Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione I
Sentenza 21 novembre 2025, n. 7570
Presidente: Salamone - Estensore: Sorrentino
1. Il ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, la deliberazione n. 67/2025 del 6 ottobre 2025 del Consiglio comunale di Afragola, con la quale è stato "sfiduciato/revocato" dalla carica Presidente del Consiglio comunale.
2. Ne ha dedotto l'illegittimità lamentando un deficit assoluto di motivazione dell'atto (sub I), del quale ha rimarcato l'illogicità con riferimento allo specifico profilo della estensione della revoca anche all'Ufficio di presidenza (sub III), nonché per violazione degli artt. 49 e 12 del t.u.e.l. e 18 del regolamento del Consiglio comunale e delle attività consiliari della Città di Afragola (sub II).
3. Si è costituito il Comune di Afragola, che ha chiesto la reiezione del ricorso, argomentandone l'infondatezza.
Si sono costituiti, in qualità di controinteressati, i Consiglieri comunali Maso Assunta Antonietta, Zanfardino Benito, Tralice Sara, Russo Crescenzo, Salierno Marianna, Giustino Gennaro, Caiazzo Antonio, sostenendo la legittimità della revoca e chiedendo, per l'effetto, il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025 - convocata per la disamina dell'istanza di tutela cautelare, nel corso della quale, sussistendo i presupposti previsti dal codice, è stato dato avviso alle parti, ex art. 60 c.p.a., in ordine alla possibile definizione della controversia in forma semplificata - la causa è stata trattenuta in decisione per essere decisa con sentenza breve.
5. Il ricorso è meritevole di accoglimento risultando fondato - e assorbente - il dedotto vizio di motivazione che affligge l'impugnata delibera consiliare.
6. Va premesso che, per comune avviso, il Presidente del Consiglio comunale è figura di carattere istituzionale e non politica, connotata dei requisiti della neutralità e terzietà, deputata ad assicurare il regolare svolgimento delle adunanze e deliberazioni consiliari.
6.1. È stato osservato, in particolare, che «la figura del Presidente dell'organo consiliare è posta dall'ordinamento degli enti locali a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca "non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e dev'essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non ad un rapporto di fiduciarietà politica" (sentenza 6 giugno 2002, n. 3187)» (C.d.S., Sez. V, 5 giugno 2017, n. 2678).
7. Dunque, la revoca della carica di Presidente del Consiglio comunale non può essere causata dal venir meno del rapporto di fiducia politica tra il titolare dell'organo e della maggioranza di governo che lo ha eletto (C.d.S., Sez. V, n. 2678/2017, cit.); può, invece, essere approvata dal Consiglio comunale, quand'anche - come nella specie - essa non sia contemplata dallo statuto, esclusivamente in ragione della persistente violazione dei doveri di ufficio, del cattivo esercizio della funzione istituzionale o, comunque, della compromissione dei profili di neutralità ed imparzialità tali da incrinarne il ruolo di garanzia del Presidente del Consiglio comunale.
7.1. Nei casi in cui siffatta revoca sia stata approvata dall'organo consiliare, "il giudice amministrativo è chiamato, innanzitutto, ad accertare l'effettiva sussistenza dei fatti, affinché la revoca non si fondi su presupposti inesistenti o non adeguatamente esternati nel provvedimento, e, poi, ad apprezzare - entro i limiti puramente estrinseci della non macroscopica irragionevolezza ed ingiustizia della decisione - la non arbitrarietà della valutazione politica in forza della quale l'organo consiliare ritiene che i fatti influiscano anzidetti negativamente sull'idoneità a ricoprire la funzione (C.d.S., Sez. V, sent. n. 5605/2013)" (T.A.R. Napoli, Sez. I, n. 2174/2017).
7.2. Resta sindacabile, pertanto, "non il giudizio più o meno politico espresso dal Consiglio comunale, quanto piuttosto il mancato riscontro, nei fatti, delle censure sollevate nella proposta di revoca (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 2970/2008; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, n. 2248/2009; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 710/2010; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 2662/2011; Sez. I, n. 129/2016; Palermo, Sez. I, n. 872/2013)" (T.A.R. Napoli, Sez. I, n. 2174/2017, cit.).
7.3. Ne deriva che la revoca può ritenersi legittima "solo se, sulla base di fatti ben precisi addotti a presupposto della decisione di rimuovere il presidente stesso la cui sussistenza deve essere accertata dal giudice, sia dimostrata la inidoneità del titolare della carica a svolgere la relativa funzione per il venir meno della sua neutralità e della correttezza del comportamento istituzionale (C.d.S., Sez. V, 26 novembre 2013, n. 5605; T.A.R. Napoli, Sez. I, 3 maggio 2012, n. 2013)" (T.A.R. Napoli, Sez. I, sent. n. 3582/2016).
8. Ciò posto, nella specie, come condivisibilmente posto in risalto dal ricorrente, nella parte motiva della delibera impugnata le condotte poste a fondamento della "sfiducia", per un verso sono enucleate solo in via astratta, senza alcun riferimento a fatti concreti e specifici, dall'altro non sono neanche "comprovate in fatto"; non risultano rappresentate, in altri termini, nella motivazione dell'atto gravato, comportamenti o episodi, supportati in fatto, oggettivamente espressivi di un reiterato mal governo della medesima funzione istituzionale e ascrivibili all'attività del Presidente del Consiglio comunale in quanto tale (cfr. C.d.S., Sez. V, 5 giugno 2017, n. 2678).
8.1. Viene in rilievo, infatti, nel corpo della motivazione della delibera, soltanto l'evocazione di comportamenti genericamente descritti e imputati al Presidente, carenti, tuttavia, di qualsiasi contestualizzazione sul piano temporale e documentale, formulati dai componenti del Consiglio nel dibattito politico ("[...] Il Presidente Castaldo nel corso della sua elezione non è stato mai garante del corretto funzionamento del Consiglio Comunale e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza creando talvolta malumori tra i consiglieri non essendo stato imparziale ma di parte per cui ha svolto un cattivo esercizio della funzione negando talvolta replica ai consiglieri di minoranza e utilizzando anche espressioni non consone. Non ha assunto un comportamento super partes posto a garanzia del corretto funzionamento del Consiglio Comunale e dei diritti dei consiglieri incompatibile con il suo ruolo istituzionale che deve essere sempre di garanzia durante le riunioni consiliari. Al presidente Castaldo sfugge che assumendo la carica di Presidente del Consiglio si sveste dalla carica politica di appartenenza per assumere la carica istituzionale di garante dei consiglieri tutti di maggioranza e di minoranza. Se intende continuare a fare politica, non ha mai smesso, si dimetta e continui a farla da consigliere comunale del suo partito non da Presidente del Consiglio [...]").
8.2. Né, d'altronde, considerato il rilievo istituzionale della figura, siffatto deficit della motivazione può ritenersi sanato, diversamente da quanto opinato dalla difesa comunale, richiamando stralci del dibattito consiliare, in particolare le dichiarazioni di alcuni consiglieri di opposizione con le quali, oltre al severo giudizio sul piano politico espresso nei confronti del Presidente, ne vengono indicate, senza fornire riscontri documentali, condotte asseritamente negligenti afferenti, in particolare, alla calendarizzazione dei Consigli comunali (in tesi sulla base dei soli "oggetti di delibera", senza mettere a disposizione della conferenza dei capigruppo, cioè, gli "atti da votare", o ancora alla calendarizzazione con atti privi del parere delle competenti commissioni consiliari).
8.2.1. Trattasi di enunciazioni critiche alle quali non si accompagna alcuna circostanziata contestazione della violazione di norme o disposizioni comunali, da reputarsi insufficienti a integrare uno standard motivazionale idoneo a sorreggere l'atto, siccome non soltanto inestricabilmente intrecciate a valutazioni di matrice eminentemente politica, come del resto esplicitamente riconosciuto ("[...] Che questo sia chiaro Segretario Comunale, quest'atto gli si può dare tutta la valenza che si vuole, è un atto politico, è un atto gestionale, quest'atto è un atto forte, che se supportato dal voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati deve portare senza indugio alla caduta, alla revoca, alla sfiducia del Presidente del Consiglio di questa Assise": p. 24 e s. del verbale) ma, soprattutto, insuscettibili di consentire l'enucleazione di precise e ben individuate condotte idonee a integrare quei reiterati comportamenti tipicamente compromissori della neutralità, della imparzialità e della terzietà della carica istituzionale in questione, sufficienti per ritenerne irrimediabilmente inficiata la funzione di garanzia.
9. Coglie nel segno, in conclusione, assorbito quant'altro, la censura articolata sub I e l'ivi dedotto deficit motivazionale del provvedimento impugnato, con conseguente accoglimento del ricorso.
10. Le spese possono essere compensate in ragione della natura e dei tratti di marcata peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata deliberazione del Consiglio comunale di Afragola n. 67/2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.