Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 23 settembre 2026, n. 7028
Presidente: Lamberti - Estensore: Picardi
FATTO
1. [omissis] e [omissis] hanno impugnato l'ordinanza n. 91 del 2016, con cui il Comune di Nettuno gli ha ingiunto la demolizione delle opere abusive riscontrate nelle particelle di loro proprietà, contraddistinte al catasto [omissis] ampliamento (di circa 18 mq superficie e mc 39 volume) di un manufatto di muratura; 3) tre portici coperti; 3) ampliamento (di circa 99 mq superficie e mc 374 volume) di un capannone; 4) e 5) container in metallo di circa 29 mc, con gazebo in legno di circa 23 mq in aderenza; 5) 6) e 7) container in metallo di circa 82 mc, con manufatto in metallo di circa 150 mc e tettoia in ferro in aderenza di circa mq 25.
Il ricorso è stato rigettato, essendosi esclusa la natura pertinenziale e/o il carattere temporaneo delle opere realizzate.
2. Avverso la sentenza di primo grado i ricorrenti hanno proposto appello, deducendo: 1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la fondatezza della contestazione riguardo al primo abuso, di cui la descrizione fornita nel provvedimento e la documentazione prodotta escludono la destinazione abitativa, affermata dal giudice in base ad una valutazione meramente soggettiva, e dimostrano il carattere di volume tecnico; 2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la fondatezza della contestazione riguardo ai porticati, per i quali in base agli artt. 10 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 la s.c.i.a. è alternativa al permesso di costruire; 3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la fondatezza della contestazione riguardo ai contaneirs ed al manufatto in metallo, di cui è stata dimostrata la strumentalità all'attività del figlio ed il carattere mobile, ed alla tettoia e gazebo, che non necessitano di alcun titolo; 4) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la fondatezza della contestazione riguardo all'ampliamento del capannone, svalutando il decreto penale di archiviazione e di dissequestro.
Il Comune si è costituito, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello e, comunque, contestandone la fondatezza.
All'esito dello scambio di ulteriori memorie, la causa è passata in decisione all'udienza pubblica di smaltimento del 16 settembre 2026.
DIRITTO
3. Il primo motivo, avente ad oggetto l'ampliamento del manufatto in muratura, non merita accoglimento, risultando effettivamente generico, come eccepito dal Comune. Gli appellanti si sono limitati ad insistere nella qualificazione dell'ampliamento realizzato in termini di volume tecnico rinviando alla descrizione dell'opera contenuta nell'ordinanza ed alla documentazione prodotta. Tuttavia, la descrizione dell'opera, in considerazione delle non trascurabili dimensioni (circa 18 mq di superficie e mc 39 di volume) risulta incompatibile con l'asserita natura di volume tecnico, mentre la documentazione richiamata non è stata specificamente individuata e quella in atti è inidonea a tale prova. Difatti, la nozione edilizia di volume tecnico è circoscritta alle opere prive di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, poiché destinate unicamente a contenere, senza possibilità di alternative, impianti serventi la costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali (C.d.S., Sez. IV, 23 luglio 2025, n. 6559).
4. In ordine al secondo motivo, avente ad oggetto i porticati, la sentenza è conforme agli orientamenti secondo cui la realizzazione di un porticato di rilevanti dimensioni determina l'incremento di superficie utile, in quanto incrementa la superficie calpestabile e, quindi, la fruibilità abitativa dell'immobile (C.d.S., Sez. II, 3 febbraio 2025, n. 847; v. anche C.d.S., Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 434, secondo cui una loggia o un porticato, in quanto costituiscono un nuovo volume suscettibile di autonomo utilizzo, devono essere assentiti con il titolo edilizio maggiore, ovvero con il permesso). Nel caso di specie, si tratta, difatti, di tre porticati. Del resto, né l'art. 10 né 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 menzionano espressamente i porticati, per cui la loro disciplina e riconducibilità alle categorie ivi descritte deve avvenire in base ai principi generali. Ad ogni modo, il Comune ha contestato anche la presentazione della d.i.a. (ora s.c.i.a.).
5. Neppure il terzo motivo può essere accolto, in quanto la documentazione prodotta, sebbene dimostri un collegamento dei contaneirs all'attività del figlio degli appellanti, non è idonea a provarne il carattere precario e mobile, che, al contrario, risulta incompatibile con le dimensioni delle opere e con il loro collegamento ad ulteriori strutture (manufatto in metallo, gazebo, tettoia). A ciò si aggiunga che il gazebo e la tettoia rilevano in questa sede in quanto parti di opere abusive (e, cioè, dei contaneirs e del manufatto in metallo), da cui non possono essere scisse.
6. È destituito di ogni fondamento l'ultimo motivo, avente ad oggetto l'ampliamento del capannone, visto che il decreto di archiviazione penale non ha efficacia nel processo amministrativo, stante il principio generale di autonomia delle giurisdizioni. Né, nel caso di specie, si desume alcun indizio dai provvedimenti penali, che sono privi di motivazione. A ciò si aggiunga che gli appellanti non si sono neppure confrontati con le argomentazioni della sentenza relative ai caratteri dell'opera.
Per mera completezza deve rilevarsi che la qualifica delle opere come pertinenziali, da parte dell'Amministrazione, nel provvedimento impugnato, è avvenuta in base a criteri civilistici e non edilizi.
7. In conclusione, l'appello deve essere rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna gli appellanti alla refusione, a favore dell'appellato, delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 10202/2024.