Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione II
Sentenza 20 marzo 2026, n. 330

Presidente: Morbelli - Estensore: Vitali

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe i signori Renato M. e Valerio R. - il primo proprietario di un fondo sterrato della larghezza approssimativa di 4/5 metri, che costeggia la via comunale Fabbricotti, il secondo locatario del fabbricato adibito a bed & breakfast, pure di proprietà del primo, prospiciente il terreno in questione -, hanno impugnato l'ordinanza del Comune di Ameglia, area vigilanza, n. 53 del 2 luglio 2025, di apposizione di elementi dissuasori di sosta sul tratto di via Fabbricotti comprendente il loro terreno, che hanno da sempre utilizzato per la sosta ed il parcheggio.

Espongono: che i fondi che corrono lungo via Fabbricotti, non presentando ostacoli naturali sul lato della carreggiata, vengono normalmente utilizzati liberamente per la sosta e la fermata libere; che il terreno del sig. M. ormai da anni risultava delimitato da paletti e da una catenella recante l'indicazione della proprietà privata dell'area, così come attestato, fra l'altro, da alcuni fotogrammi ripresi da Google Maps Street View, datati ottobre 2024; che l'area, sebbene caratterizzata da numerose abitazioni, ha sempre lamentato la scarsità di parcheggi regolamentati; che l'immobile di proprietà M. dispone di un numero di posti auto inferiore rispetto alle necessità dei residenti e degli ospiti dell'attività; che, con l'ordinanza impugnata, il Comune di Ameglia ha disposto il collocamento, lungo un vasto tratto di via Fabbricotti, di elementi dissuasori volti ad impedire il parcheggio di veicoli nelle aree private che la costeggiano sul lato che corre lungo l'argine del fiume Magra; che l'ordinanza veniva eseguita immediatamente, con la rimozione dei paletti e della catena con l'indicazione "proprietà privata" ivi presente.

A sostegno del gravame hanno dedotto tre motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 180, comma 1, del d.P.R. 495/1992. Violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 158 del d.lgs. 285/1992. Difetto dei presupposti applicativi. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

L'ordinanza sarebbe illegittima innanzitutto per carenza dei presupposti applicativi, sub specie della sussistenza di un'area illecitamente utilizzata per il parcheggio e la sosta di veicoli.

Difatti, l'art. 157, comma 2, del d.lgs. 285/1992 stabilisce il principio generale secondo cui la sosta dei veicoli è consentita lungo il margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e in direzione del senso di marcia.

Né sussisterebbero situazioni obiettivamente impeditive della sosta o esigenze di tutela della sicurezza stradale, trattandosi di un tratto di strada rettilineo, libero da impedimenti quali intersezioni, dossi o curve.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 180, comma 6, del d.P.R. 495/1992. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, comma 3, e 7 del d.lgs. 285/1992. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. 241/1990. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Travisamento e ingiustizia manifesta.

Sebbene i dissuasori siano stati disposti sul sedime stradale, la loro apposizione finirebbe per condizionare la circolazione in un'area privata che esula dalla definizione di strada di cui all'art. 2, comma 1, del c.d.s.

Inoltre, l'incisione del diritto di proprietà avrebbe richiesto la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 241/1990.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 180, comma 6, del d.P.R. 495/1992. Difetto di motivazione.

Censurano il mancato rispetto dell'art. 180, comma 6, del d.P.R. 495/1992, nella parte in cui impone all'Amministrazione comunale di disporre dell'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alla conformità dei dissuasori installati.

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Ameglia, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili (attinenti alla illegittima destinazione d'uso a parcheggio di un'area verde, in assenza di autorizzazione paesaggistica e all'interno della fascia di riassetto fluviale a rischio idraulico molto elevato, nonché alla previgenza del divieto di sosta, con conseguente difetto di interesse ad opporsi ai dissuasori), nel merito controdeducendo ed instando per il suo rigetto.

Con ordinanza 17 luglio 2025, n. 178 - confermata dal Consiglio di Stato, con ordinanza 11 settembre 2025, n. 3297 - la Sezione ha rigettato la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza dell'11 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Come già rilevato in fase cautelare, all'esito di una delibazione sommaria, il ricorso è infondato nel merito, ciò che consente al collegio di prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa comunale.

Non si può infatti seriamente contestare che il fondo di cui al foglio n. 15, part. 212, in questione, essendo compreso tra il margine della carreggiata ad ovest e il marciapiede collocato ad est, in rilevato, lungo il fiume Magra, costituisca propriamente la banchina stradale, ovvero quella "parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati" (art. 3, comma 1, n. 4, del codice della strada), ove, ai sensi dell'art. 158, comma 2, lett. f), del c.d.s. (nonché dell'art. 157, comma 3: "Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine"), è vietata la sosta dei veicoli, "salvo diversa segnalazione".

La banchina, ancorché di proprietà privata, costituisce infatti pertinenza della strada, in funzione di margine di sicurezza per i veicoli.

A ciò si aggiunga - ad abundantiam - che il Comune ha provato anche la apposizione di un segnale di divieto di sosta a monte del tratto di strada in questione (doc. 6 delle produzioni 14 luglio 2025 di parte comunale), in direzione nord, segnalazione a rigore neppure necessaria, trattandosi di luoghi ove per regola generale vige il divieto [art. 120, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 495/1992].

A maggior ragione non rileva l'art. 104 del d.P.R. n. 495/1992, nella parte in cui prescrive che lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione, i segnali di divieto e di obbligo devono essere ripetuti "dopo ogni intersezione", in quanto la prescrizione dev'essere ragionevolmente interpretata nel senso che l'intersezione deve interessare il senso di marcia su cui insiste il divieto, mentre, nel caso di specie, dopo il segnale di divieto di sosta, il tratto stradale in direzione nord non è intersecato dalla via dell'Angelo (cfr. doc. 2 della produzione 16 luglio 2025 di parte ricorrente).

Poiché sull'area la sosta è vietata ex lege per regola generale, oltre che in forza di un'apposita segnalazione di divieto, la posa di dissuasori appare obiettivamente giustificata alla luce dell'art. 180 del d.P.R. n. 495/1992, che definisce i dissuasori come i dispositivi utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva dei veicoli in aree o zone determinate.

Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento (2° motivo), i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare sono provvedimenti amministrativi generali, rispetto ai quali, ai sensi dell'art. 13 della l. 241/1990, non è applicabile l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 241/1990 (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 6 settembre 2023, n. 2062; 5 luglio 2022, n. 1596).

Del resto, stante il presupposto divieto di sosta di fonte legale, la partecipazione degli interessati - che sostanzialmente pretendono di continuare a parcheggiare sulla banchina stradale, ove vige un divieto di sosta -, ancorché direttamente incisi quali proprietari del terreno, non avrebbe potuto condurre ad un esito diverso.

Generico è infine il terzo motivo di ricorso, in quanto, viepiù a seguito delle produzioni comunali relative alle certificazioni dei dissuasori (doc. 17 delle produzioni 15 luglio 2025), spettava ai ricorrenti dedurre che il modello utilizzato ex art. 180 reg. esec. c.d.s. non fosse, per forma, materiali e caratteristiche, tra quelli autorizzati.

Stante la novità della questione, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.