Corte di giustizia dell'Unione Europea
Grande Sezione
Sentenza 14 aprile 2026
Presidente: Lenaerts - Relatrice: Ziemele
«Rinvio pregiudiziale - Diritto d'autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Società dell'informazione - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi - Articolo 2 - Diritto di riproduzione - Articolo 5 - Eccezioni e limitazioni - Articolo 5, paragrafo 3, lettera k) - Nozione di "pastiche" - Utilizzo "a scopo di" pastiche - Riproduzione di parti di un fonogramma (sampling) - Diritti fondamentali - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 11 - Libertà di espressione - Articolo 13 - Libertà delle arti - Articolo 17 - Diritto di proprietà».
Nella causa C‑590/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 14 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2023, nel procedimento CG, YN, nella qualità di avente causa di RL, contro Pelham GmbH, SD, UP.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che vede quali parti in causa CG e YN, che è l'avente causa di RL, da un lato, e la Pelham GmbH, SD e UP (in prosieguo, congiuntamente: la «Pelham e a.»), dall'altro, in merito all'utilizzo, nell'ambito della registrazione del brano musicale «Nur mir», composto da SD e UP e prodotto dalla Pelham, di una sequenza ritmica della durata di circa due secondi prelevata su un fonogramma del gruppo musicale Kraftwerk, di cui CG e RL sono i membri fondatori.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
3. I considerando 3, 4, 9, 10, 31 e 32 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue:
«(3) L'armonizzazione proposta contribuisce all'applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d'espressione e dell'interesse generale.
(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.
(...)
(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta ("on-demand") sono considerevoli. È necessaria un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.
(...)
(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.
(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione».
4. Ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Diritto di riproduzione»:
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
(...)».
5. L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», così dispone:
«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».
6. L'articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Eccezioni e limitazioni», così prevede:
«(...)
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
(...)
k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;
(...)
5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».
Diritto tedesco
7. L'articolo 51a del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) [legge relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi (legge sul diritto d'autore], del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag.1273), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: l'«UrhG»), è entrato in vigore il 7 giugno 2021 e dispone quanto segue:
«Sono consentite la riproduzione, la distribuzione e la comunicazione al pubblico di un'opera pubblicata realizzate a scopo di caricatura, di parodia o di pastiche. La facoltà di cui alla frase precedente comprende l'uso di un'immagine o ogni altra riproduzione dell'opera utilizzata, anche qualora essa sia di per sé protetta dal diritto d'autore o da un diritto connesso».
8. In forza dell'articolo 83 e dell'articolo 85, paragrafo 4, dell'UrhG, la parte 1, sezione 6, di tale legge, di cui fa parte l'articolo 51a di quest'ultima, si applica mutatis mutandis ai diritti dell'artista interprete o esecutore nonché ai diritti del produttore di fonogrammi.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9. SD e UP sono i compositori del brano musicale «Nur mir», comparso su fonogrammi prodotti dalla Pelham nel 1997.
10. CG e RL, che è deceduto nel 2020, sono i membri fondatori del gruppo musicale Kraftwerk, il quale ha pubblicato, nel 1977, un fonogramma contenente il brano musicale «Metall auf Metall».
11. CG e YN, che è l'avente causa di RL, sostengono che la Pelham e a. hanno copiato, in forma elettronica, un campione (sample) di circa due secondi di una sequenza ritmica del brano musicale «Metall auf Metall» e che hanno integrato tale campione, mediante ripetizioni successive, nel brano musicale «Nur mir», anche se avrebbero potuto registrare essi stessi detta sequenza.
12. CG e YN ritengono, in via principale, che la Pelham e a. abbiano violato il diritto connesso al diritto d'autore di cui sono titolari nella loro qualità di produttori di fonogrammi. In subordine, essi fanno valere la violazione del diritto connesso di cui sono titolari in qualità di artisti interpreti o esecutori e, in ulteriore subordine, la violazione del diritto d'autore di CG sull'opera musicale. Infine, in estremo subordine, essi affermano che la Pelham e a. hanno violato la normativa in materia di concorrenza che sanziona il parassitismo.
13. CG e RL hanno proposto un ricorso dinanzi al Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo, Germania) e hanno chiesto la cessazione della violazione, il risarcimento dei danni, la trasmissione di informazioni e la consegna dei fonogrammi in vista della loro distruzione.
14. Con sentenza dell'8 ottobre 2004, detto giudice ha accolto tale ricorso, e l'appello proposto dalla Pelham e a. contro tale decisione, dinanzi all'Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo, Germania), è stato respinto con sentenza del 7 giugno 2006. A seguito di un ricorso per cassazione (Revision) proposto dalla Pelham e a. dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), quest'ultimo, con sentenza del 20 novembre 2008, ha annullato la sentenza pronunciata dall'Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo) e rinviato la causa dinanzi a tale giudice per un nuovo esame. Con sentenza del 17 agosto 2011 detto giudice ha nuovamente respinto l'appello interposto dalla Pelham e a. contro la sentenza dell'8 ottobre 2004. Con sentenza del 13 dicembre 2012, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha respinto il nuovo ricorso per cassazione (Revision) proposto da Pelham e a. contro tale sentenza del 17 agosto 2011.
15. Tale sentenza del 13 dicembre 2012 e la precedente sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) del 20 novembre 2008 nonché la seconda sentenza dell'Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo) del 17 agosto 2011 sono state annullate dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania), che ha rinviato la causa dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia).
16. Nell'ambito di tale terzo procedimento per cassazione (Revision), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente, in particolare, sull'interpretazione dell'articolo 2, lettera c), e dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, nonché dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).
17. Con la sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a. (C‑476/17, EU:C:2019:624), la Corte ha dichiarato, segnatamente, che l'articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 dev'essere interpretato, alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nel senso che il diritto esclusivo conferito da tale disposizione al produttore di fonogrammi di autorizzare o vietare la riproduzione del proprio fonogramma gli consente di opporsi all'utilizzo, da parte di un terzo, di un campione sonoro, anche molto breve, del suo fonogramma ai fini dell'inclusione di tale campione in un altro fonogramma, salvo il caso in cui detto campione vi sia incluso in forma modificata e non riconoscibile all'ascolto. La Corte ha altresì dichiarato che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115 deve essere interpretato nel senso che un fonogramma contenente campioni musicali trasferiti da un altro fonogramma non costituisce una «copia», ai sensi di tale disposizione, di detto fonogramma, qualora non riprenda la totalità o una parte sostanziale di quest'ultimo fonogramma.
18. Con sentenza del 30 aprile 2020, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha annullato la sentenza dell'Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo) del 7 giugno 2006 e ha rinviato la causa dinanzi a quest'ultimo. Con sentenza del 28 aprile 2022, quest'ultimo ha riformato la sentenza del Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo) dell'8 ottobre 2004, distinguendo, nella sua valutazione, tre periodi diversi.
19. Per quanto riguarda il primo periodo, ossia quello precedente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2001/29, intervenuta il 22 dicembre 2002, l'Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo) ha escluso qualsiasi violazione di un diritto d'autore o di un diritto connesso sulla base delle disposizioni dell'UrhG nella loro versione applicabile durante tale periodo.
20. Per quanto riguarda il secondo periodo, compreso tra la scadenza del termine di recepimento della direttiva 2001/29 e l'entrata in vigore, il 7 giugno 2021, della norma che definisce i limiti del diritto d'autore enunciata all'articolo 51a dell'UrhG, detto giudice, da un lato, ha condannato la Pelham e a. a fornire informazioni sul numero di fonogrammi contenenti registrazioni sonore del brano musicale «Nur mir» prodotti e/o immessi in commercio durante tale periodo nonché a consegnare le copie di tali fonogrammi ai fini della loro distruzione e, dall'altro, ha constatato che la Pelham e a. erano tenuti al risarcimento dei danni. Esso ha considerato, in particolare, che, pubblicando nuovamente, nel corso dell'anno 2004, due fonogrammi contenenti registrazioni di tale brano, la Pelham e a. avevano violato il diritto di riproduzione di cui CG e RL erano titolari in quanto produttori di fonogrammi, dal momento che la sequenza ripresa dal brano musicale «Metall auf Metall» era chiaramente percepibile nel brano musicale «Nur mir» e riconoscibile dall'ascoltatore avente familiarità con il primo di questi brani. Inoltre, producendo e immettendo sul mercato i due fonogrammi nel corso dell'anno 2004, la Pelham e a. avrebbero violato il diritto d'autore di CG sulla sequenza ritmica ripresa, poiché quest'ultima soddisfaceva le condizioni che un'opera protetta dal diritto d'autore deve soddisfare.
21. Per quanto riguarda il periodo a decorrere dall'entrata in vigore, il 7 giugno 2021, dell'articolo 51a dell'UrhG, detto giudice ha escluso qualsiasi violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, ritenendo che la ripresa, mediante campionamento, della sequenza ritmica dal brano musicale «Metall auf Metall» costituisse un utilizzo a fini di «pastiche», autorizzato in forza di tale disposizione.
22. CG e YN hanno proposto dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), che è il giudice del rinvio, un ricorso per cassazione (Revision) contro la parte di tale sentenza del 28 aprile 2022 che ha respinto le loro domande nella misura in cui riguardavano il periodo successivo al 7 giugno 2021.
23. Tale giudice ritiene che l'Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo) abbia correttamente constatato l'esistenza di una violazione dei diritti di cui i ricorrenti nel procedimento principale sono titolari in quanto produttori di fonogrammi e artisti interpreti o esecutori, in ragione del fatto che la Pelham e a. hanno ripreso la sequenza ritmica di cui trattasi in una forma che, sebbene leggermente modificata, era tuttavia riconoscibile all'ascolto.
24. Esso ritiene che l'Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo) non abbia commesso alcun errore di diritto neanche laddove ha ritenuto che tale sequenza ritmica costituisse un'opera musicale tutelabile dal diritto d'autore.
25. Tuttavia, il giudice del rinvio indica che, in forza dell'articolo 51a, prima frase, dell'UrhG, sono consentite la riproduzione, la distribuzione e la comunicazione al pubblico di un'opera pubblicata a scopo di caricatura, di parodia o di pastiche. Esso aggiunge che, conformemente all'articolo 83 e all'articolo 85, paragrafo 4, dell'UrhG, tale disposizione è applicabile ai diritti connessi dell'artista interprete o esecutore e del produttore di fonogrammi.
26. Ritenendo che la controversa ripresa della sequenza ritmica non soddisfi le condizioni richieste per essere qualificata come «caricatura» o come «parodia», dato che non vi sono elementi che consentano di ritenere che il brano musicale «Nur mir» costituisca una manifestazione umoristica o una presa in giro, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) intende stabilire se la ripresa controversa possa essere considerata come avvenuta a scopo di «pastiche», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, dovendosi interpretare l'articolo 51a dell'UrhG conformemente a tale disposizione, che esso mira a recepire nel diritto tedesco.
27. A tal fine, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) si chiede, in primo luogo, se la norma che definisce i limiti del diritto d'autore e dei diritti connessi relativa all'utilizzo a scopo di pastiche di un'opera o di altro materiale protetto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, abbia carattere residuale (Auffangtatbestand) e ricomprenda in ogni caso un atto di incontro/confronto artistico con un'opera preesistente o con un altro oggetto di riferimento, anche sotto forma di «campionamento» (sampling), oppure se la nozione di «pastiche» sia soggetta a criteri restrittivi quali la necessità che siano presenti umorismo, imitazione di stile o un atto di omaggio.
28. Tale questione sarebbe determinante per l'esito della controversia di cui al procedimento principale, tenuto conto della constatazione, effettuata dall'Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo), secondo cui il brano musicale «Nur mir» evoca la sequenza ritmica ripresa dal brano musicale «Metall auf Metall», pur presentando percettibili differenze rispetto a quest'ultima, ma non costituisce né un'imitazione dello stile di tale sequenza ritmica né una manifestazione umoristica o una presa in giro. Detto giudice avrebbe peraltro constatato che nel brano musicale «Nur mir» è intervenuto un incontro/confronto di natura artistica con detta sequenza ritmica, nella misura in cui quest'ultima è ripresa in un brano appartenente ad un genere musicale differente e, nonostante il rallentamento della velocità e lo sfasamento ritmico, rimane riconoscibile come allusione all'originale.
29. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) rileva, a tale proposito, che il fatto che le eccezioni relative al pastiche, alla caricatura e alla parodia siano disciplinate dalla medesima disposizione potrebbe indicare che queste tre eccezioni presentano caratteristiche essenziali comuni, in particolare quella di evocare un'opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest'ultima. Per contro, non sarebbe certo che il «pastiche» debba presentare, inoltre, altre caratteristiche essenziali, come quella di costituire una manifestazione umoristica o una presa in giro, richiesta per la caricatura e la parodia, o quella di imitare lo stile dell'opera in questione od anche quella di esprimere nei confronti di quest'ultima un tipo di omaggio. Infatti, l'obiettivo dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, consistente nel garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, i diritti e gli interessi degli autori e, dall'altro, quelli degli utilizzatori di materiali protetti, in particolare la loro libertà di espressione e la loro libertà artistica, garantite dagli articoli 11 e 13 della Carta, potrebbe deporre a favore di un'interpretazione secondo cui l'eccezione relativa al pastiche ha carattere residuale e vi rientra, in ogni caso, un atto di incontro/confronto artistico con un'opera di riferimento preesistente, anche sotto forma di campionamento.
30. In secondo luogo, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) si chiede se la constatazione dell'esistenza dell'utilizzo di un'opera o di altro materiale protetto dal diritto d'autore «a scopo» di pastiche presupponga, da parte dell'utilizzatore, l'intenzione di utilizzare tale opera o materiale protetto a tale scopo, tenendo presente che l'Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo) ha ritenuto che una tale intenzione non fosse necessaria e che non fosse quindi necessario effettuare constatazioni al riguardo.
31. Alla luce di tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la norma di limitazione del diritto d'autore relativa all'utilizzo a scopo di pastiche di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 abbia carattere residuale (Auffangtatbestand), sicché vi rientra in ogni caso un atto di incontro/confronto artistico con un'opera preesistente o con un altro oggetto di riferimento, anche sotto forma di "campionamento" (sampling). Se la nozione di "pastiche" sia soggetta a criteri restrittivi quali la necessità che siano presenti umorismo, imitazione di stile o un atto di omaggio.
2) Se l'utilizzo "a scopo" di pastiche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 richieda l'accertamento dell'intenzione dell'utilizzatore di utilizzare un oggetto protetto dal diritto d'autore al fine di creare un pastiche, oppure se sia sufficiente la riconoscibilità della natura di pastiche da parte di persone che conoscono l'oggetto protetto dal diritto d'autore a cui si fa riferimento e che hanno la consapevolezza intellettuale necessaria per percepire il pastiche».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
32. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che l'eccezione relativa al «pastiche», ai sensi di tale disposizione, presenta un carattere residuale (Auffangtatbestand) che comprende, quanto meno, qualsiasi atto di incontro/confronto artistico con un'opera preesistente, anche sotto forma di «campionamento» (sampling), senza che sia necessario che questo incontro/confronto costituisca una manifestazione di umorismo, un'imitazione di stile o l'espressione di un omaggio.
33. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico di cui agli articoli 2 e 3 di tale direttiva, quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche.
34. Poiché la nozione di «pastiche» non è definita dalla direttiva 2001/29 e l'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), di quest'ultima non opera alcun rinvio ai diritti nazionali per la determinazione del significato da attribuire a tale nozione, quest'ultima deve, in virtù di una consolidata giurisprudenza, essere considerata una nozione autonoma del diritto dell'Unione, la cui interpretazione deve essere effettuata in modo uniforme nel territorio dell'Unione stessa, sulla base del significato abituale del termine in questione nel linguaggio corrente e tenendo conto del contesto in cui detta nozione si inserisce nonché degli obiettivi perseguiti da tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punti 14, 15 e 19, nonché del 29 luglio 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, punti 62 e 65).
35. Per quanto riguarda, in primo luogo, il significato abituale del termine «pastiche», occorre rilevare, al pari, in sostanza, dell'avvocato generale ai paragrafi da 49 a 57 delle sue conclusioni, che tale termine è scarsamente usato nel linguaggio corrente e che, sebbene sia comunemente utilizzato per designare una creazione il cui stile imita quello di un'opera, di un artista o di opere appartenenti ad una stessa corrente artistica, esso abbraccia tuttavia una varietà di accezioni.
36. Più in particolare, secondo alcune accezioni, anche un'imitazione dissimulata, realizzata con un intento di inganno, può essere qualificata come «pastiche», mentre altre richiedono un'utilizzazione aperta, riconoscibile, di elementi caratteristici di una o più opere anteriori in una nuova creazione che imita tale opera o tali opere anteriori per stabilire un dialogo artistico o creativo con queste opere.
37. Inoltre, sebbene alcune accezioni limitino la nozione di pastiche a imitazioni umoristiche o satiriche ed altre a imitazioni stilistiche, un buon numero di accezioni ammette che l'utilizzazione rientrante in tale nozione può assumere forme diverse e derivare da intenzioni di vario tipo, come quelle di rendere omaggio all'opera o alle opere oggetto di pastiche, di manifestare una forma di umorismo o di critica, o di dedicarsi ad un puro esercizio di stile.
38. Di conseguenza, poiché il significato abituale del termine «pastiche» non è univoco, occorre, ai fini della sua interpretazione, fondarsi sul contesto in cui tale termine si inserisce e sugli obiettivi perseguiti dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29.
39. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce la nozione di «pastiche», occorre constatare che, oltre al pastiche, l'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 menziona, quali eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico di cui agli articoli 2 e 3 di tale direttiva, la «caricatura» e la «parodia».
40. L'associazione di queste tre nozioni, nell'ambito di una stessa disposizione, consente di considerare che, nello spirito del legislatore dell'Unione, esse presentano talune caratteristiche essenziali comuni, ossia, in particolare, il fatto di evocare un'opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 20).
41. Tuttavia, come ha rilevato, in sostanza, l'avvocato generale ai paragrafi 62 e 69 delle sue conclusioni, elencando, su un piano di parità, tre nozioni distinte nell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, il legislatore dell'Unione ha inteso consentire tre categorie di utilizzazioni che, pur potendo sovrapporsi parzialmente, devono tuttavia ricevere un'interpretazione che garantisca l'effetto utile di ciascuna di tali eccezioni. Pertanto, la Corte deve astenersi dall'interpretare una o più di tali nozioni come giuridicamente ridondanti.
42. Ne consegue, da un lato, che, sebbene il pastiche possa, al pari della parodia e della caricatura, costituire una manifestazione di umorismo o una presa in giro (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 20), non si può esigere che così debba essere necessariamente in ciascun caso, dal momento che una tale interpretazione della nozione di «pastiche» avrebbe l'effetto di conferire a tale eccezione una portata identica a quella delle eccezioni per «parodia» o «caricatura», compromettendo così il suo effetto utile.
43. Dall'altro lato, la nozione di «pastiche» non può essere interpretata nel senso che essa comprende qualsiasi creazione che evochi un'opera esistente e presenti percettibili differenze rispetto a quest'ultima, dal momento che una siffatta interpretazione avrebbe, come risulta dal punto 40 della presente sentenza, l'effetto di rendere ridondanti le altre due eccezioni elencate all'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29.
44. Inoltre, come ha rilevato, in sostanza, l'avvocato generale ai paragrafi 69 e 71 delle sue conclusioni e come risulta dal punto 40 della presente sentenza, nulla nel contesto dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 e, più in generale, nel contesto di tale articolo 5 indica che l'eccezione relativa al «pastiche» sia stata concepita dal legislatore dell'Unione come avente carattere residuale, comprendente qualsiasi forma di utilizzazione creativa di materiale protetto dal diritto d'autore.
45. Per quanto riguarda, in terzo luogo, l'obiettivo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, dai considerando 3 e 31 della direttiva 2001/29 risulta che l'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), di quest'ultima mira a garantire, segnatamente nell'ambiente elettronico, un giusto equilibrio tra, da un lato, l'interesse dei titolari di diritti d'autore e di diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale e, dall'altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utilizzatori di materiali protetti - e più in particolare della loro libertà di espressione e della loro libertà artistica, garantite dagli articoli 11 e 13 della Carta - nonché dell'interesse generale (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132 punti 25 e 26, nonché del 29 luglio 2019, Pelham e a., C‑476/17, EU:C:2019:624, punto 32).
46. Vero è che, come risulta dai considerando 4, 9 e 10 della direttiva 2001/29, quest'ultima mira a garantire un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi conferendo, nei suoi articoli 2 e 3, diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico. Tuttavia, il diritto di proprietà intellettuale, sancito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta, non è assoluto, ma deve essere bilanciato con gli altri diritti fondamentali, tra i quali figura, in particolare, la libertà delle arti, che è garantita dall'articolo 13 della Carta e che rientra nella libertà di espressione, a sua volta tutelata dall'articolo 11 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a., C‑476/17, EU:C:2019:624, punti 33 e 34 nonché giurisprudenza citata).
47. Ne consegue che l'interpretazione e l'applicazione, in una situazione concreta, delle eccezioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 devono rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate negli articoli 2 e 3 di tale direttiva e, dall'altro, la libertà di espressione e la libertà artistica degli utilizzatori di materiali protetti dal diritto d'autore nonché l'interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 27).
48. In particolare, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 e del fatto che le eccezioni previste da tale disposizione comportano esse stesse dei diritti a vantaggio degli utilizzatori di materiali protetti che hanno lo scopo di assicurare il rispetto delle libertà fondamentali, la nozione di «pastiche» deve essere interpretata non in modo restrittivo, bensì in piena conformità con tale obiettivo e tali libertà (v., in tal senso, sentenze del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, punti da 69 a 71, e del 29 luglio 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, punti da 53 a 55).
49. In tali circostanze, occorre rilevare, da un lato, che la nozione di «pastiche» non può comprendere imitazioni dissimulate di materiali protetti, o addirittura dei plagi. Infatti, anche a supporre che tali forme di utilizzazione di materiali protetti dal diritto d'autore possano, a determinate condizioni, rientrare nella libertà di espressione o nella libertà delle arti, un'interpretazione di tale nozione secondo la quale tali forme sarebbero consentite, a titolo dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, senza previa autorizzazione dei titolari di diritti non sarebbe idonea a realizzare il giusto equilibrio che il legislatore dell'Unione si è impegnato a stabilire tra la protezione del diritto di proprietà intellettuale di tali titolari e la protezione dei diritti fondamentali degli utilizzatori di materiali protetti nonché dell'interesse generale. Pertanto, detta nozione presuppone che si tratti di forme di utilizzazione aperta di materiali protetti le quali siano riconoscibili come tali.
50. Dall'altro lato, per quanto riguarda la questione di sapere quali forme di utilizzazione aperta di materiali protetti rientrino concretamente nella nozione di «pastiche», occorre considerare, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, consistente nel garantire il rispetto della libertà di espressione e della libertà delle arti, nonché delle considerazioni esposte ai punti da 35 a 43 della presente sentenza, che tale nozione riguarda creazioni che evocano una o più opere esistenti, pur presentando percettibili differenze rispetto a queste ultime, allo scopo di instaurare con tali opere una forma di dialogo artistico o creativo che sia riconoscibile come tale.
51. A tale proposito, si deve innanzitutto constatare che, affinché un tale dialogo possa essere instaurato, è necessario che gli elementi utilizzati nella nuova creazione siano caratteristici dell'opera o delle opere da cui provengono.
52. Inoltre, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi 65 e 66 delle sue conclusioni, poiché solo l'utilizzazione di elementi di un'opera che, individualmente o congiuntamente, sono protetti dal diritto d'autore può richiedere l'autorizzazione del titolare dei diritti, l'eccezione relativa al «pastiche» deve, in una certa misura, consentire l'utilizzazione di tali elementi protetti, essendo altrimenti l'eccezione medesima priva di effetto utile.
53. Infine, il dialogo artistico o creativo con l'opera, o le opere, da cui provengono gli elementi utilizzati può assumere forme diverse, in particolare quelle di un'imitazione stilistica di tali opere, di un omaggio a queste ultime o di un confronto umoristico o critico con dette opere.
54. Nella specie, il giudice del rinvio intende stabilire, in particolare, se la ripresa, mediante campionamento (sampling), della sequenza ritmica di un brano musicale possa rientrare nell'eccezione relativa al «pastiche», prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29.
55. A tale proposito occorre ricordare, da un lato, che tale tecnica, che consiste, per un utilizzatore, nel prelevare, il più delle volte con l'ausilio di attrezzature elettroniche, un campione di un fonogramma e nell'utilizzarlo ai fini della creazione di una nuova opera, costituisce una forma di espressione artistica che rientra nell'ambito della libertà delle arti, a sua volta tutelata dall'articolo 13 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a., C‑476/17, EU:C:2019:624, punto 35).
56. Dall'altro lato, il diritto esclusivo conferito dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 al produttore di fonogrammi di autorizzare o vietare la riproduzione del suo fonogramma gli consente, in linea di principio, di opporsi all'utilizzazione, da parte di un terzo, di un campione sonoro del suo fonogramma ai fini dell'inclusione di tale campione in un altro fonogramma in un modo tale per cui detto campione rimanga riconoscibile all'ascolto. Ciò è conforme all'obiettivo specifico del diritto esclusivo del produttore di fonogrammi, enunciato al considerando 10 di tale direttiva, che è quello di tutelare l'investimento realizzato da tale produttore. Infatti, come enunciato dal legislatore dell'Unione in tale considerando, l'investimento necessario a creare fonogrammi è considerevole, ragion per cui è necessario garantire ai produttori di questi ultimi la possibilità di ottenere un rendimento soddisfacente (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a., C‑476/17, EU:C:2019:624, punti da 29 a 31).
57. Pertanto, il giusto equilibrio che occorre garantire tra la tutela della libertà delle arti e quella del diritto d'autore e dei diritti connessi è raggiunto qualora nell'eccezione relativa al «pastiche» rientri la ripresa, mediante campionamento, della sequenza ritmica di un brano musicale, purché il campione così prelevato sia utilizzato ai fini della creazione di un'opera che soddisfi i requisiti enunciati ai punti da 49 a 53 della presente sentenza.
58. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che l'eccezione relativa al «pastiche», ai sensi di tale disposizione, non ha carattere residuale (Auffangtatbestand), ma comprende creazioni che evocano una o più opere esistenti, pur presentando percettibili differenze rispetto a queste ultime, e che utilizzano alcuni dei loro elementi caratteristici protetti dal diritto d'autore, anche mediante il «campionamento» (sampling), allo scopo di instaurare con tali opere un dialogo artistico o creativo che sia riconoscibile come tale e che può assumere diverse forme, in particolare quella di un'imitazione stilistica aperta di dette opere, di un omaggio a queste ultime o di un confronto umoristico o critico con le opere stesse.
Sulla seconda questione
59. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che, affinché vi sia un utilizzo «a scopo» di pastiche, ai sensi di tale disposizione, è necessario che sia constatata, in capo all'utilizzatore che intende avvalersi di tale disposizione, l'intenzione di utilizzare un'opera esistente a tale scopo, oppure se sia sufficiente che il carattere di «pastiche» sia riconoscibile da una persona che conosce tale opera e che dispone della consapevolezza intellettuale necessaria.
60. Come risulta dalla risposta alla prima questione, la qualificazione come pastiche implica in particolare che siano utilizzati nella nuova creazione, che può assumere diverse forme, elementi caratteristici protetti dell'opera esistente allo scopo di instaurare con quest'ultima un dialogo artistico o creativo riconoscibile come tale.
61. Tuttavia, come illustrato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, per garantire la certezza del diritto, la questione relativa alla sussistenza di circostanze siffatte deve essere valutata oggettivamente, cosicché il carattere di «pastiche» deve essere riconoscibile dalle persone che conoscono l'opera esistente dalla quale detti elementi vengono presi in prestito.
62. Ne consegue che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, perché un utilizzo sia fatto «a scopo» di pastiche, ai sensi di tale disposizione, è sufficiente che il carattere di «pastiche» sia riconoscibile da una persona che conosce l'opera esistente dalla quale vengono presi in prestito alcuni elementi.
Sulle spese
63. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che l'eccezione relativa al «pastiche», ai sensi di tale disposizione, non ha carattere residuale (Auffangtatbestand), ma comprende creazioni che evocano una o più opere esistenti, pur presentando percettibili differenze rispetto a queste ultime, e che utilizzano alcuni dei loro elementi caratteristici protetti dal diritto d'autore, anche mediante il «campionamento» (sampling), allo scopo di instaurare con tali opere un dialogo artistico o creativo che sia riconoscibile come tale e che può assumere diverse forme, in particolare quella di un'imitazione stilistica aperta di dette opere, di un omaggio a queste ultime o di un confronto umoristico o critico con le opere stesse.
2) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, perché un utilizzo sia fatto «a scopo» di pastiche, ai sensi di tale disposizione, è sufficiente che il carattere di «pastiche» sia riconoscibile da una persona che conosce l'opera esistente dalla quale vengono presi in prestito alcuni elementi.