Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 2 gennaio 2026, n. 16
Presidente: Sabatino - Estensore: Perrelli
FATTO
1. L'appellante chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio motorizzazione civile di Verona del 20 marzo 2024 che ha disposto, ai sensi dell'art. 128, comma 1-ter, del codice della strada, la revisione della sua patente di guida.
1.2. L'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata:
1) per violazione del principio dispositivo e dell'onere di contestazione, nonché per contraddittorietà della decisione. Secondo l'appellante, a seguito dell'ordinanza istruttoria n. 344 del 5 settembre 2024 adottata dal giudice di primo grado, il Ministero appellato avrebbe potuto solo depositare "una documentata relazione sui fatti di causa" al fine di chiarire se alla violazione contestata potesse conseguire l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e non anche costituirsi in giudizio articolando difese e deduzioni, peraltro anche tardive, in relazione alle quali non sarebbe mai stato accettato il contraddittorio;
2) per violazione dell'art. 128, commi 1 e 1-ter, del codice della strada, per insufficienza della motivazione, per eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento del fatto, per difetto dei presupposti, per palese erroneità ed illogicità.
Partendo dall'assunto che il citato art. 128 contiene più fattispecie tra loro eterogenee, l'appellante deduce che l'amministrazione avrebbe dovuto specificare quale di esse stava attivando per consentire al destinatario del provvedimento di partecipare al procedimento e di esplicare efficacemente il suo diritto di difesa. Pertanto, siccome si sarebbe formato il giudicato sul fatto che l'amministrazione ha applicato all'appellante l'art. 128, comma 1-ter, del codice della strada, pur non sussistendone i presupposti, ne discenderebbe l'erroneità della sentenza che ha richiamato il citato art. 128 in generale e il generico e non circostanziato dubbio sul possesso in capo all'appellante dei requisiti di idoneità - tecnica, psicofisica ecc. - per condurre in sicurezza un veicolo. Inoltre, illegittimamente il giudice di primo grado avrebbe proceduto ad un'integrazione postuma della motivazione che sebbene richiamasse le specifiche circostanze del sinistro le avrebbe sempre ricollegate ai presupposti applicativi del comma 1-ter e non anche alle precedenti violazioni del limite di velocità e della correlata sospensione della patente di guida;
3) per violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990, per difetto di motivazione e di istruttoria. Ad avviso dell'appellante il richiamo all'art. 128, comma 1, del codice della strada e non al comma 1-ter implicherebbe il ri-espandersi dei diritti partecipativi dell'interessato e renderebbe doverosa la comunicazione di avvio del procedimento.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è costituito in giudizio ed ha controdedotto, concludendo per il rigetto dell'appello.
3. Con l'ordinanza n. 2156 del 13 giugno 2025 la Sezione ha respinto la domanda cautelare perché "dalla sentenza emergono una serie di elementi di natura discrezionale posti a fondamento del provvedimento impugnato, ivi compresa la dinamica dell'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto l'appellante, che sembrano essere stati oggetto di una ponderazione di interessi da parte dell'amministrazione procedente e che non sono correlati esclusivamente ai giorni in cui sono state considerate guaribili le lesioni dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro" e "secondo la consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, le misure di revisione della patente di guida hanno finalità preventive di sicurezza della circolazione stradale qualora insorgano anche soltanto dei dubbi sulla persistenza dell'idoneità tecnica del titolare della patente di guida (C.d.S., V, n. 6214 del 2024; C.d.S., I, n. 1108 del 2024)".
4. In vista dell'udienza di discussione l'appellante ha depositato una memoria di replica ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
5. All'udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L'appello non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
7. I fatti salienti ai fini della presente decisione possono essere così sintetizzati:
- il 24 agosto 2023 l'appellante ha causato un incidente stradale dal quale sono conseguite lesioni gravi per il conducente del motociclo coinvolto con la seguente dinamica descritta dal distaccamento di polizia stradale di Bardolino, recepito dal dipartimento di polizia stradale per il Veneto: «giunto in corrispondenza dell'intersezione con la SP 25, territorio extraurbano del Comune di Castel d'Azzano, lo stesso, in violazione della segnaletica verticale e orizzontale di "arrestarsi e dare precedenza", si immetteva lungo la cennata strada svoltando a sinistra in direzione dell'abitato di Vigasio» con conseguente contestazione della violazione dell'art. 145, commi 5 e 10, del codice della strada;
- il 21 novembre 2023 con l'ordinanza [omissis] il Prefetto di Verona ha disposto la sospensione della patente di guida dell'appellante per il periodo di 4 mesi, provvedimento impugnato dinnanzi alle competenti autorità giurisdizionali;
- con il provvedimento impugnato in primo grado il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale territoriale del Nord-Est ha disposto la revisione della patente sul presupposto che "il comportamento di guida sopra descritto ha costituito senza dubbio pericolo per la circolazione ed in particolare che l'incidente di cui trattasi, ponendo in essere concreti comportamenti vietati dalla legge, hanno nello specifico dato luogo a danni alle persone ovvero hanno determinato una concreta situazione di pericolo con precisi elementi di concretezza oggettivamente incidenti sulle incolumità degli utenti della strada" e che "le suddette circostanze, nel loro insieme, realizzano la fattispecie di cui all'art. 128 del C.d.S. circa il possesso da parte della S.V. dei requisiti di idoneità (tecnica, psicofisica ecc.) per condurre in sicurezza un veicolo a motore".
7.1. Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha respinto il ricorso ritenendo le censure articolate da parte appellante non fondate rilevando:
a) in fatto che «- che le lesioni del conducente dell'altro veicolo sono state "giudicate guaribili in 50 giorni"; - che nella fattispecie il provvedimento è stato assunto non solo ai sensi dell'art. 128, comma 1-ter, del C.d.S., bensì anche in base ad una valutazione discrezionale "circa l'insorgenza di dubbi sui requisiti tecnici per il mantenimento della patente di guida"; - che il provvedimento risulta motivato, attraverso il richiamo nel preambolo agli elementi di fatto e delle norme alla base dell'atto; - che dal sistema informativo risultano tre sanzioni a carico del ricorrente "per superamento dei limiti di velocità" nel 2016, nel 2019 e nel 2021; - che con provvedimento del 31-1-2018 - oggetto di autonoma impugnazione - la Prefettura di Verona aveva già sospeso la patente di guida del ricorrente per 18 mesi per la violazione degli "articoli 189/1-6 del CdS (fuga in caso di incidente con danni alle persone) e 189/1-7 del CdS (omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale)"»;
- in diritto che «il provvedimento impugnato è stato assunto anche ai sensi del comma 1 del medesimo art. 128, come revisione discrezionale non obbligatoria. Infatti nel provvedimento viene espressamente richiamato l'art. 128 del C.d.S. nel suo complesso e nella motivazione viene espressamente rilevato che le circostanze dell'incidente, "nel loro insieme, realizzano la fattispecie di cui all'art. 128 del C.d.S. circa il possesso da parte del ricorrente dei requisiti di idoneità tecnica, psicofisica ecc.) per condurre in sicurezza un veicolo a motore". Inoltre le specifiche circostanze del sinistro, espressamente richiamate nel provvedimento, danno conto delle ragioni per le quali sono sorti i dubbi in ordine alla permanenza dell'idoneità alla guida del ricorrente. Il ricorrente infatti nonostante la "presenza di segnaletica verticale ed orizzontale di dare la precedenza (STOP)", ometteva di assumere le cautele necessarie ad evitare un incidente e non concedeva la precedenza.
Tali elementi, da cui è sorto il dubbio circa l'idoneità del ricorrente alla guida, hanno peraltro trovato conferma nelle ulteriori circostanze evidenziate dall'Amministrazione nella memoria depositata in data 16-10-2024 in cui si dà atto che il ricorrente è già stato oggetto di tre sanzioni per "per superamento dei limiti di velocità" e di un provvedimento di sospensione della patente per la durata di diciotto mesi per la violazione degli "articoli 189/1-6 del CdS (fuga in caso di incidente con danni alle persone) e 189/1-7 del CdS (omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale)". Alla luce di tali complessivi elementi le valutazioni compiute dall'Amministrazioni non presentano alcun profilo di irragionevolezza».
8. Il primo motivo di appello con il quale parte appellante deduce la violazione del principio dispositivo e del principio del contraddittorio non è fondato e va disatteso perché all'esito dell'ordinanza istruttoria l'amministrazione appellata si è costituita in giudizio, ha fornito una serie di chiarimenti e ha articolato le sue controdeduzioni in relazione alle censure sollevate dal ricorrente che, a sua volta, ha avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa con le memorie di replica.
Né d'altro canto è condivisibile la prospettazione di parte appellante secondo la quale in esito all'ordinanza istruttoria l'amministrazione appellata avrebbe potuto solo depositare una relazione per rendere chiarimenti sulle questioni indicate dal giudicante. Se, infatti, si seguisse una simile interpretazione si incorrerebbe nella violazione del principio dispositivo temperato che regola il processo amministrativo, non potendo il giudice nell'esercizio dei propri poteri istruttori coartare o limitare l'esercizio del diritto di difesa della parte.
9. Sono infondati e da disattendere anche il secondo e il terzo motivo di appello con i quali parte appellante deduce la violazione delle garanzie procedimentali e l'erroneità della decisione in punto di interpretazione dell'art. 128 del codice della strada.
9.1. Secondo la costante giurisprudenza anche di questa Sezione l'istituto della revisione della patente di guida non configura una sanzione amministrativa, ma rappresenta un provvedimento amministrativo di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico (C.d.S., V, n. 1807 del 2021; C.d.S., IV, n. 5682 del 2018; C.d.S., III, n. 3813 del 2011).
Pertanto, trattandosi di una misura preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica e tecnica alla guida, l'amministrazione può legittimamente disporre la revisione della patente di guida tutte le volte in cui il comportamento di guida tenuto dal conducente del veicolo ingeneri un mero dubbio sulla sua idoneità tecnica, non essendo necessaria la certezza in ordine al venir meno di tali requisiti (C.d.S., V, n. 1807 del 2021).
9.2. Alla luce dei suesposti principi non sono fondate le censure con le quali l'appellante lamenta che il giudice di primo grado erroneamente non avrebbe rilevato l'illegittimità del provvedimento per avere esercitato l'amministrazione il proprio potere solo con riferimento all'art. 128, comma 1-ter, del codice della strada, pur non sussistendone i presupposti, e non anche al comma 1 della medesima norma e avrebbe illegittimamente ritenuto ammissibile una motivazione postuma.
9.3. Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince chiaramente che l'amministrazione appellata ha richiamato a fondamento del provvedimento di revisione "il comportamento di guida" dell'appellante, come emergente dalla ricostruzione della dinamica dell'incidente in cui era rimasto coinvolto, ritenendolo fonte di "pericolo per la circolazione" ed evidenziando, in particolare, che "l'incidente di cui trattasi, ponendo in essere concreti comportamenti vietati dalla legge, ha nello specifico dato luogo a danni alle persone ovvero ha determinato una concreta situazione di pericolo con precisi elementi di concretezza oggettivamente incidenti sulle incolumità degli utenti della strada". Di qui la conclusione che "le suddette circostanze, nel loro insieme, realizzano la fattispecie di cui all'art. 128 del C.d.S. circa il possesso da parte della S.V. dei requisiti di idoneità (tecnica, psicofisica ecc.) per condurre in sicurezza un veicolo a motore".
Alla luce della detta motivazione emerge che il provvedimento impugnato è stato assunto in forza dell'art. 128 del codice della strada sulla base di una valutazione complessiva della condotta dell'appellante e che il richiamo al successivo comma 1-ter, ai sensi del quale è sempre disposta la revisione della patente di guida in caso di incidenti con lesioni gravi in ipotesi di violazioni del codice della strada, vale a rafforzare la predetta decisione e le ragioni che ne sono alla base.
Di qui la condivisibilità della conclusione del giudice di primo grado secondo cui «nel provvedimento viene espressamente richiamato l'art. 128 del C.d.S. nel suo complesso e nella motivazione viene espressamente rilevato che le circostanze dell'incidente, "nel loro insieme, realizzano la fattispecie di cui all'art. 128 del C.d.S. circa il possesso da parte del ricorrente dei requisiti di idoneità tecnica, psicofisica ecc.) per condurre in sicurezza un veicolo a motore».
9.4. Né nel caso di specie vi è alcuna violazione del divieto di motivazione postuma.
Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio l'applicazione della misura della revisione della patente non è subordinata all'accertamento di una pluralità di violazioni nei confronti del medesimo soggetto, potendo anche una sola violazione, purché connotata da una gravità tale da suscitare il dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità, giustificare la richiesta di un nuovo esame di idoneità alla guida (C.d.S., V, n. 1807 del 2021).
Tanto premesso, rileva il Collegio che il giudice di primo grado si è limitato a richiamare le precedenti sanzioni per superamento dei limiti di velocità e la precedente sospensione della patente per la violazione dell'art. 189 del codice della strada, riportati dall'amministrazione appellata nella propria memoria, a ulteriore supporto della già completa e articolata motivazione delle ragioni a fondamento della revisione, già esplicitate nel provvedimento gravato.
9.5. Va disattesa, infine, anche la censura con la quale l'appellante reitera la dedotta violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 in considerazione della natura cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico, della revisione della patente (C.d.S., IV, n. 5682 del 2018), nonché della mancata dimostrazione dell'omessa valutazione da parte della P.A. di elementi e circostanze che avrebbero potuto condurre ad un esito diverso.
10. Per tali ragioni l'appello deve essere respinto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero appellato, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Veneto, sez. I, sent. n. 2696/2024.