Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione V-quater
Sentenza 22 settembre 2026, n. 15120

Presidente: Arzillo - Estensore: Giordano

FATTO E DIRITTO

La ricorrente - di nazionalità irachena - con gravame ritualmente proposto, ha impugnato il provvedimento del 5 dicembre 2023 di diniego del visto turistico, emesso dal Consolato d'Italia a Erbil, con la motivazione che "vi sono ragionevoli dubbi sulla Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto".

Il MAECI si è costituito in resistenza - a mezzo della difesa erariale - depositando la relativa documentazione.

All'udienza pubblica del 26 maggio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso, il ricorso evidenzia come il censurato diniego sia stato emesso inaudita altera parte, denunciandone - in sintesi - l'inosservanza dell'art. 10-bis l. 241/1990, il difetto d'istruttoria e di motivazione congrua nonché il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti.

Ritiene il Collegio che le censure evidenziate dalla ricorrente siano fondate.

Benché il rischio migratorio risulti prospettato - dalla competente sede consolare in Iraq - con modalità oltremodo apodittiche e meramente ipotetiche, il provvedimento impugnato non solo non è stato preceduto dal c.d. preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 - obbligatorio ratione temporis - ma neanche da quel minimo di contraddittorio amministrativo assicurato, nella fase endoprocedimentale, dal c.d. colloquio consolare, precludendo all'interessata di anticipare le proprie argomentazioni sin dalla fase endoprocedimentale. Con conseguente deficit istruttorio e motivazionale.

Pertanto, il Collegio ravvisa la manifesta fondatezza delle censure esaminate.

In conclusione, accoglie il ricorso e - per l'effetto - annulla il provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza del MAECI e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l'effetto - annulla il provvedimento impugnato.

Liquida le spese processuali - oltre agli accessori di legge - in euro 1.500 (millecinquecento) a carico del MAECI e a favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.