina, ricadenti in ZTO produttiva dell'artigianato e piccola industria di tipo "D1-1" di nuova espansione, censiti al Catasto terreni al foglio 31, particelle 509, 511, 514, 515, 517 e 518. Anche dette aree ricadevano nell'ambito del piano di lottizzazione di iniziativa privata della predetta zona artigianale ed erano state precedentemente oggetto d'acquisto da parte della società Dkr-Racing s.r.l. (poi divenuta Dolomites Haus s.r.l.), giusto atto di compravendita del 4 dicembre 2006, rep. n. 5519, redatto dal notaio dott. Contendo, intervenuto tra la predetta società e la Carpenteria Agordina s.r.l.
2. Con il provvedimento prot. n. 4890 del 12 dicembre 2022, a firma del responsabile del procedimento, il Comune di La Valle Agordina, preso atto del persistente inadempimento alla convenzione urbanistica (mancato completamento delle opere di urbanizzazione), ha intimato ai ricorrenti, e a ciascuno di essi per quanto di ragione, di dare "completa e regolare esecuzione alle opere di urbanizzazione previste, adempiendo esattamente a quanto pattuito all'art. 5 della convenzione stipulata", assegnando un termine di otto mesi dalla notificazione.
Avverso detto provvedimento sono insorti, con distinti ricorsi, il signor B. (proprietario del lotto n. 5), il signor D.V. (proprietario dei lotti nn. 2, 4 e 6 e del mappale 510) e la società Dolomiti Case s.r.l. (proprietaria dei lotti nn. 1 e 3), deducendone l'illegittimità e, in particolare, eccependo la prescrizione dei diritti fatti valere dal Comune.
I ricorsi, previa loro riunione, sono stati respinti da questo Tribunale (T.A.R. Veneto, Sez. II, 29 ottobre 2024, n. 2533). Nella pronuncia in argomento è stato affermato che le obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche avevano natura di obbligazioni propter rem e vincolavano, pertanto, anche gli aventi causa; che la mancata trascrizione della convenzione urbanistica non ne impediva l'opponibilità ai successivi acquirenti; che l'effetto purgativo dell'acquisto all'asta riguardava i diritti, i pesi e le limitazioni legali gravanti sul bene, e non gli aspetti urbanistico-edilizi; che l'eccezione di prescrizione non era fondata, in quanto il termine decennale di validità della convenzione, scaduto il 16 luglio 2012, aveva fatto decorrere il termine ordinario decennale di prescrizione dei diritti nascenti dalla convenzione, che sarebbe venuto a scadere il 16 luglio 2022, ma il Comune aveva interrotto la prescrizione con la lettera dell'11 settembre 2015 e con la comunicazione di avvio del procedimento del 10 maggio 2021; che la circostanza che B. e Dolomiti Case s.r.l. fossero titolari di immobili non riconducibili agli originari mappali 510 e 516 non era sufficiente a determinare l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto la titolarità del singolo mappale rilevava ai fini della trasformazione fisica degli immobili, ma non esentava il Comune dall'avviare la procedura e dall'assumere l'intimazione ad adempiere gli obblighi nascenti dalla convenzione nei confronti di tutti i lottizzanti e dei relativi aventi causa, pur "ciascuno per quanto di ragione".
3. Avverso la predetta sentenza, hanno proposto distinti appelli il signor B. (r.g. 9565/2024), il signor D.V. (r.g. 4/2025) e la Dolomiti Case s.r.l. (r.g. 536/2025).
Il Consiglio di Stato, previa riunione degli appelli ai sensi dell'art. 96 c.p.a., li ha accolti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha annullato il provvedimento impugnato prot. n. 4890 del 12 dicembre 2022 (C.d.S., Sez. IV, 30 dicembre 2025, n. 10426).
Il Giudice d'appello, in particolare, ha esaminato prioritariamente l'eccezione di prescrizione, sollevata in tutti e tre gli atti di appello, e l'ha ritenuta fondata. Richiamato il consolidato orientamento secondo cui "una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica o il diverso termine stabilito dalle parti, l'esercizio di ogni azione legale per l'adempimento delle obbligazioni ivi contenute risulta prescritto se non esercitato entro il successivo termine di dieci anni", il Collegio ha osservato che, nel caso di specie, la convenzione di lottizzazione era del 16 luglio 2002, mentre il provvedimento impugnato era del 12 dicembre 2022. Pertanto, anche facendo decorrere il termine dalla scadenza dei dieci anni di validità della convenzione (16 luglio 2012), come ritenuto dal primo giudice, la prescrizione sarebbe comunque maturata (16 luglio 2022) prima dell'emanazione del provvedimento impugnato (12 dicembre 2022).
Il Consiglio di Stato ha negato efficacia interruttiva ai due atti indicati dal Comune - la lettera dell'11 settembre 2015 e la comunicazione di avvio del procedimento del 10 maggio 2021 - per mancanza di una espressa intimazione ad adempiere rivolta ai soggetti debitori. La prima lettera era stata indirizzata al giudice dell'esecuzione per chiedere la cessione gratuita delle aree oggetto di espropriazione forzata, mentre la seconda era stata una mera comunicazione di avvio del procedimento "volto a valutare le più opportune modalità per perfezionare l'esecuzione della pianificazione attuativa". Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. II, 18 marzo 2025, n. 7188), il Collegio ha ribadito che, affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato.
4. Successivamente alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, il signor B. e la Dolomiti Case s.r.l., a mezzo dei rispettivi legali, hanno notificato al Comune, in data 13 gennaio 2026, l'ennesima diffida, intimando all'ente locale di "porre in essere tutte le iniziative necessarie a conseguire la cessione delle opere di urbanizzazione (e relative aree di sedime) già realizzate nell'ambito del piano di lottizzazione della zona artigianale di Ronche Grande e delle aree necessarie per l'esecuzione delle urbanizzazioni non ancora eseguite, nonché a procedere, successivamente, al sollecito completamento a regola d'arte di tutte le opere di urbanizzazione necessarie a garantire la piena funzionalità dell'ambito di lottizzazione".
La predetta diffida è stata riscontrata dal Comune con nota del 24 febbraio 2026, con la quale l'amministrazione ha individuato i responsabili della situazione attuale in altri soggetti e ha manifestato la volontà di non attivarsi in alcun modo per dare corso al completamento delle opere di urbanizzazione.
Il Sindaco di La Valle Agordina ha inviato, inoltre, direttamente al sig. B. una lettera nella quale, oltre ad imputare al ricorrente la mancata trascrizione della convenzione di lottizzazione, ha affermato che l'insediamento sarebbe "assistito da servizi pubblici essenziali", che "l'accessibilità all'area dalla pubblica via" si sarebbe "consolidata" e che la "collettività locale" non avrebbe "mai avanzato una richiesta di uso in loco di parcheggi e/o di verde pubblico".
5. Dopo tale comunicazione, il sig. B. e la società Dolomiti Case s.r.l. hanno adito nuovamente questo Tribunale, con ricorsi depositati, rispettivamente, il 27 febbraio 2026 e il 2 aprile 2026 e iscritti ai numeri di ruolo generale 466/2026 e 670/2026, chiedendo l'accertamento dell'obbligo del Comune di La Valle Agordina di porre in essere tutte le iniziative necessarie a conseguire dai soggetti proprietari la cessione delle opere di urbanizzazione già realizzate e delle relative aree di sedime, nonché la cessione delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione non ancora realizzate, e di provvedere conseguentemente al completamento ed al collaudo delle opere di urbanizzazione della lottizzazione della zona artigianale "D1-1" di Ronche Grande, con condanna del Comune a dare corso ai suddetti adempimenti, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per l'avvio del relativo procedimento.
6. In entrambi i giudizi, il Comune, costituitosi per resistere, ha depositato una memoria illustrativa, eccependo, in sintesi, la propria estraneità alle cause del mancato completamento, la propria condotta collaborativa, la mancata trascrizione della convenzione imputabile alla parte privata, l'avvenuto scomputo degli oneri di cui ha beneficiato il ricorrente, il conseguimento anticipato dell'agibilità, la scadenza del piano di lottizzazione e l'estinzione dei connessi obblighi convenzionali, la mancanza di interesse pubblico al completamento delle opere residuali, la natura meramente privata della vicenda, l'ampia discrezionalità dell'amministrazione in materia di politica urbanistica e allocazione delle risorse finanziarie, nonché la necessità di affrontare le questioni in sede di pianificazione urbanistica, mediante la variante al piano degli interventi (PI) adottata il 14 maggio 2026.
A tale memoria hanno replicato i ricorrenti con atti depositati, rispettivamente, l'8 e il 10 settembre 2026, contestando puntualmente le argomentazioni avversarie e ribadendo la sussistenza dell'obbligo del Comune di procedere al completamento delle opere di urbanizzazione. In particolare, i ricorrenti hanno sottolineato la necessità di acquisire coattivamente la proprietà ovvero la disponibilità del mappale 510, attualmente di proprietà del signor D.V., sul rilievo che lo stesso si è sempre opposto ad ogni ipotesi di composizione bonaria.
7. All'udienza pubblica del 1° ottobre 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve disporsi la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, ex art. 70 c.p.a., attesa l'unitarietà della vicenda scrutinata e la sostanziale coincidenza delle domande avanzate da entrambi i ricorrenti che, sin d'ora, si ritengono meritevoli di accoglimento.
1.1. Innanzitutto, preme evidenziare che, ai sensi dell'art. 28 l. 1150/1942, come modificato dall'art. 8 della l. 765/1967, il piano di lottizzazione è uno strumento urbanistico equiordinato e sostanzialmente alternativo al piano particolareggiato (C.d.S., Sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6882).
Nello specifico, secondo giurisprudenza consolidata, il piano di lottizzazione, in ossequio alla sua funzione di piano urbanistico esecutivo, ha un contenuto simile a quello dello strumento urbanistico generale, seppure in relazione alla specifica destinazione della zona. Lo stesso - dovendo contenere il tracciato delle aree destinate a strade nonché le indicazioni delle altre opere di urbanizzazione e dei lotti edificabili - è costituito essenzialmente da due documenti: la planimetria, contenente la rappresentazione grafica dei contenuti e delle destinazioni; la convenzione, che codifica gli impegni assunti dal lottizzatore in ordine sia alla esecuzione delle opere di urbanizzazione sia alle cessioni di aree e al versamento di contributi sia eventualmente alle modalità della futura edificazione (C.d.S., Sez. IV, 15 marzo 1999, n. 286).
In via generale, infatti, il piano di lottizzazione, sia esso di iniziativa pubblica che privata, ha lo scopo di asservire un'area non urbanizzata all'edificazione consentendo la realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione e dei fabbricati per uso privato; esso non è richiesto, ai fini del rilascio di concessione edilizia, ove non vi sia esigenza di inserimento e coordinamento del complesso edilizio da realizzare con le preesistenti limitrofe realtà, per le caratteristiche o l'ubicazione del nuovo insediamento, o per la preesistenza in loco di adeguate opere di urbanizzazione (Cass. civ., Sez. II, 24 luglio 1999, n. 8021).
Con riguardo ai rapporti che intercorrono tra il piano di lottizzazione e la relativa convenzione, la giurisprudenza ha osservato che, nella logica della pianificazione urbanistica di attuazione, il piano di lottizzazione (o altro strumento di pianificazione attuativa) e lo schema di convenzione ad esso allegato costituiscono atti distinti ma giuridicamente connessi; la convenzione propriamente detta (cioè il contratto ad oggetto pubblico successivamente stipulato), invece, costituisce un atto negoziale autonomo, essendo giuridicamente distinto dal provvedimento (atto unilaterale di approvazione) (C.d.S., Sez. IV, 13 novembre 2020, n. 7024).
Ciò sta a significare che, anche con il venir meno degli effetti obbligatori della convenzione, il piano di lottizzazione, seppure limitatamente, continua a spiegare i propri effetti quale strumento di pianificazione urbanistica.
In altri termini, vero è che il termine decennale di efficacia dei piani particolareggiati è applicabile anche ai piani di lottizzazione (C.d.S., Sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4761; C.d.S., Sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 200), rispondendo ciò ad un preminente interesse pubblico non soltanto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ma anche per l'edificazione dei lotti (C.d.S., Sez. IV, 16 marzo 1999, n. 286). Tuttavia, occorre tenere conto che, come insegna la giurisprudenza, "alla scadenza del piano di lottizzazione, sopravvivono, esclusivamente, la destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant'altro attenga all'armonico assetto del territorio, trattandosi di misure che devono rimanere inalterate fino all'intervento di una nuova pianificazione, non essendo la stessa condizionata all'eventuale scadenza di vincoli espropriativi o di altra natura ma tutti caratterizzati dall'avere contenuto specifico e puntuale" (C.d.S., Sez. IV, 18 maggio 2018, n. 3002).
Quest'ultimo principio limita la sopravvivenza del piano alle sole categorie di prescrizioni espressamente individuate, escludendone un'applicazione indistinta.
Può così cogliersi come la giurisprudenza, indicando "la destinazione di zona", abbia inteso fare salvo l'assetto urbanistico del territorio e non l'attuazione della lottizzazione. Ciò vale, a fortiori, per "la destinazione ad uso pubblico di un bene privato" che sottende la previsione che una determinata area del piano di lottizzazione, pur rimanendo di proprietà privata, sia destinata all'uso pubblico; si pensi a una strada, a un parcheggio, a un'area verde oppure a uno spazio destinato a servizi. Ulteriore riprova della giusta chiave di lettura della portata dell'efficacia del piano, infine, è data dalle altre due locuzioni utilizzate ("le prescrizioni di ordine generale" e "quant'altro attenga all'armonico assetto del territorio"), le quali salvaguardano la centralità delle regole urbanistiche generali e l'armonico assetto urbanistico del territorio, che non può certamente essere travolto dalla scadenza del piano.
In detta prospettiva, dunque, al fine di comprendere l'effettiva portata delle prescrizioni del piano di lottizzazione, occorre chiedersi in che misura le stesse costituiscano mere regole funzionali all'attuazione del piano stesso ovvero regole di più ampio respiro, volte a conformare un determinato assetto territoriale.
Solo nel secondo caso si realizza quella sopravvivenza delle misure contemplate dal piano, a prescindere dalla mancata piena attuazione del suo atto accessorio, ossia della relativa convenzione. Va da sé che tale sopravvivenza non è perpetua, ma opera fino all'intervento di una nuova pianificazione urbanistica avente ad oggetto la ridefinizione dell'assetto dell'area. In breve, il Comune, scaduto il piano di lottizzazione, non può semplicemente ritenere che tutte le sue prescrizioni siano ormai venute meno: per modificare l'assetto urbanistico, deve intervenire mediante un nuovo strumento di pianificazione, tenendo conto degli equilibri già raggiunti anche attraverso le opere nel frattempo realizzate.
1.2. Sulla base di tali premesse, il precedente giurisprudenziale di questo Tribunale, richiamato dai ricorrenti, risulta solo in parte conferente in quanto, come annota la parte resistente, la controversia ivi scrutinata presentava delle peculiarità non rinvenibili in quella di cui si discute (T.A.R. Veneto, Sez. II, 26 aprile 2023, n. 543). Gli elementi differenziali, infatti, sono stati posti adeguatamente in risalto dalla difesa dell'amministrazione: (i) "il Comune era inerte dopo aver escusso la garanzia"; (ii) "gli obblighi esecutivi ex parte privata e le azioni correlate ex parte publica non erano prescritti"; (iii) "non veniva assentita l'agibilità perché si opponeva la carenza di urbanizzazione".
In sintesi, in quel contesto, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda di condanna del Comune a dare esecuzione agli obblighi da esso assunti, ai sensi di una specifica norma convenzionale e dell'art. 28 l. 1150/1942, curando tutti gli adempimenti necessari per completare la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la loro presa in carico.
La norma convenzionale attribuiva al Comune, in caso di inadempimento da parte del lottizzante, la facoltà di eseguire in via diretta le opere di urbanizzazione in danno della parte inadempiente. Il Comune aveva comunicato di aver già provveduto ad escutere la garanzia rilasciata dalla lottizzante e le procedure contabili per la programmazione delle opere pubbliche da realizzare. Il Comune, dunque, con l'escussione della garanzia, aveva già esercitato la facoltà di eseguire in danno della lottizzante le opere di urbanizzazione mancanti.
Le particolarità del caso non possono comunque condurre ad ignorare l'indirizzo pretorio al quale la citata pronuncia ha aderito e da cui questo Collegio non intende discostarsi. Il riferimento è all'affermazione del principio secondo cui "sussiste l'obbligo per il Comune di provvedere al completamento delle opere di urbanizzazione quale passaggio necessario per garantire l'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, di cui l'Amministrazione comunale è istituzionalmente portatrice" (T.A.R. Veneto, Sez. II, 26 aprile 2023, n. 543).
In situazioni come quelle in esame, infatti, è proprio il principio testé evidenziato a rilevare. I soggetti residenti nelle aree coinvolte dagli accordi convenzionali, pur essendo terzi rispetto a questi ultimi, vantano un interesse legittimo all'osservanza da parte dell'autorità comunale degli obblighi di realizzazione e gestione delle opere pubbliche, i quali, sebbene cristallizzati nella convenzione di lottizzazione, trovano il proprio fondamento nel piano dal quale l'atto accessorio discende.
Deve, inoltre, osservarsi che la prescrizione, dichiarata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10426/2025, riguarda esclusivamente l'azione di adempimento nei confronti dei privati obbligati propter rem e non incide sull'obbligo pubblicistico del Comune di provvedere all'ordinato assetto del territorio, ai sensi dell'art. 28 l. 1150/1942. Tale obbligo, in quanto funzionale all'interesse pubblico, non è soggetto al termine ordinario di prescrizione, ma permane fino a quando non sia stata diversamente disciplinata la destinazione dell'area mediante un nuovo strumento di pianificazione.
Né può ritenersi che il rilascio dell'agibilità agli edifici realizzati esoneri il Comune dall'obbligo di completamento delle opere di urbanizzazione. L'agibilità, infatti, attiene alle condizioni dell'edificio o della porzione funzionalmente autonoma cui si riferisce e non equivale alla definizione degli obblighi generali di urbanizzazione previsti dalla convenzione. Il rilascio dell'agibilità, pertanto, non prova il completamento delle opere del comparto, né elide l'interesse pubblico alla loro realizzazione.
Vero è che con deliberazione n. 7 del 14 maggio 2026, il Consiglio comunale ha adottato la variante n. 2 al piano degli interventi (PI), ai sensi dell'art. 18 l.r. 11/2004 e che, quindi, all'orizzonte si profila una nuova pianificazione territoriale destinata ad inserirsi nel piano di assetto del territorio intercomunale "Conca Agordina" (PATI). Tuttavia, deve rilevarsi che la variante è ancora in fase di approvazione e non è quindi efficace. Inoltre, la variante classifica l'ambito come ZTO "PA - Consolidato produttivo artigianale" soggetto a pianificazione attuativa, senza specificare che si tratti di PUA di iniziativa pubblica, rimettendo così l'attuazione all'iniziativa dei privati. Tale soluzione, pertanto, non costituisce risposta effettiva al problema del completamento delle urbanizzazioni, richiedendo l'adesione del proprietario maggioritario. La predetta deliberazione, peraltro, non contiene alcuna menzione esplicita della lottizzazione di Ronche Grande, dei mappali 510 e 516, della convenzione del 16 luglio 2002 o del contenzioso in corso. Per l'esattezza, la località Ronche compare solo negli elenchi delle tavole indicate come elaborati progettuali nella stessa deliberazione.
Ne consegue che non è calzante il riferimento giurisprudenziale operato dalla difesa del Comune in merito all'ampia discrezionalità riservata all'amministrazione per quanto attiene all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.
Non vi è dubbio che "l'edificazione di fatto di una porzione del territorio comunale non comporta, di per sé, l'insorgenza in capo all'Amministrazione di un obbligo giuridico di realizzare o completare la rete delle opere di urbanizzazione primaria, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità amministrativa" (C.d.S., Sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2167). Nel caso di specie, però, per le ragioni esposte in premessa, vi è una pianificazione territoriale la quale avrebbe trovato la sua attuazione completa se la relativa convenzione fosse stata onorata ovvero se la stessa non fosse stata fatta scadere.
Nel momento in cui ciò si è verificato, non è predicabile l'inesistenza di un interesse pubblico all'ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria in grado di assicurare quello che autorevole dottrina definisce l'«assetto territoriale della convivenza» che, in questo caso, deriva proprio dalle prescrizioni del piano di lottizzazione.
Deve, infine, constatarsi che il Comune è l'unico soggetto titolare del potere necessario per acquisire coattivamente la proprietà o la disponibilità delle aree indispensabili al completamento delle infrastrutture. In questo senso, non può ritenersi idonea l'intimazione, formulata dall'amministrazione con il provvedimento n. 4890/2022, rivolta ai privati lottizzanti che non dispongono di alcun potere giuridico per incidere sui diritti reali dei terzi.
2. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, come già esplicitato in principio, i ricorsi devono essere accolti con conseguente accertamento e declaratoria dell'obbligo del Comune di porre in essere tutte le iniziative necessarie a conseguire dai soggetti proprietari la cessione delle opere di urbanizzazione già realizzate, e delle relative aree di sedime, nell'ambito della lottizzazione della zona artigianale "D1-1" in località Ronche Grande, nonché la cessione delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione non ancora realizzate.
Tale cessione costituisce il presupposto per procedere al completamento e successivo collaudo delle opere di urbanizzazione della predetta lottizzazione della zona artigianale "D1-1" di Ronche Grande, attività alle quali il Comune è parimenti obbligato.
L'esecuzione delle stesse, rilevata la problematicità del quadro situazionale, dovrà effettuarsi avviando un procedimento amministrativo dedicato, entro e non oltre 180 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con la valutazione, se del caso, delle modifiche agli strumenti urbanistici già adottati ovvero tramite la ricerca di soluzioni di composizione bonaria.
3. La complessità della vicenda determina la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, così stabilisce:
- accerta e dichiara l'obbligo del Comune di La Valle Agordina di porre in essere tutte le iniziative necessarie a conseguire dai soggetti proprietari la cessione delle opere di urbanizzazione già realizzate e delle relative aree di sedime, nonché la cessione delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione non ancora realizzate, nell'ambito della lottizzazione della zona artigianale "D1-1" in località Ronche Grande;
- accerta e dichiara l'obbligo del Comune di provvedere al completamento e al collaudo delle opere di urbanizzazione della predetta lottizzazione;
- assegna al Comune il termine di 180 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'adempimento dei propri obblighi nei sensi e nei limiti indicati in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.