Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 1° ottobre 2025, n. 7648

Presidente: Sabatino - Estensore: Santini

FATTO E DIRITTO

1. Si agisce in questa sede per la correzione dei risultati delle operazioni elettorali per l'elezione del consiglio comunale e del sindaco di Bari, svoltesi nei giorni 8 e 9 giugno 2024, e nei giorni 22 e 23 giugno 2024 per il turno di ballottaggio, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, classificati primo e secondo dei non eletti della lista n. 8 "La Forgia Sindaco", i quali auspicano la correzione nel senso dell'attribuzione alla lista di appartenenza di un ulteriore seggio in consiglio comunale, a discapito della lista n. 4 Movimento 5 stelle 2050.

Si controverte dunque sulle elezioni del Comune di BARI, tornata 2024. Come già anticipato, due candidati della lista civica "La Forgia" contestano l'assegnazione di 1 seggio alla lista "5 Stelle" piuttosto che alla lista cui fanno capo i ricorrenti medesimi. E ciò in ragione di alcuni voti che sarebbero stati erroneamente assegnati al Movimento 5 Stelle e di altri voti altrettanto erroneamente sottratti alla propria lista "La Forgia".

2. Il T.A.R. Bari ha rigettato il ricorso in quanto non sarebbe stata fornita prova sufficiente onde dimostrare l'erronea attribuzione di voti ai 5 Stelle e la parallela erronea sottrazione di voti alla lista dei ricorrenti (La Forgia).

3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per i motivi di seguito indicati:

3.1. Violazione art. 130 c.p.a. in quanto il relatore della causa originariamente designato è stato poi sostituito, senza comunicazione alle parti, prima della udienza di discussione (in cui è risultato comunque sia relatore, sia estensore della relativa sentenza);

3.2. Erroneità nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non raggiunta la prova sulle seguenti circostanze:

3.2.1. Erronea attribuzione di voti alla lista del "Movimento 5 Stelle". Ciò a causa della discrasia tra verbali di ciascuna sezione e verbale dell'ufficio elettorale;

3.2.2. Erronea sottrazione di voti alla lista "La Forgia", anche in questa ipotesi a causa della difformità tra verbali di ciascuna sezione e verbale dell'ufficio elettorale;

3.2.3. Voti "comparsi" in aumento nel prospetto dei voti dell'ufficio elettorale, in favore del Movimento 5 Stelle, rispetto ai voti pubblicati sul sito comunale;

3.2.4. Voti altrimenti "scomparsi" ossia in diminuzione nel prospetto dei voti dell'ufficio elettorale, a sfavore della lista "La Forgia", sempre rispetto ai voti pubblicati sul sito comunale;

3.2.5. Sarebbero mancanti i verbali delle sezioni n. 313 e n. 339.

4. Si costituivano in giudizio alcuni esponenti della lista riconducibile al Movimento 5 Stelle per chiedere il rigetto del gravame.

5. Alla pubblica udienza del 18 settembre 2025 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

6. Con il primo motivo si lamenta la sostituzione del giudice relatore, in vista della pubblica udienza, che sarebbe avvenuta senza previa formale comunicazione alle parti del giudizio. Al riguardo la giurisprudenza della Cassazione ha evidenziato che la sostituzione del relatore dopo la comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza non viola il principio dell'immutabilità del giudice. Principio questo che, essendo volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, trova applicazione esclusivamente dall'apertura di quest'ultima fino alla deliberazione della decisione, restando ininfluente il deposito di memorie nella fase antecedente (Cass. civ., Sez. trib., 12 dicembre 2023, n. 34782, la quale ha avito modo di rimarcare che: "Tali considerazioni, del resto, sono in linea con l'orientamento dottrinale che ritiene che nel potere di nomina del relatore da parte del Presidente sia compreso anche il potere di revoca e sostituzione, trattandosi di provvedimenti di natura esclusivamente interna"). Ancora la stessa Cassazione (Cass. civ., Sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467; Cass. civ., Sez. lav., 11 aprile 2001, n. 5443) ha in proposito avuto moto di rilevare che sussiste la "possibilità di sostituire un relatore ad altro, senza particolari formalità, fino all'udienza di discussione, in quanto solo da questo momento opera il principio che vieta la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha assistito alla discussione". Più in particolare: "il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata, e perciò non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzioni e di pari competenza, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario". Si veda sul punto specifico anche Cass. civ., Sez. I, 29 luglio 2011, n. 16738. Da quanto detto consegue il rigetto dello specifico motivo.

7. Con il motivo di appello sub 3.2. si lamenta, nel complesso:

7.1. La discrasia tra voti riportati nei verbali di sezione e voti riportati nel verbale di proclamazione. Ciò avrebbe determinato sia una erronea attribuzione di voti ai 5 Stelle, sia una erronea sottrazione di voti alla lista "La Forgia". Osserva al riguardo il collegio che:

7.1.1. Quanto ai più numerosi voti attribuiti alla lista "5 Stelle", la difesa di parte appellante non tiene conto della possibile non convergenza tra voti di preferenza dei singoli candidati e voti assegnati alle singole liste. Più in particolare, poiché è ben possibile che un elettore esprima il proprio consenso soltanto mediante indicazione della lista, ossia omettendo la preferenza per un qualsiasi candidato, è di conseguenza fisiologico che la somma dei voti di preferenza possa risultare inferiore rispetto alla somma dei voti di lista. Ora, nella memoria in data 5 settembre 2025 afferma, la stessa difesa di parte appellante, che le articolate deduzioni difensive si sarebbero riferite ai soli "voti di lista" ma di tale specificazione, nella estesa ricostruzione di cui alle pagg. 6-11 dell'atto di appello introduttivo, non risulta traccia alcuna;

7.1.2. Quanto invece ai minori voti asseritamente attribuiti alla lista "La Forgia", la difesa di parte appellante non tiene parimenti conto del fatto che, con il c.d. "voto disgiunto" (art. 72, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000), ben potrebbe accadere che il singolo elettore decida di votare, per il consiglio comunale, candidati che appartengono a liste diverse rispetto a quelle cui è collegato il candidato sindaco eventualmente prescelto: di qui la ulteriore possibile discrasia tra voti di preferenza e voti di lista;

7.1.3. Da quanto precede discende la infondatezza di entrambi i profili specifici di censura al riguardo sollevati.

7.2. Si contesta altresì la netta divergenza tra i dati contenuti nel sito dell'amministrazione comunale e quelli rivenienti dal prospetto dei voti di lista dell'ufficio centrale elettorale (e ciò sia per voti "comparsi" in favore del Movimento 5 Stelle, sia per voti altrimenti "scomparsi" a svantaggio della lista "La Forgia") ma si trascura il fatto che la pubblicazione di tali dati elettorali sul sito comunale, il quale non riveste pacificamente il ruolo di fonte ufficiale nell'ambito del procedimento elettorale, svolge una funzione meramente informativa e dunque risulta priva, in quanto tale, di qualsivoglia valore legale. Di qui il rigetto, altresì, di tale specifico profilo di censura.

7.3. In ultimo si contesta che, per due sezioni in particolare, mancherebbero i verbali di sezione ma si trascura che, per giurisprudenza costante (C.d.S., Sez. II, 10 febbraio 2022, n. 984), la mancanza di certi dati ben può essere sopperita mediante utilizzo delle "tabelle di scrutinio". Al riguardo è stato infatti affermato che: "in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio" (C.d.S., Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1484; C.d.S., Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4358). Da tale principio discende che, non solo in caso di discordanza ma anche in ipotesi di mancanza dei verbali di sezione, la funzione di ricomposizione in termini quantitativi della volontà elettorale ben può essere svolta attraverso l'analisi ricostruttiva delle tabelle di scrutinio le cui risultanze, nel caso di specie, non hanno peraltro formato oggetto di specifica contestazione ad opera della difesa di parte appellante. A ben vedere quest'ultima, con proprie memorie del 2 settembre 2025 e del 5 settembre 2025, reputa che l'utilizzo di tale strumento da parte dell'ufficio centrale elettorale avrebbe dovuto essere chiaramente esplicitato nel relativo verbale di proclamazione. Osserva al riguardo il collegio come il ricorso alle tabelle di scrutinio da parte dell'ufficio elettorale possa anche desumersi in via presuntiva laddove, ad ogni buon conto, la difesa di parte appellante non ha fornito elementi idonei a ritenere la assenza di corrispondenza tra voti rispettivamente attribuiti alle varie liste e voti emergenti dalle suddette tabelle. Per tutte queste ragioni, anche tale profilo di censura va dunque rigettato.

7.4. Il secondo motivo di ricorso, alla luce di tutte le considerazioni sopra partitamente svolte, deve pertanto essere complessivamente respinto.

8. In conclusione, il ricorso in appello si rivela infondato e deve dunque essere rigettato. La peculiarità delle esaminate questioni induce il collegio a compensare comunque le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Puglia, sez. III, sent. n. 1/2025.