Corte costituzionale
Sentenza 13 ottobre 2026, n. 170

Presidente: Amoroso - Redattore: Buscema

[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera ttt), della legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e ulteriori disposizioni transitorie», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 dicembre 2025, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2025, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2026.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2026 il Giudice relatore Angelo Buscema;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Santini per il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'avvocata Almerina Bove per la Regione Campania;

deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ricorso notificato e depositato il 15 dicembre 2025, iscritto al n. 47 reg. ric. del 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera ttt), della legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e ulteriori disposizioni transitorie», in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La disposizione impugnata aggiunge alla legge reg. Campania n. 7 del 2020 l'art. 158-bis, il quale stabilisce che «1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di garantire adeguati livelli di efficienza amministrativa, tecnica e operativa, la validità della graduatoria regionale relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento di novantotto posti di ex categoria C, profilo professionale di istruttore sistemi informativi e tecnologie, confermata in via definitiva con decreto del Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane n. 96 del 27 settembre 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2025».

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale disposizione prorogherebbe, fino al 31 dicembre 2025, la validità di una graduatoria concorsuale già scaduta alla data di entrata in vigore della legge regionale. Sarebbe, dunque, «stabilita non una proroga di una graduatoria ancora efficace - ipotesi riconosciuta dall'ordinamento - ma una vera e propria rimessione in termini, del tutto estranea al quadro normativo statale e alla relativa interpretazione consolidata».

L'Avvocatura generale sostiene che la disciplina nazionale in materia di validità delle graduatorie, dettata dall'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevederebbe un limite temporale preciso e non derogabile entro il quale l'amministrazione può attingere alla graduatoria; una volta superato tale limite, la graduatoria stessa perderebbe efficacia e non potrebbe più essere utilizzata ai fini del reclutamento di personale.

La disposizione impugnata rivitalizzerebbe una graduatoria i cui effetti sarebbero ormai esauriti e introdurrebbe una disciplina extra ordinem che inciderebbe direttamente sui principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. «consentendo un accesso all'impiego pubblico al di fuori delle condizioni previste dalla normativa statale e alterando l'affidamento di chi partecipa a procedure selettive nel rispetto delle regole vigenti».

Una simile rimessione in termini sarebbe priva di fondamento normativo e in contrasto con la necessaria uniformità dei criteri di reclutamento e, determinando un'irragionevole disparità di trattamento, comprometterebbe la regolarità dell'azione amministrativa, in violazione dei predetti parametri costituzionali.

2.- La Regione Campania si è costituita in giudizio deducendo l'inammissibilità della questione in quanto irrilevante.

La difesa regionale evidenzia che, come risulta dalla relazione istruttoria della Direzione generale per le risorse umane dell'amministrazione regionale della Campania del 19 dicembre 2025, n. 16514, «la disposizione legislativa regionale oggetto di impugnativa statale non ha comunque avuto alcun effetto sostanziale in ordine alla gestione amministrativa della graduatoria de qua, in quanto le relative assunzioni presso la G.R.C. [Giunta della Regione Campania] in attuazione del PIAO [Piano integrato di attività e organizzazione] erano già state ultimate entro il precedente termine di scadenza [della suddetta graduatoria] del 26/09/25».

3.- In prossimità dell'udienza pubblica, questa Corte, ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha chiesto alla Regione Campania di fornire le seguenti informazioni: a) il numero complessivo degli idonei inseriti nella graduatoria definitiva relativa al concorso cui si riferisce la disposizione oggetto di impugnazione; b) il numero degli idonei che, prima del 26 settembre 2025, hanno espressamente rinunciato all'assunzione ovvero siano da considerarsi rinunciatari per effetto di comportamenti concludenti o di altre cause previste dalla disciplina applicabile, con l'indicazione dei relativi presupposti; c) il numero degli idonei che, alla data del 26 settembre 2025, non risultavano assunti e non avevano manifestato, né espressamente né implicitamente, la volontà di rinunciare all'assunzione. Inoltre, è stato chiesto di chiarire se la proroga della validità della graduatoria prevista dalla disposizione impugnata ha prodotto effetti sul piano amministrativo e di precisare, in particolare, se, successivamente al 26 settembre 2025, sono state effettuate assunzioni mediante lo scorrimento della medesima graduatoria a qualsiasi titolo o in attuazione di qualsiasi atto amministrativo.

4.- La Regione Campania, con nota della Giunta regionale-Direzione generale risorse umane, depositata il 7 agosto 2026, nel fornire le informazioni richieste da questa Corte, ha affermato che nessuna assunzione è avvenuta dopo la scadenza della graduatoria (26 settembre 2025) e che, pertanto, la disposizione regionale impugnata non ha avuto attuazione.

In particolare, la Regione ha chiarito che, nonostante la proroga della graduatoria disposta dalla norma regionale oggetto di impugnazione, non è stata disposta alcuna ulteriore assunzione mediante scorrimento della graduatoria stessa dopo il 26 settembre 2025.

5.- Con memoria del 2 settembre 2026 il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione di quanto rappresentato nella memoria della Regione Campania circa la mancata applicazione della disposizione impugnata, si riservava di valutare il proprio interesse alla presente questione di legittimità costituzionale.

6.- Nel corso dell'udienza pubblica, relativamente al presente motivo di ricorso, l'Avvocatura generale ha manifestato il proprio interesse al proseguimento del giudizio costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7.- Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 47 del 2025), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera ttt), della legge reg. Campania n. 20 del 2025, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Tale disposizione, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, nel prorogare la validità di una graduatoria concorsuale già scaduta alla data di entrata in vigore della legge regionale, restituirebbe efficacia a una graduatoria non più in vigore e introdurrebbe una disciplina che viola i principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Ciò in quanto consentirebbe l'accesso all'impiego pubblico con modalità contrastanti con la normativa statale che regola la materia e, in particolare, con i criteri di reclutamento stabiliti dall'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, determinando un'irragionevole disparità di trattamento e compromettendo la regolarità dell'azione amministrativa, nonché tradendo l'affidamento di chi partecipa ad analoghe procedure selettive.

8.- Riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale, quella all'esame nel presente giudizio è inammissibile.

Nella fattispecie in esame, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalla resistente e non contestata dal ricorrente, risulta chiaramente che nessuna assunzione relativa al concorso pubblico per il reclutamento di novantotto unità di personale, profilo professionale di istruttore sistemi informativi e tecnologie, è avvenuta sotto la vigenza della disposizione regionale impugnata.

L'art. 1, comma 1, lettera ttt), della legge reg. Campania n. 20 del 2025, quindi, non ha mai avuto attuazione e neppure potrà averla in futuro, dal momento che il termine di scadenza della graduatoria oggetto del ricorso è definitivamente spirato il 31 dicembre 2025.

Come in più occasioni affermato da questa Corte nei giudizi in via d'azione, deve sussistere un interesse attuale e concreto a proporre l'impugnazione, per conseguire, attraverso la pronuncia richiesta, un'utilità diretta e immediata (in tal senso, sentenze n. 145 del 2026, n. 107 del 2021, n. 56 del 2020 e n. 141 del 2016).

Nel caso oggetto della disposizione impugnata, non risulta più sussistente un interesse concreto e attuale a una pronuncia di questa Corte, in quanto non si rinvengono le caratteristiche della concretezza e dell'attualità della lamentata lesione dei principi costituzionali evocati. Come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, il «sindacato costituzionale deve trovare spazio [solo] ove la norma, seppure [...] a efficacia temporale limitata, abbia prodotto effetti» (sentenze n. 189 del 2022 e n. 260 del 2017; in senso analogo, ordinanza n. 1 del 2017).

Alla luce delle su esposte considerazioni, deve essere, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera ttt), della legge reg. Campania n. 20 del 2025, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera ttt), della legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e ulteriori disposizioni transitorie», promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.