Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione III
Sentenza 31 ottobre 2025, n. 1239

Presidente: Blanda - Estensore: Mennoia

FATTO

1. Con ricorso notificato il 16 febbraio 2023 e depositato il giorno 20 febbraio 2025, parte ricorrente ha chiesto la condanna della Provincia di Barletta-Andria-Trani e del Ministero dell'interno, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del proprio interesse legittimo a partecipare alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale, a seguito dell'ammissione illegittima della lista risultata prima.

1.1. Ha allegato che si sarebbero verificate gravi irregolarità nella composizione e autenticazione delle candidature, accertate in sede di querela di falso con sentenza passata in giudicato, e confermate dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 8968/2022, che ha annullato l'ammissione della lista.

Ha allegato altresì che, in assenza della lista illegittimamente ammessa, sarebbe stato proclamato eletto, unitamente ad altri candidati delle liste Fronte Democratico e Partito Democratico, in quanto il numero dei seggi disponibili corrispondeva esattamente al numero dei candidati delle due liste residue.

1.2. Parte ricorrente ha dedotto che l'ammissione della lista indicata avrebbe violato le regole della competizione elettorale, alterando il risultato e impedendo la propria elezione; che tale lesione avrebbe comportato un danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, per la frustrazione del diritto all'elettorato passivo e la perdita definitiva della possibilità di assumere la carica; che il danno sarebbe conseguenza diretta dell'illegittimità dell'atto, accertata con sentenza definitiva.

2. Si è costituita l'Amministrazione resistente con atto del 12 settembre 2025, resistendo al ricorso.

Ha contestato, tra le altre cose, la sussistenza di un nesso di causalità, sostenendo che l'annullamento dell'ammissione di una lista maggioritaria, secondo la giurisprudenza consolidata, non avrebbe comportato la riassegnazione dei seggi, ma l'integrale rinnovazione delle elezioni, con esito incerto.

3. Si è costituito il Ministero dell'interno che, con relazione del 27 febbraio 2023, ha rilevato la propria estraneità funzionale rispetto al procedimento elettorale provinciale, la cui competenza organizzativa è rimessa in via esclusiva all'ente territoriale interessato.

4. All'udienza del 15 ottobre 2025 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

5. Il ricorso va respinto.

6. Anzitutto, va confermata la giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di una domanda di risarcimento del danno proposta da un soggetto titolare di interesse legittimo alla regolarità delle operazioni elettorali.

La posizione azionata, infatti, al di là delle affermazioni della parte istante, non è qualificabile come diritto soggettivo, ma come interesse legittimo alla corretta applicazione delle regole della competizione che hanno inciso, a propria volta, sulla possibilità di essere eletto.

Il diritto soggettivo (fondamentale) di "elettorato passivo" è infatti invocabile quando viene leso da atti che incidono sullo status personale del candidato, come un provvedimento di ineleggibilità o di decadenza: casi in cui la P.A. non sta gestendo una procedura complessa, ma sta incidendo direttamente su un diritto fondamentale, con conseguenze determinanti sul riparto di giurisdizione.

Nel caso di specie, invece, la lesione riguarda direttamente il corretto svolgimento delle elezioni, sul quale la legge ha previsto la giurisdizione generale di legittimità del G.A. (Cass., Sez. un., n. 19911/2016).

7. Va altresì confermata la legittimazione passiva del Ministero dell'interno, la cui estraneità alla gestione concreta delle operazioni è idonea, al più, ad incidere sulla sua personale responsabilità circa i fatti contestati e quindi, sul proprio contributo causale alla produzione del danno.

Sebbene, infatti, le operazioni elettorali siano demandate a un organo straordinario e temporaneo quale l'Ufficio elettorale, istituito presso la Provincia, tale organo agisce quale organo dello Stato.

La sua attività è, dunque, giuridicamente imputabile all'amministrazione statale di riferimento, ossia il Ministero dell'interno, quale garante ultimo della legalità e uniformità delle procedure elettorali sul territorio nazionale.

8. Nel merito, la domanda è infondata.

Sebbene sia stata allegata e provata la violazione delle regole elettorali, non è stata data adeguata dimostrazione della mancata elezione del ricorrente, che costituisce l'unico evento di danno prospettato per il risarcimento delle conseguenze dannose, di tipo non patrimoniale, indicate in ricorso.

8.1. Nel caso in esame, infatti, accertata la violazione delle regole di voto, poiché la lista esclusa aveva conseguito 35.009 voti, risultando la lista di maggioranza relativa (contro 23.206 e 15.377 voti delle altre due liste), sarebbe stato necessario procedere - non alla redistribuzione dei seggi - ma ad indire nuove elezioni, il cui esito sarebbe stato incerto e imprevedibile.

La giurisprudenza ha chiarito infatti, che, in caso di annullamento dell'ammissione di una lista risultata maggioritaria, non è consentita la redistribuzione dei seggi tra le liste residue, ma occorre procedere alla rinnovazione integrale delle operazioni elettorali (C.d.S., Sez. V, 18 giugno 2001, n. 3212).

Anzitutto quindi, non può essere condivisa la tesi del ricorrente, riportata anche nelle repliche, volta a ritenere inapplicabile questo orientamento, predicando invece che dovrebbe trovare luogo soltanto ove la lista maggioritaria avesse raggiunto la maggioranza assoluta dei voti (il 50% + 1).

Al contrario, il fatto che la lista esclusa abbia preso più voti degli altri, singolarmente considerati (maggioranza relativa), impedisce di procedere ad una mera redistribuzione dei voti, e quindi dei seggi, stante la sua innegabile incidenza causale sull'esito delle elezioni, di fatto in gradi di spostare gli equilibri politici del voto.

8.2. Ancora, anche ove si svolgessero nuovamente le elezioni, la tesi paventata dal ricorrente è "che contando le due liste ciascuna sei candidati, per un totale di 12 ed essendo 12 i seggi da assegnare, egli avrebbe ottenuto senza dubbio un seggio".

Ciò non è affatto vero però, poiché il rifacimento delle attività elettorali avrebbe imposto lo svolgimento di tutte le fasi della competizione, quindi anche quella della presentazione delle liste, con possibilità del soggetto escluso a seguito del giudicato di annullamento (e che aveva ottenuto, peraltro, la maggioranza) di ricandidarsi legittimamente.

La tesi secondo cui nuove elezioni si sarebbero dovute svolgere soltanto con le liste già ammesse non può essere accolta, d'altra parte, perché finirebbe - con una funzione sostanzialmente sanzionatoria - per limitare il gioco competitivo delle elezioni, privando di rappresentanza una parte della collettività che quella lista avrebbe votato a seguito di nuova e regolare attività di presentazione delle candidature.

8.3. In altri termini, nel caso di specie, pur essendosi realizzato un evento di danno intermedio (che si potrebbe definire con una formula, ancora poco usata ma efficace, di "danno-ponte"), non è stata dimostrata la sussistenza di un altro evento di danno (danno-finale), non potendo sapere con ragionevole certezza, anche sulla base della regola della probabilità cruciale (il c.d. "più probabile che non"), se il ricorrente sarebbe stato eletto nella nuova competizione elettorale.

L'assenza di certezza o di ogni giudizio probabilistico circa la sicura elezione del ricorrente in un contesto di regolarità impedisce di ritenere provate anche le conseguenze dannose lamentate: non essendoci la certezza della spettanza del bene della vita (la carica elettiva), viene meno il presupposto logico e giuridico per il risarcimento (C.d.S., Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1087).

8.4. Va rilevato, infine, che non è stata proposta domanda (anche solo subordinata) per il risarcimento da perdita di chance, inteso - secondo l'orientamento prevalente e comunque preferibile, che sposa la tesi ontologica della chance (C.d.S., Ad. Plen. 7/2011; Cass. civ., Sez. III, n. 28993/2019) - come differente bene della vita autonomamente risarcibile sulla base della prospettazione di fatti e dell'indicazione della perdita di una specifica possibilità (non in percentuale, quindi, ma sicura e già dimostrata con probabilità logica attraverso il ricorso a leggi di copertura causali) di trovarsi nella condizione di gareggiare e quindi di vincere, eventualmente, la competizione elettorale.

In definitiva, il ricorso va respinto.

9. Le spese di lite possono compensarsi, in considerazione della natura della controversia e della complessità della vicenda processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.