Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione I
Sentenza 21 ottobre 2025, n. 1397
Presidente: Pasca - Estensore: Rossi
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno agito, dinanzi a questo T.A.R., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 512 del 25 ottobre 2024, a firma del dirigente del Settore pianificazione e gestione del territorio del Comune di Brindisi, avente ad oggetto "Ordinanza di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 31 DPR 380/2001... Accertamento di lottizzazione abusiva ex art. 30 DPR 380/2001... Preavviso di sanzione ex art. 31, comma 4-bis, del DPR n. 380/2001".
A sostegno del ricorso, essi hanno proposto i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 l. n. 241/1990. Violazione delle regole del giusto procedimento e dei principi in materia di partecipazione;
2) violazione, falsa ed erronea applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 380/2001. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà dell'azione amministrativa;
3) violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 30 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e difetto di istruttoria sotto altro profilo.
Il Comune di Brindisi, in data 16 gennaio 2025, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All'esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025, questo T.A.R., con ordinanza collegiale n. 52 del 23 gennaio 2025, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta, ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare, si può prescindere dal vaglio delle questioni in rito sollevate dalla difesa comunale nel corso della discussione dell'udienza pubblica, perché il ricorso è sostanzialmente infondato e va, pertanto, respinto.
Va, sempre in via preliminare, rilevata la tardività dei documenti depositati dalla difesa comunale in data 12 settembre 2025 per violazione dei termini di cui all'art. 73 c.p.a. con conseguente loro inutilizzabilità; e ciò in omaggio all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "nell'ambito del giudizio amministrativo, i termini per depositare memorie e documenti previsti dall'art. 73 del d.lgs. n. 104/2010 non hanno carattere ordinatorio, ma perentorio pertanto atti e documenti presentati oltre il detto termine sono da considerarsi tardivi e, dunque, inammissibili" (cfr. C.d.S., Sez. VI, 10 febbraio 2020, n. 1034).
Nel merito, il ricorso è infondato.
Infondate sono, in primo luogo, le censure con cui parte ricorrente si duole della violazione delle garanzie procedimentali e, in particolare, degli artt. 7 e 10 della l. 7 agosto 1990, n. 241.
La giurisprudenza che si è occupata della questione ha avuto modo di chiarire che gli accertamenti e l'istruttoria sottesi all'accertamento di una lottizzazione abusiva sono sempre connotati da un certo grado di complessità che rende pressoché necessaria la partecipazione al relativo procedimento dei soggetti interessati, "restringendo, pertanto, lo spazio entro il quale può trovare applicazione la norma di cui all'art. dell'art. 21-octies comma 2 L. 241/1990" (C.d.S., Sez. VI, 18 marzo 2019, n. 1759; Sez. V, 11 maggio 2004, n. 2953): ciò "anche se al provvedimento di cui all'art. 18 della l. n. 47/1985 deve comunque riconoscersi una indubbia natura vincolata, atteso che lo stesso deve essere preceduto dal mero accertamento della realtà materiale ed è destinato ad incidere, con funzioni di qualificazione giuridica, su di essa con provvedimenti che potranno poi comportare l'adozione di successivi provvedimenti di acquisizione delle aree lottizzate" (C.d.S., Sez. III, 10 settembre 2012, n. 4795; cfr. anche Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1809), e a maggior ragione per il fatto che i provvedimenti che contestano l'esistenza di una lottizzazione abusiva hanno pesanti effetti, anche ablatori, nei confronti dei destinatari. Ne consegue che, in termini generali, l'avvio del procedimento sanzionatorio per lottizzazione abusiva non può prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento e che lo spazio residuo per l'eventuale applicazione dell'art. 21-octies della l. 241/1990 è veramente esiguo, trattandosi di fattispecie in cui è infrequente che l'esistenza della lottizzazione abusiva sia così palese da potersi prescindere dal confronto procedimentale e da poter rimettere la decisione direttamente al Giudice amministrativo (cfr. C.d.S., Sez. VI, 20 ottobre 2023, n. 732).
Nel caso in esame, le evenienze documentali acquisite nel corso del procedimento dall'Amministrazione comunale evidenziano in maniera chiara e pa[l]ese l'avvenuta integrazione nei lotti di proprietà attorea di una fattispecie di lottizzazione abusiva materiale.
Come risulta, infatti, dagli accertamenti comunali, richiamati nel provvedimento impugnato, i lotti in esame (ricadenti in area con destinazione agricola E, soggetta a vincoli del PPTR: campagna brindisina e a tutela per mappa rischi aereonautici) di proprietà degli attuali ricorrenti sono stati interessati, nel corso degli anni, da numerosi interventi edilizi - realizzati sia in assenza che in ampliamento e difformità sostanziale rispetto agli originari titoli abilitativi - che hanno determinato, attraverso la creazione di un complesso immobiliare (denominato Centro sportivo Alerin), una trasformazione urbanistica ed edilizia in violazione delle prescrizioni urbanistiche edilizie di zona.
Né parte ricorrente ha individuato circostanze e/o elementi fattuali di rilievo che, se introdotti in sede procedimentale, avrebbero potuto indurre l'ente civico ad esito diverso da quello assunto in concreto.
Le considerazioni che precedono valgono anche a respingere le censure con cui i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione nella fattispecie delle disposizioni di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 380/2001.
Nella specie, come sopra detto, gli interventi effettuati hanno avuto tutti la finalità e comunque l'effetto di produrre un mutamento della destinazione urbanistica e della vincolistica della zona di interesse.
Di ciò se ne rinviene prova nello stralcio delle ortofoto allegate al provvedimento gravato che mostrano un'area interamente delimitata caratterizzata dalla presenza di una pluralità di manufatti (fabbricati, strutture sportive, manufatto bar/ristorante ecc.) la cui funzione non può essere, in difetto di risultanze documentali diverse da quelle in atti, che quella di modificare le destinazioni di zona dell'area in esame.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dal riferimento attoreo all'asserito difetto di istruttoria e di motivazione avuto riguardo alle caratteristiche delle singole opere poste in essere alla luce della normativa urbanistica di riferimento.
E ciò in omaggio al condiviso principio giurisprudenziale secondo il quale "la lottizzazione abusiva è fenomeno unitario che trascende la consistenza delle singole opere/atti negoziali di cui si compone ed assume rilevanza giuridica per l'impatto che determina sul territorio, interferendo con l'attività di pianificazione, conservazione dei valori paesistici e ambientali, dotazione e dimensionamento degli standard" (cfr. C.d.S., Sez. VI, 19 luglio 2021, n. 5403; Sez. VI, n. 5384/2021; C.G.A.R.S., Sez. giur., 8 febbraio 2021, n. 93; C.d.S., Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3381; Sez. VI, 19 giugno 2014, n. 3115; Cass. pen., Sez. III, 3 dicembre 2013, n. 51710; Cass. pen., Sez. III, 26 ottobre 2007, n. 6080; Sez. III, 20 maggio 2015, n. 24985).
Prive di pregio sono poi tutte le residue contestazioni sollevate dalla difesa attorea; risolvendosi le stesse (cfr. inidoneità delle opere a stravolgere l'assetto del territorio, asserita assenza di connessione tra i campi sportivi e le abitazioni e i box garage) in asserzioni difensive prive, in quanto tali, di valenza probatoria idonea a confutare gli esiti degli accertamenti comunali posti a fondamento del gravato provvedimento.
Infondate sono anche le censure con cui i ricorrenti lamentano la presunta estraneità e/o mancanza dell'elemento soggett[iv]o.
La consolidata e condivisibile giurisprudenza formatasi in materia ha chiarito che "la lottizzazione abusiva prescinde dallo stato soggettivo dei proprietari interessati e opera in modo oggettivo, indipendentemente dall'animus dei soggetti coinvolti. Il fatto che l'immobile sia stato acquistato in buona fede non rileva ai fini della qualificazione dell'illecito, ma può eventualmente assumere rilievo solo nei rapporti privatistici tra acquirenti e alienanti" (C.d.S., Sez. II, 14 giugno 2021, n. 4627).
Nello stesso solco "In materia edilizia la lottizzazione abusiva si fonda sul dato oggettivo dell'intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, indipendentemente dall'animus dei proprietari interessati e fatta salva la tutela in sede civile nei confronti dei propri danti causa" (cfr. C.G.A.R.S., 8 febbraio 2021, n. 93).
Le residue contestazioni sono tutte generiche e indimostrate; le stesse, in ogni caso, sono inidonee a contrastare la legittimità dell'ordinanza gravata che individua con esattezza, nella sua parte dispositiva, i proprietari e possessori dei lotti cui riferire le singole sanzioni irrogate.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese, stante la peculiarità della vicenda esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.