Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 3 ottobre 2025, n. 7731

Presidente: Lamberti - Estensore: Palmieri

FATTO E DIRITTO

1. I sigg.ri Vittoria M. e Fabio A. hanno impugnato innanzi al T.A.R. Lazio la determinazione dirigenziale prot. n. 100188/21, con cui Roma Capitale ha loro ingiunto di rimuovere l'intervento edilizio realizzato sull'immobile di loro proprietà sito in Roma, via Capo Sottile, n. 25.

A sostegno del ricorso, essi hanno dedotto il difetto di motivazione e la violazione della disciplina dettata dal d.P.R. n. 380/2001.

Hanno chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituita in giudizio, Roma Capitale ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Con sentenza n. 830/22 il T.A.R. Lazio ha rigettato il ricorso.

Avverso tale statuizione giudiziale i sig.ri Vittoria M. e Fabio A. hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) nullità della sentenza, per violazione dell'art. 60 c.p.a.; 2) error in iudicando; errata qualificazione dell'intervento, non necessitante di titolo edilizio.

Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, Roma Capitale ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza di smaltimento del 17 settembre 2025 - tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, c.p.a. - l'appello è stato trattenuto in decisione.

2. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono la nullità della sentenza, per mancato avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Il motivo è infondato.

Sono gli stessi appellanti a riconoscere che all'udienza fissata per la discussione della domanda cautelare nessuna delle parti costituite era presente.

Per tale ragione, non era necessario alcun avviso, atteso che la ratio della previsione di cui all'art. 60 c.p.a. è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, i procuratori implicitamente rinunciano.

3. Nel merito, l'appello è fondato.

4. Premette anzitutto il Collegio che, come già chiarito da questo Consiglio di Stato: "Per configurare una c.d. pergotenda, in quanto tale non necessitante di titolo abilitativo, occorre che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio" (C.d.S., IV, 1° luglio 2019, n. 4472).

5. Tanto premesso, costituisce circostanza pacifica la retraibilità della copertura in esame, che consente la completa scopertura del terrazzo. Pertanto, il manufatto appare privo di copertura stabile, e non altera in alcun modo il prospetto dell'edificio al quale accede.

Inoltre, la retraibilità della tenda fa sì che gli elementi di supporto appaiano strumentali al suo mantenimento, non configurandosi in alcun modo come elementi autonomi.

Per tali ragioni, la pergotenda in esame non necessitava di alcun titolo edilizio, rientrando nell'ambito degli interventi di edilizia libera.

Ne consegue l'illegittimità dell'impugnata ordinanza di demolizione, in quanto adottata in relazione ad un'opera non necessitante il rilascio del previo titolo edilizio.

6. Alla luce di tali considerazioni, l'appello è fondato.

Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'atto impugnato in primo grado.

7. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'atto impugnato dagli appellanti in primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. II, sent. n. 830/2022.