Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 5 dicembre 2025, n. 9630

Presidente: Corradino - Estensore: Cerroni

FATTO E DIRITTO

1. Il signor [omissis], cittadino [omissis] giunto in Italia il 21 giugno 2020 ha presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, ma la Commissione territoriale di Crotone ha riconosciuto sussistenti unicamente i presupposti per il permesso per cure mediche in data 15 giugno 2022. Sicché, in data 14 febbraio 2023 la Questura di Cosenza gli ha rilasciato siffatto titolo di soggiorno in ottemperanza alla decisione della Commissione territoriale.

2. Successivamente, lo straniero ha richiesto a mezzo pec alla Questura di Arezzo un appuntamento per formalizzare la conversione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro o attesa occupazione. La Questura di Arezzo ha riscontrato formalmente l'istanza obiettando che il ricorrente non avrebbe avuto diritto alla conversione del titolo in quanto la relativa istanza di conversione è stata presentata in data successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50 del 2023 (c.d. decreto Cutro) che, avendo novellato l'art. 6 d.lgs. 286/1998, non consente più la conversione del permesso per cure mediche di cui all'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998 in permesso per motivi di lavoro.

3. Avversato il diniego questorile innanzi al T.A.R. per la Toscana, il giudice di prime cure ha respinto il ricorso sulla base della considerazione che «l'istanza di conversione è stata formulata dopo il termine di entrata in vigore del decreto legge n. 20/2023 (vale a dire il 6.05.2023). L'art. 7, comma 2, decreto citato ha previsto che "Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente". Contrariamente alla prospettazione di parte ricorrente la locuzione "istanze" deve essere interpretata con riguardo al comma 1 che ha stabilito una pluralità di modifiche (anche di carattere abrogativo) al d.lgs. n. 286/1998 con la conseguenza che qualora le "istanze" si riferiscano a disposizioni incise dalla novella normativa, le stesse dovranno essere decise dall'Amministrazione mediante l'applicazione della disciplina previgente».

4. Lo straniero ha appellato la pronuncia di prime cure deducendo un unico vizio rubricato "Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08 e art. 6 comma 1 bis d.lgs. n. 286/98". L'appellante osserva, nella specie, che la sua istanza di protezione internazionale risale al momento del suo ingresso in Italia nel 2020 e la domanda è stata esaminata dalla Commissione territoriale di Crotone nella seduta del 15 giugno 2022 che ha deliberato il riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso per cure mediche, poi effettivamente conseguito dall'interessato presso la Questura di Crotone. Soggiunge, pertanto, che la lettura più garantista della norma dovrebbe portare a ritenere che il comma 2 dell'art. 7 del d.l. 20/2023, come modificato dalla l. 50/2023, per "disciplina previgente" intenda anche quella relativa alla facoltà di conversione, quale parte integrante della disciplina dei titoli di soggiorno modificati e che, di conseguenza, possano essere convertiti in permesso di soggiorno per lavoro tutti i titoli di soggiorno per calamità naturali e cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis), richiesti prima del 6 maggio 2023. A supporto della propria tesi adduce la recente giurisprudenza cautelare della Sezione (ord. n. 3313/2024 e n. 3747/2024).

5. Si è costituito il Ministero dell'interno con comparsa di stile.

6. All'esito della trattazione cautelare nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 il Collegio, premesso che il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche è stato conseguito in data anteriore alla entrata in vigore del c.d. decreto Cutro, ha accolto l'istanza sospensiva dell'esecutività della sentenza gravata sulla scorta di un'esegesi estensiva della disposizione in parola, già enunciata dalla giurisprudenza cautelare della Sezione in fattispecie analoghe, precisando che "la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell'istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto" (C.d.S., Sez. III, ord. 2 settembre 2024, n. 3313; 11 ottobre 2024, n. 3747).

7. Le parti non hanno svolto attività difensiva in vista dell'udienza pubblica del 23 ottobre 2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

8. L'appello è fondato per quanto si espone dappresso.

9. La fattispecie è delineata pacificamente sul piano fattuale: segnatamente, l'istanza di protezione internazionale risale all'ingresso in Italia del ricorrente nel 2020 e la domanda è stata esaminata dalla Commissione territoriale di Crotone nella seduta del 15 giugno 2022 che ha deliberato il riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso per cure mediche, poi effettivamente conseguito dall'interessato presso la Questura di Crotone (in data 14 febbraio 2023), di contro la richiesta di fissazione dell'appuntamento per formalizzare l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro è incontestabilmente successiva alla data di entrata in vigore del c.d. "decreto Cutro" (6 maggio 2023).

10. Sul versante normativo, il paradigma legislativo di riferimento è l'art. 7, comma 2, del d.l. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. "decreto Cutro"), convertito dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 che ha soppresso, inter alia, la possibilità di conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per cure mediche, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. n. 286/1998, in permessi per motivi di lavoro, precedentemente consentita dalla medesima disposizione e ha dettato un regime transitorio secondo cui "per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente" (art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023).

10.1. La giurisprudenza cautelare della Sezione, formatasi invero sulla parallela fattispecie dei permessi di soggiorno per protezione internazionale, ha offerto una esegesi estensiva di tale disciplina precisando che "la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell'istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto (...), e che una simile interpretazione parrebbe, successivamente all'adozione del provvedimento impugnato nel primo grado del presente giudizio, essere stata "fatta propria (...) dall'amministrazione resistente (si veda la Circolare del Ministero dell'Interno del 29 maggio 2024, e l'allegato parere dell'Avvocatura dello Stato)" (cfr. C.d.S., Sez. III, 2 settembre 2024, ord. n. 3313; 11 ottobre 2024, n. 3747). Al riguardo, merita puntualizzare che il permesso per protezione internazionale ed il permesso per cure mediche hanno - per espressa previsione contenuta nella rubrica del citato art. 7 del d.l. 20/2023 - il medesimo regime di convertibilità dettato in via omnicomprensiva dal comma 2 laddove si fa riferimento genericamente alle "istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

10.2. In termini discordi, si è invece espresso il Ministero dell'interno che, con la circolare n. 50432 del 1° giugno 2023, ha consentito la conversione del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche esclusivamente con riguardo alle istanze di conversione presentate fino alla data del 4 maggio 2023 ("per le istanze di conversione presentate fino alla data del 4 maggio 2023, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura Competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente"). La successiva apertura del dicastero con la circolare del 29 maggio 2024 si è registrata rispetto alla convertibilità dei permessi di soggiorno per protezione internazionale già rilasciati sulla base dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, e in corso di validità alla data del 5 maggio 2023, mentre resterebbero esclusi dal regime di convertibilità i titoli di soggiorno la cui istanza risale ad epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto Cutro, ma il cui rilascio è avvenuto successivamente.

11. Il Collegio ritiene di confermare l'indirizzo interpretativo sin qui seguito dalla giurisprudenza cautelare della Sezione secondo cui la disciplina transitoria dettata dall'art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023 tiene fermo il regime previgente per tutte le istanze originariamente presentate per il rilascio del titolo da convertire, dunque pendenti al momento dell'entrata in vigore del decreto Cutro, e non già per le istanze di conversione sic et simpliciter.

L'esegesi prospettata fa leva in primis sull'argomento letterale e su quello logico-sistematico.

11.1. Sul versante strettamente letterale la disposizione transitoria, nel riferirsi alle istanze presentate sino alla data di entrata in vigore del decreto Cutro ovvero ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, dispone che continui ad applicarsi la disciplina previgente: orbene, tale rinvio alle "istanze già presentate" rinviene il proprio referente logico-concettuale nelle categorie di permessi di soggiorno incise dalla disposizione novellistica e ben evidenziate dalla rubrica normativa ossia "permessi per protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali".

11.2. L'argomento letterale è vieppiù corroborato, in chiave logico-sistematica, dalla disposizione di cui al comma 3 che, con riguardo ai permessi per protezione speciale, stabilisce in via ulteriore la facoltà di rinnovo annuale una tantum per quelli già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto precisando significativamente che "resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge". Siffatta precisazione trova la propria ratio essendi nella peculiarità del regime ad hoc dettato per i permessi di protezione speciale (ossia l'aggiuntiva rinnovabilità per un ulteriore anno) e conferma implicitamente - come suggerito dalla stessa locuzione "resta ferma" - l'inerenza della facoltà di conversione al regime giuridico transitorio degli altri permessi di soggiorno per i quali sia stata presentata istanza di rilascio anteriormente all'entrata in vigore del decreto.

In altre parole, la previa presentazione dell'istanza determina l'ultrattività dell'intero regime previgente, ivi includendovi la facoltà di conversione del permesso per cure mediche in permesso per lavoro subordinato e non è dato ravvisare ulteriori fattori limitativi o preclusivi come già chiarito nei precedenti arresti della Sezione ("La legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell'istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto", così nell'ordinanza di questa Sezione n. 3313/2024).

11.3. Milita in favore in questa esegesi anche l'ulteriore considerazione, di indole equitativa, per cui solo il criterio determinativo della data di presentazione dell'istanza originaria di rilascio scongiurerebbe eventuali disparità di trattamento nell'applicazione della disciplina sopravvenuta, obiettivamente più sfavorevole, mentre l'indirizzo interpretativo patrocinato dall'Amministrazione rimetterebbe la sorte dell'interessato alle tempistiche amministrative di evasione della pratica concernente il primo titolo di soggiorno.

11.4. Da ultimo, l'esegesi estensiva viene ulteriormente corroborata dalla stessa relazione illustrativa predisposta a corredo del d.l. n. 20/2023 che, con riguardo alla disposizione transitoria in esame - originariamente dettata, come del resto l'intero articolo, con riferimento ai soli permessi per protezione speciale -, esplicitava che la norma era volta ad estendere "l'efficacia della predetta normativa abrogata alle istanze presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale", dunque sgombrava il campo da ogni dubbio sulla circostanza che l'istanza che assumeva rilievo era quella per il rilascio del titolo di soggiorno originario per protezione speciale e non appunto l'istanza di conversione.

12. In conclusione, l'unica esegesi rispettosa della littera legis e coerente con gli indici ermeneutici testé evidenziati non può che essere quella che ascrive rilevanza al momento di presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno per cure mediche quale discrimen temporale agli effetti dell'applicabilità della novella legislativa preclusiva della convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Calando queste coordinate ermeneutiche nel caso di specie, l'appellante ha conseguito il permesso per cure mediche in data certamente anteriore al 6 maggio 2023 (permesso del 14 febbraio 2023), indi avrebbe dovuto beneficiare del regime transitorio accedendo alla correlativa facoltà di conversione in permesso di lavoro.

13. Alla luce della disamina svolta, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere riformata la sentenza impugnata con conseguente accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e annullamento del diniego questorile di conversione del titolo di soggiorno.

14. La peculiarità interpretativa sottesa alla controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, §§ 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Toscana, sez. II, sent. n. 1361/2024.