Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 1° giugno 2026, n. 4360
Presidente: Caringella - Estensore: Perrelli
FATTO
1. Gli appellanti, rispettivamente candidati a sindaco e a consiglieri comunali nella lista "Lesina Azzurra", risultata la più votata con 1300 voti all'esito della competizione elettorale svoltasi il 25 e 26 maggio 2025, hanno chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe nella parte in cui:
- ha accolto la domanda subordinata proposta dai controinteressati annullando le operazioni di voto nelle sezioni 1, 2, 3 e 4 del Comune di Lesina sul presupposto dell'asserita illegittimità di plurime ammissioni al voto assistito e, per l'effetto, disponendo la rinnovazione della consultazione;
- ha disatteso l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per acquisire dalla ASL i certificati medici funzionali al voto assistito nella sezione n. 4.
1.2. Gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza impugnata:
1) per violazione dell'art. 41 del d.P.R. n. 570/1960, degli artt. 3, 51 e 97 Cost., per travisamento e inesistenza dei presupposti, per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione. Secondo gli appellanti l'ammissione al voto assistito non sarebbe subordinata né alla descrizione analitica della patologia invalidante, né all'allegazione materiale del certificato medico al verbale delle operazioni elettorali e, conseguentemente, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto illegittima l'ammissione al voto assistito: a) nella sezione n. 3 perché «non si versa in nessuno dei casi tipici dell'art. 41 d.p.r. n. 570/1960, né di quelli assimilabili alla impossibilità di eseguire materialmente l'operazione di voto, trattandosi, invece, di deficit "psichico o mentale"»; b) nella sezione n. 1 perché «l'elettore iscritto al n. [omissis] della lista di sezione [omissis] risulta, da verbale di sezione (pag. 19), ammesso in ragione della "nomina tutore da giudice tutelare"»; c) nella sezione n. 2 perché «il certificato allegato a verbale e reperito a seguito degli incombenti istruttori ordinati all'UTG FG è un certificato dell'ASL FG che non precisa la patologia e attesta che, "in base alle vigenti norme è impossibilitata ad esprimere il voto senza accompagnatore"»; d) nella sezione n. 4 perché «a verbale, per gli elettori iscritti nella lista nn. [omissis] il "motivo specifico" è "accertamento medico". Viene poi riportato il nome del medico. Non sono stati reperiti, a seguito di accertamenti istruttori, i certificati. In mancanza di indicazione della patologia, non sussistono le condizioni per ritenere integrati i presupposti normativi per la corretta ammissione al voto assistito sempre da verbale, il "motivo specifico" dell'ammissione è "altro impedimento", non meglio specificato». Ne discenderebbe l'erroneità della decisione di primo grado per avere chiesto la specificazione della patologia ed avere in tal modo introdotto un requisito non previsto dall'ordinamento invalidando illegittimamente le ammissioni per immediatezza visiva di nove elettori (nn. 126, 77, 111 della sezione 1; n. 213 della sezione 2; n. 333 della sezione 3; nn. 6, 378, 22, 529 della sezione 4). Ad avviso degli appellanti la decisione sarebbe erronea anche in ordine all'invalidazione delle ammissioni di due elettori (n. 26 della sezione 1; n. 41 della sezione 3), nonostante la presenza di specifica attestazione medica e di annotazione nel verbale di sezione, e di ulteriori due elettori (n. 29 della sezione n. 1; n. 426 della sezione n. 3), nonostante la presenza dell'indicazione invalidante e della annotazione nel verbale di sezione;
2) per violazione dell'art. 116 c.p.a., per motivazione erronea e contraddittoria.
Ad avviso degli appellanti il giudice di primo grado avrebbe confuso il piano dell'accesso documentale in relazione al quale sussistevano tutti i requisiti - posizione giuridicamente qualificata dei richiedenti e pertinenza e strumentalità rispetto al diritto di difesa - con quello della valutazione del merito probatorio delle acquisizioni perché l'eventuale mancata allegazione dei certificati ai verbali delle operazioni elettorali, alla luce dell'art. 41 del d.P.R. n. 570/1960 che non impone al presidente del seggio un obbligo di acquisizione dei certificati medici, ma riconosce una mera facoltà di darne atto e di conservarne copia agli atti, non renderebbe superflua l'attività istruttoria.
2. Le appellate, rispettivamente candidate a sindaco e a consiglieri comunali nella lista "Lesina Futura" che ha conseguito n. 1298 voti, si sono costituite in giudizio ed hanno controdedotto rispetto alle censure dell'appello principale, concludendo per il suo rigetto.
2.1. Con atto depositato l'11 febbraio 2026 le appellate hanno proposto appello incidentale avverso la sentenza indicata in epigrafe nella parte in cui ha respinto la domanda principale volta all'annullamento e alla correzione delle operazioni elettorali ovvero all'indizione del ballottaggio, in caso di parità di voti tra i due candidati, per mancata attribuzione di un voto nella sezione n. 6, di un voto nella sezione n. 4, di un voto nella sezione n. 3, di cinque voti nella sezione n. 5.
Le appellanti incidentali hanno dedotto l'erroneità della sentenza:
- quanto al voto non attribuito nella sezione n. 6 - in cui non è stato barrato il simbolo della lista n. 3 (Lesina Futura) ma nel corrispondente spazio con grafia tremolante ed in corsivo era indicato il cognome parziale "Cicc" da attribuirsi alla candidata Cicculli Maria Nunzia - il giudice di primo grado, senza acquisire la scheda nonostante le plurime istanze istruttorie e senza verificare che si trattasse dell'espressione del voto di una persona anziana, avrebbe erroneamente ritenuto che l'"assenza di contrassegno sul simbolo e la solo parziale conformità con il cognome di un candidato escludono l'univocità dell'espressione della volontà elettorale", concludendo che "nel caso di specie, non può ritenersi essere stato indicato il nome di alcun candidato";
- quanto al voto non attribuito nella sezione n. 4 - in cui non era barrato il simbolo della lista n. 3 (Lesina Futura) ma nel corrispondente spazio, nel primo rigo veniva scritto il nome "Concetta" e nel secondo il cognome "Lombardi" da attribuirsi alla candidata consigliera Concetta Orlando, essendo l'unica di tutte e tre le liste avente il nome "Concetta" - il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che «l'assenza di contrassegno di lista, la presenza di un candidato con cognome Lombardi (Antonio) anche nella diversa lista Nuova Lesina, la possibilità che l'elettore abbia voluto indicare un unico nominativo "Concetta Lombardi" (non corrispondente ad alcun candidato) escludono l'univocità dell'espressione di voto che si presta, invece, a diverse parimenti possibili interpretazioni» nonostante in altre sezioni elettorali fosse stata sufficiente l'indicazione del solo nome per attribuire anche la preferenza e nonostante i due nomi fossero stati scritti accanto al simbolo di "Lesina Futura";
- quanto al voto non attribuito nella sezione n. 3 - in cui era riportato il nome di un candidato appartenente alla lista n. 3 (Lesina Futura) nello spazio accanto al simbolo della lista n. 2 (Lesina Azzurra) che l'elettore, accortosi dell'errore, provvedeva a cancellare, annerendolo con la matita e successivamente lo riportava nello spazio relativo alla lista n. 3 (Lesina Futura) senza barrare il relativo simbolo - il giudice di primo grado avrebbe erroneamente affermato che "nulla emerge dal verbale di Sezione" e che, "in disparte ogni considerazione in merito alla totale assenza di un riscontro confortante nel verbale delle operazioni in ordine a tali circostanze che il rappresentante non ha fatto rilevare al momento dello scrutinio, senza che vi sia traccia (anche tramite denuncia) di alcuna contestazione in ordine all'eventuale omissione, il Collegio ritiene che la mancata indicazione, nella stessa dichiarazione del rappresentante di lista, del nominativo che consenta di individuare in modo certo il candidato, la priva di quel carattere di affidabilità idoneo ad escludere la natura esplorativa o dubitativa delle ragioni poste a fondamento della censura che si rivela, pertanto, infondata", senza tenere conto dei principi espressi dall'Adunanza plenaria n. 32 del 2014 in merito alla specificità dei motivi nel ricorso elettorale, senza considerare la regola generale del favore per la validità del voto e senza acquisire la scheda contestata;
- quanto ai cinque voti non attribuiti nella sezione n. 5 - che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto - il giudice di primo grado avrebbe erroneamente affermato che "la doglianza si rivela infondata in quanto neppure assistita da un principio di prova attendibile, in considerazione della natura delle fonti di prova indicate (dichiarazioni generiche e de relato di cui non è indicata la provenienza diretta)", senza procedere all'istruttoria richiesta al fine di verificare che non vi fossero sulle schede segni inoppugnabili ed univoci che l'elettore avrebbe apposto per farsi riconoscere.
3. L'Ufficio territoriale per il Governo di Foggia si è costituito in giudizio con memoria di stile.
4. Con l'ordinanza n. 753, pubblicata il 2 marzo 2026, la Sezione ha:
- sospeso "l'esecutività della sentenza impugnata e, per l'effetto, la rinnovazione delle operazioni elettorali nelle sezioni 1, 2, 3 e 4, ferma restando la permanenza del Commissario prefettizio, nominato con decreto del Prefetto di Foggia n. 4629 del 22 gennaio 2026, al fine di assicurare nelle more della definizione del presente giudizio la gestione provvisoria dell'amministrazione comunale di Lesina";
- disposto sotto il profilo istruttorio una verificazione per «a) acquisire - previa redazione di un verbale in duplice esemplare, uno dei quali da consegnarsi all'ufficio depositario, in cui sarà descritto lo stato degli atti acquisiti - i plichi contenenti le schede scrutinate nelle sezioni n. 3, 4, 5 e 6, oggetto dell'appello incidentale, come sopra descritte; b) procedere alla presenza delle parti intervenute all'apertura dei plichi sigillati, estrapolando i soli atti oggetto di censura, redigendo, di tutte le operazioni compiute, apposito verbale, nel quale dovranno essere riportate anche le osservazioni formulate dalle parti presenti; c) descrivere analiticamente le schede così acquisite in relazione ai vizi indicati dagli appellanti principali e incidentali come sopra riportati, effettuandone riproduzione fotografica; d) operare l'eventuale riconteggio dei voti; e) relativamente alla sezione 4, acquisire in copia conforme e autentica i certificati e documenti, funzionali al voto assistito, allegati al verbale della detta sezione, verificando se siano inseriti in una delle buste risultanti dalle "operazioni conclusive" descritte nella parte sesta del modulo dei verbali».
5. Il 31 marzo 2026 è stata depositata la verificazione, unitamente alla relativa documentazione.
5.1. Con istanza, depositata il 2 aprile 2026, le appellanti incidentali per la sezione n. 6 hanno chiesto l'estensione della verificazione anche alle due schede contestate per avere dedotto con il primo motivo di appello incidentale la violazione degli artt. 54, 57 e 64 del d.P.R. n. 570/1960 in relazione alle stesse, estensione che il delegato del Prefetto ha rimesso al Collegio, non evincendola con certezza dalla ordinanza istruttoria secondo la quale "in alcun modo le operazioni di verificazione dovranno estendersi a schede diverse da quelle sopra indicate".
5.2. A fronte della detta istanza gli appellanti principali, con note depositate l'8 aprile 2026, si sono opposti eccependone l'inammissibilità perché l'eventuale visione della scheda contestata della sezione n. 6 attribuibile alla lista Lesina Futura non determinerebbe alcun vantaggio per mancato superamento della prova di resistenza e, comunque, l'infondatezza alla luce delle risultanze istruttorie.
6. In vista dell'udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche ex art. 73 c.p.a.
7. Alla pubblica udienza del 7 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Il Collegio ritiene di esaminare, in via prioritaria, l'appello incidentale volto, attraverso l'attribuzione di due o più voti alla lista "Lesina Futura", all'annullamento del risultato delle elezioni e alla sua correzione, sostituendo al sindaco e ai consiglieri dichiarati eletti della lista "Lesina Azzurra" la candidata sindaco e i primi otto candidati a consigliere comunale della lista "Lesina Futura" ovvero all'ordine di indizione del ballottaggio, in caso di parità di voti tra i due candidati sindaci. L'eventuale accoglimento dell'appello incidentale implicherebbe infatti l'assorbimento dell'appello principale che concerne la domanda subordinata accolta dal giudice di primo grado e, per effetto della quale, è stata disposta la rinnovazione delle elezioni per le sezioni nn. 1, 2, 3 e 4.
8.1. L'appello incidentale è infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
8.2. Occorre in primo luogo disattendere l'istanza istruttoria avanzata dalle appellanti incidentali e volta ad estendere la verificazione anche alle due schede contestate della sezione n. 6 perché, come si evince chiaramente dalla ordinanza istruttoria "in alcun modo le operazioni di verificazione dovranno estendersi a schede diverse da quelle sopra indicate", vale a dire alle schede oggetto di specifica contestazione.
L'aver circoscritto in modo espresso l'oggetto della verificazione esclusivamente al riscontro delle circostanze allegate nell'appello incidentale risponde al divieto di ricorso esplorativo e rinnovazione sostanziale dello scrutinio che discende dal fatto che il giudizio elettorale non è espressione di giurisdizione di diritto obiettivo, destinata ad accertare l'effettivo responso delle urne e che il ricorso non può trasformarsi in un'inammissibile richiesta di riesame generale delle operazioni di scrutinio innanzi al giudice amministrativo (C.d.S., II, n. 5460 del 2024; C.d.S., II, n. 5428 del 2021).
La verificazione, infatti, consiste essenzialmente in un mero accertamento disposto al fine di completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali e il suo utilizzo non può costituire lo strumento per ampliare la materia del contendere, la quale, anche nel giudizio elettorale, è rigorosamente delimitata dai motivi del ricorso di primo grado (C.G.A.R.S., n. 380 del 2020).
8.3. Ne è corollario il consolidato principio secondo cui all'esito di una verificazione in materia elettorale non possono dedursi vizi inediti, cioè vizi nuovi e ulteriori che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli dedotti col ricorso introduttivo, potendosi proporre in tale materia solo motivi aggiunti che costituiscano sviluppo delle censure già proposte (C.d.S., II, n. 3436 del 2023; C.d.S., II, n. 8954 del 2022).
8.4. Alla luce dei suesposti principi il Collegio osserva quanto segue.
Con riguardo alla scheda contestata nella sezione n. 3, esaminata per seconda e descritta dal verificatore come scheda che "riporta nel riquadro della lista Lesina Azzurra il segno X sovrapposto con più cerchi concentrici che oscurano la X e nel riquadro Lesina Futura risulta apposto il segno X; entrambi i segni sono stati posti negli spazi riservati alle preferenze", il Collegio ritiene di non poter accedere alla prospettazione delle appellanti incidentali secondo le quali l'elettore avrebbe inizialmente apposto la X per la lista "Lesina Azzurra" per poi cancellarla, essendosi avveduto di avere sbagliato e di voler votare per la lista "Lesina Futura".
Secondo il principio del favor voti, di cui la nullità del voto costituisce un limite legale estremamente circoscritto, "eventuali anomalie contenute nella scheda possono trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto" (C.d.S., II, n. 5330 del 2025).
Premesso che non sussiste alcuna disposizione di legge nell'ordinamento nazionale che imponga di esprimere il voto a una lista con un crocesegno, ma si fa riferimento a un "contrassegno", ne discende che è del tutto legittimo qualsiasi segno grafico - purché non anomalo e, quindi, potenzialmente idoneo al riconoscimento - a far ritenere valido il voto espresso.
Ne consegue che nel caso della scheda in questione non può desumersi univocamente che la X sovrapposta con più cerchi concentrici apposta nel riquadro della lista "Lesina Azzurra" sia espressione della volontà dell'elettore di cancellare la preferenza per la detta lista e che, per contro, il segno X apposto nel riquadro della lista "Lesina Futura" sia espressione della volontà di attribuire a tale ultima lista la sua preferenza.
Alla luce delle esposte considerazioni il Collegio ritiene, pertanto, che si tratti di segni equivalenti dal punto di vista dell'espressione della volontà elettorale e che essendo stati apposti negli spazi riservati alle preferenze per due liste il voto non sia univocamente attribuibile a nessuna delle due.
Inoltre, secondo la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, nel caso di errore materiale nell'espressione del voto "è fatto obbligo all'elettore di rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l'errore ed apporre un'indicazione chiara e valida di voto" (C.d.S., II, n. 5460 del 2024).
Con riguardo alla scheda contestata nella sezione n. 5, esaminata per ottava dal verificatore che la descrive come la scheda che «riporta le scritte "Schiavone" e "Orlando" nelle linee relative alle preferenze della lista Lesina Azzurra», ad avviso delle appellanti incidentali dovrebbe darsi prevalenza al fatto che si tratti di candidati della lista "Lesina Futura" piuttosto che al fatto che le preferenze siano indicate nel riquadro appartenente ad altra lista, richiamando a supporto il disposto dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 570/1960.
Il Collegio ritiene di non poter accedere alla predetta interpretazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in casi analoghi l'espressione della preferenza al candidato consigliere comunale, pur non accompagnata dal segno sulla lista di appartenenza del medesimo, si estende alla relativa lista e al candidato sindaco ad essa facente capo solo se la preferenza stessa sia stata correttamente inserita nel relativo riquadro, determinandosi altrimenti la nullità del voto perché affetto da insanabile contraddittorietà.
Nel caso di specie la volontà dell'elettore non si è espressa in modo chiaro e univoco a favore della lista alla quale si riferiscono i consiglieri, non potendo escludersi che l'elettore erroneamente pensasse che i consiglieri votati appartenessero alla lista nel cui riquadro ha espresso la preferenza (C.d.S., II, n. 2911 del 2020).
Con riguardo alle due schede contestate nella sezione n. 6 occorre distinguerle:
- quanto a quella esaminata per ottava dal verificatore che la descrive come la scheda che "riporta un segno indecifrabile sul riquadro delle preferenze della lista Lesina Futura", ad avviso delle appellanti incidentali la detta scheda avrebbe dovuto essere attribuita alla loro lista essendo sufficiente la presenza del segno indecifrabile nel relativo riquadro a esprimere la volontà dell'elettore di accordare a quest'ultima la sua preferenza.
Il Collegio non ritiene di poter condividere la predetta prospettazione.
La disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto: le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione (C.d.S., III, n. 1327 del 2018; C.d.S., V, n. 3368 del 2015).
Nel caso in esame la scheda elettorale reca solo uno scarabocchio indecifrabile nel riquadro della lista "Lesina Futura" senza alcun crocesegno a favore di alcuna lista. Ne discende che il deficit di compilazione della scheda elettorale non può essere inquadrato nella semplice deformazione delle generalità del candidato o in una mera incertezza nella manifestazione della volontà elettorale, ma si traduce in una incompiutezza nella manifestazione della preferenza che non costituisce un modo normale e ordinario di espressione della volontà elettorale. Di qui la correttezza dell'annullamento della stessa;
- quanto a quella scheda esaminata per decima dal verificatore che la descrive come la scheda che «riporta la X sulle liste Nuova Lesina e Lesina Futura, nonché la scritta "Lobadi Mihele" nel riquadro delle preferenze della lista Lesina Futura», ad avviso delle appellanti incidentali in base all'art. 57 del d.P.R. n. 570/1960 il voto dovrebbe essere attribuito alla loro lista atteso che nella stessa è candidato Michele Lombardi, mentre nella lista "Nuova Lesina" l'omonimo candidato Lombardi si chiama Antonio.
Il Collegio non ritiene condivisibile la predetta interpretazione perché nella specifica circostanza risulta apposto il crocesegno su entrambe le liste "Lesina Futura" e "Nuova Lesina", che sono le uniche liste che presentano ben tre candidati omonimi - due nella lista "Lesina Futura" e uno nella lista "Nuova Lesina", come emerge dai manifesti elettorali.
Ne discende, quindi, che dalla scheda non è univocamente desumibile la volontà dell'elettore atteso che sono state apposte le croci su due liste distinte e che la preferenza indicata, da interpretare non essendo correttamente indicato né il nome né il cognome del candidato a consigliere comunale, si riferisce a un'ipotesi di omonimia. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di conservazione del voto.
9. Per le esposte ragioni l'appello incidentale deve essere respinto.
10. Anche l'appello principale non è fondato e va respinto.
10.1. Secondo gli appellanti l'ammissione al voto assistito non sarebbe subordinata né alla descrizione analitica della patologia invalidante, né all'allegazione materiale del certificato medico al verbale delle operazioni elettorali e, conseguentemente, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto illegittima l'ammissione al voto assistito introducendo requisiti non previsti dall'ordinamento.
10.2. Occorre premettere che l'ammissione al voto assistito presuppone un impedimento di carattere fisico che non consente unicamente l'espressione materiale del voto, con esclusione della rilevanza di altre malattie di carattere psichico. Ciò si desume dal disposto dell'art. 41 del d.P.R. n. 570/1960 che menziona quali fattori essenziali per l'ammissione al voto assistito nelle elezioni comunali la cecità, l'amputazione delle mani e la paralisi. Quanto al riferimento ad altro impedimento di analoga gravità, la giurisprudenza ha precisato che il dato comune che permette l'estensione non è solo quello di carattere quantitativo attinente alla gravità, ma soprattutto quello di carattere qualitativo attinente al tipo infermità, che devono essere tali da incidere nella fase della dichiarazione della volontà regolarmente formatasi (C.d.S., V, n. 768 del 1997). Il voto assistito, pertanto, è ammesso allorché si sia in presenza di un'infermità di carattere fisico, tale da impedire, al pari della cecità, dell'amputazione delle mani e della paralisi, l'autonoma manifestazione del voto. È da escludere che un impedimento che si manifesti esclusivamente o prevalentemente in uno stato di alterazione psichica possa rendere legittimo il ricorso al voto assistito, giacché l'accompagnatore, in questo caso, non si limiterebbe ad effettuare un'operazione di carattere materiale tesa a supportare l'espressione di una volontà già formatasi, ma verrebbe a sostituire parzialmente o totalmente l'elettore nella stessa formazione della volontà relativa alla scelta elettorale. L'assistenza, in questo caso, finirebbe per incidere sullo stesso procedimento di formazione della volontà dell'elettore e risulterebbe, pertanto, incompatibile con i principi di personalità e libertà del voto (C.d.S., V, n. 3360 del 2004; C.d.S., V, n. 1588 del 1997).
10.3. Applicando i predetti principi alla controversia in esame il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado che, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, non ha proceduto ad una qualificazione diretta della patologia degli elettori come cognitiva o mentale sovrapponendo il piano della diagnosi clinica a quello dell'accertamento dell'impedimento fisico all'espressione materiale del voto, ma ha legittimamente evidenziato l'assenza dei presupposti in presenza dei quali l'art. 41 del citato d.P.R. consente l'ammissione al voto assistito, rimanendo perfettamente entro il perimetro delle proprie competenze.
In particolare:
- con riguardo alla sezione n. 3 il giudicante ha evidenziato che due dei tre elettori ammessi al voto assistito - iscritti rispettivamente ai nn. 41 e 426 dell'elenco di sezione - «risultano "disabili". Il primo come da certificazione medica e la seconda per provvedimento del Tribunale di Vasto» e che, pertanto, concludendo che dalla documentazione allegata e dal verbale di sezione emerge l'insussistenza di una situazione materiale "impediente la fisica espressione del voto";
- con riguardo alla sezione n. 1 il giudice di primo grado ha dato atto che l'elettore iscritto al n. 29 della lista di sezione «risulta, da verbale di sezione (pag. 19), ammesso in ragione della "nomina tutore da giudice tutelare» e che «sempre da verbale il "motivo specifico" dell'ammissione è "altro impedimento", non meglio specificato». Anche in tale caso il giudicante non ha proceduto ad alcuna qualificazione della patologia dell'elettore ma si è limitato a constatare che dalla documentazione non emergesse alcuna situazione materiale impediente la fisica espressione del voto e che la stessa non potesse essere desunta dalla nomina di un tutore da parte del giudice competente.
10.4. Con riguardo alla sezione n. 2 l'elettore n. 213 è ammesso al voto assistito, secondo il verbale per il motivo desumibile dal certificato. Al riguardo il giudice di primo grado ha osservato che «il certificato allegato a verbale e reperito a seguito degli incombenti istruttori ordinati all'UTG FG è un certificato dell'ASL FG che non precisa la patologia e attesta che, "in base alle vigenti norme è impossibilitata ad esprimere il voto senza accompagnatore"». Tale conclusione è condivisibile perché la patologia constatata in capo all'elettore, anche in forza delle dichiarazioni rese da quest'ultimo, deve essere di analoga gravità rispetto a quelle indicate dal legislatore. Nel caso di specie in assenza di qualsiasi descrizione a verbale e di qualsiasi dicitura nel certificato medico non è possibile evincere alcun elemento in ordine alla natura della patologia che affligge l'elettore ammesso al voto assistito e, quindi, inferirne la analoga gravità rispetto a quelle indicate dal legislatore.
Peraltro, il Collegio non può non evidenziare che essendo l'ammissione al voto assistito un'eccezione rispetto alla regola non può che predicarsene un'interpretazione stretta e rigorosa, pena la violazione dei principi di personalità e di libertà del voto.
10.5. Analogo discorso vale anche per la sezione n. 4 per i cui elettori iscritti ai nn. 56, 378, 22 e 529 «il "motivo specifico" è "accertamento medico"». Come osservato dal giudice di primo grado viene richiamato solo il nome del dottore che ha rilasciato i certificati che "non sono stati reperiti, a seguito di accertamenti istruttori, i certificati".
Al riguardo osserva il Collegio che:
- in relazione alle operazioni di verificazione che hanno interessato la sezione n. 4 non sono state riscontrate certificazioni attestanti il voto assistito;
- a seguito di ostensione da parte dell'ASL di Foggia, in data 14 aprile 2026, gli appellanti principali hanno depositato le copie autentiche dei certificati rilasciati dall'ASL di Foggia agli elettori individuati nella Sezione n. 4.
Ritiene il Collegio che in mancanza di indicazione della patologia, non sussistono le condizioni per ritenere integrati i presupposti normativi per la corretta ammissione al voto assistito perché, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, possono considerarsi legittimamente ammessi al voto assistito i soggetti in ragione delle infermità che risultano adeguatamente descritte nel verbale delle operazioni elettorali, unico profilo, quest'ultimo, che priva di capacità invalidante la mancata allegazione al verbale stesso dei certificati medici (C.d.S., II, n. 3393 del 2025).
Nel caso in questione è pacifico che i certificati medici non sono stati allegati al verbale, così come che da quest'ultimo non sono evincibili le ragioni - vale a dire il tipo di patologia - che ha consentito l'ammissione al voto assistito, difettando, come affermato dal giudice di primo grado, "le condizioni per ritenere integrati i presupposti normativi per la corretta ammissione al voto assistito".
11. Per tutte le esposte considerazioni devono, pertanto, essere respinti sia l'appello principale che l'appello incidentale.
12. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione della natura degli interessi sottesi alla vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello e sull'appello incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Puglia, sez. III, sent. n. 71/2026.