Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 25 maggio 2026, n. 4217
Presidente: Lamberti - Estensore: Addesso
FATTO E DIRITTO
1. L'oggetto del giudizio è costituto dall'ordinanza n. 8 del 28 novembre 2023 e dall'ordinanza n. 79 del 21 dicembre 2023 con cui, rispettivamente, il Comune di Camerota e l'ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno ingiunto alla signora S. Assunta il ripristino dello stato dei luoghi per aver destinato il proprio terreno agricolo a rimessaggio roulotte in assenza del titolo edilizio e del nulla osta dell'ente parco.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono di seguito esposti.
2.1. Con nota del 4 ottobre 2023 il Nucleo carabinieri "Parco" di San Giovanni a Piro segnalava che presso l'area in località Teano di proprietà della signora S. era stata riscontrata l'abusiva trasformazione d'uso del suolo attraverso la realizzazione, senza opere, di un'area di deposito roulottes su una superficie di c.a. 2800 mq, in assenza di permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta dell'ente parco.
2.2. All'esito della segnalazione, con ordinanza n. 8 del 28 novembre 2023 il Comune di Camerota ingiungeva la rimozione delle opere abusive in quanto integranti un cambio di destinazione d'uso del suolo (da agricolo a rimessaggio roulottes) in assenza di titolo edilizio.
2.3. Con successiva ordinanza n. 79 del 21 dicembre 2023 l'ente parco ingiungeva, ai sensi dell'art. 29 della l. n. 394 del 1991, lo sgombero delle roulottes e la cessazione dell'attività di rimessaggio, in quanto opere realizzate in assenza del prescritto nulla osta ed in contrasto con le NTA del piano parco.
2.4. Con due autonomi ricorsi (r.g. 247 del 2024 e r.g. n. 248 del 2024) la signora S. impugnava le sopra indicate ordinanze n. 8 del 2023 e n. 79 del 2023.
2.5. Il T.A.R. per la Campania, Sez. staccata di Salerno, con sentenza n. 552 del 29 febbraio 2024, resa in forma semplificata, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva entrambi annullando i provvedimenti impugnati.
Ad avviso del giudice di primo grado, i provvedimenti impugnati sarebbero viziati da difetto di istruttoria e di motivazione perché non erano stati adeguatamente considerati l'anteriorità dell'attività commerciale svolta dalla ricorrente rispetto all'istituzione dell'ente parco, la SCIA commerciale del 9 settembre 2022, l'autorizzazione paesaggistica comunale n. 103 del 4 maggio 2000, confermata dalla Soprintendenza con nota n. 13725 del 27 giugno 2000, nonché il fatto che l'art. 2 l.r. 13 del 1993 qualifica come edilizia libera l'istallazione di manufatti leggeri all'interno di parcheggi autorizzati.
3. L'ente parco ha interposto appello articolando i seguenti motivi di gravame:
I) error in iudicando - violazione dell'art. 11, 12, 13, 29 della l. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette); l.r. C. 33/1993 istituzione di parchi e riserve naturali in Campania; d.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo dell'ente Parco nazionale del Gargano; violazione del principio dell'illecito permanente. Il T.A.R. avrebbe erroneamente assegnato rilievo ai vari permessi rilasciati all'interessata prima dell'istituzione dell'ente parco e relativi allo svolgimento dell'attività commerciale senza considerare che l'attività di rimessaggio roulottes non rientra tra quelle consentite nell'area in questione dal piano del parco;
II) error in iudicando, violazione del d.P.R. 5 giugno del 1995, istitutivo dell'ente parco, difetto di motivazione in ordine alla disciplina del silenzio. La sentenza di primo grado richiamerebbe erroneamente sia l'art. 13 l. 394 del 1991, che prevede il silenzio-assenso sulla richiesta di nulla osta dell'ente parco, che l'art. 2 l.r. 13 del 1993 che qualifica come attività libera l'installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, anche se collocati permanentemente entro il perimetro dei campeggi previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico.
4. Si è costituita in resistenza l'appellata signora S.
5. Con ordinanza n. 2010 del 2024 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, per difetto del pericolo di danno grave e irreparabile.
6. In vista dell'udienza di trattazione, entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
7. All'udienza di smaltimento dell'11 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Osserva preliminarmente il Collegio che l'appello non è stato notificato al Comune di Camerota, parte non costituita del giudizio di primo grado.
L'omessa notifica è, tuttavia, irrilevante ai fini della procedibilità del gravame, trattandosi di mero cointeressato all'appello la cui posizione è di sostanziale omogeneità rispetto a quella dell'ente parco appellante (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. II, 4 agosto 2022, n. 6829)
9. Premesso quanto sopra, l'appello è fondato e deve essere accolto.
10. Nessuno degli atti prodotti in giudizio dalla signora S. e menzionati dal T.A.R. è idoneo ad attestare la legittimità delle opere sul piano ambientale-naturalistico, oltre che su quello edilizio.
11. Al riguardo si osserva che:
i) l'autorizzazione del Sindaco di Camerota del 10 luglio 1991 riguarda la sola attività commerciale di rimessaggio e sancisce espressamente che «la presente licenza è data sotto l'osservanza delle vigenti norme di legge e regolamenti in materia e scade il 31 dicembre di ogni anno»; la licenza è espressamente subordinata all'osservanza della normativa ratione temporis vigente non solo al momento del rilascio ma anche a quello del rinnovo (e, quindi, all'ottenimento del titolo edilizio e del nulla osta dell'ente parco);
ii) la SCIA del 9 settembre 2022 riguarda anch'essa l'attività commerciale e non il mutamento di destinazione d'uso dell'area ed è circoscritta all'ampliamento dell'attività di rimessaggio per mq. 300;
iii) il parere favorevole della Soprintendenza del 20 giugno 2000 ha per oggetto, genericamente, i "lavori di sistemazione di un'area attrezzata" (e non il mutamento di destinazione d'uso) ed è circoscritta ai soli aspetti paesaggistici di competenza dell'Autorità;
iv) la nota prot. 5114 del 18 giugno 2001 della Soprintendenza esprime una valutazione di compatibilità con il piano territoriale paesistico (e non con il piano parco) dell'intervento oggetto di istanza, relativo alla "realizzazione" (sembrerebbe ex novo) "di una struttura turistico recettiva riguardante la sistemazione di un'area da adibire ad area attrezzata per la sosta di campers";
v) la nota del Comune prot. 1903 del 29 settembre 2000 reca alcuni chiarimenti richiesti dall'ente parco in ordine all'autorizzazione dei lavori di sistemazione dell'area, ma non si inserisce nell'ambito di un procedimento finalizzato al rilascio del nulla osta.
12. Per altro verso, la ricorrente non ha mai depositato in giudizio né l'istanza volta ad ottenere il nulla osta dell'ente parco né il titolo edilizio che ha legittimato il cambio di destinazione d'uso del terreno, limitandosi a affermare che né l'una né l'altro sarebbero necessari in quanto le opere sono antecedenti all'istituzione del Parco del Cilento e comunque rientranti nell'edilizia libera.
13. Entrambi gli assunti non possono essere condivisi.
14. Sotto il primo profilo, si richiama la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui se è vero che il vincolo sopravvenuto non può operare in via retroattiva, lo stesso non può neppure restare senza conseguenze sul piano giuridico, dovendosi ritenere sussistente l'onere di acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo in ordine alla compatibilità della permanenza dei manufatti realizzati abusivamente con lo speciale regime di tutela del bene compendiato nel vincolo (C.d.S., Sez. VII, 21 aprile 2026, n. 3112).
15. Sotto il secondo profilo, la qualificazione delle opere come edilizia libera non le esime dall'acquisizione del necessario nulla osta dell'ente parco ai sensi dell'art. 13 l. 394 del 1991.
16. Sul piano urbanistico-edilizio, inoltre, il mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome, anche se realizzato senza opere, integra una trasformazione urbanistico-edilizia e necessita del permesso di costruire, nel caso di specie non richiesto (cfr. C.d.S., Sez. II, 27 maggio 2024, n. 4693; Sez. VI, 20 novembre 2018, n. 6562; Sez. II, 21 giugno 2023, n. 6085).
17. A diverse conclusioni, non conduce il richiamo - contenuto nella sentenza impugnata - all'art. 2 della l.r. n. 13/1993 che qualifica come edilizia libera l'installazione di manufatti leggeri «entro il perimetro dei campeggi previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico», poiché non risulta dagli atti di causa, né la ricorrente ha dedotto, che il campeggio in questione fosse stato previamente autorizzato sotto il profilo edilizio, oltre che paesaggistico.
18. Per altro verso, come osservato dall'ente parco e non smentito dall'appellata, l'intervento in questione non appare conforme alle NTA del piano parco, che per le zone interessate (B e C) consente esclusivamente le attività agricole tradizionali nonché «interventi che tendono a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale che richiedano al più modeste modificazioni del suolo». Tra le attività contemplate non rientra la trasformazione di mq 3000 di suolo agricolo per la realizzazione di una struttura turistico-recettiva per rimessaggio roulottes.
19. Si osserva, inoltre, che il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche richiamate nel ricorso di primo grado e nella sentenza impugnata non può superare l'assenza del nulla osta, la cui adozione compete in via esclusiva all'ente parco (sulla diversità e non sovrapponibilità degli interessi sottesi all'autorizzazione paesaggistica e al nulla osta dell'ente parco, cfr. Ad. plen., n. 17 del 2016).
20. Ne discende che, diversamente da quanto osservato dal T.A.R., i provvedimenti impugnati hanno legittimamente disposto la rimozione delle opere in contestazione, stante il nulla osta e del titolo edilizio.
21. Alla luce delle sopra esposte considerazioni l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere respinti i ricorsi di primo grado.
22. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della vicenda concreta, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge i ricorsi di primo grado (r.g. n. 247 del 2024 e n. 248 del 2024).
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 552/2024.