Corte di giustizia dell'Unione Europea
Ottava Sezione
Sentenza 30 ottobre 2025
Presidente e Relatore: Piçarra
«Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 6 - Nozione di "ritardo di un volo" - Posticipazione di un volo previamente annunciata dal vettore aereo con conferma dei nuovi orari di partenza e di arrivo - Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e articolo 7, paragrafo 1 - Diritto a compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo di tre o più ore all'arrivo di un volo - Nozione di "orario di arrivo previsto" - Determinazione della durata del ritardo».
Nella causa C‑558/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Landgericht Landshut (Tribunale del Land, Landshut, Germania), con decisione del 31 luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 16 agosto 2024, nel procedimento Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik AS contro Myflyright GmbH.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik AS (in prosieguo: la «Corendon Airlines»), un vettore aereo, e la Myflyright GmbH, una società di assistenza legale ai passeggeri aerei, relativamente a una domanda di compensazione pecuniaria presentata sulla base del regolamento n. 261/2004, a seguito di un ritardo prolungato di un volo all'arrivo alla sua destinazione finale.
Contesto normativo
3. Ai sensi dei considerando 1, 2, e 4 del regolamento n. 261/2004:
«(1) L'intervento della Comunità [europea] nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.
(2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.
(...)
(4) La Comunità dovrebbe pertanto migliorare le norme di protezione stabilite [dal regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea (GU 1991, L 36, pag. 5)], sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per provvedere affinché, nell'ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate.
4. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Definizioni»:
«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
(...)
l) "cancellazione del volo": la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto».
5. L'articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Cancellazione del volo», al paragrafo 1 così prevede:
«In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
(...)
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:
(...)
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto».
6. L'articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Ritardo», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto
a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o
(...),
il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e
ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)».
7. L'articolo 7 del medesimo regolamento, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria», al paragrafo 1 così prevede:
«Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
(...)
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8. Quattro passeggeri aerei, in possesso di una conferma di prenotazione presso la Corendon Airlines per un volo in partenza da Monaco (Germania) alle ore 10:20 (ora locale) e in arrivo ad Antalya (Turchia) alle ore 14:20 (ora locale) il 2 agosto 2022, hanno ricevuto, il giorno prima della loro partenza, una nuova conferma di prenotazione di tale volo emessa dall'organizzatore del viaggio interessato, che indicava loro che l'orario di partenza previsto di detto volo era posticipato alle ore 11:20 (ora locale), il che avrebbe comportato una posticipazione dall'orario di arrivo di quest'ultimo alle ore 15:20 (ora locale).
9. Il 2 agosto 2022, tuttavia, il decollo ha avuto luogo solo alle ore 14:37 (ora locale), e alla fine tali passeggeri sono arrivati a destinazione alle ore 18:16 (ora locale).
10. La Myflyright, alla quale detti passeggeri avevano ceduto i loro diritti alla compensazione pecuniaria, ha proposto un ricorso dinanzi all'Amtsgericht Erding (Tribunale circoscrizionale di Erding, Germania), al fine di ottenere una compensazione pecuniaria di importo totale pari a EUR 1 600, ossia EUR 400 per passeggero, sulla base, in particolare, degli articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004.
11. Con sentenza del 30 agosto 2023, tale giudice ha accolto detto ricorso, dichiarando che la posticipazione di un'ora degli orari di volo costituiva non una «cancellazione del volo», ai sensi dell'articolo 2, lettera l), del regolamento n. 261/2004, bensì un ritardo la cui durata doveva essere determinata sulla base degli orari di volo iniziali.
12. La Corendon Airlines ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Landgericht Landshut (Tribunale del Land, Landshut, Germania), giudice del rinvio, facendo valere che, nel caso di specie, la durata di tale ritardo doveva essere determinata prendendo in considerazione gli orari del volo figuranti nella nuova conferma di prenotazione, e non gli orari del volo iniziali.
13. Per contro, il giudice del rinvio ritiene che la durata del ritardo di cui trattasi nel procedimento principale debba essere determinata prendendo in considerazione l'orario di arrivo inizialmente previsto, dal momento che, per i passeggeri interessati, rileva unicamente sapere se il volo sia arrivato in ritardo rispetto a tale orario. Secondo il giudice del rinvio, la presa in considerazione dell'orario di arrivo del volo indicato nella nuova conferma di prenotazione, al fine di determinare la durata del ritardo, oltre a rientrare in un «approccio puramente formale», è contraria all'obiettivo del regolamento n. 261/2004, volto in particolare a garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri interessati dalla cancellazione o dal ritardo prolungato del loro volo. Inoltre, un siffatto approccio consentirebbe al vettore aereo di ritardare l'orario di arrivo di un volo senza esserne considerato responsabile emettendo all'ultimo minuto nuove conferme di prenotazione con l'indicazione delle posticipazioni di volo.
14. In tale contesto, il Landgericht Landshut (Tribunale del Land, Landshut) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, in sede di esame di un ritardo "prolungato" all'arrivo alla destinazione finale, qualora un volo sia posticipato e venga quindi emesso un nuovo voucher, occorra basarsi sull'orario di arrivo originariamente previsto o sull'orario di arrivo indicato nella nuova conferma di prenotazione.
2) Nel caso in cui si consideri l'orario di arrivo modificato:
a) se occorra prendere in considerazione quanto tempo prima dell'orario di partenza originario il passeggero venga informato della posticipazione del volo; se occorra, in particolare, prendere in considerazione il fatto che i periodi specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004 per il nuovo arrivo siano effettivamente rispettati, affinché il vettore aereo operativo possa essere esonerato dall'obbligo di corrispondere una compensazione pecuniaria.
b) In caso affermativo: se il passeggero - ed eventualmente a quali condizioni - abbia diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004, qualora, rispetto all'orario di arrivo originario, vi sia un ritardo prolungato all'arrivo».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
15. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che, in caso di posticipazione degli orari di partenza e di arrivo di un volo, previamente annunciata da un vettore aereo e accompagnata dall'emissione di una nuova conferma di prenotazione ai passeggeri interessati, la durata del ritardo subito da questi ultimi al loro arrivo deve essere determinata prendendo in considerazione l'orario di arrivo inizialmente previsto o quello figurante in tale nuova conferma di prenotazione.
16. Occorre rilevare, in primo luogo, che la nozione di «ritardo» di un volo non è definita dal regolamento n. 261/2004, contrariamente a quella di «cancellazione del volo», sulla quale verte l'articolo 5 di tale regolamento e che è definita all'articolo 2, lettera l), di detto regolamento, come «la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto».
17. Per quanto riguarda la nozione di «ritardo» di un volo, la Corte ha precisato, da un lato, che vi è «ritardo», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 261/2004, se un volo viene effettuato in conformità alla programmazione originariamente prevista, ma l'orario di partenza effettivo viene ritardato rispetto all'orario di partenza inizialmente previsto (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C-402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 32). Essa ha dichiarato, dall'altro lato, che sarebbe contrario all'accezione corrente dei termini di tale regolamento e all'impianto sistematico dello stesso qualificare come cancellazione, ai sensi dell'articolo 2, lettera l), di detto regolamento, la sola posticipazione dell'orario effettivo di partenza di un volo, senza nessun'altra modifica (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Corendon Airlines, C‑395/20, EU:C:2021:1041, punto 22).
18. La Corte ha peraltro precisato che il regolamento n. 261/2004 non fa dipendere la qualificazione come volo «cancellato», ai sensi del suo articolo 5, o come volo «ritardato», ai sensi del suo articolo 6, dal solo previo annuncio della posticipazione dell'orario di partenza del volo di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Corendon Airlines, C‑395/20, EU:C:2021:1041, punto 21).
19. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i passeggeri interessati sono stati informati, il giorno prima della loro partenza, della posticipazione dell'orario di partenza del loro volo e che è stata loro trasmessa una nuova conferma di prenotazione, indicando nuovi orari, senza alcuna modifica degli aeroporti di partenza o di arrivo né del numero del volo sul quale tali passeggeri sono stati trasportati. Tali elementi caratterizzano quindi un «ritardo», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 261/2004, come interpretato ai punti 17 e 18 della presente sentenza.
20. In secondo luogo, gli articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004, letti alla luce del considerando 2 di tale regolamento e del principio della parità di trattamento, devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono, da un lato, essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto a compensazione pecuniaria previsto da tale articolo 7, paragrafo 1. Dall'altro lato, detti passeggeri possono fa valere tale diritto a compensazione pecuniaria quando a causa di un volo ritardato subiscono una perdita di tempo irreversibile pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2024, Laudamotion e Ryanair, C‑54/23, EU:C:2024:74, punti 19 e 21 nonché giurisprudenza citata).
21. Tale ritardo di tre ore, quale condizione per ottenere una compensazione pecuniaria, è stato definito tenendo conto del fatto che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 261/2004 consente ai vettori aerei, nell'ambito specifico dell'imbarco dei passeggeri su un volo alternativo a seguito di una cancellazione di un volo in extremis, di anticipare l'orario di partenza dei passeggeri di un massimo di un'ora e di ritardare il loro arrivo di meno di due ore (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C‑581/10 e C‑629/10, EU:C:2012:657, punto 31).
22. Dai due punti precedenti della presente sentenza risulta quindi che, allorché il ritardo subito all'arrivo del volo sia di durata pari o superiore a tre ore, i passeggeri interessati, analogamente ai passeggeri il cui volo iniziale sia stato cancellato, e ai quali il vettore aereo non è in grado di proporre un volo alternativo alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 261/2004, dispongono di un diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, dal momento che patiscono parimenti una perdita di tempo irreversibile (sentenza del 4 settembre 2014, Germanwings, C‑452/13, EU:C:2014:2141, punto 19 e giurisprudenza citata).
23. Nel caso di specie, occorre rilevare che, se la durata del ritardo subito dai passeggeri interessati all'arrivo alla loro destinazione è determinata prendendo in considerazione l'orario di arrivo inizialmente previsto, tali passeggeri potranno avvalersi di un diritto a compensazione pecuniaria, nella misura in cui, come risulta dalla decisione di rinvio, essi hanno subito, a partire dall'orario di arrivo inizialmente previsto, un ritardo superiore a tre ore. Per contro, se la durata di tale ritardo dovesse essere determinata sulla base dell'orario di arrivo indicato nella nuova conferma di prenotazione, detti passeggeri non potrebbero avere diritto a una siffatta compensazione pecuniaria, dato che, in tale ipotesi, il ritardo all'arrivo sarebbe inferiore a tre ore.
24. Orbene, nulla nella formulazione delle disposizioni del regolamento n. 261/2004 di cui si chiede l'interpretazione esclude che la durata del ritardo subito dai passeggeri all'arrivo alla loro destinazione finale sia determinata a partire dall'orario di partenza inizialmente convenuto tra gli stessi passeggeri e il vettore aereo al momento della prenotazione del volo di cui trattasi, e ciò indipendentemente dalle successive posticipazioni unilaterali degli orari di partenza e di arrivo di tale volo nonché dall'emissione di nuove conferme di prenotazione effettuate da tale vettore.
25. Tale modo di determinare la durata del ritardo di cui trattasi è corroborato, da un lato, dagli obiettivi del regolamento n. 261/2004 volti a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, tenendo in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale, quali enunciate al considerando 1 di tale regolamento. Dall'altro lato, esso è corroborato dal considerando 4 di detto regolamento, che esprime la volontà del legislatore dell'Unione di «migliorare» le norme di protezione stabilite dal precedente regolamento, sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per provvedere affinché, nell'ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate.
26. Per contro, determinare la durata del ritardo in questione rispetto all'orario di arrivo figurante nella nuova conferma di prenotazione equivarrebbe a consentire al vettore aereo interessato di modificare unilateralmente, mediante la sola emissione di una siffatta conferma, l'orario di partenza del volo, sebbene quest'ultimo fosse stato contrattualmente convenuto tra i passeggeri e tale vettore aereo al momento della prenotazione. Orbene, ciò sarebbe in contrasto con l'obiettivo principale perseguito dal regolamento n. 261/2004, volto a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri aerei, obiettivo che impone di interpretare in maniera estensiva i diritti riconosciuti a questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, Eventmedia Soluciones, C‑11/23, EU:C:2024:194, punto 33).
27. Contrariamente a quanto sostiene la Corendon Airlines, il previo annuncio ai passeggeri interessati di una posticipazione degli orari di partenza e di arrivo del loro volo mediante un messaggio di posta elettronica del vettore aereo, inviato il giorno prima del volo, non può mettere in discussione la qualificazione come ritardo di tale posticipazione, senza escludere che un siffatto annuncio possa, se del caso, limitare l'entità dei disagi subiti da questi ultimi.
28. In considerazione dell'insieme dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che, in caso di posticipazione degli orari di partenza e di arrivo di un volo, previamente annunciata da un vettore aereo e accompagnata dall'emissione di una nuova conferma di prenotazione ai passeggeri interessati, la durata del ritardo subito da questi ultimi al loro arrivo deve essere determinata prendendo in considerazione l'orario di arrivo inizialmente previsto.
Sulla seconda questione
29. Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.
Sulle spese
30. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che, in caso di posticipazione degli orari di partenza e di arrivo di un volo, previamente annunciata da un vettore aereo e accompagnata dall'emissione di una nuova conferma di prenotazione ai passeggeri interessati, la durata del ritardo subito da questi ultimi al loro arrivo deve essere determinata prendendo in considerazione l'orario di arrivo inizialmente previsto.