Corte di cassazione
Sezione III civile
Ordinanza 23 aprile 2026, n. 10796

Presidente: Scrima - Relatore: Porreca

Rilevato che:

Federico G., quale figlio ed erede universale di Giandomenico G., e Assunta Gi. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 979 del 2024 della Corte di appello di Roma, affidandosi a un motivo unico, esponendo che:

- il Condominio di viale Tor di Quinto in Roma aveva convenuto la società Acea ATO 2 e il Comune di Roma per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti da un allagamento in locali di autorimessa, indicati come causati dalla rottura di una conduttura che convogliava le acque di scarico dell'edificio fino alla rete fognaria pubblica, invocando una responsabilità a titolo custodiale;

- avevano resistito la società Acea, quale mandataria di Acea ATO, e l'ente locale;

- erano intervenuti il de cuius e Gi., quali condomino, il primo, e residenti, entrambi;

- il Tribunale aveva accolto la domanda formulata;

- la Corte di appello aveva riformato la decisione di prime cure, ritenendo, in particolare, che la conduttura in muratura collassata, allacciata abusivamente in difformità dall'autorizzazione amministrativa rilasciata, fosse di proprietà condominiale, negando, pertanto, che la manutenzione spettasse ad Acea, ed escludendo, infine, che le risultate condotte di scavo, svolte nei giorni delle infiltrazioni dalla mandante di quest'ultima società, avessero inciso eziologicamente sui danni, che si sarebbero comunque verificati per altre e individuate ragioni;

resistono con controricorso il comune di Roma Capitale e la s.p.a. Acea, quale mandataria della società Acea ATO 2;

parte ricorrente e Acea hanno depositato memorie;

il Comune ha depositato breve atto di costituzione di nuovo e aggiuntivo difensore che, per il suo contenuto, non integra memoria.

Rilevato che:

con l'unico motivo si prospetta la nullità della sentenza della Corte territoriale poiché, tra la notifica degli appelli delle società, soccombenti in prime cure, e la scadenza dei termini per la costituzione in secondo grado delle impugnanti medesime, era deceduto Giandomenico G., e non era seguita né la volontaria costituzione degli eredi e di Gi., rimasta pure contumace, né una riassunzione da parte delle appellanti.

Considerato che:

il ricorso è manifestamente inammissibile;

in primo luogo, Federico G., la cui qualità di erede è stata altresì contestata dalla controricorrente società Acea, non ha dimostrato l'accettazione tacita o espressa dell'eredità affermata;

il soggetto che abbia proposto ricorso per cassazione, ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso, nell'asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legittimazione processuale per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontri documentali, la cui mancanza attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio, delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo (Cass., Sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4468, e succ. conf., quali, tra le molte, Cass., 4 novembre 2016, n. 22507; Cass., 12 febbraio 2024, n. 3793, pagg. 2-3), così come, qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata e, dunque, esplicativamente, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la legitimatio ad causam non si trasmette dal de cuius al chiamato per effetto della sola apertura della successione (Cass., 17 giugno 2025, n. 16369);

nella fattispecie, il ricorrente Federico G. ha dimostrato (con i certificati di nascita e decesso) di essere chiamato legittimo all'eredità, quale figlio, ma non di averla accettata tacitamente o espressamente;

ne deriva che il suo ricorso già sotto tale profilo è inammissibile;

ciò posto, quanto alla censura svolta da entrambi i ricorrenti, questa Corte ha chiarito da tempo che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta (o del rappresentante legale di quella divenuta incapace); b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta (o divenuta incapace), va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita (e capace); c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi interruttivi da parte del notificante (Cass., Sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295, e succ. conf.);

in altri termini, in caso di morte (o perdita di capacità) della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione: tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta (o il rappresentante legale di quella divenuta incapace), ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, c.p.c. (Cass., Sez. un., n. 15295 del 2014, cit., e succ. conf.);

la portata espansiva del principio di ultrattività del mandato è stata ribadita anche, con riferimento al giudizio di legittimità, affermando (in coerenza e ripresa esplicita della nomofilachia di dieci anni prima) che pure la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, sia persona fisica sia persona giuridica, intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina, pertanto, l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione stesso (Cass., Sez. un., 19 novembre 2024, n. 29812);

il principio in parola comporta che, una volta ricevuta la notifica della impugnazione principale, il procuratore in parola è abilitato a svolgere il ministero costituendosi con comparsa di costituzione ed eventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto della parte deceduta, senza neppure che, in mancanza di costituzione, la mera dichiarazione o notifica dell'evento interruttivo impedisca l'operare di preclusioni che siano già maturate a carico di quest'ultima (Cass., 7 maggio 2021, n. 12183);

nell'ipotesi, come dimostrato anche dalla controricorrente società Acea (pag. 17, doc. 4), Giandomenico G. e Assunta Gi. erano intervenuti in primo grado con procura esplicitamente rilasciata anche per l'appello, e a mezzo della quale avevano infatti svolto difese sia pure limitate alla fase d'inibitoria (come consta anche dalla sentenza di secondo grado, pag. 4);

dunque, non vi è stata alcuna automatica interruzione processuale e alcuna nullità del giudizio di secondo grado;

tale conclusione vale, a maggiore e ancor più palese ragione, per quanto concerne la posizione di Assunta Gi., quale creditrice solidale all'esito della statuizione di prime cure;

dal che deriva la manifesta inammissibilità del gravame che non si confronta minimamente con il decennale e consolidato diritto vivente;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali delle parti controricorrenti liquidate, per la società Acea, in 5.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, e, per il Comune di Roma, in 4.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.