Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione III
Sentenza 4 febbraio 2026, n. 134
Presidente: Moro - Estensore: Iacobellis
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 2 novembre 2025 e depositato in pari data, l'extracomunitario ricorrente - cittadino pakistano - ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio- inadempimento serbato dalla Prefettura di Lecce sull'istanza presentata, a mezzo pec, in data 22 settembre 2025, volta a chiedere l'inserimento del ricorrente, in quanto richiedente asilo non abbiente, all'interno di un progetto di accoglienza governativa, ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 142/2015; nonché l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso, con fissazione del relativo termine e la nomina, fin da ora, in caso di inosservanza, di un Commissario che provveda in via sostitutiva.
Il ricorrente ha premesso in punto di fatto:
- di essere fuggito dal suo paese di origine, il Pakistan, nell'aprile del 2022 e di aver raggiunto l'Italia il 7 febbraio 2025, manifestando immediatamente la volontà di presentare domanda di protezione internazionale;
- che la relativa domanda è stata poi formalizzata dinanzi alla Questura di Lecce in data 18 settembre 2025 e che, all'atto della verbalizzazione della domanda, ha indicato un domicilio privato, sito in Copertino, alla Via [omissis], presso il quale è risultato quasi subito impossibile proseguire l'ospitalità;
- che in data 22 settembre 2025, si è, quindi, rivolto al suo difensore, segnalando che la sua ospitalità presso l'abitazione sopra indicata non sarebbe potuta proseguire, la sua condizione di indigenza e la necessità di essere inserito all'interno di un progetto di accoglienza;
- che tramite il suo difensore, ha, quindi, presentato alla Prefettura di Lecce, a mezzo pec, una richiesta urgente di inserimento all'interno di una struttura di cui al d.lgs. n. 142/2015;
- che l'Amministrazione non ha fornito riscontro alla sopracitata richiesta;
- che, successivamente, rimasto senza un domicilio e in condizioni di indigenza, in data 22 ottobre 2025, attraverso il suo difensore ha inviato un sollecito alla Prefettura di Lecce, insistendo per la definizione dell'istanza presentata, rimasta ancora senza riscontro.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure: violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1991 e della disciplina di cui al d.lgs. n. 142/2015, in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
L'11 novembre 2025, si è costituita in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
Nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Con un'unica doglianza, il ricorrente lamenta la violazione dell'obbligo di concludere con un provvedimento tempestivo ed espresso il procedimento volto a chiedere l'inserimento del ricorrente, in quanto richiedente asilo non abbiente, all'interno di un progetto di accoglienza governativa, ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 142/2015; nonché l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
La censura è fondata.
In via di generale, il Collegio osserva che, per costante orientamento, il rimedio processuale del ricorso contra silentium è diretto ad accertare la violazione da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di provvedere su un'istanza del privato; l'esperibilità dell'azione, pertanto, è condizionata al riscontro di un perdurante e antidoveroso contegno inerte da parte del soggetto pubblico, senza che venga ulteriormente in rilievo il contenuto discrezionale o meno del provvedimento richiesto (ex multis, C.d.S., Sez. IV, sentt. nn. 1559/2020 e 8810/2019).
Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha correttamente individuato il fondamento normativo dell'obbligo della P.A. di pronunciarsi con un provvedimento espresso, richiamando, oltre alla disciplina generale di cui all'art. 2 della l. n. 241/1990, la normativa che attiene alla all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che trova la propria disciplina nella direttiva 2013/33/UE e nel d.lgs. n. 142/2015 che mirano proprio ad assicurare la tempestiva erogazione di misure di accoglienza per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale competente, fino al momento della decisione.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene, infatti, che il termine pari a trenta giorni di cui all'art. 2, comma 2, della l. 241/1990, deve reputarsi applicabile anche al silenzio-inadempimento sulle domande di accesso alle misure di accoglienza stante l'assenza di un diverso termine previsto dalla legge o dall'Amministrazione ai sensi del successivo comma 3 (ex multis C.d.S., Sez. III, 20 giugno 2024, n. 5503; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 30 aprile 2025, n. 173; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 2 luglio 2025, n. 2523).
Condivisibile giurisprudenza, al riguardo, ritiene che non possa trovare applicazione al caso di specie la previsione dettata dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo de quo (ai sensi del quale «nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione») nella lettura che ne è stata data dal Consiglio di Stato secondo cui la norma, nei procedimenti in materia di cittadinanza ed immigrazione, «nel non subordinare la sua applicazione a condizioni procedurali espresse e specifiche, rivela una immediata e incondizionata portata applicativa, nel senso che non occorre l'emanazione di disposizioni regolamentari affinché si ritenga senz'altro applicabile il termine di 180 giorni per la durata del procedimento» (cfr. C.d.S., Sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578).
Questo Tribunale, dunque, tenuto conto del complesso normativo sopra richiamato, osserva che dai procedimenti "riguardanti l'immigrazione" devono essere esclusi quelli che attengono all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in quanto un termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento priverebbe di significato misure che sono necessariamente correlate alla procedura di concessione della protezione internazionale, tant'è che, in forza di quanto previsto all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015, esse «si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale».
Sulla base delle superiori considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Lecce relativamente all'istanza di volta a chiedere l'inserimento del ricorrente, in quanto richiedente asilo non abbiente, all'interno di un progetto di accoglienza governativa, ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 142/2015, presentata dalla parte ricorrente e, per l'effetto, deve essere ordinato all'Amministrazione di provvedere sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente mediante l'emanazione di un provvedimento espresso e congruamente motivato, senza vincolo di contenuto, entro il termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
3. Va disattesa - allo stato - la richiesta di nomina di un Commissario ad acta, poiché non sono emersi elementi che inducano a ritenere che l'Amministrazione intimata resti ulteriormente inerte.
4. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- ordina alla Prefettura di Lecce di adottare un provvedimento espresso sull'istanza presentata dal ricorrente entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte interessata.