Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-bis
Sentenza 2 febbraio 2026, n. 1895
Presidente ed Estensore: Caputi
FATTO E DIRITTO
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l'annullamento.
In particolare, la contestazione riguarda il punteggio e la posizione del ricorrente nell'ambito del concorso indicato in epigrafe, nonché talune regole della procedura.
2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio avversando e contestando le tesi del ricorrente e chiedendone il respingimento. In particolare è stata depositata in giudizio una relazione illustrativa.
3. In corso di causa è stato integrato il contraddittorio.
4. All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei limiti e termini di cui appresso.
6. Il ricorrente ha partecipato al concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A001 - Arte e Immagine, nella Regione Lazio, ma non è risultato tra i vincitori utilmente collocati in graduatoria per l'immissione in ruolo, anche a seguito della rideterminazione dei posti disponibili. Egli contesta, con i due motivi di ricorso che possono essere scrutinati cumulativamente stante le relative correlazioni, la mancata applicazione della riserva del 30% prevista dal bando per i candidati con almeno tre annualità di servizio e la mancata valutazione di un titolo di studio, che avrebbe comportato l'attribuzione di ulteriore punteggio.
6.1. In relazione alla riserva del 30%, l'Amministrazione sostiene che la graduatoria è stata formata nel pieno rispetto delle disposizioni del bando, che prevedono la redazione della graduatoria dei vincitori entro il limite dei posti messi a concorso, tenendo conto delle quote di riserva solo per i candidati che ne abbiano correttamente fatto richiesta.
Nel caso di specie, il ricorrente, pur avendo dichiarato le annualità di servizio per le quali ha ottenuto il relativo punteggio, non ha contrassegnato l'apposita opzione nella domanda di partecipazione che consentiva di avvalersi della riserva del 30%.
La domanda, che ha valore di autocertificazione, sarebbe stata quindi legittimamente valutata dal "sistema" senza l'applicazione di alcuna riserva, essendo onere del candidato verificare la correttezza e completezza dei dati inseriti prima dell'invio definitivo.
7. La posizione dell'Amministrazione sotto il profilo in esame non è convincente.
È vero che il ricorrente è stato poco diligente nel compilare la domanda di partecipazione e che non ha ivi inserito la richiesta di usufruire della riserva del 30%, ma è altrettanto vero che in altra parte della sua domanda di partecipazione il requisito richiesto ai predetti fini è stato dichiarato, tanto che gli è stato attribuito il relativo punteggio.
La dichiarazione del requisito in parola e la stretta connessione tra esso ed il titolo preferenziale, nonché la configurazione complessiva della lex specialis di concorso, non lasciano dubbi in ordine a quale fosse realmente la volontà e l'interesse del ricorrente.
Al riguardo, deve osservarsi che, come principio generale, nelle procedure non automatizzate la indicazione di un requisito in una parte "erronea" del modulo non preclude di per sé la valutazione dello stesso ai fini concorsuali.
Secondo la giurisprudenza, la dichiarazione resa, al di là del nomen e della forma utilizzata, qualora sia completa dei requisiti di validità (ed efficacia) richiesti dalla normativa, impone all'Amministrazione la relativa considerazione e valutazione, non potendo quest'ultima omettere il rilievo dei titoli in questione comunque allegati (cfr. sentenze T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 19 gennaio 2022, n. 636; C.d.S., Sez. V, 25 marzo 2020, n. 2091).
8. Ad avviso del Collegio, identico principio deve valere nelle procedure automatizzate in cui non può essere pretermessa la riserva di umanità.
In particolare, la questione relativa all'uso di strumenti automatizzati nell'adozione di decisioni amministrative deve essere esaminata alla luce del complessivo quadro normativo e giurisprudenziale disciplinante la materia.
In tale ottica, vale anzitutto osservare che né la legge n. 132/2025, né il regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (c.d. AI Act) risultano direttamente applicabili ratione temporis al procedimento in esame, in cui il bando è del 6 dicembre 2023 ed il principale provvedimento impugnato è del 26 novembre 2024.
L'AI Act, pur essendo entrato formalmente in vigore il 1° agosto 2024, prevede infatti un regime di applicazione differita con riferimento agli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio - tra cui quelli concernenti la supervisione umana di cui all'art. 14 - destinati a trovare applicazione generale solo a decorrere dal 2 agosto 2026. Ne consegue che tali disposizioni non possono essere invocate come parametro immediatamente vincolante per la legittimità dell'azione amministrativa nella presente controversia, pur rientrando detta azione nel campo applicativo del combinato disposto dell'art. 6 e dell'allegato III della menzionata fonte normativa.
Tuttavia, ciò non esclude che dal regolamento (UE) 2024/1689 possano trarsi criteri interpretativi rilevanti, in quanto espressivi di principi dell'ordinamento dell'Unione destinati a orientare l'azione degli Stati membri e (quantomeno) dell'Amministrazione secondo il principio del c.d. effetto "verticale". Sul punto, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE ha più volte affermato che le normative dell'Unione (in particolare le direttive, ma identico ragionamento, mutatis mutandis, deve valere quanto ai regolamenti non immediatamente efficaci), qualora non ancora applicabili, possono produrre un parziale effetto anticipatorio, imponendo alle autorità nazionali di evitare interpretazioni e prassi manifestamente incompatibili con gli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo.
In particolare, la Corte ha chiarito che, nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'entrata in vigore o l'applicazione di una normativa UE, gli Stati membri sono tenuti a non compromettere gravemente il risultato prescritto dalla normativa stessa (Corte di giustizia UE, 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, punto 45). Analogamente, è stato affermato che i giudici nazionali devono privilegiare, ove possibile, un'interpretazione conforme ai principi emergenti dal diritto dell'Unione, anche prima della piena efficacia delle nuove disposizioni (cfr. Corte di giustizia, 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler, punto 123). Tale divieto è espressione del più generale obbligo di stand-still, il quale impone agli Stati membri, in pendenza del termine di recepimento, di astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo prescritto dalla direttiva stessa (cfr. Corte di giustizia, 8 maggio 2003, causa C-14/02, ATRAL, punto 58; 10 novembre 2005, causa C-316/04, Milieufederatie, punto 42; 26 maggio 2011, cause da C-165/09 a C-167/09, Stichting Natuur en Milieu e a., punto 78; 11 settembre 2012, causa C-43/10, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a., punto 57).
Alla luce di tali principi, il regolamento (UE) 2024/1689, pur non direttamente applicabile, assume rilevanza quale fonte di indirizzo interpretativo, nella parte in cui, nel combinato disposto dell'art. 6 e dell'allegato III, qualifica come "ad alto rischio" i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici e impone, quale requisito strutturale, l'esistenza di una supervisione umana effettiva, idonea a consentire il controllo, l'intervento e la correzione del funzionamento del sistema.
In secondo luogo, resta centrale, e con forza giuridica autonomamente dirimente, il quadro normativo e giurisprudenziale attualmente vigente nell'ordinamento domestico.
In tale ambito, il principio di controllo umano delle decisioni automatizzate trova solido fondamento:
(i) negli artt. 3, 24 e 97 Cost., che impongono il rispetto dei principi di uguaglianza, diritto di difesa, imparzialità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa;
(ii) nella legge n. 241/1990, in particolare negli artt. 1 e 3, che richiedono che l'azione amministrativa sia sorretta da motivazione intelligibile e verificabile, e negli artt. 7 ss. e 22 ss., che tutelano la partecipazione procedimentale e il diritto di accesso;
(iii) nel codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), che consente l'uso di strumenti informatici e automatizzati solo in quanto funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico e nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e centralità della persona.
A tali fonti si affianca un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui l'algoritmo, ove utilizzato dall'Amministrazione, costituisce un atto amministrativo informatico e non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale a un sistema automatico, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da profili valutativi o discrezionali.
In tal senso, il Consiglio di Stato ha affermato che l'utilizzo di procedure algoritmiche è legittimo solo se l'Amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione, restando esclusa l'adozione di determinazioni amministrative basate su meccanismi caratterizzate dalla mera automazione (C.d.S., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472; 8 aprile 2019, n. 2270).
In conclusione, pur dovendosi escludere l'applicazione diretta, nella causa che occupa, sia della legge n. 132/2025 sia del regolamento (UE) 2024/1689, deve ritenersi che l'azione amministrativa resti comunque vincolata al rispetto dei principi costituzionali, legislativi e giurisprudenziali sopra richiamati. Il regolamento sull'intelligenza artificiale, inoltre, può legittimamente essere utilizzato quale parametro interpretativo evolutivo, idoneo a rafforzare l'esigenza di trasparenza, controllo umano e sindacabilità delle decisioni automatizzate, in coerenza con l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza nazionale ed europea.
9. Nel caso di specie, pertanto, la mancata considerazione del requisito posseduto dal ricorrente, in quanto il sistema non ha rilevato la relativa sussistenza, nonostante la stessa sia stata comunicata nella domanda, seppure in una parte difforme da quella prevista, non può essere considerata legittima.
Come già visto, difatti, il principio di autoresponsabilità del candidato è attenuato nelle procedure non automatizzate qualora sussistano sufficienti elementi addotti dallo stesso nell'ambito della domanda di partecipazione a comprova del requisito, ne consegue che identica regola deve valere nelle procedure algoritmiche in virtù del principio della riserva di umanità o human oversight.
Il ricorso deve dunque essere accolto sotto tale profilo.
10. Venendo alla mancata attribuzione al ricorrente di ulteriore punteggio per il diploma di laurea di vecchio ordinamento conseguito presso l'Accademia di belle arti, ritiene il Collegio che l'Amministrazione abbia correttamente omesso la valutazione di tale titolo perché costituente parte del titolo di accesso alla procedura concorsuale.
Esso, infatti, era propedeutico al conseguimento del diploma accademico di II livello, successivamente ottenuto dal ricorrente e indicato come titolo di accesso alla classe di concorso A001. La normativa concorsuale consente l'attribuzione di punteggio aggiuntivo solo per titoli ulteriori rispetto a quello di accesso e non per titoli che ne costituiscono presupposto o parte integrante. Lo stesso ricorrente, nella domanda di partecipazione, ha confermato il carattere propedeutico del diploma di primo livello rispetto a quello di secondo livello.
Nel complesso, quindi, per il profilo in esame, l'operato dell'Amministrazione risulta conforme al bando e alla normativa di riferimento, con conseguente infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente.
11. Parimenti da respingere sono le contestazioni relative alla mancata predisposizione di una graduatoria degli idonei o comprendente anche gli idonei, ed al riguardo si può fare rinvio ex art. 74 c.p.a. alla giurisprudenza della Sezione che ha più volte chiarito le ragioni della legittimità di tale modus operandi dell'Amministrazione.
In particolare, la disciplina del concorso, prevista sia dal bando sia dalla normativa primaria (d.l. 73/2021), stabilisce legittimamente la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori e non di quella degli idonei.
La correttezza di tale impostazione è stata più volte confermata dalla giurisprudenza (i.a. C.d.S., Sez. VI, 1° aprile 2025, n. 2737; T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 2 agosto 2024, n. 15647) che ne ha riconosciuto la coerenza in particolare con la natura delle procedure PNRR, caratterizzate da esigenze di celerità, semplificazione e validità temporale limitata delle graduatorie.
La mancata pubblicazione di un elenco degli idonei non è irragionevole, né lesiva dei principi di trasparenza e buon andamento, anche perché i candidati possono comunque esercitare il diritto di accesso agli atti per conoscere il proprio punteggio e l'eventuale scorrimento.
L'operato del Ministero e degli Uffici scolastici regionali è quindi conforme alla lex specialis e alla legge, che consentono esclusivamente l'integrazione della graduatoria dei vincitori in caso di rinunce, senza prevedere una graduatoria generale di merito (pur non ostando ad operazioni tese a garantire ulteriore trasparenza o a facilitare l'evasione di richieste di accesso agli atti).
Non risulta, inoltre, che al ricorrente sia stato concretamente impedito di conoscere la propria posizione e del resto nulla sembra ostare ad un accesso agli atti che miri a conoscere il nominativo ed il punteggio dei candidati compresi tra la sua posizione e l'ultimo dei vincitori.
12. Alla luce delle ragioni che precedono il ricorso va in parte accolto, nei termini delineati in precedenza, ed in parte respinto.
13. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione quanto al riconoscimento del titolo di riserva, lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.