Corte di cassazione
Sezione V penale
Sentenza 8 gennaio 2026, n. 1049

Presidente: Miccoli - Estensore: Romano

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 6 novembre 2025 il Giudice di pace di Oristano, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, ha disposto la terza proroga, per ulteriori tre mesi, del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Macomer disposto nei confronti di B.M. dal Questore di Massa Carrara.

Avverso tale provvedimento B.M., per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, denunciando violazione di legge con riferimento all'art. 14, comma 6, d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 111 della Costituzione, nonché 117 Cost. in relazione agli artt. 3, 13 e 14 CEDU.

La Prima Sezione penale di questa Corte di cassazione, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso.

In particolare si è osservato che il Giudice di pace aveva adeguatamente motivato in modo giuridicamente corretto la propria ordinanza, affermando che era stato compiuto ogni ragionevole sforzo ai fini dell'allontanamento dello straniero, il quale, entrato illegalmente in Italia nel 2000, aveva fornito ben 21 alias nel corso della permanenza sul territorio nazionale e non aveva collaborato al fine di fornire un documento di identità, mentre la P.A. aveva tempestivamente inviato, il 13 febbraio 2025, la richiesta di identificazione dello straniero al Consolato generale del Marocco, cui erano seguiti solleciti il 6 marzo 2025, il 28 luglio 2025, il 16 settembre 2025 ed il 30 ottobre 2025. Risultavano, quindi, correttamente ed espressamente individuati i presupposti normativamente previsti legittimanti le proroghe successive alla prima, ossia, la mancata collaborazione dello straniero (che, avendo fornito ben 21 alias nel corso della sua permanenza nel territorio italiano e non avendo prodotto alcun documento di identità, aveva posto in essere un comportamento ostruzionistico, rendendo maggiormente difficoltosa la sua identificazione) e la diligenza dell'amministrazione che aveva tempestivamente richiesto al Consolato del Marocco l'identificazione del prevenuto, aveva risposto alle richieste formulate il 6 marzo 2025 dal citato Consolato, consegnando il 20 marzo 2025 i cartellini fotodattiloscopici originali, ed aveva poi ripetutamente sollecitato l'autorità estera.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. B.M., a mezzo del suo difensore munito di procura speciale, richiedendone la correzione e deducendo che la stessa costituisce l'effetto di un errore di fatto nel quale è incorsa la Prima Sezione penale.

A tal fine afferma in primo luogo che la Prima Sezione penale avrebbe erroneamente affermato l'inesistenza dell'ordinanza, la n. 1468 del 2025, emessa il 23 luglio 2025 da questa Corte di cassazione e citata nel ricorso a sostegno dell'impugnazione e, a difesa della reputazione del suo difensore, chiede che sia espunto il paragrafo n. 4 del provvedimento qui impugnato.

Inoltre, evidenzia che il principio affermato nell'ordinanza n. 1468 del 2025 era stato invocato a sostegno del ricorso per cassazione e la Prima Sezione penale avrebbe deciso in contrasto con esso.

L'avere il ricorrente, nel corso del tempo, fornito diversi alias alle autorità italiane era circostanza priva di rilievo, disponendo la Pubblica amministrazione delle sue fotografie e delle sue impronte digitali, dati che erano stati trasmessi alle autorità marocchine per accertare la sua identità, e neppure poteva affermarsi che egli avesse rifiutato di collaborare con le autorità italiane, poiché il suo trattenimento gli aveva impedito di procurarsi un documento idoneo ad identificarlo.

Quanto alla diligenza della P.A., questa si era limitata a reiterare i suoi solleciti alle autorità marocchine, senza informarsi sullo stato della pratica presso dette autorità e senza che la infruttuosità di tali tentativi avesse condotto all'apprestamento di attività o di strumenti diversi per pervenire alla sua identificazione e, in tale situazione, sulla base del principio affermato nell'ordinanza n. 1468 del 2025, la proroga doveva essere ritenuta illegittima.

Nel ricorso straordinario si riconosce che il provvedimento della Prima Sezione civile emesso il 23 luglio 2025 era stato erroneamente indicato nel ricorso per cassazione mediante indicazione del numero di registro generale, mentre il numero di raccolta generale attribuito a detta ordinanza è il n. 20794 del 2025, ma il ricorrente sostiene che tale errore non era di ostacolo all'esatta individuazione del provvedimento citato, ben potendo la Cancelleria della Prima Sezione penale chiederne copia al difensore; comunque, la sua data di pubblicazione era stata correttamente indicata ed una idonea ricerca avrebbe consentito la sua individuazione.

In ogni caso, le autorità marocchine avevano ricevuto i cartellini dattiloscopici relativi al ricorrente quanto meno già dal 20 marzo 2025 e da tale data la P.A. si era limitata a reiterare i solleciti, cosicché la sua condotta non poteva ritenersi diligente alla luce del principio di diritto affermato dall'ordinanza della Prima Sezione civile invocata dallo straniero.

Sussistendo un contrasto tra il principio affermato dalla Prima Sezione penale con il provvedimento qui impugnato e quello applicato dalla Prima Sezione civile con l'ordinanza del 23 luglio 2025, il ricorrente chiede di rimettere la questione alle Sezioni unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per più distinte ed autonome ragioni.

2. In primo luogo, deve osservarsi che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione è uno strumento, di carattere eccezionale, messo a disposizione soltanto del "condannato", e cioè dell'imputato e non anche della parte civile o di altre parti processuali, che pure possono essere condannate al pagamento delle spese processuali o al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del loro ricorso (Sez. 2, n. 28629 del 5 luglio 2007, Brandimarte, Rv. 237171-01).

In particolare, ribadendo in linea generale che le disposizioni di cui all'art. 625-bis c.p.p. non sono suscettibili di applicazione analogica e non possono essere estese ai casi non espressamente previsti dalla legge (Sez. un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile; Sez. un., n. 16104 del 27 marzo 2002, De Lorenzo), le Sezioni unite hanno affermato che l'istituto può trovare applicazione soltanto all'esito del procedimento di cognizione (ovvero di revisione, laddove la sentenza della Corte di cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso del condannato avverso la decisione negativa della Corte d'appello) e non anche nei procedimenti in fase di esecuzione o in quelli di sorveglianza (così già sez. 5, n. 45937 dell'8 novembre 2005, Ierinò), in quanto in tali ipotesi la decisione della Corte di cassazione non perfeziona alcuna fattispecie di giudicato, aggiungendosi che con il termine «condanna» si deve intendere l'applicazione di una sanzione penale, secondo l'interpretazione logico-sistematica della norma, introdotta dal legislatore proprio al fine di eliminare errori di fatto verificatisi nel corso del giudizio di legittimità in danno del condannato.

Più recentemente le Sezioni unite hanno affermato che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto [Sez. un., n. 13199 del 21 luglio 2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789-01, che in motivazione ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 c.p.p.; b) decisione sul ricorso avverso l'ordinanza negativa del giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 c.p.p., una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; c) decisione sull'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna].

Le Sezioni unite hanno affermato che è legittimato alla proposizione del ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis c.p.p., anche l'imputato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili, per l'ontologica identità di diritti processuali tra l'azione penale e l'azione civile (Sez. un., n. 28719 del 21 giugno 2012, Marani, Rv. 252695-01).

Tale principio è stato recentemente ribadito, essendo stato affermato che è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza di annullamento senza rinvio che, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni civili e la confisca disposta ex art. 322-ter c.p., conseguendo tali statuizioni ad un accertamento sostanziale della responsabilità (Sez. 6, n. 29680 del 12 aprile 2022, Conti, Rv. 283717-01).

Ne deriva che nel caso di specie, poiché il procedimento avverso il provvedimento di proroga del trattenimento, pur avendo ad oggetto l'accertamento della legittimità della privazione della libertà personale dello straniero, non è diretto ad accertare una sua penale responsabilità, non è ammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.

Anche la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, t.u. imm., con la sentenza di accoglimento n. 39 del 10 aprile 2025, ha ricordato, tra l'altro, che col trattenimento viene in rilievo una misura amministrativa di per sé estranea al fatto reato, anche se idonea ad incidere negativamente sulla libertà personale dello straniero.

La Consulta ha precisato che il trattenimento costituisce una misura non punitiva, di natura amministrativa e intrinsecamente cautelare, destinata a rendere possibile l'esecuzione dell'allontanamento e caratterizzata da temporaneità, reversibilità e sindacato giurisdizionale costantemente attivabile. La misura non integra alcun giudicato né sostanziale né processuale, è priva di effetti stabilizzanti sulla posizione giuridica dell'interessato ed è in ogni tempo revocabile o modificabile.

Ne consegue che lo straniero, non rivestendo la posizione di «condannato» nel senso sopra specificato, non è legittimato a proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di cassazione che dichiari inammissibile o rigetti il suo ricorso, sebbene, a seguito delle modifiche apportate all'art. 14, comma 6, t.u. imm. ad opera dell'art. 18-bis d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187, i provvedimenti in materia di trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza siano ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.

Potrebbe semmai porsi la questione se, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del 2025 - secondo cui questa Corte di cassazione, nel pronunciarsi sui ricorsi avverso i provvedimenti di trattenimento dello straniero, giudica su una misura amministrativa - la sentenza che definisce il giudizio di legittimità sia impugnabile per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., che richiama l'art. 395, n. 4, c.p.c.

Tuttavia, come si dirà, anche qualora si ritenesse applicabile lo strumento previsto dalle disposizioni appena richiamate, l'impugnazione sarebbe comunque inammissibile nel caso di specie, per l'ulteriore ragione che sarà illustrata. Inoltre, il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. non potrebbe essere convertito in revocazione per errore di fatto, difettandone i presupposti.

Peraltro, va qui richiamata la più recente sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2025, la quale, nel ricostruire il nuovo assetto introdotto dal d.l. n. 145 del 2024 come convertito, dà atto dell'orientamento della Corte di cassazione (Sez. 1 pen., nn. 35682 e 16441 del 2025) secondo cui i procedimenti di convalida e proroga del trattenimento rientrano nell'area penale e sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, anche nelle fasi anteriori al giudizio di legittimità. Tale dato sistemico esclude la possibilità di applicare l'istituto della revocazione civile ex art. 391-bis c.p.c.

3. Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è inammissibile anche perché, sebbene il ricorrente abbia affermato nella sua impugnazione straordinaria che la decisione costituisce il frutto di un errore di fatto, in realtà egli prospetta in concreto un errore di interpretazione della norma giuridica dolendosi dell'applicazione, da parte della Prima Sezione penale, di un principio di diritto diverso da quello da lui invocato a sostegno della impugnazione ed affermato in altro provvedimento della Prima Sezione civile di questa Corte di cassazione.

Non rileva, a tal fine, che la Prima Sezione penale abbia affermato la inesistenza del precedente di legittimità invocato dal ricorrente.

Le Sezioni unite hanno affermato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso; hanno precisato in motivazione che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere ― anche se risoltisi in travisamento del fatto ― soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile, Rv. 221280-01).

Nel caso di specie, poiché l'errore riguarda l'esistenza di un precedente giurisprudenziale e incide sulla conoscenza, da parte del Collegio che ha deciso sul ricorso, del principio di diritto in esso affermato, esso - ove sussistente - deve qualificarsi come errore di giudizio e non di fatto.

Per completezza, va osservato che le Sezioni civili di questa Corte hanno precisato, in tema di revocazione delle pronunce di legittimità, che l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:

a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa, tale da indurre la supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti (purché il fatto non abbia costituito oggetto di discussione tra le parti);

b) non può riguardare l'attività interpretativa o valutativa;

c) deve presentare i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità mediante il solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;

d) deve essere essenziale e decisivo;

e) deve riferirsi esclusivamente agli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass. civ., Sez. un., 19 luglio 2024, n. 20013, Rv. 671759-01).

Ne consegue che, anche rispetto a tale mezzo di impugnazione, il vizio dedotto dal ricorrente non integra un errore di fatto.

4. A quanto sopra esposto deve aggiungersi che nel caso in esame difetta in ogni caso il requisito della decisività, poiché la motivazione della Prima Sezione penale non si fonda sul presupposto dell'assenza del precedente civile, ma su una autonoma ricostruzione del quadro normativo e fattuale, che ― anche alla luce dell'atto richiamato dal ricorrente ― non risulterebbe mutata nei suoi elementi essenziali.

Deve sottolinearsi che il principio di diritto affermato dalla Prima Sezione civile nel provvedimento invocato dal ricorrente è il medesimo applicato dalla Prima Sezione penale, che, tuttavia, ha ritenuto che la fattispecie concreta sottoposta al suo esame fosse ben diversa, quanto a diligenza della Pubblica amministrazione e collaborazione prestata dallo straniero, rispetto a quella già esaminata dalla Prima Sezione civile e, difatti, nel suo ricorso straordinario lo straniero prospetta una diversa valutazione di tali elementi, in tal modo tradendo la sua reale intenzione di conseguire, attraverso l'impugnazione straordinaria, non solo una nuova valutazione giuridica, ma addirittura una diversa ponderazione del merito, ossia un risultato assolutamente non consentito in questa sede.

5. Quanto alla richiesta di cancellazione di parte della motivazione del provvedimento qui impugnato, la stessa non può essere accolta per manifesta infondatezza, sia perché le frasi cui si riferisce l'istanza non appaiono offensive, sia perché la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. e dell'art. 598 c.p. può essere disposta solo in relazione agli scritti provenienti dalle parti e dai loro difensori, non rispetto agli atti giudiziari.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Depositata il 12 gennaio 2026.