Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 17 giugno 2026, n. 4844
Presidente: Tarantino - Estensore: Sabbato
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso n. 69 del 2013, proposto innanzi al T.A.R. Veneto, la Società Bortrans s.r.l. (di seguito anche la società) aveva chiesto l'annullamento:
a) dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino del 24 ottobre 2012, n. 26990 prot. del Comune di Cavallino-Treporti;
b) nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
2. Occorre premettere che, con il provvedimento impugnato in prime cure, veniva disposta la demolizione di opere consistenti in due capannoni (adibiti a ricovero mezzi di trasporto e materiali dell'attività commerciale, rispettivamente delle seguenti dimensioni: m 26,14 x 9 e altezza 6,11 m e 16,79 x 6,4 e altezza 6,11 m), una cella frigo (m 9.35 x 5.41 e altezza 3,32) e una platea di cemento di circa 667 mq. Veniva, quindi, identificata l'area da acquisire, in caso di inottemperanza all'ordinanza, in 3250 mq.
3. A sostegno del ricorso la società aveva dedotto la mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e la sproporzione dell'area suscettibile di acquisizione.
4. Nella mancata costituzione del Comune, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha accolto il ricorso limitatamente alla determinazione dell'area da acquisire (questo capo della sentenza è passato in giudicato) mentre lo ha respinto per il resto.
5. In particolare, il Tribunale, ha respinto quanto dedotto a proposito del difetto di motivazione evidenziando che è "pacifico e consolidato l'orientamento secondo cui l'ordine di demolizione, conseguente alla realizzazione di opere eseguite in assenza o in difformità del titolo edilizio, ha carattere doveroso e vincolato e, pertanto, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (ex multis C.d.S., Sez. VI, 12 maggio 2023, n. 4794)".
Parimenti ha reputato infondato quanto lamentato con riguardo alla mancata esatta indicazione delle norme violate, in quanto, preso atto del "consolidato orientamento" secondo cui "l'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo è legittimamente adottata senza alcuna particolare motivazione" si osserva che "Nel caso de quo nell'ordinanza di demolizione viene precisato che le opere sono state realizzate senza titolo e tra l'altro, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale".
6. Avverso tale pronuncia la società ha interposto l'appello in trattazione, notificato e depositato il 28 giugno 2024, articolando un unico complesso motivo di gravame (pagine 3-7) così rubricato:
"Error in iudicando - Illegittimità dell'atto impugnato - Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e sproporzione".
6.1. In particolare parte appellante, espressamente rinunciando a quanto ulteriormente dedotto con il primo motivo di gravame, contesta la sentenza impugnata nella sola parte in cui ha disatteso quanto dedotto a proposito del lamentato difetto motivazionale; ha evidenziato, sul punto, che la stessa Amministrazione aveva ritenuto il provvedimento demolitorio consequenziale alla violazione di norme urbanistiche senza tuttavia provvedere alla loro precisa indicazione.
7. L'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'integrale accoglimento del ricorso di primo grado con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
8. Il Comune di Cavallino-Treporti, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
9. La causa, chiamata per la discussione all'udienza del 19 maggio 2026, è stata trattenuta in decisione.
10. L'appello, per le ragioni di seguito evidenziate, è da reputare infondato.
11. La disamina di quanto dedotto, come evidenziato in punto di fatto, impone di verificare se trovi effettivo riscontro il lamentato difetto motivazionale dell'atto impugnato in prime cure, rimarcando parte appellante - pur ritenendo di prendere atto dell'orientamento dell'Adunanza plenaria (sentenza n. 9 del 17 ottobre 2017) secondo cui il provvedimento demolitorio non impone che ci si soffermi sulle ragioni di interesse pubblico ad esso sottese - che è pur sempre necessaria "l'indicazione anche solo sintetica dei presupposti di fatto e di diritto cui l'ordinanza di demolizione è ancorata" (cfr. pag. 4 dell'atto di appello).
Valorizza, quindi, la circostanza relativa alla mancata puntuale indicazione delle norme urbanistiche asseritamente violate in quanto "sicuramente doverosa da parte della P.A.".
Ebbene, l'infondatezza di quanto dedotto deriva dal fatto che l'impugnata ordinanza di demolizione presenta, in realtà, un esaustivo quadro motivazionale che fa leva sull'assenza di un titolo edilizio e sulla presenza di un vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004, tale da imporre il rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica.
Conviene a tal uopo ripercorrere l'esatto tratto testuale del provvedimento impugnato in prime cure, con il quale si è innanzitutto provveduto all'esatta descrizione delle opere de quibus nei termini che seguono: «realizzazione dì capannone con struttura metallica e coperto con telo plastificato, adibito a ricovero mezzi di trasporto e materiali dell'attività commerciale, avente dimensioni di 26,14x9,0 metri con altezza massima di 6,11 metri; // realizzazione di un secondo capannone adibito a ricovero mezzi e materiali, avente dimensioni di 16,79x5,41 metri con altezza massima di 6,11 metri; // posizionamento di cella frigo adibita a ricovero mezzi, avente dimensioni di 9,35x5,41 con altezza massima di 3,32 metri; // realizzazione dì platea di cemento all'interno ed all'esterno dei manufatti, di superficie totale pari a circa 667 mq.».
Ebbene, si tratta di opere di evidente incidenza plano-volumetria oltre che di sicuro impatto sull'impronta estetica dei manufatti preesistenti.
Riportata la esatta consistenza delle opere l'Ufficio afferma, pertanto, quanto segue:
«Preso atto dell'istruttoria. tecnica d'ufficio del 25.05.2011, dalla quale si rileva che le opere abusive in questione sono state realizzate in assenza dì Permesso di Costruire e sono in contrasto con la normativa urbanistica vigente ed adottata in quanto trattasi di "nuova realizzazione di capannoni ad uso ricovero attrezzi e materiali di attività commerciale", e pertanto non possono essere suscettibili di sanatoria.
Visto che l'opera abusiva insiste in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, ai sensi del D. Lgs. 42/2004. e che la sua realizzazione necessitava anche la preventiva autorizzazione ambientale».
Inoltre va preso atto pure del fatto che in seno all'atto impugnato in prime cure si fa espresso rinvio al parere della commissione ambientale del 15 giugno 2011, «espressasi contraria all'intervento in quanto le opere, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/01 e degli artt. 167-181 del D. Lgs. 42/2004, trattandosi di "nuova realizzazione di capannoni ad uso ricovero attrezzi e materiali di attività commerciale", in area vincolata, non sono sanabili».
Ebbene il pur generico riferimento alla disciplina urbanistica ha avuto luogo soltanto ad abundantiam, in quanto l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato attraverso la esatta descrizione delle opere abusive contestate, peraltro di particolare consistenza, nonché il riferimento al vincolo paesaggistico-ambientale insistente sull'area.
Vale, infatti, il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, secondo cui "L'ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e vincolato, è da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, quando l'Amministrazione provvede alla compiuta descrizione delle opere abusive e alla constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio, non occorrendo alcuna motivazione specifica in relazione al tempo intercorso o alla proporzionalità della sanzione ripristinatoria all'uopo da emettere, in quanto l'Amministrazione procedente non è titolare di un potere discrezionale, implicante una scelta in ordine alla tipologia di sanzione in concreto da assumere" (cfr. C.d.S., Sez. VII, 4 febbraio 2026, n. 930; Sez. II, 2 febbraio 2026, n. 829).
È, pertanto, da escludere che l'Amministrazione sia incorsa nel lamentato difetto motivazionale, con conseguente infondatezza di quanto al riguardo dedotto.
12. Tanto premesso, l'appello è da respingere.
13. Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5274/2024), lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto T.A.R. Veneto, sez. II, sent. n. 2031/2023.