Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione I
Sentenza 24 settembre 2026, n. 1193

Presidente: Giancaspro - Estensore: Cucchiara

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 23 marzo 2026 e depositato in data 10 agosto 2026 la ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Taviano sull'istanza di riqualificazione urbanistica presentata in data 2 febbraio 2026 e per la condanna dell'amministrazione a provvedere mediante adozione di un atto espresso.

1.1. Il Comune di Taviano, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

1.2. A mezzo di motivi aggiunti notificati in data 10 agosto 2026 e depositati in data 26 agosto 2026, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della nota del Comune di Taviano prot. 13220 del 28 luglio 2026, con la quale l'amministrazione ha riscontrato l'istanza del 2 febbraio 2026, rappresentando la volontà di procedere al suo esame nell'ambito del più generale procedimento di adozione del nuovo strumento urbanistico comunale, tuttora in corso di svolgimento.

1.3. A esito della camera di consiglio del 16 settembre 2026, previo avviso sia ai sensi dell'art. 60 c.p.a. che ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

2. I motivi aggiunti, da trattare prioritariamente per ragioni di ordine logico-giuridico, devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, come da avviso reso dal Collegio in sede di discussione, in quanto il Comune di Taviano, a mezzo della nota prot. 13220 del 28 luglio 2026, non ha rigettato l'istanza della ricorrente, non avendo concluso per l'insussistenza dei presupposti per procedere alla riqualificazione urbanistica dell'area, ma ha semplicemente manifestato la volontà di provvedere alla sua definizione nell'ambito del procedimento di adozione del nuovo strumento urbanistico comunale.

2.1. La suddetta nota deve quindi qualificarsi come atto soprassessorio, in quanto a mezzo della stessa il Comune ha rinviato "ad un accadimento futuro ed incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato", ragione per cui "attesa la sua natura di atto meramente interlocutorio e la sua inidoneità a manifestare la volontà dell'amministrazione, non è autonomamente impugnabile e non rende inammissibile l'azione avverso il silenzio (C.d.S., Sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2265)" (C.d.S., Sez. III, sent. n. 4119 del 14 novembre 2025).

3. Da quanto evidenziato discende, pertanto, da una parte, l'inammissibilità per carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. della domanda di annullamento di cui ai motivi aggiunti e, dall'altra, la persistente procedibilità dell'azione avverso il silenzio proposta con il ricorso introduttivo, non potendosi attribuire alla nota del 28 luglio 2026 valore di atto conclusivo del procedimento.

3.1. Inoltre, sempre per quanto detto, l'azione avverso il silenzio risulta fondata, non avendo il Comune ancora riscontrato (in termini positivi o negativi) l'istanza di riqualificazione urbanistica formulata dalla ricorrente e a fronte della quale sussiste il generale obbligo di provvedere di cui all'art. 2 l. 241/1990 a mezzo dell'adozione di un provvedimento conclusivo espresso.

3.2. Sebbene, infatti, in materia di pianificazione urbanistica l'amministrazione goda di ampia discrezionalità, il Comune in ogni caso "... non può genericamente rinviare il soddisfacimento dell'interesse alla riqualificazione urbanistica di un suolo di proprietà del privato al tempo dell'adozione del nuovo strumento urbanistico generale, senza predeterminare un percorso sufficientemente definito, quanto meno nei suoi passaggi, anche temporali, di maggior rilievo. A fronte dell'istanza di riqualificazione di un'area incisa da vincolo decaduto, non può esplicare alcun effetto la dichiarazione di intenti espressa dall'Amministrazione in ordine alla complessità delle (seppur già avviate) attività funzionali alla definizione della procedura per l'adozione di un nuovo strumento urbanistico senza peraltro fornire tempi certi al riguardo, atteso che l'avvio del procedimento di revisione del p.r.g. è atto avente valenza programmatica ben lontana dal soddisfare l'istanza di ripianificazione dell'area incisa da vincolo decaduto" (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, sent. n. 940 del 9 giugno 2016; cfr. anche C.d.S., Sez. IV, sent. n. 1032 del 1° dicembre 2024).

3.3. Pertanto, il mero riferimento, contenuto nella nota del 28 luglio 2026, allo svolgimento delle procedure di adozione del nuovo strumento urbanistico non può ritenersi sufficiente a determinare il superamento dell'inerzia dell'Amministrazione rispetto all'istanza di parte ricorrente, la quale deve ritenersi allo stato ancora inesitata, con conseguente fondatezza dell'azione avverso il silenzio.

4. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso introduttivo del giudizio è fondato e deve essere accolto e, di conseguenza, il Comune di Taviano deve essere condannato:

- a riscontrare espressamente l'istanza della ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza al precipuo scopo di accertare, all'esito di apposita istruttoria, l'eventuale sussistenza dei presupposti per provvedere alla riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà della ricorrente;

- in caso di esito positivo, a concludere il relativo procedimento entro il successivo termine di sei mesi.

4.1. Nell'ipotesi di inutile decorso (anche di uno soltanto) dei predetti termini si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, le cui spese saranno poste a carico della Amministrazione comunale.

5. I motivi aggiunti, invece, devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. per carenza di interesse.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Comune di Taviano, nei sensi e secondo i termini di cui in motivazione, a concludere il procedimento avviato a seguito dell'istanza di parte ricorrente in epigrafe;

- dichiara i motivi aggiunti inammissibili per carenza di interesse.

Condanna il Comune di Taviano alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.