Corte di giustizia dell'Unione Europea
Grande Sezione
Sentenza 17 marzo 2026
Presidente: Lenaerts - Relatore: Regan
«Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Regolamento (UE) 2018/1805 - Articolo 1, paragrafi 1 e 4 - Provvedimento di confisca adottato nell'ambito di un procedimento penale - Articolo 2, punto 2 e punto 3, lettere a) e d) - Confisca connessa a un reato, ma in assenza di una condanna definitiva - Provvedimento di confisca emesso in una sentenza di assoluzione la quale constata che i beni da confiscare costituiscono il provento di un reato diverso da quello che ha portato a tale sentenza e al quale hanno partecipato persone diverse dagli imputati assolti - Assenza di un atto di imputazione nei confronti di tali persone - Articolo 19, paragrafo 1, lettera h) - Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione dei provvedimenti di confisca - Situazioni eccezionali nelle quali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di confisca comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso di specie, una palese violazione di un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali - Diritto a un ricorso effettivo e diritti della difesa - Mancato esperimento dei mezzi di ricorso effettivi nello Stato membro di emissione».
Nella causa C‑8/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Visoki kazneni sud (Corte penale d'appello, Croazia), con decisione del 4 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 9 gennaio 2024, nel procedimento penale contro D. d.o.o., in presenza di: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 2, punti 3 e 10, del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU 2018, L 303, pag. 1), nonché dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un appello interposto dalla D. d.o.o. (in prosieguo: la «società D.»), con sede in Croazia, al fine di contestare il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di confisca trasmesso dalle autorità slovene alle autorità croate e avente ad oggetto azioni della L.Z. d.d. (in prosieguo: la «società L.Z.») detenute dalla società D.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Normativa concernente il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca
3. I considerando da 1 a 4, da 11 a 13, 18, 31 e 34 del regolamento 2018/1805 sono così formulati:
«(1) L'Unione [europea] si è data l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(2) La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è stato comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione.
(3) Il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato sono tra gli strumenti più efficaci per combattere la criminalità. (...)
(4) Poiché la criminalità spesso ha carattere transnazionale, per congelare e confiscare i beni strumentali e i proventi da reato è essenziale una cooperazione transfrontaliera efficace.
(...)
(11) Per garantire l'efficacia del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca è opportuno che le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione di tali provvedimenti siano stabilite da un atto dell'Unione giuridicamente vincolante e direttamente applicabile.
(12) È importante facilitare il riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca fissando norme che obblighino uno Stato membro a riconoscere senza ulteriori formalità i provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale e ad eseguire tali provvedimenti nel proprio territorio.
(13) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia penale. "Procedimento in materia penale" è un concetto autonomo del diritto dell'Unione interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tale termine contempla pertanto tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato e non solo i provvedimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39]. Esso contempla inoltre altri tipi di provvedimenti emessi in assenza di una condanna definitiva. Benché tali provvedimenti possano non esistere nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, lo Stato membro interessato dovrebbe essere in grado di riconoscere ed eseguire tali provvedimenti emessi da un altro Stato membro. Il procedimento in materia penale può comprendere anche indagini penali svolte dalla polizia e da altri servizi di contrasto. I provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di procedimenti in materia civile o amministrativa dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
(...)
(18) I diritti procedurali di cui [alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1), alla direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1), alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1)], (...) dovrebbero applicarsi, nei limiti dell'ambito di applicazione di tali direttive, ai procedimenti penali rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda gli Stati membri vincolati da tali direttive. In ogni caso, le garanzie previste dalla Carta dovrebbero applicarsi a tutti i procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. In particolare, le garanzie essenziali applicabili ai procedimenti penali previste dalla Carta dovrebbero applicarsi ai procedimenti in materia penale [che non sono procedimenti penali] ma che sono contemplati dal presente regolamento.
(...)
(31) Il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o [di] un provvedimento di confisca non dovrebbero essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti nel presente regolamento. (...)
(...)
(34) La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte degli altri Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, in situazioni eccezionali in cui sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter decidere di non riconoscere e non eseguire il provvedimento interessato. I diritti fondamentali che dovrebbero essere pertinenti a tale riguardo sono, in particolare, il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. In linea di principio, il diritto di proprietà non dovrebbe essere pertinente, dal momento che il congelamento e la confisca di beni implicano inevitabilmente un'ingerenza nel diritto di proprietà di una persona e le necessarie garanzie al riguardo sono già previste dal diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento».
4. L'articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue:
«1. Il presente regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale.
2. Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all'articolo 6 TUE.
(...)
4. Il presente regolamento non si applica ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa».
5. L'articolo 2 del medesimo regolamento, intitolato «Definizioni», così dispone:
«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) "provvedimento di congelamento": una decisione emessa o convalidata da un'autorità di emissione al fine di impedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di beni in vista della loro confisca;
2) "provvedimento di confisca": una sanzione o misura definitiva imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a un reato, che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica;
3) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo l'autorità di emissione è:
a) il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento;
(...)
d) passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva, previste dal diritto dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato;
(...)
10) "soggetto colpito": la persona fisica o giuridica contro la quale è stato emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, o la persona fisica o giuridica che possiede i beni oggetto di tale provvedimento, nonché i terzi i cui diritti relativi a questi beni sono direttamente lesi da detto provvedimento secondo il diritto dello Stato di esecuzione».
6. L'articolo 3 del citato regolamento, intitolato «Figure di reato», prevede quanto segue:
«1. I provvedimenti di congelamento o i provvedimenti di confisca sono eseguiti senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti che hanno dato luogo a tale provvedimento se detti fatti sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni e costituiscono uno o più dei seguenti reati secondo la legge dello Stato di emissione:
(...)
9) riciclaggio di proventi da reato,
(...)
2. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca alla condizione che i fatti che hanno dato luogo al provvedimento costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione».
7. Il capo II del regolamento 2018/1805, intitolato «Trasmissione, riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento», contiene gli articoli da 4 a 13 di tale regolamento, mentre il suo capo III, intitolato «Trasmissione, riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di confisca», contiene gli articoli da 14 a 22 del regolamento stesso.
8. L'articolo 14 del regolamento 2018/1805, intitolato «Trasmissione dei provvedimenti di confisca», dispone, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:
«1. Il provvedimento di confisca è trasmesso mediante un certificato di confisca. L'autorità di emissione trasmette il certificato di confisca di cui all'articolo 17 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilire l'autenticità del certificato di confisca o del certificato di confisca.
2. Gli Stati membri possono effettuare una dichiarazione secondo cui, quando è loro trasmesso un certificato di confisca ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di confisca, il provvedimento di confisca originale o una sua copia autenticata. Tuttavia, solo il certificato di confisca dev'essere tradotto in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2».
9. Il successivo articolo 17, rubricato «Certificato di confisca standard», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:
«1. Al fine di trasmettere l'ordine di confisca l'autorità di emissione compila il certificato di confisca di cui all'allegato II, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.
2. L'autorità di emissione fornisce all'autorità di esecuzione una traduzione del certificato di confisca in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato a norma del paragrafo 3».
10. L'articolo 18 del regolamento in parola, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:
«L'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione alla stessa stregua di un provvedimento di confisca nazionale emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che essa non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all'articolo 19 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 21».
11. L'articolo 19 del medesimo regolamento, intitolato «Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca», dispone, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:
«1. L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un provvedimento di confisca solo se:
(...)
c) il certificato di confisca è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione di cui al paragrafo 2;
(...)
h) in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.
2. In ciascuno dei casi di cui al paragrafo 1, prima di decidere di non riconoscere o [non] dare esecuzione al provvedimento di confisca, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria».
12. L'articolo 23 del regolamento 2018/1805, intitolato «Legge applicabile all'esecuzione», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:
«L'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità della sua esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative».
13. L'articolo 25 di tale regolamento, intitolato «Comunicazioni», così stabilisce:
«1. Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano senza indugio al fine di garantire l'applicazione efficace del presente regolamento, avvalendosi di qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato.
2. Tutte le comunicazioni, comprese quelle intese a far fronte a difficoltà relative alla trasmissione o all'autenticazione di qualsiasi documento necessario all'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca, sono effettuate direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione e se lo Stato membro ha designato un'autorità centrale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, esse sono effettuate, se del caso, con l'intervento di tale autorità centrale».
14. L'articolo 33 del citato regolamento, intitolato «Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca», dispone, ai paragrafi 2 e 4, quanto segue:
«2. I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione.
(...)
4. Il presente articolo fa salva l'applicazione nello Stato di emissione di garanzie e mezzi di ricorso in conformità dell'articolo 8 della direttiva 2014/42/UE».
Normativa concernente le norme minime relative ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca
15. L'articolo 1 della direttiva 2014/42, intitolato «Oggetto», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«La presente direttiva stabilisce norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un'eventuale conseguente confisca, e alla confisca di beni in materia penale».
16. L'articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Garanzie», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti previsti nella presente direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
(...)
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che ciascun provvedimento di confisca sia motivato e comunicato all'interessato. Gli Stati membri dispongono che vi sia l'effettiva possibilità per il soggetto nei confronti del quale è stata disposta la confisca di impugnare il provvedimento dinanzi a un organo giudiziario.
7. Fatte salve la direttiva 2012/13/UE e la direttiva 2013/48/UE, le persone i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca hanno diritto a un avvocato durante l'intero procedimento di confisca, al fine di esercitare i propri diritti relativamente all'identificazione dei beni strumentali e dei proventi. Le persone interessate sono informate di tale diritto.
(...)».
Normativa concernente il mandato d'arresto europeo nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle condanne penali
- Decisione quadro 2002/584/GAI
17. L'articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), intitolato «Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», enuncia, al paragrafo 3, quanto segue:
«L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».
- Decisione quadro 2008/909/GAI
18. L'articolo 3 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), intitolato «Finalità e ambito di applicazione», prevede, al paragrafo 4, quanto segue:
«La presente decisione quadro non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 [TUE]».
Diritto sloveno
19. Gli articoli 227 e 245 del Kazenski zakonik (codice penale) riguardano, rispettivamente, il reato consistente nel ledere i creditori e quello del riciclaggio di denaro.
20. L'articolo 498.a dello Zakon o kazenskem postopku (codice di procedura penale), nella versione applicabile alla causa di cui al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZKP»), così dispone:
«(1) Oltre ai casi in cui il procedimento penale si conclude con una sentenza che dichiara l'imputato colpevole, il denaro o i beni di origine illecita di cui all'articolo 245 del codice penale (...) sono altresì confiscati:
1) qualora sia provata la sussistenza degli estremi del reato di cui all'articolo 245 del codice penale, da cui risulti che il denaro o i beni contemplati da tale articolo provengono da reati (...)
(...).
(2) Su richiesta motivata del pubblico ministero, la sezione emette un'ordinanza specifica su tale soggetto (...); preliminarmente a ciò, su richiesta della sezione, il giudice istruttore deve raccogliere informazioni e accertare tutte le circostanze rilevanti per identificare l'origine illecita del denaro o dei beni (...).
(3) Una copia autentica della decisione di cui al paragrafo precedente viene consegnata al proprietario del denaro o dei beni confiscati (...), se la sua identità è nota. (...)
(4) Il proprietario del denaro o dei beni confiscati (...) ha il diritto di impugnare l'ordinanza di cui al paragrafo 2 del presente articolo se ritiene che la confisca sia giuridicamente infondata».
21. L'articolo 500 del ZKP prevede quanto segue:
«(1) Qualora sia applicabile la confisca dei vantaggi ricavati dal reato presso un altro soggetto beneficiario degli stessi (articoli 75, 77, 77.a e 77.b del codice penale), quest'ultimo deve essere invitato per essere sentito nell'ambito del procedimento preliminare e dell'udienza principale. Se si tratta di una persona giuridica, deve essere convocato il suo rappresentante. Nella convocazione, si deve indicare che il procedimento si svolgerà anche in sua assenza.
(2) Il rappresentante della persona giuridica è sentito all'udienza principale dopo l'imputato. Lo stesso vale nel caso di un altro soggetto beneficiario dei vantaggi, qualora non sia stato convocato in qualità di testimone.
(3) Il beneficiario del vantaggio patrimoniale e il rappresentante della persona giuridica hanno il diritto, per quanto riguarda l'accertamento dei proventi del reato, di addurre delle prove e, con l'autorizzazione del presidente della sezione, di porre domande all'imputato, ai testimoni e ai periti.
(...)
(5) Se scopre soltanto nel corso dell'udienza principale che la confisca dei proventi di reato è applicabile, il giudice deve sospendere l'udienza principale e invitare a comparire il beneficiario dei vantaggi patrimoniali o il rappresentante della persona giuridica».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
22. Sulla base di un atto di imputazione emesso il 29 maggio 2017, l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor, Slovenia) ha avviato un procedimento penale nei confronti di quattro persone (in prosieguo: i «quattro imputati») sospettate di aver commesso il reato di abuso d'ufficio o di potere avendo procurato, tra il 15 e il 25 luglio 2007, alla I.J.S. d.d. (in prosieguo: la «società I.J.S.») un vantaggio patrimoniale illecito in occasione dell'acquisto delle azioni della società L.Z.
23. Nell'ambito di tale procedimento, detto giudice ha altresì accertato che a carico di persone diverse dai quattro imputati sussistevano gli elementi costitutivi di altri due reati, vale a dire quello consistente nel ledere i creditori della società I.J.S. e quello di riciclaggio di denaro. A tal riguardo, detto giudice ha constatato, in particolare, che, nel corso del mese di giugno 2013, il dirigente formale della società I.J.S., allora in stato di insolvenza, aveva venduto, senza pagamento effettivo, azioni della società L.Z. alla V.K. d.o.o. In seguito, quest'ultima società, nel corso del mese di luglio 2013, aveva venduto tali azioni alla società D., tramite uno dei suoi dirigenti, e ciò per dissimularne la provenienza.
24. Nell'ambito del procedimento penale preliminare relativo al reato consistente nel ledere i creditori della società I.J.S., le azioni della società L.Z. detenute dalla società D., quali provento di tale reato, sono state oggetto di un provvedimento di congelamento, adottato il 16 giugno 2014, dall'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor). Tale provvedimento di congelamento, che era inizialmente applicabile per un periodo di tre mesi a partire dalla data della sua adozione, ossia fino al 15 settembre 2014, vietava alla società D. di trasferire tali azioni e la informava del suo diritto di proporre opposizione contro tale divieto. Su richiesta del pubblico ministero, detto giudice ha adottato varie decisioni che hanno prorogato il congelamento delle suddette azioni. Tali decisioni di congelamento sono state riconosciute ed eseguite dalle autorità croate. Tuttavia, le azioni in questione, poiché non erano protette nel corso del periodo dal 16 settembre al 20 ottobre 2014, a causa di complicazioni nel procedimento di riconoscimento delle decisioni suddette, sono state oggetto, il 13 ottobre 2014, di un trasferimento su conti fiduciari che non consentivano di identificare i veri detentori.
25. La società D. ha presentato, in due occasioni, dei ricorsi avverso i provvedimenti di congelamento, i quali non hanno avuto esito positivo. Inoltre, sono stati respinti il suo ricorso dinanzi allo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale distrettuale di Zagabria, Croazia), al fine di contestare il riconoscimento e l'esecuzione di tali provvedimenti da parte delle autorità croate, nonché l'appello proposto a seguito di tale rigetto.
26. Il 27 gennaio 2020 l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha proceduto, nell'ambito del procedimento penale di cui ai punti 22 e 23 della presente sentenza, all'audizione di Z.Z., rappresentante della società D. Nel corso di tale audizione, detto giudice ha informato quest'ultimo della possibilità di una confisca delle azioni della società L.Z., detenute dalla società D. e oggetto dei provvedimenti di congelamento, nonché, conformemente all'articolo 500 dello ZKP, della possibilità di essere ascoltato in merito a una siffatta confisca e di presentare prove nonché di porre domande. Da parte sua, Z.Z. ha dichiarato di essere informato di tali provvedimenti di congelamento, che li considerava infondati e che, per tale ragione, aveva proposto, tramite il suo avvocato, il ricorso dinanzi allo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale distrettuale di Zagabria), di cui al punto precedente, al fine di contestare il loro riconoscimento e la loro esecuzione da parte delle autorità croate. Egli ha parimenti dichiarato che, in caso di confisca delle azioni in questione, avrebbe interposto appello contro il relativo provvedimento.
27. Il 22 maggio 2020 l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha tenuto l'udienza principale in tale procedimento in presenza del pubblico ministero, dei quattro imputati, nonché dei loro avvocati. Nelle sue conclusioni finali, il pubblico ministero ha proposto di confiscare le suddette azioni in quanto esse, a suo avviso, dovevano essere considerate proventi di reati, vale a dire quello consistente nel ledere i creditori e quello di riciclaggio di denaro.
28. Non è stato tuttavia formulato alcun atto di imputazione per quanto riguarda questi due reati.
29. Con sentenza del 27 maggio 2020, l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha, per quanto riguarda il reato di abuso d'ufficio o di potere di cui al punto 22 della presente sentenza, assolto i quattro imputati, adottando però, sulla base dell'articolo 498.a, paragrafo 1, punto 1, dello ZKP, un provvedimento di confisca avente ad oggetto le azioni della società L.Z. detenute dalla società D. (in prosieguo: il «provvedimento di confisca controverso»). A quest'ultimo riguardo, tale sentenza ha indicato, in particolare, che dai fatti accertati nel corso del procedimento di produzione della prova risulta che tali azioni costituiscono il provento del reato consistente nel ledere i creditori e del reato di riciclaggio di denaro, considerati ai punti 23 e 27 della presente sentenza. Il pubblico ministero ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Višje sodišče v Mariboru (Corte d'appello di Maribor, Slovenia), che ha respinto tale appello con sentenza del 24 novembre 2021, a seguito della quale il suddetto provvedimento di confisca è divenuto definitivo a partire dal 22 dicembre 2021.
30. Il 17 febbraio 2022 l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha emesso un certificato di confisca, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'allegato II del regolamento 2018/1805, il quale certificato designava le azioni della società L.Z. detenute dalla società D. come «provento di un reato», ai sensi dell'articolo 2, punto 3, lettera a), di tale regolamento, e come passibili di «confisca in assenza di una condanna definitiva (...) in seguito a un procedimento per un reato», ai sensi dell'articolo 2, punto 3, lettera d), di detto regolamento.
31. Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca controverso, detto giudice ha trasmesso tale certificato, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2018/1805, allo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu (Procura distrettuale di Zagabria, Croazia). Detto certificato era accompagnato da una traduzione in lingua croata, da un lato, degli estratti della sentenza del 27 maggio 2020, menzionata al punto 29 della presente sentenza, relativi all'introduzione, al dispositivo, alla motivazione relativa ai proventi confiscati e alla menzione dei mezzi di ricorso nonché, dall'altro, dell'introduzione e del dispositivo della sentenza del Višje sodišče v Mariboru (Corte d'appello di Maribor), del 24 novembre 2021, menzionata nello stesso punto, che aveva respinto l'appello interposto dal pubblico ministero avverso tale sentenza.
32. Con sentenza del 25 novembre 2022, lo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale distrettuale di Zagabria), adito dallo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu (Procura distrettuale di Zagabria), ha riconosciuto il provvedimento di confisca controverso.
33. La società D. ha proposto appello contro tale sentenza dinanzi al Visoki kazneni sud (Corte penale d'appello, Croazia), odierno giudice del rinvio.
34. Da un lato, quest'ultimo esprime dubbi quanto alla questione se il bene oggetto del provvedimento di confisca controverso rientri nell'ambito di applicazione del regolamento 2018/1805.
35. A tal riguardo, il giudice del rinvio si chiede se un procedimento penale concluso con una sentenza di assoluzione che conduce all'adozione di un provvedimento di confisca fondato su constatazioni relative a un reato diverso da quello oggetto di tale sentenza, commesso da autori diversi da quelli considerati da detta sentenza e contro i quali non è stato formulato alcun atto di imputazione, possa essere considerato un «procedimento connesso a un reato», ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento 2018/1805, che può sfociare in una «confisca in assenza di una condanna definitiva», ai sensi dell'articolo 2, punto 3, lettera d), del medesimo regolamento. Detto giudice sottolinea che, secondo lo ZKP, la confisca di un bene potrebbe essere prevista unicamente in una sentenza di condanna o in una sentenza che constata che la persona interessata ha commesso un atto illecito perseguito con azioni penali.
36. Dall'altro lato, il giudice del rinvio si interroga sul rispetto, nell'ambito del procedimento penale che ha condotto all'adozione del provvedimento di confisca controverso, dei diritti fondamentali di cui la società D. beneficia in virtù della Carta.
37. In particolare, poiché, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, il rifiuto di riconoscimento di un provvedimento di confisca a causa della violazione dei diritti fondamentali della persona interessata è possibile, alla luce del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, solo in situazioni eccezionali, tale giudice si chiede in che misura tale regolamento, e in particolare il suo articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 47 della Carta, possano ostare al riconoscimento e all'esecuzione di tale decisione qualora risulti che i suddetti diritti fondamentali sono stati violati.
38. In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che, all'udienza del 27 gennaio 2020 dinanzi all'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor), Z.Z. è stato interrogato in qualità di rappresentante della società D. ed è stato informato della possibilità che le azioni in discussione nel procedimento principale fossero confiscate, nonché della possibilità di produrre prove e di porre domande nel corso del procedimento. Per contro, egli non sarebbe stato informato del diritto, previsto dall'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2014/42, di avvalersi di un avvocato durante l'intero procedimento di confisca.
39. In secondo luogo, detto giudice sottolinea che la domanda di confisca delle azioni in discussione nel procedimento principale non era ancora stata presentata nel momento in cui l'udienza summenzionata si è svolta, dato che il pubblico ministero ha formulato tale domanda di confisca solo nelle sue conclusioni finali, ossia nel corso dell'udienza del 22 maggio 2020. L'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) avrebbe dunque tenuto un'udienza sulla base dell'atto di imputazione formulato nel corso dell'anno 2017.
40. In terzo luogo, il giudice del rinvio constata che dal certificato di confisca di cui trattasi nel procedimento principale risulta che l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha notificato alla società D., il 13 ottobre 2020, alcuni estratti della propria sentenza del 27 maggio 2020, recante il provvedimento di confisca controverso, relativi all'introduzione, al dispositivo, alla motivazione riguardante i proventi confiscati e alla menzione dei mezzi di ricorso, accompagnati da una traduzione in lingua croata.
41. A questo proposito, detto giudice si chiede, da un lato, se alla società D. avrebbe dovuto essere notificato il testo completo di tale sentenza, in quanto documento essenziale, al fine di garantire a detta società un processo equo.
42. Dall'altro lato, detto giudice rileva che la società D. nega che taluni estratti di detta sentenza le siano stati effettivamente notificati il 13 ottobre 2020, e che tale società propone di fornirne la prova mediante l'ottenimento del certificato attestante la notifica effettuata a tale data nonché di una perizia grafologica. Detta società affermerebbe di aver ricevuto una copia della medesima sentenza solo dopo averla richiesta, e ciò nel corso del mese di febbraio 2022.
43. In quarto e ultimo luogo, il giudice del rinvio osserva che la società D. non ha proposto ricorso avverso la sentenza che ha pronunciato il provvedimento di confisca controverso.
44. Alla luce di tali constatazioni, il giudice del rinvio si interroga sulla portata delle verifiche che esso deve effettuare nell'ambito della causa oggetto del procedimento principale, nonché sulla misura in cui esso dovrebbe consultare, in tale contesto, l'autorità di emissione del provvedimento di confisca controverso, tenuto conto del principio del riconoscimento reciproco e dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805, il quale prevede che i motivi di merito che hanno condotto all'emissione di un siffatto provvedimento non possono essere contestati dinanzi a un giudice dello Stato membro di esecuzione.
45. Alla luce di tali circostanze, il Visoki kazneni sud (Corte penale d'appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nozione di "procedimento per un reato che può dar luogo alla confisca di beni anche in assenza di una condanna", ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento 2018/1805, includa anche un procedimento penale [conclusosi] con una sentenza di assoluzione.
2) Se la nozione di "procedimento per un reato che può dar luogo alla confisca di beni anche in assenza di una condanna", ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento 2018/1805, includa anche un procedimento penale [conclusosi] con una sentenza di assoluzione accompagnata da un provvedimento di confisca di beni in quanto proventi illeciti derivanti da un reato diverso da quello per il quale è stata pronunciata l'assoluzione, e al quale non hanno preso parte gli imputati, bensì persone contro cui non è stato formulato alcun atto d'accusa.
3) Se si ponga in contrasto con il regolamento 2018/1805, con l'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo e con l'articolo 47 della Carta il fatto di riconoscere un provvedimento di confisca disposto nell'ambito di un procedimento penale, in cui il soggetto colpito, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, [di detto regolamento]:
- non è stato convocato a partecipare a tutte le fasi del procedimento penale;
- non è stato informato del diritto di avvalersi di un avvocato durante l'intero procedimento;
- non ha ricevuto il testo integrale della sentenza contenente il provvedimento di confisca [controverso] in una lingua a lui comprensibile, ma solo estratti di tale sentenza, e non ha impugnato la sentenza così notificata».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla seconda questione
46. Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 1, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 2, punto 2 e punto 3, lettere a) e d), del regolamento 2018/1805 debbano essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica a un provvedimento di confisca emesso, a seguito di un procedimento penale, in una sentenza che assolve gli imputati dal reato oggetto di tale procedimento e constata che i beni da confiscare costituiscono il provento di un reato diverso da quest'ultimo, al quale ha partecipato una persona diversa dagli imputati assolti, contro la quale non è stato formulato alcun atto di imputazione.
47. Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2018/1805, quest'ultimo stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di procedimenti in materia penale. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, di tale regolamento, quest'ultimo non si applica invece ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca emessi nell'ambito di procedimenti in materia civile e amministrativa.
48. A tal riguardo, l'articolo 2, punto 2, del regolamento 2018/1805 precisa che la nozione di «provvedimento di confisca», ai sensi del regolamento stesso, si riferisce ad una sanzione o misura definitiva imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a un reato, che provoca la privazione definitiva di determinati beni in capo ad una persona fisica o giuridica.
49. L'articolo 2, punto 3, lettere a) e d), del citato regolamento definisce la nozione di «bene» nel senso che essa include, segnatamente, qualsiasi bene che l'autorità di emissione considera come costituente il provento di un reato o come passibile di confisca, anche «in assenza di una condanna definitiva», ai sensi del diritto dello Stato membro di emissione, in seguito a un procedimento connesso a un reato.
50. Risulta quindi dalla formulazione stessa di tali disposizioni che l'ambito di applicazione del regolamento 2018/1805 include tutti i tipi di provvedimenti di confisca emessi a seguito di un procedimento connesso a un reato, compresi i provvedimenti di confisca emessi in assenza di una condanna definitiva. Come precisato dal considerando 13 di tale regolamento, gli Stati membri devono essere in grado di riconoscere ed eseguire siffatti provvedimenti adottati in base al diritto dello Stato membro di emissione conformemente a detto regolamento, anche se l'ordinamento giuridico dello Stato membro di esecuzione non prevede questo tipo di provvedimenti.
51. Ne consegue che, come esposto dall'avvocato generale ai paragrafi da 28 a 36 delle sue conclusioni e come hanno fatto valere tutti gli interessati che hanno depositato osservazioni scritte, il regolamento 2018/1805 si applica a un provvedimento di confisca come quello in discussione nel procedimento principale. Infatti, tale provvedimento è stato adottato dal giudice nazionale competente a seguito di un procedimento in materia penale nell'ambito del quale detto giudice ha ritenuto che i beni confiscati costituissero il «provento di un reato», ai sensi dell'articolo 2, punto 3, lettera a), di tale regolamento, vale a dire il reato consistente nel ledere i creditori e il reato di riciclaggio di denaro, e che tali beni fossero passibili, ai sensi del diritto sloveno, di «confisca in assenza di una condanna definitiva», ai sensi dell'articolo 2, punto 3, lettera d), di detto regolamento. È irrilevante al riguardo che questi due reati non abbiano dato luogo a un atto di imputazione e che persone diverse da quelle che hanno partecipato a tali reati siano state assolte nell'ambito di tale procedimento.
52. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l'articolo 1, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 2, punto 2 e punto 3, lettere a) e d), del regolamento 2018/1805 devono essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica a un provvedimento di confisca emesso, a seguito di un procedimento penale, in una sentenza che assolve gli imputati dal reato oggetto di tale procedimento e constata che i beni da confiscare costituiscono il provento di un reato diverso da quest'ultimo, al quale ha partecipato una persona diversa dagli imputati assolti, contro la quale non è stato formulato alcun atto di imputazione.
Sulla terza questione
53. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, letto in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento e alla luce dell'articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che l'autorità di esecuzione di uno Stato membro può rifiutare di riconoscere e di eseguire un provvedimento di confisca in virtù dell'asserita violazione, nello Stato membro di emissione, dei diritti fondamentali del soggetto colpito da tale provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, di detto regolamento, adducendo a motivo, in primo luogo, che tale soggetto non è stato convocato a partecipare a tutte le fasi del procedimento penale che ha portato all'adozione di detta decisione, in secondo luogo, che esso non è stato informato del suo diritto di avvalersi di un avvocato durante l'intero procedimento e, in terzo luogo, che esso non ha ricevuto la notifica, in una lingua a lui comprensibile, del testo integrale della sentenza che ha pronunciato lo stesso provvedimento, e ciò sebbene detto soggetto non abbia fatto uso dei mezzi di ricorso di cui disponeva nello Stato membro di emissione al fine di contestare tale sentenza.
Sulla ricevibilità
54. Il governo sloveno eccepisce l'irricevibilità della terza questione, in quanto le ipotesi di violazione dei diritti fondamentali prospettate dal giudice del rinvio in tale questione non corrispondono alla realtà dei fatti del procedimento principale.
55. Occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di tipo ipotetico, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte [sentenza dell'8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali), C‑292/23, EU:C:2025:255, punto 36 e giurisprudenza citata].
56. Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio, investito di una controversia vertente sul riconoscimento e sull'esecuzione di un provvedimento di confisca adottato a seguito di un procedimento penale instaurato in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Croazia, si chiede, con la sua terza questione, se il procedimento che ha portato all'adozione di tale provvedimento sia stato viziato da violazioni dei diritti fondamentali del soggetto colpito che sarebbero idonee a giustificare, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, il rifiuto di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento in questione.
57. In tali circostanze, e poiché spetta unicamente a detto giudice verificare l'esattezza delle circostanze di fatto alle quali esso fa riferimento nella sua questione per quanto riguarda eventuali violazioni di tal genere, non si può ritenere che l'interpretazione del diritto dell'Unione che esso chiede con tale questione non abbia manifestamente alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia di cui è investito, od anche che detta questione sia di natura ipotetica.
58. Di conseguenza, la terza questione è ricevibile.
Nel merito
59. In via preliminare, occorre ricordare che risulta, in particolare, dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2018/1805, letto alla luce dei considerando da 1 a 4, 11 e 12 di quest'ultimo, che, nella misura in cui, da un lato, il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato figurano tra i mezzi più efficaci di lotta contro la criminalità e, dall'altro, la natura spesso transnazionale della criminalità richiede di garantire l'efficacia della cooperazione transfrontaliera in tale settore, detto regolamento ha l'obiettivo di introdurre delle norme che obblighino gli Stati membri a riconoscere i provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nell'ambito di procedimenti in materia penale. Tale meccanismo è fondato sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia penale, e si propone di contribuire a mantenere e a sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia rafforzando tale cooperazione.
60. In particolare, conformemente al principio del riconoscimento reciproco, sotteso all'economia generale del regolamento 2018/1805, uno Stato membro è tenuto, in linea di principio, in forza dell'articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, letto alla luce dei suoi considerando 12 e 31, a riconoscere, senza ulteriori formalità, i provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro che gli siano stati trasmessi conformemente all'articolo 14 del regolamento in parola e ad adottare le misure necessarie alla loro esecuzione, allo stesso modo dei provvedimenti di confisca emessi a livello nazionale, tranne che nei casi espressamente previsti da detto regolamento e, segnatamente, dall'articolo 19 di quest'ultimo, il quale enuncia i motivi per i quali uno Stato membro può decidere di non riconoscere e di non eseguire un provvedimento di confisca.
61. Tra questi motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione figura quello previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, a norma del quale l'autorità di esecuzione di uno Stato membro può decidere di non riconoscere e di non dare esecuzione a un provvedimento di confisca emesso in un altro Stato membro nel caso in cui, in situazioni eccezionali, sussistano seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione di tale provvedimento comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso di specie, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.
62. Ne consegue che il legislatore dell'Unione ha previsto, con tale articolo 19, paragrafo 1, lettera h), un motivo specifico di non riconoscimento e di non esecuzione di un provvedimento di confisca, che mira a garantire il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta e che concretizza l'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, secondo il quale quest'ultimo non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall'articolo 6 TUE.
63. A tal riguardo, dalla formulazione stessa dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, ripresa anche al considerando 34 di tale regolamento, risulta che tale disposizione si riferisce al rischio che l'esecuzione di un provvedimento di confisca comporti «nelle particolari circostanze del caso», una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale sancito dalla Carta.
64. Pertanto, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, e come sostenuto anche dalla Commissione europea all'udienza dinanzi alla Corte, il legislatore dell'Unione, istituendo tale motivo specifico di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di un provvedimento di confisca per violazione dei diritti fondamentali, ha inteso esigere che l'autorità di esecuzione dello Stato membro interessato proceda unicamente a un esame individualizzato dell'esistenza di un rischio di una siffatta palese violazione di un diritto fondamentale.
65. In particolare, l'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 non impone che un siffatto esame individualizzato sia obbligatoriamente preceduto dalla constatazione, da parte dell'autorità di esecuzione dello Stato membro interessato, che, nello Stato membro di emissione, esistono carenze sistemiche o generalizzate oppure carenze che incidono più specificamente su un gruppo identificabile di persone. Tale constatazione è invece richiesta dalla Corte nell'ambito dell'esame in due fasi distinte che, in linea di principio, deve essere condotto, nel contesto delle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, al fine di valutare, nel corso di un procedimento di esecuzione di un mandato d'arresto europeo nonché di un procedimento di riconoscimento e di esecuzione di una sentenza di condanna penale, l'effettiva esistenza del rischio di una violazione dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 4, 7, 24 e 47 della Carta (v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti da 88 a 94; del 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen, C‑819/21, EU:C:2023:841, punti da 25 a 30, nonché del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punti da 52 a 54 e giurisprudenza citata).
66. Tale esame in due fasi deriva, in assenza di un motivo specifico di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione a titolo della violazione dei diritti fondamentali enunciato dal legislatore dell'Unione, dall'interpretazione della disposizione generale contenuta, rispettivamente, nell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e nell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, che corrispondono all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805, citato al punto 62 della presente sentenza.
67. Orbene, occorre constatare che, con l'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento, il legislatore dell'Unione ha fatto la scelta esplicita, per quanto riguarda il regime di riconoscimento e di esecuzione dei provvedimenti di confisca, di concretizzare la suddetta disposizione generale in un siffatto motivo specifico di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione che è fondato su modalità di esame sue proprie, le quali impongono unicamente una valutazione individualizzata dell'esistenza di un rischio di palese violazione dei diritti fondamentali.
68. Date tali circostanze, anche se, nell'ambito di un esame individualizzato, l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate oppure di carenze che incidono più specificamente su un gruppo identificabile di persone per quanto riguarda il rispetto, nello Stato membro di emissione, dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, potrebbe, se del caso, essere tale da contribuire a dimostrare l'esistenza di un rischio di palese violazione di tali diritti, resta il fatto che l'autorità di esecuzione di uno Stato membro non è tenuta ad effettuare l'esame in due fasi distinte, quale evocato al punto 65 della presente sentenza, al fine di poter invocare il motivo specifico di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di un provvedimento di confisca, contemplato dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805.
69. Ciò premesso, occorre, da un lato, rilevare, al pari dell'avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, che tale disposizione, circoscrivendo il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione che essa enuncia a - secondo la sua espressa formulazione - «situazioni eccezionali» e richiedendo la prova dell'esistenza di «seri motivi» per ritenere, sulla base di «elementi specifici e oggettivi», che l'esecuzione di un provvedimento di confisca comporterà «una palese violazione» di un diritto fondamentale pertinente sancito dalla Carta, prevede condizioni rigorose nonché una soglia elevata di gravità di una siffatta violazione.
70. Dall'altro lato, un siffatto motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione, in quanto costituente un'eccezione ai principi di riconoscimento e di fiducia reciproci sui quali si fonda il sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, deve essere interpretato restrittivamente [v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull'interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 37 e giurisprudenza citata].
71. Nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga sul rispetto, nello Stato membro di emissione, dei diritti fondamentali del soggetto colpito dal provvedimento di confisca controverso, in quanto tale soggetto non sarebbe stato invitato a partecipare a tutte le fasi del procedimento penale che ha condotto all'adozione di tale provvedimento, non sarebbe stato informato del suo diritto di avvalersi di un avvocato durante l'intero procedimento e non avrebbe ricevuto notifica, in una lingua da esso compresa, del testo integrale della sentenza che ha pronunciato detto provvedimento.
72. A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che, in particolare, la direttiva 2014/42 obbliga gli Stati membri, come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 1, a introdurre norme minime comuni relative al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato, al fine, in particolare, di facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie di confisca adottate nell'ambito di procedimenti penali (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, 1Dream e a. (C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23, EU:C:2024:823, punti 72 e 73 nonché giurisprudenza citata).
73. Così, l'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le persone interessate dalle misure previste da detta direttiva, le quali, secondo la giurisprudenza della Corte, includono non solo quelle riconosciute colpevoli di un reato, ma anche i terzi i cui beni sono colpiti da un provvedimento di confisca (sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura - Varna, C‑845/19 e C‑863/19, EU:C:2021:864, punto 76), abbiano diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo per tutelare i loro diritti.
74. In particolare, in conformità all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2014/42, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a garantire che ciascun provvedimento di confisca sia motivato e comunicato all'interessato. Essi devono parimenti disporre che vi sia l'effettiva possibilità per il soggetto nei confronti del quale è stata disposta la confisca di impugnare il provvedimento dinanzi a un organo giudiziario. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 7, della stessa direttiva dispone, da un lato, che, fatte salve le direttive 2012/13 e 2013/48, le persone i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca hanno diritto di avvalersi di un avvocato durante l'intero procedimento di confisca, al fine di esercitare i propri diritti relativamente all'identificazione dei proventi e dei beni strumentali, e, dall'altro, che le persone interessate sono informate di tale diritto.
75. Inoltre, come risulta dal considerando 18 del regolamento 2018/1805, i diritti procedurali garantiti da diverse altre direttive menzionate in tale considerando si applicano ai procedimenti penali rientranti nell'ambito di applicazione di tale regolamento per quanto riguarda gli Stati membri vincolati da tali direttive.
76. In ogni caso, indipendentemente dai limiti dell'ambito di applicazione degli atti di diritto derivato menzionati ai punti 72 e 75 della presente sentenza, le garanzie previste dalla Carta devono, come sottolineato anche dal considerando 18 del regolamento 2018/1805, applicarsi a tutte le procedure rientranti nell'ambito di applicazione di tale regolamento.
77. Così, l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta si impone agli Stati membri allorquando questi si pronunciano su una domanda di riconoscimento e di esecuzione di un provvedimento di confisca in applicazione del regolamento 2018/1805, dato che, nel far ciò, essi attuano il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
78. Tra tali diritti fondamentali figurano, segnatamente, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, enunciato all'articolo 47 della Carta, il quale è costituito da diversi elementi che comprendono, in particolare, i diritti della difesa, il principio della parità delle armi, il diritto di ricorso ad un giudice, nonché il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare (sentenza del 26 luglio 2017, Sacko, C‑348/16, EU:C:2017:591, punto 32 e giurisprudenza citata). Il diritto ad un ricorso effettivo, il diritto di accesso a un giudice imparziale e i diritti della difesa sono, d'altronde, esplicitamente contemplati dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805.
79. Secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia penale, la responsabilità di garantire tali diritti fondamentali incombe, in prima battuta, allo Stato membro di emissione (v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punti 32 e 52 nonché giurisprudenza citata).
80. Ne consegue che, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 93 delle sue conclusioni, il soggetto colpito da un provvedimento di confisca non può, qualora non abbia utilizzato i mezzi di ricorso da lui esperibili nello Stato membro di emissione, essere considerato quale soggetto trovantesi in una situazione eccezionale caratterizzata dalla presenza di elementi specifici e oggettivi tali da costituire seri motivi per ritenere che l'esecuzione di tale decisione comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso di specie, una palese violazione di un diritto fondamentale sancito dalla Carta, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, salvo che esso possa dimostrare che circostanze particolari rendevano impossibile o, quanto meno, eccessivamente difficile, per lui, l'esercizio dei suddetti mezzi di ricorso, o addirittura che dette circostanze pregiudicavano il carattere effettivo di questi ultimi.
81. Nel caso di specie, in base agli elementi contenuti nella decisione di rinvio, risulta, da un lato, che l'articolo 500 dello ZKP prevede, in caso di misure di confisca, il diritto, per le persone giuridiche, di essere ascoltate tramite il loro rappresentante, sia nel procedimento preliminare sia all'udienza principale, nonché il diritto, per tale rappresentante, di produrre prove e di porre domande. Dall'altro lato, l'articolo 498.a, paragrafi 3 e 4, dello ZKP enuncia che una copia autenticata del provvedimento di confisca di cui a tale articolo è consegnata al proprietario dei beni confiscati se la sua identità è nota e che quest'ultimo dispone di un diritto di ricorso avverso tale decisione. Tuttavia, dalla medesima decisione di rinvio risulta che, sebbene la società D., tramite il suo avvocato, abbia proposto un ricorso avverso dei provvedimenti di congelamento adottati nei suoi confronti, essa non ha, per contro, esperito i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione dello Stato membro di emissione al fine di contestare il provvedimento di confisca controverso.
82. Date tali circostanze, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, una persona giuridica, come la società D., può, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 92 delle sue conclusioni, far valere, nella fase del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di confisca che la riguarda, la presunta violazione dei suoi diritti fondamentali, indicata al punto 53 della presente sentenza, nel corso del procedimento che ha portato all'adozione di tale provvedimento nello Stato membro di emissione, invocando il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, soltanto qualora possa dimostrare l'esistenza di circostanze particolari che hanno reso impossibile o, quanto meno, eccessivamente difficile, per essa, l'esercizio dei suddetti mezzi di ricorso, pregiudicando il loro carattere effettivo.
83. A tal riguardo, come rilevato ai punti 41, 42 e 44 della presente sentenza, risulta dalla decisione di rinvio che, da un lato, il giudice del rinvio si chiede se alla società D. avrebbe dovuto essere notificato il testo completo della sentenza dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor), del 27 maggio 2020, che ha pronunciato il provvedimento di confisca controverso, al fine di garantire a detta società un processo equo. Dall'altro lato, nei limiti in cui la società D. contesta, nell'ambito del procedimento principale, che degli estratti di tale sentenza e delle informazioni relative ai mezzi di impugnazione disponibili nello Stato membro di emissione le siano stati effettivamente notificati il 13 ottobre 2020, tale giudice si chiede se esso possa verificare il reale contenuto di tale notifica e se, in tale contesto, esso debba consultare l'autorità di emissione.
84. Secondo una costante giurisprudenza, il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva impone non soltanto la garanzia di un ricevimento reale ed effettivo delle decisioni, vale a dire la notifica di queste ultime al loro destinatario, ma anche che una siffatta notifica consenta a quest'ultimo di conoscere con esattezza le ragioni sulle quali si fonda la decisione adottata nei suoi confronti, nonché i mezzi di ricorso avverso una siffatta decisione e il termine a tal fine assegnato, affinché egli sia in grado di difendere efficacemente i suoi diritti e di decidere con piena cognizione di causa se sia utile impugnare la decisione in questione (sentenza del 6 ottobre 2021, Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, C‑338/20, EU:C:2021:805, punto 34 e giurisprudenza citata).
85. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta, come rilevato al punto 40 della presente sentenza, che il certificato di confisca di cui trattasi nel procedimento principale, trasmesso dall'autorità di emissione conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2018/1805, contiene l'indicazione secondo cui gli estratti della sentenza che ha pronunciato il provvedimento di confisca controverso, relativi all'introduzione, al dispositivo, alla parte della motivazione relativa ai proventi confiscati e alla menzione dei mezzi di ricorso, sono stati notificati, accompagnati da una traduzione in lingua croata, alla società D.
86. Orbene, la notifica di tali estratti della sentenza che ha pronunciato il provvedimento di confisca controverso, purché sia stata effettuata presso la società D., appare, in linea di principio, idonea a consentire a tale società di esperire effettivamente i mezzi di ricorso di cui essa disponeva nello Stato membro di emissione al fine di far valere la presunta violazione dei suoi diritti fondamentali che avrebbe viziato il procedimento che ha portato all'adozione di detto provvedimento. Infatti, come risulta dai punti da 22 a 29 della presente sentenza, il provvedimento di confisca controverso era fondato su reati diversi da quello per il quale tale sentenza ha pronunciato l'assoluzione dei quattro imputati interessati. Entro questi limiti, non sembra che la notifica alla società D. delle parti di detta sentenza relative a quest'ultimo reato e a tale assoluzione fosse indispensabile per l'esercizio effettivo dei suddetti mezzi di ricorso, circostanza la cui verifica incombe al giudice del rinvio.
87. Quanto alla circostanza che la società D. contesta dinanzi al giudice del rinvio che tale notifica abbia effettivamente avuto luogo, occorre rilevare che, poiché il certificato di confisca è destinato a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni di confisca, e tenuto conto della fiducia reciproca che i giudici degli Stati membri devono nutrire, l'autorità di esecuzione doveva fare affidamento sulle indicazioni contenute in tale certificato in assenza di elementi sufficientemente specifici e oggettivi tali da far dubitare della loro credibilità (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punto 115 e giurisprudenza citata).
88. In ogni caso, se, sulla base di elementi specifici e oggettivi, e nonostante le indicazioni contenute in un siffatto certificato, il giudice del rinvio dovesse nutrire un dubbio quanto alla notifica del provvedimento di confisca controverso o, più in generale, quanto al rispetto dei diritti fondamentali del soggetto interessato nel corso del procedimento sfociato nell'adozione di tale provvedimento, esso sarebbe tenuto, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805, prima di decidere di non riconoscere o di non eseguire, in tutto o in parte, il provvedimento in questione, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento, a consultare l'autorità di emissione e, se del caso, a chiederle di fornire senza indugio tutte le informazioni necessarie al fine di stabilire se tali dubbi siano fondati o meno.
89. In tale contesto, occorre ancora rilevare che, all'udienza dinanzi alla Corte, la Commissione ha fatto valere che, a seguito della consultazione del fascicolo nazionale relativo al procedimento principale, essa ha constatato che alcune parti della sentenza che ha pronunciato il provvedimento di confisca controverso erano illeggibili a causa di una cattiva qualità della stampa.
90. In proposito occorre ricordare, per qualsiasi finalità ciò occorra, che, in forza della lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 19 del regolamento 2018/1805, l'autorità di esecuzione di uno Stato membro può anche decidere di non riconoscere e di non eseguire un provvedimento di confisca qualora il certificato di confisca, quale previsto dall'articolo 17 e dall'allegato II di tale regolamento, sia incompleto o manifestamente inesatto e tale certificato non sia stato completato dopo la consultazione obbligatoria di cui al paragrafo 2 di tale articolo 19.
91. Invero, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2018/1805, detto certificato di confisca costituisce, in linea di principio, il mezzo mediante il quale qualsiasi provvedimento di confisca deve essere trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di tale provvedimento.
92. Ciò premesso, gli Stati membri possono, in forza dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805, effettuare una dichiarazione secondo cui, qualora un siffatto certificato sia loro trasmesso a tal fine, l'autorità di emissione deve trasmettere, unitamente a tale certificato, anche il provvedimento di confisca originale o una sua copia autenticata. Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che la Repubblica di Croazia ha effettuato una siffatta dichiarazione.
93. In un caso del genere, poiché l'articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento impone il riconoscimento e l'esecuzione di qualsiasi provvedimento di confisca purché questo sia stato trasmesso «a norma dell'articolo 14» di tale regolamento, l'illeggibilità del testo della sentenza che pronuncia il provvedimento di confisca originale o della sua copia autenticata può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.
94. Tuttavia, come risulta dalla formulazione stessa di quest'ultima disposizione e come si è rilevato al punto 88 della presente sentenza, l'autorità di esecuzione è tenuta, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805, prima di adottare una decisione di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di un provvedimento di confisca, a consultare l'autorità di emissione affinché quest'ultima le trasmetta una versione leggibile del provvedimento di confisca originale o della copia autenticata di quest'ultimo. Tale obbligo di consultazione discende anche dall'articolo 25 di detto regolamento, il cui paragrafo 1 prevede che l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultino senza indugio, se necessario, al fine di garantire l'applicazione efficace del suddetto regolamento, avvalendosi di qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato, e il cui paragrafo 2 contempla per l'appunto i casi di difficoltà relative alla trasmissione o all'autenticazione di qualsiasi documento necessario all'esecuzione di un provvedimento di confisca.
95. È quindi solo in assenza della trasmissione da parte dell'autorità di emissione di una versione leggibile del testo del provvedimento di confisca originale o della sua copia autenticata entro un termine ragionevole che l'autorità di esecuzione potrebbe rifiutare di riconoscere e di eseguire il provvedimento di confisca di cui trattasi per il motivo enunciato all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2018/1805.
96. Alla luce di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, letto in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento e alla luce dell'articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che l'autorità di esecuzione di uno Stato membro non può rifiutare di riconoscere e di eseguire un provvedimento di confisca in ragione dell'asserita violazione, nello Stato membro di emissione, dei diritti fondamentali del soggetto colpito da tale provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, di detto regolamento, qualora tale soggetto, che abbia effettivamente ricevuto la notifica, in una lingua a lui comprensibile, di parti della sentenza che ha pronunciato il provvedimento di cui sopra sufficienti per consentirgli di proporre un ricorso avverso quest'ultimo, non si sia avvalso dei mezzi di ricorso di cui disponeva nello Stato membro di emissione al fine di contestare il provvedimento di confisca summenzionato.
Sulle spese
97. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L'articolo 1, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 2, punto 2 e punto 3, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, devono essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica a un provvedimento di confisca emesso, a seguito di un procedimento penale, in una sentenza che assolve gli imputati dal reato oggetto di tale procedimento e constata che i beni da confiscare costituiscono il provento di un reato diverso da quest'ultimo, al quale ha partecipato una persona diversa dagli imputati assolti, contro la quale non è stato formulato alcun atto di imputazione.
2) L'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, letto in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento e alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che l'autorità di esecuzione di uno Stato membro non può rifiutare di riconoscere e di eseguire un provvedimento di confisca in ragione dell'asserita violazione, nello Stato membro di emissione, dei diritti fondamentali del soggetto colpito da tale provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, di detto regolamento, qualora tale soggetto, che abbia effettivamente ricevuto la notifica, in una lingua a lui comprensibile, di parti della sentenza che ha pronunciato il provvedimento di cui sopra sufficienti per consentirgli di proporre un ricorso avverso quest'ultimo, non si sia avvalso dei mezzi di ricorso di cui disponeva nello Stato membro di emissione al fine di contestare il provvedimento di confisca summenzionato.