Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quinta Sezione
Sentenza 21 maggio 2026
Presidente: Arastey Sahún - Relatore: Regan
«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d'arresto europeo - Procedura di consegna tra Stati membri - Motivi di non esecuzione facoltativa - Articolo 4, punto 6 - Impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena conformemente al proprio diritto interno - Decisione quadro 2008/909/GAI - Riconoscimento reciproco delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale - Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell'esecuzione - Articolo 9, paragrafo 1, lettera i) - Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna - Informazioni riguardo alla data dell'udienza e al luogo fissati per tale processo - Rinuncia volontaria e inequivocabile dell'interessato a comparire personalmente a detto processo - Valutazione dell'autorità competente dello Stato membro di esecuzione - Obbligo di interpretazione conforme».
Nella causa C‑95/24 [Khuzdar] (*), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte d'appello di Napoli (Italia), con decisione del 6 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria il 6 febbraio 2024, nel procedimento relativo all'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti di ATAU, con l'intervento di: Procura generale presso la Corte di appello di Napoli.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), nonché dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), come modificata dalla decisione quadro 2009/299 (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento relativo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso da un giudice slovacco nei confronti di una persona residente in Italia ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta al termine del processo al quale detta persona non è comparsa personalmente.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Decisione quadro 2002/584
3. L'articolo 4 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», prevede quanto segue:
«L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:
(...)
6) se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;
(...)».
4. L'articolo 4 bis di detta decisione quadro, intitolato «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:
a) a tempo debito:
i) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;
e
ii) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
o
b) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
oppure
c) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:
i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
o
ii) non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
oppure
d) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:
i) riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;
e
ii) sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d'arresto europeo pertinente».
Decisione quadro 2008/909
5. L'articolo 9 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena nei seguenti casi:
(...)
i) in base al certificato di cui all'articolo 4, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:
i) a tempo debito:
- è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,
e
- è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
o
ii) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
o
iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:
- ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,
o
- non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
(...)».
6. L'articolo 25 di tale decisione quadro prevede quanto segue:
«Fatta salva la [decisione quadro 2002/584], le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all'esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s'impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell'articolo 4, [punto] 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell'articolo 5, [punto] 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l'impunità della persona in questione».
Decisione quadro 2009/299
7. I considerando 1, 4, 6, 8 e 15 della decisione quadro 2009/299 recitano:
«(1) Il diritto dell'imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall'articolo 6 della Convenzione [europea] per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, [firmata a Roma il 4 novembre 1950,] secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo. La Corte ha affermato inoltre che il diritto dell'imputato a comparire personalmente al processo non è assoluto e che a determinate condizioni l'imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi.
(...)
(4) È quindi necessario prevedere motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente. La presente decisione quadro mira a precisare la definizione di tali motivi comuni consentendo all'autorità di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l'interessato non sia presente al giudizio, pur rispettando pienamente il diritto alla difesa dell'interessato. La presente decisione quadro non intende disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, utilizzati per raggiungere i risultati specificati nella stessa, i quali interessano il diritto interno degli Stati membri.
(...)
(6) Le disposizioni della presente decisione quadro che modificano altre decisioni quadro fissano le condizioni in base alle quali il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati. Si tratta di condizioni alternative: quando una di esse è soddisfatta, l'autorità di emissione, completando la sezione pertinente del mandato d'arresto europeo ovvero il pertinente certificato ai sensi delle altre decisioni quadro, garantisce che i requisiti sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe essere sufficiente al fine dell'esecuzione della decisione in base al principio del reciproco riconoscimento.
(...)
(8) Il diritto dell'imputato a un processo equo è garantito dalla Convenzione [europea] per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Tale diritto include il diritto dell'interessato a comparire personalmente al processo. Al fine di esercitare tale diritto, l'interessato deve essere al corrente del processo fissato. Ai sensi della presente decisione quadro la consapevolezza del processo dovrebbe essere assicurata da ciascuno Stato membro in conformità del rispettivo diritto interno, fermo restando il rispetto dei requisiti posti da tale Convenzione. Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare all'interessato la consapevolezza del processo, si potrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza posta dall'interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate.
(...)
(15) I motivi di non riconoscimento sono opzionali. Tuttavia, la discrezionalità degli Stati membri nel recepire tali motivi nella legislazione nazionale è determinata in particolare dal diritto ad un processo equo, tenendo conto dell'obiettivo generale della presente decisione quadro di rafforzare i diritti processuali delle persone e di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale».
8. L'articolo 1 di detta decisione quadro, intitolato «Obiettivi e ambito di applicazione», così dispone:
«1. La presente decisione quadro ha lo scopo di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri.
2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del [T]rattato [UE], incluso il diritto di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.
3. La presente decisione quadro stabilisce norme comuni per il riconoscimento e/o l'esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro di emissione) in seguito a un procedimento al quale l'interessato non era presente a norma dell'articolo 5, punto 1, della [decisione quadro 2002/584], (...) dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della [decisione quadro 2008/909] (...)».
9. L'articolo 2 della decisione quadro 2009/299, intitolato «Modifiche della [decisione quadro 2002/584]», ha inserito, conformemente al suo punto 1, un articolo 4 bis nella decisione quadro 2002/584. L'articolo 5 della decisione quadro 2009/299, intitolato «Modifiche della [decisione quadro 2008/909]», ha inserito, conformemente al suo punto 1, un articolo 9, paragrafo 1, lettera i), nella decisione quadro 2008/909.
Direttiva (UE) 2016/343
10. Il considerando 36 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), è così formulato:
«In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile pronunciare una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell'indagato o imputato anche se l'interessato non è presente al processo. Ciò potrebbe verificarsi qualora l'indagato o imputato sia stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione e ciò nonostante non compaia in giudizio. Il fatto che l'indagato o imputato sia informato del processo dovrebbe essere inteso nel senso che l'interessato è citato personalmente o è informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza del processo. Il fatto che l'indagato o imputato sia informato delle conseguenze di una mancata comparizione dovrebbe essere inteso, in particolare, nel senso che l'interessato è informato del fatto che potrebbe essere pronunciata la decisione nel caso in cui non compaia in giudizio».
11. L'articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», al paragrafo 2 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell'indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest'ultimo, a condizione che:
a) l'indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure
b) l'indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall'indagato o imputato oppure dallo Stato».
Diritto italiano
Legge n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584
12. La legge del 22 aprile 2005, n. 69 - Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GURI n. 98, del 29 aprile 2005), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, dispone, al suo articolo 6, comma 1 bis, lettera b), che, «[q]uando è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale applicate all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente, il mandato di arresto europeo deve altresì contenere l'indicazione di almeno una delle seguenti condizioni: (...)
b) l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio».
13. Ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 2, della citata legge n. 69, nella versione applicabile ai fatti in esame nel procedimento principale, «[q]uando il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».
Decreto legislativo n. 161, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909
14. Il decreto legislativo n. 161, del 7 settembre 2010 - Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GURI n. 230 del 1º ottobre 2010), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, dispone, al suo articolo 13, quanto segue:
«La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna in uno dei seguenti casi:
i) se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti:
1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero
2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero
3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito.
(...)».
15. L'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 161, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, prevede che, nel caso in cui la Corte d'appello rifiuti la consegna richiesta con un mandato di arresto europeo fondato su una sentenza penale di condanna e disponga l'esecuzione della pena in territorio italiano, deve contemporaneamente riconoscere per l'esecuzione in Italia la sentenza penale straniera di condanna su cui il mandato di arresto europeo si fonda, ove ne ricorrano i presupposti.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
16. Il 5 ottobre 2015 l'Okresný súd Dunajská Streda (Tribunale circoscrizionale di Dunajská Streda, Slovacchia) ha emesso un mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una sentenza di condanna a una pena di cinque anni di reclusione pronunciata nei confronti di ATAU il 23 agosto 2010, che doveva essere integralmente eseguita.
17. Il 19 giugno 2023 ATAU è stato arrestato in Italia, ragion per cui la Corte d'appello di Napoli (Italia), odierno giudice del rinvio, è chiamata ad esaminare la domanda di consegna dell'interessato presentata dalle autorità slovacche competenti mediante tale mandato d'arresto europeo.
18. Nel corso del procedimento dinanzi al giudice del rinvio, ATAU, avendo dimostrato che risiedeva effettivamente e legalmente in Italia da oltre cinque anni, ha chiesto a tale giudice di rifiutare la sua consegna e, mediante il riconoscimento della sentenza di condanna a una pena di cinque anni di reclusione pronunciata in Slovacchia, di ordinare l'esecuzione in Italia della pena alla quale era stato condannato.
19. Al fine di valutare tale domanda, il giudice del rinvio ha chiesto alle autorità slovacche competenti di completare il certificato precedentemente trasmesso precisando le garanzie procedurali di cui aveva beneficiato ATAU.
20. Con lettera del 2 novembre 2023, l'Okresný súd Dunajská Streda (Tribunale circoscrizionale di Dunajská Streda) ha risposto che ATAU non aveva partecipato personalmente al procedimento sfociato nella sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti. Egli tuttavia è stato assistito e rappresentato da un avvocato durante tale procedimento. Inoltre, egli non è mai stato informato della data e del luogo in cui avrebbe avuto luogo il suo processo, anche se era a conoscenza di tale processo in corso nei suoi confronti. Infatti, egli è stato arrestato e sottoposto a custodia cautelare in Slovacchia, il 28 settembre 2009, per il reato per il quale, successivamente, è stato condannato, ed è stato poi rilasciato, il 15 dicembre 2009, e collocato in un centro di rifugiati nel territorio slovacco. Successivamente, egli è fuggito, senza ritornare e senza eleggere domicilio ai fini delle notifiche che gli sarebbero state indirizzate, cosicché l'Okresný súd Dunajská Streda (Tribunale circoscrizionale di Dunajská Streda) non è stato in grado di rintracciarlo e di notificargli l'atto di citazione a comparire all'udienza di cui trattasi.
21. Di conseguenza, ATAU non è comparso di persona a tale udienza. Tuttavia, il suo processo si è svolto in presenza del suo avvocato che l'ha rappresentato e difeso, e tale processo ha portato alla pronuncia di una sentenza di condanna a una pena di cinque anni di reclusione.
22. Il giudice del rinvio indica, pertanto, che spetta ad esso verificare se siano soddisfatte le condizioni per rifiutare la consegna di ATAU e, conformemente alla domanda di quest'ultimo, ordinare l'esecuzione in Italia della pena irrogata nei suoi confronti.
23. Il giudice del rinvio rileva che, secondo la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, qualora l'autorità giudiziaria di esecuzione rifiuti l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena e disponga che tale pena sia eseguita nel territorio italiano, essa deve riconoscere, ai fini di tale esecuzione, la sentenza di condanna alla pena in questione.
24. A questo proposito, in forza delle disposizioni del diritto italiano dirette a trasporre l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, occorre rifiutare il riconoscimento della sentenza pronunciata al termine di un processo in cui l'interessato non sia comparso personalmente, tranne che in tre ipotesi nelle quali tale interessato abbia beneficiato di garanzie procedurali. Orbene, per quanto riguarda queste tre ipotesi, il giudice del rinvio indica che i presupposti per la loro applicazione previsti dalla disposizione sopra citata, come fissati dalla normativa nazionale in discussione nel procedimento principale, non sono soddisfatti nel caso di specie. Infatti, anche se l'interessato era a conoscenza del processo in corso, dalla decisione di rinvio risulta, in primo luogo, che tale interessato non era stato informato della data e del luogo fissati per il suo processo, né del fatto che una decisione sarebbe stata emessa in caso di mancata comparizione; in secondo luogo, che detto interessato, quand'anche avesse conferito mandato a un difensore che lo avrebbe effettivamente difeso durante tale processo, non era a conoscenza della data fissata per detto processo, e, in terzo luogo, che lo stesso interessato non aveva ricevuto le informazioni che avrebbero permesso di considerare che egli, con piena cognizione di causa, aveva accettato la condanna pronunciata al termine dello stesso processo, nel quale non era comparso personalmente.
25. Di conseguenza, il giudice del rinvio ritiene che, qualora decidesse di rifiutare la consegna di ATAU, esso non potrebbe ordinare l'esecuzione della pena irrogata nei suoi confronti nel territorio italiano, dato che i presupposti previsti dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale per riconoscere la sentenza in questione non sono soddisfatti.
26. Per quanto riguarda le garanzie procedurali connesse all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, conformemente alle disposizioni del diritto italiano dirette a trasporre l'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, tale giudice indica che, conformemente alle condizioni previste dalla normativa nazionale relativa alla consegna dell'interessato, qualora quest'ultimo non sia comparso personalmente, detta consegna è ammessa se tale interessato è stato informato del fatto che un processo a suo carico era in corso ed egli è stato assistito da un difensore.
27. Pertanto, purché l'interessato sia stato assistito da un difensore, è possibile autorizzare la consegna di quest'ultimo in esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui è oggetto, alla semplice condizione che tale interessato sia stato informato del fatto che un processo era in corso nei suoi confronti, senza che tale consegna sia soggetta alla condizione più restrittiva, applicabile al riconoscimento della sentenza pronunciata ai fini dell'esecuzione della pena nel territorio italiano, che detto interessato sia stato informato della data fissata per tale processo.
28. Il giudice del rinvio sottolinea quindi che, laddove la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale prevede una garanzia procedurale più rigorosa per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di condanna rispetto alla garanzia procedurale che detta normativa prevede per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui la persona ricercata è oggetto, una siffatta differenza può comportare una conseguenza sfavorevole per tale persona, poiché quest'ultima potrebbe essere consegnata allo Stato membro di emissione ai fini dell'esecuzione di tale pena, vedendosi al contempo privata della possibilità di scontare la pena nello Stato membro in cui risiede.
29. Di conseguenza, il giudice del rinvio si interroga sulla conformità della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale al diritto dell'Unione, e in particolare all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 nonché all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 25, della decisione quadro 2008/909.
30. Inoltre, tale giudice sottolinea che, sebbene l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 preveda una semplice facoltà di rifiutare il riconoscimento della sentenza pronunciata qualora l'interessato che non è comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna non sia stato, in particolare, informato della data in cui tale processo era previsto, le disposizioni del diritto italiano dirette a trasporre tale disposizione prevedono, al contrario, un obbligo di rifiutare il riconoscimento di tale sentenza in siffatte circostanze.
31. Tale differenza sarebbe essenziale nel caso di specie. Infatti, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale vieterebbe a detto giudice di riconoscere la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di ATAU, mentre invece, se lo stesso giudice beneficiasse di una facoltà al riguardo, gli sarebbe possibile, esercitando tale facoltà, riconoscere la suddetta sentenza e, così facendo, rifiutare la consegna dell'interessato e ordinare l'esecuzione in Italia della pena pronunciata nei suoi confronti.
32. Date tali circostanze, la Corte di appello di Napoli ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) [Se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, nonché l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909] debbano essere interpretati nel senso che il giudice dello Stato di esecuzione, richiesto di riconoscere una sentenza penale straniera esecutiva di condanna, ha il potere discrezionale, e non già il dovere, di rifiutare il riconoscimento della sentenza, quando risulti che il processo terminato con detta sentenza non abbia offerto all'imputato alcuna delle garanzie processuali previste dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della [decisione quadro 2008/909].
2) [Se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, nonché l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909] debbano essere interpretati nel senso che il giudice dello Stato di esecuzione, richiesto di disporre la consegna in base ad un mandato di arresto europeo emesso per eseguire una sentenza, quando ricorrono congiuntamente le condizioni per disporre la consegna del condannato allo Stato di condanna ed i presupposti per rifiutare la stessa disponendo contemporaneamente l'esecuzione della pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ha il potere di rifiutare la consegna, riconoscere la sentenza e ordinare l'esecuzione della stessa sul proprio territorio anche se il processo terminato con la sentenza riconosciuta non abbia offerto all'imputato alcuna delle garanzie processuali previste dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro [2008/909]».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
33. Il governo italiano sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto puramente ipotetica. Infatti, chiedendo il riconoscimento in Italia della sentenza di condanna a una pena di cinque anni di reclusione pronunciata in Slovacchia, ATAU avrebbe chiaramente accettato la condanna penale inflitta al termine del processo nel quale non è comparso personalmente, cosicché il giudice del rinvio, conformemente alla disposizione del diritto italiano volta a trasporre l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), iii), della decisione quadro 2008/909, dovrebbe riconoscere la sentenza che ha pronunciato tale pena ai fini della sua esecuzione nel territorio italiano.
34. A questo proposito si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (sentenza del 12 ottobre 2023, INTER CONSULTING, C‑726/21, EU:C:2023:764, punto 32 e giurisprudenza citata).
35. Ne consegue che le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di statuire su una questione proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di natura ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 12 ottobre 2023, INTER CONSULTING, C‑726/21, EU:C:2023:764, punto 33 e giurisprudenza citata).
36. Pertanto, nell'ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell'Unione europea e i giudici nazionali, spetta alla Corte, in sede di valutazione della ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale, prendere in considerazione il contesto di fatto e di diritto, come definito dalla decisione di rinvio, nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2023, INTER CONSULTING, C‑726/21, EU:C:2023:764, punto 34 e giurisprudenza citata).
37. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha chiaramente indicato, nella decisione di rinvio, di non ritenere che i presupposti per l'applicazione della disposizione del diritto italiano intesa a trasporre l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), iii), della decisione quadro 2008/909 siano soddisfatti nel caso di ATAU. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, a prescindere dalle critiche mosse dal governo italiano nei confronti di tale valutazione in punto di fatto compiuta da detto giudice, l'esame delle questioni pregiudiziali deve essere effettuato sulla base di quest'ultima.
38. Inoltre, il giudice del rinvio ha fornito alla Corte gli elementi di fatto e di diritto necessari affinché quest'ultima fornisca una risposta utile alle questioni sollevate e ha esposto le ragioni per le quali ritiene che l'interpretazione delle disposizioni contemplate da tali questioni sia necessaria per risolvere la controversia di cui è investito. Pertanto, non risulta che dette questioni siano prive di qualsiasi rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale o che riguardino un problema ipotetico.
39. Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda questione
40. Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, nonché l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una pena disposta malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, qualora siano soddisfatte, da un lato, le condizioni per rifiutare la consegna di tale interessato e, dall'altro, le condizioni per ordinare l'esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ai sensi delle disposizioni di detta normativa che recepiscono la decisione quadro 2002/584, l'esecuzione suddetta della pena in oggetto non possa essere ordinata dal giudice dello Stato membro di esecuzione a motivo del fatto che non sono soddisfatti i presupposti per il riconoscimento della sentenza di condanna, ai sensi delle disposizioni della succitata normativa che recepiscono la decisione quadro 2008/909.
41. In primo luogo, occorre osservare che, in virtù dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, qualora, come nella presente fattispecie, la persona ricercata sia residente nello Stato membro di esecuzione e quest'ultimo si impegni ad eseguire esso stesso la pena conformemente al proprio diritto interno.
42. Per quanto riguarda la decisione quadro 2008/909, l'articolo 25 di quest'ultima stabilisce che, fatta salva la decisione quadro 2002/584, le disposizioni della decisione quadro 2008/909 si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni della decisione quadro 2002/584, segnatamente all'esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s'impegni ad eseguire la decisione di condanna in conformità all'articolo 4, punto 6, di quest'ultima decisione quadro.
43. A questo proposito, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 prevede un motivo di non riconoscimento e di non esecuzione di una sentenza di condanna se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, fatte salve le tre ipotesi contemplate, rispettivamente, ai punti i), ii) e iii) di detta disposizione, nelle quali il riconoscimento e l'esecuzione di una siffatta sentenza di condanna non possono essere rifiutati.
44. Nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga circa le conseguenze da trarre dal fatto che, laddove l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, le disposizioni del diritto italiano dirette a trasporre l'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, relative ai presupposti in presenza dei quali tale circostanza costituisce un motivo di non esecuzione del mandato d'arresto europeo a carico di tale interessato, differiscono da quelle dirette a trasporre l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, le quali riguardano le condizioni alle quali la circostanza di cui sopra costituisce un motivo di non riconoscimento e di non esecuzione della sentenza che ha pronunciato la condanna di detto interessato.
45. A questo proposito, occorre però osservare che l'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a c), della decisione quadro 2002/584 e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, i quali sono stati inseriti nelle due decisioni quadro di cui trattasi dal medesimo atto dell'Unione, vale a dire dalla decisione quadro 2009/299, e più in particolare, rispettivamente, dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 5, paragrafo 1, di quest'ultima, presentano una formulazione simile, se non identica, e perseguono finalità analoghe, relative, segnatamente, al diritto dell'interessato di comparire personalmente al proprio processo e al rispetto dei diritti della difesa di tale interessato qualora questi non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, come risulta, segnatamente, dai considerando 1, 4, 6 e 8 della decisione quadro 2009/299. Ne consegue che la giurisprudenza relativa al suddetto articolo 4 bis, paragrafo 1, è trasponibile al citato articolo 9, paragrafo 1, lettera i), per quanto riguarda le nozioni comuni a queste due disposizioni (v., in tal senso, sentenza in data odierna, Höldermann, C‑447/24, punti 50 e 51).
46. Dunque, i presupposti per l'applicazione delle fattispecie nelle quali il fatto che l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna non può costituire un motivo di non esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena, in virtù dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a c), della decisione quadro 2002/584, non differiscono da quelli relativi alle fattispecie in cui una siffatta circostanza non può costituire un motivo di non riconoscimento e di non esecuzione della sentenza che ha pronunciato una condanna, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909.
47. Pertanto, non può essere compatibile con tali disposizioni del diritto dell'Unione una normativa nazionale che assoggetti tali fattispecie a condizioni diverse, a seconda che tali fattispecie siano valutate sulla scorta delle disposizioni nazionali volte a trasporre l'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a c), della decisione quadro 2002/584 oppure sulla scorta delle disposizioni volte a trasporre l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909.
48. Se il giudice del rinvio dovesse ritenere che una siffatta situazione si presenta nel caso delle disposizioni del diritto italiano in discussione nel procedimento principale, occorre ricordare che il principio del primato del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con disposizioni di tale decisione quadro, essendo queste ultime prive di effetto diretto. Tuttavia, le autorità degli Stati membri, compresi i giudici, sono tenute a procedere, per quanto possibile, a un'interpretazione conforme del loro diritto nazionale che consenta loro di garantire un risultato compatibile con la finalità perseguita dalla suddetta decisione quadro [v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condanna in contumacia), C‑398/22, EU:C:2023:1031, punto 47 e giurisprudenza citata].
49. Infatti, sebbene le decisioni quadro non possano avere un effetto diretto, il loro carattere vincolante fa sorgere nondimeno, in capo alle autorità nazionali degli Stati membri, un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno a partire dalla data di scadenza del termine di trasposizione di tali decisioni quadro. Nell'applicazione del loro diritto nazionale, tali autorità sono perciò tenute ad interpretarlo, per quanto possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità della decisione quadro di cui trattasi al fine di raggiungere il risultato perseguito da quest'ultima, essendo tuttavia esclusa un'interpretazione contra legem del diritto nazionale. Più concretamente, il principio di interpretazione conforme impone di prendere in considerazione il diritto interno nel suo complesso e di dare applicazione ai metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro e di pervenire a una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest'ultima [sentenza del 21 dicembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condanna in contumacia), C‑398/22, EU:C:2023:1031, punto 48 e giurisprudenza citata].
50. Spetterà quindi al giudice del rinvio, prendendo in considerazione il proprio diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, interpretare la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, per quanto possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità delle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, nel senso che le disposizioni del diritto italiano volte a trasporre l'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a c), della decisione quadro 2002/584 e quelle volte a trasporre l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punti da i) a iii), della decisione quadro 2008/909 prevedono i medesimi presupposti di applicazione.
51. In secondo luogo, occorre osservare che, come risulta dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione della sentenza di condanna di ATAU, gli interrogativi del giudice del rinvio riguardano più in particolare la fattispecie contemplata dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2002/584 e dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909.
52. Infatti, conformemente alla normativa nazionale diretta a trasporre la prima di tali disposizioni, purché l'interessato abbia conferito mandato a un difensore che l'ha effettivamente patrocinato durante il suo processo, qualora tale interessato sia stato informato del processo in corso nei suoi confronti, non vi è luogo, in ragione del fatto che egli non è comparso personalmente al processo, per rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo spiccato a suo carico.
53. Tuttavia, in circostanze analoghe, ma in cui, più specificamente, l'interessato non ha avuto conoscenza della data fissata per il suo processo, la normativa nazionale diretta a trasporre la seconda di tali disposizioni osta a che la sentenza di condanna di tale interessato possa essere riconosciuta, cosicché il rifiuto di esecuzione del mandato d'arresto e l'esecuzione nel territorio italiano della pena inflitta, come previsto dall'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, non sono possibili.
54. Pertanto, tenuto conto delle incertezze del giudice del rinvio per quanto riguarda le modalità di valutazione dei presupposti per l'applicazione della fattispecie contemplata dal punto ii) dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, occorre precisare le circostanze che, laddove l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, possono rientrare nel punto ii) di tale disposizione, le quali, come esposto al punto 45 della presente sentenza, possono parimenti ricadere sotto l'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2002/584.
55. In virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare di riconoscere una sentenza e di eseguire una pena se, in base al certificato di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con tale sentenza, a meno che tale certificato indichi che l'interessato, conformemente agli altri requisiti procedurali definiti nella legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, si trova in una delle situazioni contemplate dai punti i), ii) o iii) di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i).
56. Ne consegue che l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta, in linea di principio, a riconoscere ed eseguire una sentenza di condanna, nonostante l'assenza dell'interessato al processo terminato con tale sentenza, se le condizioni di applicazione di una delle fattispecie di cui ai punti i), ii) o iii) dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di detta decisione quadro sono soddisfatte (v., per analogia, sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punto 35).
57. Infatti, in ciascuna delle situazioni contemplate dai citati punti i), ii) o iii), il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza di condanna non ledono i diritti della difesa dell'interessato né il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, quali sanciti dall'articolo 47 e dall'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») [v., per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21, EU:C:2023:235, punto 73 e giurisprudenza citata], ritenendosi, in tali situazioni, che l'interessato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad essere presente al suo processo (v., per analogia, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 52).
58. Per quanto riguarda, più in particolare, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione è soggetta all'obbligo di riconoscere ed eseguire una sentenza di condanna, nonostante il fatto che l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con tale sentenza, qualora tale interessato, secondo il requisito enunciato in esordio a tale disposizione, essendo al corrente del processo fissato, abbia conferito un mandato a un difensore, nominato da detto interessato o dallo Stato, per difenderlo in tale processo e sia stato effettivamente difeso da tale difensore durante detto processo.
59. In tale contesto, occorre, in prima battuta, determinare la portata del requisito enunciato in esordio al punto ii) dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, concernente la conoscenza, da parte dell'interessato, del processo fissato, la quale costituisce, in assenza di rinvio al diritto nazionale, una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio dell'Unione (v., per analogia, sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punti da 28 a 31), per poi, in un secondo momento, precisare le modalità di valutazione di tale requisito.
60. Per quanto riguarda, in primo luogo, la portata di tale requisito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, per interpretare una disposizione di diritto dell'Unione si deve tenere conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 4 settembre 2025, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș e a., C‑489/23, EU:C:2025:651, punto 31).
61. Per quanto riguarda i termini dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, occorre rilevare che il tenore letterale di tale disposizione, nelle sue diverse versioni linguistiche, non consente di stabilire in modo univoco se detta disposizione esiga, per la sua applicazione, che l'interessato abbia avuto conoscenza della data dell'udienza fissata per il processo terminato con la sua condanna.
62. In particolare, sebbene la versione in lingua italiana dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), di tale decisione quadro enunci espressamente un siffatto requisito, alcune versioni, come quelle nelle lingue francese e inglese, si limitano ad esigere la «conoscenza del processo previsto», mentre altre richiedono, come quelle nelle lingue tedesca e ungherese, la «conoscenza dell'udienza fissata» oppure, come quelle nelle lingue ceca, polacca e svedese, la «conoscenza dell'udienza prevista».
63. Se è vero che tali diverse espressioni potrebbero suggerire che l'interessato deve, al pari di quanto espressamente previsto dalla versione in lingua italiana di tale disposizione, essere venuto a conoscenza della data dell'udienza fissata per il processo terminato con la sua condanna, resta il fatto che, secondo una giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di quest'ultima, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell'Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione. Così, in caso di discordanza tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento [v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2025, Naturvårdsverket (Trattamento dei rifiuti dopo la ripresa), C‑221/24 e C‑222/24, EU:C:2025:818, punto 45 e giurisprudenza citata].
64. In proposito, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce il punto ii) dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, occorre constatare che il punto i) di tale disposizione richiede che l'interessato sia stato citato personalmente e sia stato quindi informato «della data e del luogo fissati per il processo» terminato con la decisione di condanna, oppure sia stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi «della data e del luogo fissati per il processo», in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente «che era al corrente del processo fissato» (v. sentenza in data odierna, Höldermann, C‑447/24, punto 72).
65. Occorre quindi constatare che dalla formulazione stessa dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), i), di tale decisione quadro risulta che l'espressione «al corrente del processo fissato» ivi contenuta esige che l'interessato sia stato informato della data dell'udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna (v. sentenza in data odierna, Höldermann, C‑447/24, punto 73).
66. Nell'ambito di un'interpretazione sistematica e contestuale, sembra da ciò potersi inferire che il requisito corrispondente, enunciato in esordio al punto ii) di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), può, per motivi di coerenza, vedersi attribuire la medesima portata, cosicché tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa richiede che l'interessato sia stato informato della data dell'udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna (v. sentenza in data odierna, Höldermann, C‑447/24, punto 74).
67. Tale interpretazione è corroborata dalle disposizioni della direttiva 2016/343, e in particolare dall'articolo 8, paragrafo 2, di quest'ultima, il quale costituisce un elemento contestuale pertinente per interpretare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro in ragione del nesso funzionale esistente tra queste due disposizioni [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, VB II (Informazioni sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23, EU:C:2025:14, punto 48].
68. A questo proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, la quale detta regole minime concernenti taluni elementi dei procedimenti penali, tra cui il «diritto di presenziare al proprio processo», gli Stati membri possono prevedere che un processo, il quale possa concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell'indagato o imputato, possa svolgersi in assenza di quest'ultimo, a condizione che, ai sensi della lettera a) di tale disposizione, l'indagato o imputato sia stato informato, in un tempo adeguato, del processo e delle conseguenze della mancata comparizione, oppure che, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione, l'indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall'indagato o imputato oppure dallo Stato.
69. Orbene, la Corte ha statuito che l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 attribuisce particolare importanza all'informazione dell'interessato, in quanto subordina espressamente qualsiasi possibilità di organizzare un processo in contumacia alla condizione che tale persona sia stata informata dello svolgimento del processo. Basandosi, in particolare, sul considerando 36 di tale direttiva, la Corte ha precisato che la condizione, enunciata sia alla lettera a) sia alla lettera b) di tale articolo 8, paragrafo 2, secondo cui l'interessato deve essere informato dello svolgimento del processo, impone che quest'ultimo sia informato della data dell'udienza e del luogo fissati per tale processo, in modo da consentirgli di avere conoscenza di detto processo [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punti 51 e 52].
70. Anche l'interpretazione teleologica del punto ii) dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 corrobora l'interpretazione secondo cui il requisito enunciato in esordio a tale punto ii) impone che l'interessato sia stato informato della data dell'udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna.
71. Infatti, come risulta espressamente dall'articolo 1 della decisione quadro 2009/299, letto alla luce dei considerando 1 e 15 di quest'ultima, tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), mira, precisando la definizione dei motivi comuni di esecuzione di una sentenza di condanna nonostante l'assenza dell'interessato al processo, a tutelare il suo diritto di comparire personalmente al processo penale intentato a suo carico, il quale costituisce un elemento essenziale dei diritti della difesa e, più in generale, riveste un'importanza capitale nel rispetto del diritto a un processo penale equo, sancito dall'articolo 47, secondo e terzo comma, nonché dall'articolo 48 della Carta, migliorando nel contempo il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21, EU:C:2023:235, punti 50 e 60 e giurisprudenza citata].
72. Orbene, l'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, secondo cui l'interessato deve essere informato della data dell'udienza e del luogo fissati per il suo processo, favorisce il conseguimento di tali obiettivi, in quanto essa consente all'interessato di comparire personalmente se lo desidera, e ciò fino al momento in cui il processo si terrà effettivamente, o, eventualmente, permette di assicurarsi che tale interessato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente a comparire a tale processo.
73. Per quanto riguarda, in secondo luogo, le modalità di valutazione dei presupposti di applicazione delle fattispecie di cui ai punti i), ii) o iii) dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro, nelle quali, come ricordato al punto 57 della presente sentenza, si deve ritenere che l'interessato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad essere presente al processo, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve valutare, quando verifica se tali condizioni siano soddisfatte, il rispetto dei diritti della difesa di tale interessato prendendo debitamente in considerazione tutte le circostanze che caratterizzano il caso di cui essa è investita, tra le quali figura, in particolare, il comportamento di cui detto interessato ha dato prova.
74. Per quanto riguarda, più in particolare, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), di detta decisione quadro e, anzitutto, il requisito enunciato in esordio a tale disposizione, concernente l'informazione relativa al processo fissato, il fatto che l'interessato non sia stato direttamente informato - che è ciò che è avvenuto nelle circostanze di cui al procedimento principale - non può necessariamente comportare che tale condizione non sia soddisfatta.
75. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, per stabilire se detta condizione sia soddisfatta, occorre prestare particolare attenzione, da un lato, alla diligenza dimostrata dalle autorità pubbliche nell'informare la persona condannata in contumacia riguardo allo svolgimento del processo e, dall'altro, alla diligenza di cui tale persona ha dato prova al fine di ricevere le relative informazioni (v., per analogia, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 35 e giurisprudenza citata).
76. Nello specifico, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che la persona interessata, pur essendo stata ufficialmente informata del fatto che era accusata di aver commesso un reato e pur sapendo così che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, agisce deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo, può ritenersi che tale persona soddisfi la condizione suddetta [v., per analogia, sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 48, e del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 35].
77. Nel caso di specie, risulta, segnatamente, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio che ATAU era a conoscenza del processo in corso nei suoi confronti, ma che egli era fuggito senza ritornare nel territorio slovacco e senza eleggere domicilio ai fini di notifiche che gli sarebbero state indirizzate. Spetterà al giudice del rinvio verificare se tali circostanze costituiscano indizi precisi e oggettivi che permettono di considerare che l'interessato deve reputarsi soddisfare la medesima condizione.
78. A tale titolo, occorre rilevare che la Corte ha considerato che l'esistenza di siffatti indizi può, ad esempio, essere constatata qualora l'interessato abbia deliberatamente comunicato un indirizzo errato alle autorità nazionali competenti o non si trovi più all'indirizzo che esso ha loro comunicato [v., per analogia, sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 49]. Non si può escludere che, alla luce di tutte le circostanze che caratterizzano la causa di cui è investita l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione, una siffatta constatazione possa anche derivare dal fatto che l'interessato si è volontariamente astenuto dal comunicare tale indirizzo.
79. Peraltro, non si può neppure escludere che l'interessato possa ritenersi soddisfare la condizione relativa alla conoscenza del processo fissato contemplata dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909 qualora, avendo indicato l'indirizzo dello studio del suo consulente giuridico ai fini delle notifiche che gli sarebbero indirizzate, detto interessato abbia deliberatamente evitato qualsiasi contatto con tale consulente giuridico.
80. Ciò premesso, il giudice del rinvio dovrà tener conto del fatto che una soluzione siffatta può, nondimeno, valere solo a condizione che le autorità nazionali competenti abbiano compiuto sforzi ragionevoli al fine di localizzare l'interessato e di informarlo della data e del luogo fissati per il suo processo (v., per analogia, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 37 e giurisprudenza citata).
81. Per quanto riguarda la condizione relativa al mandato conferito a un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per difendere l'interessato al suo processo e il fatto che quest'ultimo sia stato effettivamente difeso da tale difensore durante il processo, occorre precisare che l'esistenza di un «mandato», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, richiede che l'interessato abbia lui stesso affidato a un avvocato, eventualmente quello che gli è stato nominato d'ufficio, il compito di rappresentarlo in tale processo in contumacia (v., per analogia, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 41 e giurisprudenza citata).
82. In tal senso, la Corte ha statuito che la mera circostanza che un condannato in contumacia sia stato difeso da un avvocato nominato d'ufficio nel corso dell'intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza non è sufficiente per soddisfare la seconda condizione enunciata nella disposizione di cui sopra. La rappresentanza da parte di un avvocato consente di dimostrare che la persona giudicata in assenza ha rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile al suo diritto di presenziare al proprio processo solo se tale persona ha deliberatamente lasciato a tale difensore l'incarico di garantire la sua difesa dinanzi all'organo giudicante, il che presuppone che essa lo abbia specificamente designato per rappresentarla, in sua assenza, al processo (v., per analogia, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punti 59 e 61).
83. Dal momento che il giudice del rinvio indica che ATAU è stato assistito e rappresentato da un avvocato nel corso del procedimento e che il processo terminato con la sua condanna si è svolto in presenza del suo avvocato che lo ha rappresentato e difeso, spetterà a tale giudice verificare, alla luce delle considerazioni esposte ai punti 81 e 82 della presente sentenza, che da tali circostanze discende che la condizione prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, relativa al fatto che l'interessato abbia conferito mandato a un consulente giuridico, nominato da esso interessato o dallo Stato, per difenderlo al processo, e sia stato effettivamente patrocinato da tale consulente durante il processo, è soddisfatta.
84. Alla luce dell'insieme delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, nonché l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909 devono essere interpretati nel senso che:
- essi ostano a una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una pena disposta malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, qualora siano soddisfatte, da un lato, le condizioni per rifiutare la consegna di tale interessato e, dall'altro, le condizioni per ordinare l'esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ai sensi delle disposizioni di detta normativa che recepiscono la decisione quadro 2002/584, tale esecuzione della pena in oggetto non possa essere ordinata dal giudice dello Stato membro di esecuzione a motivo del fatto che non sono soddisfatti i presupposti per il riconoscimento della sentenza di condanna, ai sensi delle disposizioni della succitata normativa che recepiscono la decisione quadro 2008/909;
- il requisito relativo alla conoscenza del processo fissato, enunciato in esordio al punto ii) dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, è soddisfatto qualora, alla luce di tutte le circostanze pertinenti debitamente prese in considerazione, e in particolare del comportamento di detto interessato, si possa ritenere che quest'ultimo sia stato informato della data dell'udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna.
Sulla prima questione
85. Con la sua prima questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, nonché l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una sentenza di condanna pronunciata malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, e senza che siano soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate da tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), in particolare quello enunciato al punto ii) di tale disposizione, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione non ha la facoltà di riconoscere tale sentenza di condanna.
86. A tal riguardo, occorre osservare che tale questione presenta un'utilità nell'ambito del procedimento principale solo se il giudice del rinvio fosse indotto a constatare, alla luce della risposta fornita alla seconda questione, che i presupposti per l'applicazione della fattispecie contemplata dal punto ii) dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro non sono soddisfatti nelle circostanze di cui al procedimento principale.
87. Dalla formulazione stessa di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e in particolare dall'indicazione secondo cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione «può» rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena di cui trattasi, risulta che l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione ha la facoltà di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza di condanna se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con tale sentenza, a meno che il certificato di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro indichi che sono soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie enunciate, rispettivamente, ai punti i, ii) e iii) dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 [v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condanna in contumacia), C‑396/22, ECLI:EU:C:2023:1029, punti 38 e 39 e giurisprudenza citata].
88. Tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), limita dunque la possibilità di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza di condanna elencando, in maniera precisa e uniforme, le condizioni alle quali il riconoscimento e l'esecuzione di una siffatta decisione pronunciata al termine di un processo nel quale l'interessato non è comparso personalmente non possono essere rifiutati [v., per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21, EU:C:2023:235, punto 49 e giurisprudenza citata].
89. Ne consegue che, come risulta dal punto 56 della presente sentenza, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta a procedere al riconoscimento e all'esecuzione di una sentenza di condanna, nonostante l'assenza dell'interessato al processo terminato con la decisione di cui trattasi, qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione di una delle fattispecie contemplate, rispettivamente, dai punti i), ii) o iii) di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i).
90. Ciò precisato, tenuto conto del fatto che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 prevede un motivo facoltativo di non riconoscimento e di non esecuzione di una sentenza di condanna, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, in ogni caso, dopo aver constatato che le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate dai punti i), ii) o iii) di tale disposizione non sono soddisfatte per quanto riguarda la situazione della persona oggetto di una siffatta sentenza, prendere in considerazione tutte le circostanze proprie di ciascun caso di specie che le consentano di assicurarsi che il riconoscimento e l'esecuzione di tale sentenza non implicano una violazione dei diritti della difesa di detta persona [v., per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21, EU:C:2023:235, punto 76 e giurisprudenza citata].
91. Sulla scorta di tali circostanze, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, può segnatamente prendersi in considerazione il comportamento dell'interessato, in particolare il fatto che questi abbia cercato di sottrarsi alla notifica della comunicazione che gli era stata indirizzata o di evitare qualsiasi contatto con i suoi avvocati [v., per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21, EU:C:2023:235, punto 78 e giurisprudenza citata], e ciò indipendentemente dalla rilevanza che presenta un siffatto comportamento al fine di valutare, come risulta dai punti da 74 a 80 della presente sentenza, se siano soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate dai punti da i) a iii) del citato articolo 9, paragrafo 1, lettera i).
92. Allo stesso modo, se il fatto che l'interessato abbia chiesto, come nel caso di specie, che la pena sia eseguita nello Stato membro in cui risiede e nel quale si trova il centro dei suoi interessi non soddisfa, in quanto tale, le condizioni enunciate all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), iii), della decisione quadro 2008/909, è lecito per l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione prendere in considerazione una siffatta richiesta e, se del caso, il desiderio di non avvalersi di un eventuale diritto ad un nuovo giudizio, al fine di decidere che tale esecuzione non implica una violazione dei suoi diritti della difesa, cosicché non vi è luogo per applicare il motivo di non riconoscimento e di non esecuzione previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, nonostante il fatto che non siano soddisfatti i presupposti per l'applicazione delle fattispecie contemplate dai punti da i) a iii) di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i) (v., in tal senso, sentenza in data odierna, Höldermann, C‑447/24, punti da 101 a 103).
93. Sebbene l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro preveda una facoltà, dalla decisione di rinvio risulta che la normativa nazionale volta a trasporre la suddetta decisione quadro obbliga l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro di emissione qualora non siano soddisfatte le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della medesima decisione quadro. Tale normativa non lascia quindi a detta autorità alcun margine di discrezionalità al fine di verificare, sulla base delle circostanze del caso di specie, se si possa nondimeno considerare che i diritti della difesa dell'interessato sono stati rispettati e, pertanto, al fine di decidere di riconoscere ed eseguire la sentenza di condanna in questione.
94. Date tali circostanze, risulta che una siffatta normativa nazionale è contraria all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909.
95. Ne consegue che, sulla scorta delle considerazioni esposte ai punti 48 e 49 della presente sentenza, se il giudice del rinvio dovesse considerare che i presupposti per l'applicazione delle fattispecie contemplate dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, e segnatamente dal punto ii) di tale disposizione, non sono soddisfatti, sarebbe tenuto, prendendo in considerazione il proprio diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, ad interpretare la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale, per quanto possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di tale decisione quadro, nel senso che esso può valutare, sulla base di tutte le circostanze del caso di specie, se si possa nondimeno considerare che i diritti della difesa dell'interessato sono stati rispettati, cosicché occorrerebbe riconoscere ed eseguire la sentenza di condanna di cui trattasi.
96. Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, nonché l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una sentenza di condanna pronunciata malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, e senza che siano soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate da tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), in particolare quello enunciato al punto ii) di tale disposizione, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione non ha la facoltà di riconoscere tale sentenza di condanna.
Sulle spese
97. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, nonché l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che:
- essi ostano a una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una pena disposta malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, qualora siano soddisfatte, da un lato, le condizioni per rifiutare la consegna di tale interessato e, dall'altro, le condizioni per ordinare l'esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ai sensi delle disposizioni di detta normativa che recepiscono la decisione quadro 2002/584, come modificata, tale esecuzione della pena in oggetto non possa essere ordinata dal giudice dello Stato membro di esecuzione a motivo del fatto che non sono soddisfatti i presupposti per il riconoscimento della sentenza di condanna, ai sensi delle disposizioni della succitata normativa che recepiscono la decisione quadro 2008/909, come modificata;
- il requisito relativo alla conoscenza del processo fissato, enunciato in esordio al punto ii) dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, come modificata, è soddisfatto qualora, alla luce di tutte le circostanze pertinenti debitamente prese in considerazione, e in particolare del comportamento di detto interessato, si possa ritenere che quest'ultimo sia stato informato della data dell'udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna.
2) L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, nonché l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una sentenza di condanna pronunciata malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, e senza che siano soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate da tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), in particolare quello enunciato al punto ii) di tale disposizione, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione non ha la facoltà di riconoscere tale sentenza di condanna.
Note
(*) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al vero nome di nessuna delle parti del procedimento.