Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione I
Sentenza 5 novembre 2025, n. 1839
Presidente ed Estensore: Sorrentino
FATTO E DIRITTO
1. Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità del decreto del Prefetto di Crotone n. [omissis], recante rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente per l'annullamento dell'ammonimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Crotone in data [omissis].
Formano oggetto di impugnazione, inoltre, il decreto di revoca del Questore (n. [omissis]) della licenza di porto d'armi per uso caccia, motivato sul presupposto dell'intervenuto ammonimento, e il decreto del Prefetto (n. [omissis]) recante rigetto del relativo ricorso gerarchico.
2. La censurata misura cautelare è stata disposta a seguito di specifica richiesta, presentata presso gli Uffici della Stazione dei Carabinieri di Cotrone in data [omissis], da [omissis], dichiaratasi vittima di comportamenti persecutori (continui) ascritti al ricorrente, conosciuto sul social network "Facebook" e diventato amico "intimo", il cui comportamento sarebbe degenerato, nel corso del tempo, come confermato dall'escussione del marito della dichiarante, si legge nell'impugnato provvedimento di ammonimento, in veri e propri atti di persecuzione nei suoi confronti ("si appostava a bordo della propria auto nei luoghi frequentati dalla donna e dalla intera famiglia, in particolare nel posto di lavoro della [omissis], nella scuola frequentata dai figli e, al fine di provocare il marito, nei luoghi in cui i coniugi si recano insieme, tanto che la predetta si convinceva che non si trattasse di semplici coincidenze").
3. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto in ragione di articolati motivi di diritto, con i quali ha denunciato vizi procedimentali e di istruttoria, nonché ha lamentato una errata valutazione in fatto da parte dell'amministrazione, la cui ricostruzione sarebbe smentita ed erronea, come si ricaverebbe, in particolare, dai messaggi "WhatsApp" allegati al ricorso (e in esso trascritti).
Ha dedotto - in sintesi - violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), non essendo stata svolta la richiesta audizione personale, la tardività del provvedimento, adottato a distanza di oltre 3 mesi dalla prima "segnalazione" della sig.ra [omissis] (del [omissis]) e ha sostenuto, nel merito, che l'ammonimento sarebbe viziato da carenze istruttorie e deficit motivazionali, risultando la determinazione del Questore frutto di un unilaterale appiattimento sulle dichiarazioni rese dalla denunciante, senza alcuna attività investigativa di supporto e senza alcuna attività di verifica o di riscontro su quanto affermato.
4. Con ordinanza n. [omissis] la Sezione ha respinto l'istanza di tutela cautelare ritenendo, tra l'altro, che "[...] le valutazioni svolte dall'amministrazione, connotate da ampi margini di discrezionalità, non appaiono, sulla base degli atti istruttori a sua disposizione, illogiche o irragionevoli".
5. All'udienza di smaltimento del 17 ottobre 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
7. Lungi dall'essere apodittico, il qui avversato provvedimento di ammonimento fornisce una motivazione complessivamente adeguata e congrua, esplicitando i presupposti giuridici e fattuali, per come confluiti e veicolati nel procedimento amministrativo, posti a base della decisione.
7.1. In particolare, l'Amministrazione ha indicato i comportamenti ascritti al ricorrente - le continue telefonate, le apparizioni presso il luogo di lavoro della parte lesa e presso la scuola dei figli, l'atteggiamento "provocatorio" nei confronti del marito - e menzionato gli elementi probatori acquisiti, tra cui dichiarazioni testimoniali, da tanto non irragionevolmente ricavando un quadro indiziario coerente e verosimile, complessivamente idoneo a fondare il non implausibile convincimento del Questore circa la sussistenza di condotte persecutorie, anche in considerazione dei precedenti di polizia del ricorrente ivi richiamati per relationem (denuncia in data [omissis] per il reato di minaccia ex art. 612 c.p.).
7.2. La circostanza che il ricorrente abbia proposto una diversa ricostruzione dei fatti, lungi dall'essere trascurata, è stata specificamente valutata e tuttavia ritenuta non idonea a inficiare le risultanze istruttorie, come espressamente dichiarato nel provvedimento, adottato solo dopo l'acquisizione delle memorie difensive procedimentali articolate dal ricorrente, destinatario della relativa comunicazione di avvio ex art. 7 della l. n. 241/1990.
7.3. Tale ultimo rilievo, in particolare, vale a confutare la dedotta violazione delle garanzie difensive posto che, per costante giurisprudenza in subiecta materia, "[I]l Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonimento e, in tal caso, le regole del contraddittorio possono subire una compressione in funzione delle esigenze di celerità dell'intervento monitorio; infatti, oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se emanare senza indugio il provvedimento, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell'atto, con l'avviso di avvio del procedimento" (C.d.S., Sez. I, 15 aprile 2024, n. 479).
7.4. Il bilanciamento tra partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e la tutela di chi subisce la violenza è correlato, in altri termini, all'interesse prevalente della vittima: in un quadro indiziario sufficientemente preciso, prevale l'interesse ad una pronta emissione del provvedimento, e ciò anche considerando che, in questo modo, viene altresì prontamente tutelato l'interesse generale alla sicurezza pubblica (ex multis, di recente, T.A.R. Salerno, Sez. I, 29 luglio 2024, n. 1596; T.A.R. Palermo, Sez. IV, 7 marzo 2025, n. 515).
7.5. Del resto, è notorio che all'ammonimento si applica quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione; la valutazione amministrativa è diretta non a stabilire responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo (C.d.S., Sez. III, 9 marzo 2023, n. 2494).
7.6. L'ammonimento, per un verso, in quanto misura preventiva, non richiede la prova certa del reato di stalking, ma solo la sussistenza di elementi univoci e concordanti da cui poter desumere un comportamento minaccioso o molesto tale da ingenerare nella vittima un perdurante stato di ansia e timore e, per altro verso, è parimenti pacifico che nei casi come quello di specie compete all'Amministrazione di effettuare una valutazione latamente discrezionale, non sindacabile in sede giurisdizionale, per condiviso e risalente orientamento, se non nelle ipotesi radicali di manifesta illogicità o irragionevolezza ovvero travisamento o abnormità dell'atto, qui non ravvisabili.
Di qui la non condivisibilità dei dedotti vizi istruttori e motivazionali.
7.7. Né, da ultimo, può assegnarsi rilievo, ai fini del decidere, come già osservato in sede di cognizione cautelare, alle allegazioni prodotte dal ricorrente (solo) in giudizio e pretermesse in sede procedimentale, con la conseguenza che la P.A. procedente non ne ha potuto tenere conto in sede di istruttoria.
8. Per le ragioni di cui sopra il ricorso, siccome infondato, va respinto.
9. Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del Ministero dell'interno, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone egli enti citati.