Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 9 gennaio 2026, n. 102
Presidente ed Estensore: Cozzi
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, vengono impugnati i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali la Prefettura di Milano ha respinto cinque domande di nulla osta all'ingresso in Italia di lavoratori stranieri prestate dalla società ricorrente in base al decreto flussi 2020 (d.P.C.m. 7 luglio 2020). Oltre alla domanda di annullamento è stata proposta domanda risarcitoria.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'interno.
Con motivi aggiunti depositati in data 6 settembre 2022, la ricorrente ha dedotto nuove censure avverso gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
La Sezione, con ordinanza n. 1175 del 7 ottobre 2022, ha respinto l'istanza cautelare.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza telematica del 20 novembre 2025.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente - dopo aver evidenziato che per l'assunzione di lavoratori stranieri da impiegare presso aziende che svolgono attività imprenditoriale non sono previsti dalla vigente normativa limiti minimi riguardanti il reddito del datore di lavoro - sostiene che l'atto impugnato, nella parte in cui si fonda sulla insufficienza reddituale della richiedente, sarebbe illegittimo in quanto non adeguatamente motivato su questo punto. L'interessata rileva in proposito che l'Amministrazione avrebbe dovuto fornire una adeguata motivazione valutando, non solo il reddito prodotto dall'azienda, ma la sua capacità economica complessiva risultante anche dal volume d'affari, dalle commesse ottenute, e dagli altri elementi idonei a comprovare la capacità di sostenere gli oneri della futura assunzione. Sottolinea infine la parte che i provvedimenti impugnati si sarebbero limitati a recepire acriticamente il parere negativo espresso dalla Direzione provinciale del lavoro; anche questo elemento dimostrerebbe, a suo parere, la mancanza di idonea motivazione.
Questa censura viene ripresa nel secondo motivo del ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, con i quali la ricorrente, anche producendo documentazione che a suo dire dimostrerebbe la sua capacità economica complessiva, evidenzia ancora la carenza di una valutazione tale complessiva capacità economica.
Ritiene il Collegio che queste censure siano infondate per le ragioni di seguito illustrate.
L'art. 30-bis, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999 stabilisce che, ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa. Il comma 8 dello stesso articolo prevede poi che «lo Sportello Unico procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione Provinciale del Lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili».
La giurisprudenza ha precisato che, ai fini della richiesta di assunzione di lavoratori stranieri, il citato art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 deve essere interpretato nel senso che, ove il richiedente sia un imprenditore, ai fini della verifica della sua capacità economica non rileva soltanto il risultato netto della gestione economica, ma questo va riguardato unitamente ad altri fattori come il volume d'affari, le commesse ottenute, la complessiva solidità economica ed altri elementi idonei a comprovare che la stessa sia in grado di sostenere gli oneri della futura assunzione (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 19 maggio 2010, n. 1522).
Ciò precisato, va ora osservato che, dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato, emerge che la società ricorrente ha presentato un numero complessivo elevato di richieste di nulla osta, e ciò pur non essendo in regola, perlomeno sino al momento di emanazione dei provvedimenti impugnati, con l'assolvimento degli obblighi assicurativi e contributivi previsti dalla normativa vigente. Emerge inoltre che il suo rappresentante legale ha presentato, in relazione ai decreti flussi 2020 e 2021, un numero elevatissimo di richieste di nulla osta (oltre 200) per diverse società; dallo stesso provvedimento emerge infine che il medesimo soggetto risulta irreperibile.
Ritiene il Collegio che tutti questi elementi fattuali, non specificamente contestati dalla ricorrente, facciano chiaramente emergere, perlomeno con riferimento al momento in cui sono stati emessi i provvedimenti impugnati, un quadro complessivo di inaffidabilità che giustifica la decisione assunta con gli stessi provvedimenti.
Si deve quindi altresì ritenere che, contrariamente da quanto sostenuto dall'interessata, l'Amministrazione abbia in concreto effettuato una valutazione complessiva, senza limitarsi all'apprezzamento del dato reddituale e senza appiattirsi sulle conclusioni raggiunte dalla Direzione provinciale del lavoro. Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta sorretto da adeguata motivazione.
Con i motivi aggiunti, viene poi contestato il superamento del termine di conclusione del procedimento che, secondo la ricorrente, dovrebbe essere pari a 180 giorni.
Questa censura non può essere condivisa in quanto, anche ammettendo che il termine procedimentale sia stato nel concreto superato, si deve rilevare che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il mancato rispetto di detto termine non determina la consumazione del potere di provvedere in capo all'amministrazione e non determina perciò l'illegittimità del provvedimento tardivo, se non in presenza di una puntuale ed espressa previsione normativa in tal senso (cfr. fra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 6 marzo 2019, n. 3024).
Infine, con i motivi aggiunti, parte ricorrente lamenta la lesione del suo legittimo affidamento.
Anche questa censura non merita condivisione in quanto, come visto, il provvedimento impugnato ha fatto emergere diversi elementi che dimostrano una complessiva inaffidabilità della ricorrente la quale, per questa ragione, non può ritenersi versare in una posizione di legittimo affidamento.
In conclusione, per tutte queste ragioni, il ricorso va respinto.
La particolarità della vicenda fattuale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.