Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 18 settembre 2026, n. 6940
Presidente: Tarantino - Estensore: Pezzuto
1. Il signor [omissis], già appuntato dell'Arma dei Carabinieri, impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sardegna ha respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0474538 del 22 ottobre 2025, con cui la Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ne ha disposto la cessazione dal servizio permanente per "scarso rendimento" ai sensi degli artt. 923 e 932 del d.lgs. n. 66/2010, recante il codice dell'ordinamento militare, nonché ulteriori atti ad esso connessi.
2. Ai fini della ricostruzione della vicenda giova premettere che l'odierno appellante era stato più volte giudicato "inferiore alla media" e "insufficiente" con riferimento agli anni dal 2021 al 2024 e che, in conseguenza di ciò, negli anni 2023 e 2024 era stato destinatario di specifici ammonimenti, in atti, con i quali era stato invitato dai suoi superiori gerarchici a mutare condotta con il contestuale avvertimento circa le conseguenze dell'eventuale perdurare di un rendimento carente, consistenti, per l'appunto, nella dispensa dal servizio per scarso rendimento ai sensi degli articoli innanzi ricordati del codice dell'ordinamento militare, secondo la procedura stabilita dalla circolare della Direzione generale per il personale militare n. D GMIL REG2016 0661262 del 14 novembre 2016.
Il Comandante del reparto di appartenenza dell'interessato, ritenendone sussistenti i presupposti, aveva poi avviato in data 5 febbraio 2025 il relativo procedimento, al cui esito era stato emesso il provvedimento espulsivo innanzi richiamato, impugnato in via principale dall'interessato in primo grado.
3. Il Tribunale adìto ha respinto il gravame proposto dal militare ritenendo, in estrema sintesi, che:
- la normativa invocata dal ricorrente per contestare il superamento del termine asseritamente decadenziale di 180 giorni previsto per la conclusione del relativo procedimento non fosse nella specie applicabile, stante la natura non disciplinare del provvedimento in questione;
- non sussistessero nella fattispecie né difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento medesimo, né violazione del principio di proporzionalità, richiamando specificamente - oltre ai pareri resi dall'intera scala gerarchica, sino alla Commissione di valutazione e avanzamento del Comando generale dell'Arma - le risultanze in atti, ed in particolare il coinvolgimento dell'interessato in diversi procedimenti penali (per "violenza privata con l'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio" e per "falso materiale e uso di atto falso", quest'ultimo relativo a documenti allegati ad un'istanza di trasferimento e definito con applicazione della pena su richiesta delle parti di mesi due e giorni 20 di reclusione), le negative valutazioni caratteristiche subìte negli anni a partire dal 2021, nonché le diverse sanzioni disciplinari inflitte negli anni più recenti al medesimo sia "di corpo" (due rimproveri in data 2 maggio 2023 e 14 febbraio 2014, tre giorni di consegna il 24 settembre 2021, altri tre giorni di consegna il 22 ottobre 2023, sette giorni di consegna di rigore il 16 luglio 2024), sia "di stato" (otto mesi di sospensione dall'impiego inflitti, all'esito di inchiesta formale, in data 10 marzo 2025).
3. Il signor [omissis] impugna ora detta pronuncia chiedendone anche incidentalmente la sospensione in via cautelare e, a tal fine, si affida ai motivi di seguito sinteticamente riepilogati:
I) il giudice di prime cure avrebbe errato nel non considerare la violazione del termine di 180 giorni, previsto dall'art. 1040 t.u.o.m. e dalla circolare del Ministero della difesa del 14 novembre 2016, per la conclusione del procedimento, essendone trascorsi 259 dalla data di avvio a quella del provvedimento conclusivo dell'iter, tenuto anche conto del disposto di cui all'art. 2 della l. n. 241/1990; e ciò, in quanto la fattispecie della cessazione dal servizio troverebbe asseritamente la sua "naturale collocazione tra le sanzioni disciplinari di stato, previste dall'art. 1357 del Codice dell'Ordinamento Militare, equiparando gli effetti alla perdita del grado per rimozione (...)";
II) il giudice di prime cure non avrebbe colto nel segno nell'affermare che il provvedimento era stato emanato all'esito di un'istruttoria articolata, non risultando asseritamente chiarite nel provvedimento avversato le condotte che avrebbero condotto alla valutazione negativa della condotta dell'interessato al punto da estrometterlo dall'Arma per scarso rendimento; secondo la tesi dell'appellante, sarebbe stato, al contrario, necessario un supporto motivazionale orientato a "criteri di maggior rigore", tenuto anche conto del fatto che la documentazione caratteristica, sebbene caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica, è pur sempre soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo; secondo talune pronunce della Corte di cassazione all'uopo richiamate, inoltre, il comportamento contestato deve riguardare un periodo recente e significativo e deve essere attuale e non già necessariamente oggetto di precedenti provvedimenti disciplinari; sarebbe stato, quindi, asseritamente violato il principio di proporzionalità, non avendo l'Amministrazione "valutato soluzioni alternative meno gravose" ed essendo la misura espulsiva la extrema ratio;
III) la sentenza avversata non avrebbe considerato che la discrezionalità di cui gode l'Amministrazione è pur sempre di natura tecnica ed "opera in maniera vincolata dall'esistenza dei presupposti", non potendo prescindere da "una congrua ed adeguata motivazione"; i fatti contestati all'appellante riguarderebbero "singoli episodi circoscritti nel tempo e non tali da ritenere lo stesso, secondo un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità e, pertanto, non meritevole di restare nell'Arma"; la pronuncia sarebbe, in definitiva, "affetta da vizi di carenza di istruttoria e di motivazione", come sarebbe confermato anche dalla mancata considerazione delle qualità manifestate dall'interessato nel complessivo periodo lavorativo, protrattosi per circa un ventennio.
Quanto all'istanza cautelare, l'appellante - ritenendo così dimostrato il fumus - evidenzia quanto al periculum come la cessazione dal servizio comporti un danno economico grave ed attuale, trattandosi nella fattispecie della sua unica fonte di sostentamento.
4. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e in data 11 settembre 2026 ha depositato una memoria defensionale predisposta dal Ministero della difesa e ulteriore documentazione a supporto delle proprie tesi.
5. Alla camera di consiglio del 15 settembre 2026, fissata per l'esame della domanda incidentale di sospensiva, la causa è stata ritualmente discussa e le parti presenti sono state avvisate ai sensi dell'art. 60 c.p.a. della possibilità di immediata definizione del giudizio nel merito.
6. L'appello è infondato.
7. Quanto al primo motivo, non può che convenirsi con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, il quale, nel richiamare gli orientamenti espressi nel tempo da questo Consiglio di Stato, ha condivisibilmente rilevato che la cessazione dal servizio in questione non ha natura disciplinare (sul punto cfr. anche C.d.S., Sez. IV, n. 1529/2018 e n. 884/2017), con l'effetto che il termine decadenziale invocato dall'interessato anche in sede di appello non è applicabile alla misura oggetto del presente giudizio; misura che, per contro, non è assoggettata a termini perentori (cfr. anche C.d.S., Sez. IV, n. 1367/2026 e l'ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).
Deve infatti ricordarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza, nei procedimenti amministrativi un termine è perentorio soltanto nel caso in cui una previsione normativa gli attribuisca espressamente questa natura, ovvero quando ciò possa chiaramente desumersi dagli effetti, anch'essi normativamente previsti, che il suo eventuale superamento produce, quali ad esempio una previsione specifica o una decadenza.
In mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, esso deve, quindi, ritenersi ordinatorio (sul punto cfr., ex pluribus, C.d.S., Sez. II, n. 9684/2025, n. 4978/2024 e n. 537/2020, nonché Sez. VI, n. 730/2021, e l'ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).
Ciò posto, si deve anche osservare che la dispensa dal servizio per insufficiente rendimento esprime un apprezzamento unitario del complesso dei profili personali, professionale e operativi che connotano la condotta e le qualità del militare e contengono implicitamente anche una valutazione prognostica sulla possibilità che l'interessato possa in futuro fornire un rendimento maggiormente conforme alle esigenze e ai dettami dell'Amministrazione, che come noto si connota da indubbi elementi di specialità trattandosi di una forza di polizia a ordinamento militare.
In astratto, quindi, l'eventuale sussistenza - come anche l'assenza - di pregressi provvedimenti disciplinari non riveste a tal fine carattere necessariamente dirimente, pur potendo evidentemente costituire un sintomo della personalità e della condotta complessiva dell'interessato di per sé non trascurabile, soprattutto nel caso in cui si sia in presenza, come nel caso all'esame, di sanzioni disciplinari plurime ed almeno in parte connotate da obiettiva gravità.
E ciò, del resto, appare confermato dalla stessa disciplina primaria in materia, posto che, l'art. 932 non fa in alcun modo riferimento alla necessità che la dispensa per scarso rendimento consegua o sia comunque in altro modo collegata alla sussistenza di (eventuali) precedenti disciplinari.
Va, quindi, considerata destituita di fondamento anche la tesi dell'appellante secondo la quale la misura in questione troverebbe la sua naturale collocazione tra le sanzioni disciplinari di stato, e non a caso l'art. 1357 c.o.m., a tal fine evocato dall'interessato, non ne fa menzione nell'elencare - in modo, vale rilevare, tassativo - le sanzioni di tale natura.
8. Le ulteriori censure possono essere esaminate congiuntamente, stante la loro connessione logico-sistematica.
8.1. Si deve in primo luogo convenire con il primo giudice laddove ha ritenuto che "Il provvedimento impugnato è stato adottato all'esito di un'istruttoria articolata, i cui esiti hanno dimostrato appieno, senza alcun elemento di incertezza o contraddittorietà, che l'interessato ha costantemente tenuto una condotta non consona ai propri doveri di servizio, pur a fronte di ripetuti richiami".
A tal fine appare di per sé sufficiente il richiamo fatto nella sentenza impugnata agli elementi desunti dalla documentazione agli atti, ed in particolare alle reiterate valutazioni caratteristiche negative ricevute dal militare negli ultimi anni, al suo coinvolgimento in vari procedimenti penali e alle diverse ed anche gravi sanzioni disciplinari irrogate nei suoi confronti in un significativo e comunque recente arco temporale.
Del resto, se, per un verso, è innegabile che, come affermato dall'appellante, la documentazione caratteristica può essere astrattamente rimessa al sindacato del giudice amministrativo - ed anzi a ciò va aggiunto che il medesimo principio vale anche per le sanzioni disciplinari -, non può, per altro verso, trascurarsi che nel momento in cui i relativi provvedimenti si consolidano non sussiste ragione alcuna per cui l'Amministrazione non possa prendere tali elementi in considerazione nell'ambito dell'esercizio del suo potere/dovere di gestione del personale secondo gli strumenti a tal fine apprestati dall'ordinamento; e ciò, va da sé, nel doveroso rispetto dell'iter procedurale previsto, come del resto avvenuto nel caso all'esame.
La valutazione operata dall'Amministrazione appare, quindi, articolata e completa e - vale rilevare - del tutto in linea anche con le stesse sentenze della Corte di cassazione evocate dall'appellante, riguardando un periodo recente e certamente significativo, abbracciando un arco temporale pluriennale e basandosi su dati e presupposti che appaiono fondati ed immuni dai vizi contestati.
Né può ritenersi nella fattispecie violato il principio di proporzionalità, in considerazione della discrezionalità tecnica che va riconosciuta in capo all'Amministrazione, il cui operato non appare nella fattispecie affetto da illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o da altri profili che potrebbero consentire il sindacato giurisdizionale circa la legittimità del provvedimento originariamente avversato.
La sentenza avversata non è, dunque, affetta dalle lamentate carenze di istruttoria e di motivazione e va confermata.
9. Alla luce di tali considerazioni l'appello è infondato e come tale deve essere respinto.
10. Le spese di giudizio sono poste, come di regola, a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante alla refusione a favore del Ministero della difesa delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Sardegna, sez. I, sent. n. 848/2026.