Corte costituzionale
Sentenza 9 ottobre 2025, n. 145

Presidente: Amoroso - Redattore: Cassinelli

[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, nel procedimento vertente tra F.G. G. e il Ministero dell'interno, con ordinanza del 22 gennaio 2025, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visti l'atto di costituzione di F.G. G. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 2025 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;

uditi l'avvocato Marcello Giuseppe Feola per F.G. G. e l'avvocata dello Stato Emma Damiani per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza del 22 gennaio 2025 (iscritta al n. 28 del reg. ord. 2025), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

La norma censurata, contenuta nella disposizione che indica i requisiti per la partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore, prevede che a detto concorso siano «altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indìce il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età», fissato in ventotto anni dal comma 1, lettera b).

1.1.- Il giudizio principale è stato promosso da F.G. G. e D. M., agenti della Polizia di Stato di età superiore a ventotto anni, ma con anzianità di servizio inferiore a tre anni, i quali hanno impugnato il bando di concorso pubblico da allievo vice ispettore della Polizia di Stato per l'anno 2022, nella parte in cui prevedeva l'innalzamento fino a trentatré anni del limite massimo di età per partecipare al concorso per i soli impiegati dell'amministrazione civile dell'interno, senza prescrizione di alcun requisito di anzianità, e l'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero dell'interno 13 luglio 2018, n. 103 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato), che contiene identica disposizione.

Il TAR Lazio, ammessi con riserva i ricorrenti alla procedura selettiva, e preso atto del superamento della stessa da parte di F.G. G. (mentre D. M. aveva rinunziato al ricorso), ha rilevato che gli atti amministrativi impugnati riproducevano il contenuto dalla disposizione oggetto di censura, avente natura di norma primaria.

1.2.- Su tale presupposto, e quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente ha osservato che la disposizione è di necessaria applicazione nella fattispecie, poiché il ricorrente ha superato con successo tutte le prove concorsuali e, pertanto, osta al suo inserimento in graduatoria il solo fatto che egli non ha abbia raggiunto la soglia minima di anzianità prevista dalla disposizione censurata, che sul punto, per il suo tenore inequivoco, non può essere soggetta a interpretazione diversa da quella letterale.

1.3.- Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il TAR Lazio assume anzitutto che la previsione si porrebbe in contrasto con il principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51, comma primo, e 97, comma quarto, Cost.

La previsione di una soglia minima di anzianità per accedere al concorso, infatti, pur volta a consolidare la pregressa esperienza lavorativa maturata dall'aspirante nella stessa amministrazione banditrice, non sarebbe funzionale a specifiche necessità dell'amministrazione stessa, così da travalicare il limite dettato dai principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione; ne deriverebbe, pertanto, un'ingiusta compressione del diritto di ogni cittadino ad accedere ai pubblici uffici senz'altra distinzione che quella delle sue attitudini e capacità.

1.4.- Un secondo profilo di irragionevolezza del previsto requisito di anzianità deriverebbe dal fatto che esso contraddice l'obiettivo del reclutamento di personale più giovane per l'esercizio di funzioni operative, quali quelle assegnate agli ispettori della Polizia di Stato.

Al personale di tale ruolo, infatti, l'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 attribuisce «le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria», in tal modo delineando un profilo professionale che implica inevitabilmente prestanza e vigore fisico; ciò che, del resto, giustifica l'introduzione, in via generale, di un limite massimo di età.

La prevista soglia minima di anzianità costituirebbe, pertanto, un elemento incoerente rispetto alla disciplina del reclutamento delle Forze di polizia, arrecando, in via derivata, un pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione; di qui, pertanto, un'ulteriore denunzia di violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

1.5.- In terzo luogo, dalla disposizione censurata deriverebbe una disparità di trattamento nella disciplina dell'accesso al concorso riservato al personale proveniente dai ruoli civili del Ministero dell'interno, per il quale non è previsto alcun requisito minimo di anzianità e che sarebbe, pertanto, tendenzialmente favorito, perché può fare ingresso nel ruolo con minore età anagrafica e, conseguentemente, con la disponibilità «di un più ampio orizzonte temporale di permanenza».

Del pari, sussisterebbe un trattamento difforme anche nella regolazione della partecipazione al concorso per la qualifica di commissario, consentita agli appartenenti alla Polizia di Stato senza alcun requisito di anzianità.

L'art. 3 Cost. sarebbe, pertanto, violato anche in relazione al principio di uguaglianza.

1.6.- Infine, il rimettente svolge una censura di analogo tenore assumendo che la disposizione censurata costituirebbe «una parziale "duplicazione" del requisito richiesto per la partecipazione ai concorsi "interni" per la nomina a vice ispettore», previsti dall'art. 27, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 335 del 1982, nel quale è stabilito che una parte dei posti disponibili sia coperta mediante concorso per titoli ed esami «riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso [...] di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni».

Nel concorso interno, osserva tuttavia il rimettente, la previsione del requisito di anzianità è giustificata dall'esigenza di individuare «un "contrappeso" per il vantaggio competitivo costituito dalla possibilità di disporre di una corsia preferenziale per l'accesso alla qualifica superiore», oltreché di effettuare «una prima scrematura dei candidati», mentre tali esigenze non sussistono nell'ambito del concorso pubblico.

Sotto tale profilo, pertanto, la disposizione censurata condurrebbe a un'irragionevole omologazione di situazioni diverse.

2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo anzitutto l'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza.

L'interveniente ha evidenziato, in particolare, che l'anzianità di servizio prevista dalla disposizione censurata non costituisce un requisito di partecipazione al concorso, bensì un presupposto per l'accesso a una quota di riserva prevista in favore degli appartenenti al ruolo della Polizia di Stato, in deroga al requisito anagrafico stabilito in via generale per l'accesso al concorso; in tal senso, ha osservato che il ricorrente non aveva mai formulato richiesta di accesso alla quota riservata di posti, ciò che avrebbe dovuto indurre il TAR Lazio a definire il giudizio indipendentemente dal dubbio di costituzionalità.

2.1.- In subordine, l'Avvocatura ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate, sul fondamentale rilievo che la soglia di anzianità minima incide sulla facoltà, concessa al personale della Polizia di Stato, di accedere alla quota riservata di posti e non sulla possibilità per ogni cittadino di partecipare al concorso, così escludendo ogni possibile contrasto con gli artt. 51 e 97 Cost.

Quanto, poi, alle disparità di trattamento prospettate dal rimettente, esse appaiono riferite a fattispecie non omogenee; né sussistono violazioni del principio di uguaglianza in senso sostanziale, la cui deduzione è, del pari, frutto dell'erronea considerazione dell'anzianità come requisito di partecipazione al concorso e non come condizione di derogabilità al presupposto anagrafico.

3.- Si è costituito F.G. G., ricorrente nel giudizio principale, e ha concluso per l'accoglimento della questione, ribadendo, in particolare, che il requisito dell'anzianità minima sarebbe privo di logica sistematica e contrario ai principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Le stesse considerazioni sono poi state ribadite dalla parte privata nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il TAR Lazio, sezione prima quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 28 del 2025), dubita della legittimità costituzionale dell'art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost.

La previsione censurata, contenuta nella disposizione che disciplina l'accesso al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato - prescrivendo i relativi requisiti, fra i quali l'età massima di ventotto anni - prevede che al concorso siano «altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indìce il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età», fissato in ventotto anni dal comma 1, lettera b).

1.1.- Secondo il rimettente, tale soglia minima di anzianità, sprovvista di nesso funzionale con le specifiche necessità dell'amministrazione interessata, comporterebbe un'irragionevole restrizione dell'accesso al concorso pubblico per vice ispettore, in violazione degli artt. 3, 51, comma primo, e 97, comma quarto, Cost.

La stessa, inoltre, sarebbe incoerente rispetto all'obiettivo del reclutamento di personale più giovane per l'esercizio di funzioni operative, quali quelle assegnate agli ispettori della Polizia di Stato, con conseguente e ulteriore violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Ancora, il requisito dell'anzianità minima darebbe luogo a una disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'accesso al medesimo concorso per il personale proveniente dai ruoli civili del Ministero dell'interno, nei confronti del quale esso non è previsto, e alla disciplina del concorso per la qualifica di commissario, al quale gli appartenenti alla Polizia di Stato possono accedere senza limiti minimi di anzianità.

Infine, l'art. 3 Cost. sarebbe violato anche sotto il profilo del principio di uguaglianza sostanziale, poiché la previsione del requisito di anzianità costituirebbe una duplicazione, in parte qua, della disciplina concernente i concorsi interni per la nomina a vice ispettore di Polizia, nei quali, tuttavia, la soglia minima soddisfa l'esigenza di restringere la platea dei candidati, insussistente nel concorso pubblico.

2.- In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità delle questioni sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la disposizione censurata si limiterebbe a prevedere una quota di riserva in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato muniti di almeno tre anni di anzianità, rendendo necessaria un'espressa opzione in tal senso da parte degli aspiranti.

Pertanto, poiché il ricorrente nel giudizio principale non risulta aver formulato alcuna opzione per l'accesso alla quota riservata, la sua domanda avrebbe dovuto essere respinta senza necessità di esame nel merito e, conseguentemente, di applicazione della norma.

2.1.- L'eccezione è infondata.

All'interpretazione offerta dall'Avvocatura generale osta, anzitutto, il tenore letterale della norma censurata, secondo cui «[a]l concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio», la cui portata applicativa appare generale, e non limitata alla quota di riserva.

In ogni caso, la partecipazione al concorso dei beneficiari della quota di riserva non è condizionata alla manifestazione di un'opzione.

Il concorso pubblico si configura, infatti, come un unico procedimento, al quale i beneficiari accedono previa domanda ordinaria; essi partecipano alle prove previste in condizioni di parità con gli altri concorrenti, e del loro diritto alla riserva si tiene conto al momento della redazione della graduatoria finale dei vincitori, nel quale, se del caso, essi sono preferiti ai concorrenti esterni che hanno ottenuto un punteggio migliore.

3.- Nel merito, le questioni non sono fondate.

3.1.- L'art. 27-bis del d.P.R. n. 335 del 1982 è stato introdotto nell'ordinamento del personale di Polizia dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato).

Nel suo testo originario, esso prevedeva, al comma 1, lettera b), che la partecipazione al concorso pubblico da vice ispettore fosse soggetta al limite massimo di età «stabilit[o] dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127», a mente del quale «[l]a partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».

3.2.- Successivamente, con l'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), il Governo è stato delegato, fra l'altro, al riordino degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia in un'ottica di razionalizzazione e risparmio, con la possibilità di modificare anche la disciplina del relativo reclutamento, «tenendo conto del merito e delle professionalità» (lettera a, numero 1).

Nell'esercizio di tale delega, con l'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», il Governo ha modificato il comma 1 dell'art. 27-bis, prevedendo direttamente il limite massimo di ventotto anni di età già stabilito dal regolamento adottato medio tempore; a fronte di tale requisito, è stata poi mantenuta la previsione di una quota di riserva in favore degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando, senza limite di età, al fine di valorizzare le pregresse esperienze professionali di questi ultimi, in conformità alle indicazioni del legislatore delegante.

In seguito a tale modifica, infine, è stato adottato, con il citato d.m. n. 103 del 2018, il nuovo regolamento che ha individuato i limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici in esame, oggetto di impugnazione nel giudizio principale, che riproduce il testo della norma primaria.

3.3.- Dal quadro normativo così riassunto emerge, dunque, la previsione di un requisito anagrafico generale fissato dalla fonte primaria con l'individuazione di un'età massima, al quale è possibile derogare al fine di valorizzare l'eventuale professionalità acquisita dagli aspiranti, laddove questi ultimi abbiano raggiunto una soglia minima di anzianità di servizio.

4.- Poste tali coordinate, la prima questione risente dell'erroneo presupposto interpretativo dal quale muove l'ordinanza di rimessione.

Il TAR Lazio sostiene, infatti, che la disposizione censurata avrebbe arbitrariamente introdotto un ulteriore requisito per l'accesso al concorso pubblico da vice ispettore, con conseguente restrizione della platea dei possibili partecipanti, in violazione del principio del pubblico concorso e del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

La censura è quindi formulata senza tenere in alcuna considerazione il fatto che il requisito che viene in rilievo è, in realtà, soltanto quello anagrafico stabilito in via generale dalla norma primaria, rispetto al quale la soglia di anzianità si pone unicamente come condizione per l'operatività di un'ipotesi di deroga; l'effetto pratico della norma censurata rispetto alla platea dei soggetti legittimati a partecipare al concorso è, pertanto, opposto a quello lamentato dal ricorrente, poiché non ne comporta una restrizione, ma un ampliamento.

5.- Le medesime considerazioni assumono rilievo anche nello scrutinio della seconda questione.

5.1.- Come si è detto, lo scopo della disposizione censurata è la valorizzazione dell'esperienza e della professionalità acquisite da soggetti già appartenenti all'amministrazione della Polizia di Stato, il cui rilievo giustifica una deroga al limite massimo di età.

In proposito, questa Corte ha costantemente affermato che il principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97, quarto comma, Cost., non è di per sé incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione.

Si è osservato, in particolare, che «[l]a valorizzazione di esperienze lavorative maturate nel tempo [...] può [...] incidere sulla determinazione dei requisiti di ammissione al concorso, rimessa all'ampia discrezionalità del legislatore», e che «il punto di equilibrio fra l'individuazione dei requisiti ordinari di ammissione al concorso [...] e la deroga a tale individuazione, finalizzata alla valorizzazione delle pregresse esperienze lavorative, deve essere ricercato nel rispetto del "limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della p.a."» (sentenza n. 275 del 2020).

A tale ultimo riguardo, pertanto, è stato precisato che l'area delle eccezioni dev'essere «delimitata in modo rigoroso» e «subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta» (sentenze n. 310 e n. 189 del 2011; nello stesso senso, sentenze n. 113 del 2017, n. 167 del 2013 e n. 52 del 2011).

5.2.- Tali condizioni sussistono nella specie.

La prima di esse, infatti, è soddisfatta dal contenimento della riserva a un sesto dei posti messi a concorso.

Quanto alla seconda, poi, e in senso opposto a quanto affermato dal rimettente, la scelta di valorizzare l'esperienza professionale acquisita dal personale della Polizia di Stato appare coerente con le funzioni ordinamentali proprie degli appartenenti al ruolo degli ispettori.

Questi ultimi, infatti, in base all'art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 335 del 1982, «[i]n relazione alla professionalità e alle attitudini possedute [...] svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa» e possono essere assegnatari della «direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti», nonché di «compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato».

Con riferimento a tali funzioni, caratterizzate dall'affidamento di attività di direzione e coordinamento, ben si motiva la previsione di condizioni particolari di accesso in favore degli aspiranti che abbiano già maturato una significativa esperienza all'interno dell'amministrazione di Polizia.

6.- Anche la terza censura non è fondata in relazione a entrambi i profili nei quali si articola.

6.1.- Nel denunziare una disparità di trattamento, nell'accesso al concorso, fra gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e il personale dei ruoli civili del Ministero dell'interno, il rimettente opera una comparazione fra fattispecie non omogenee, in quanto connotate da funzioni fra loro ben distinte.

Il personale dei ruoli civili svolge infatti, ai sensi dell'art. 36, primo comma, numero I), della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), «funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale» nonché «mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie»; si tratta, quindi, di compiti estranei al perimetro delle funzioni di polizia, ciò che esclude ogni possibile rilevanza, in un'ottica di valorizzazione dell'esperienza acquisita, dell'anzianità di servizio.

6.2.- Quanto, poi, alla denunziata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'accesso al concorso da vice commissario, il rimettente pone in comparazione una previsione che ha carattere derogatorio e che, peraltro, si riferisce a una regola generale che non dispone alcun requisito di anzianità, ma unicamente un'età massima di trent'anni, elevata a quaranta per gli aspiranti che già appartengono ai ruoli della Polizia di Stato.

Invero, questa Corte ha affermato che «non è invocabile la violazione del principio di uguaglianza quando la disposizione di legge [di cui il giudice rimettente chiede l'estensione] si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non estensibile ad altri casi, pena l'aggravamento anziché l'eliminazione dei difetti di incoerenza» (sentenza n. 98 del 2023 e ordinanza n. 231 del 2009; nello stesso senso, sentenze n. 206 del 2004 e n. 383 del 1992; ordinanze n. 344 del 2008 e n. 178 del 2006).

7.- Le considerazioni esposte conducono a ritenere non fondata anche la quarta censura.

Una volta acclarato, infatti, che la soglia minima di anzianità non costituisce un requisito per la partecipazione al concorso pubblico, ma una condizione di deroga al requisito anagrafico, e che la stessa non è irragionevole, in quanto giustificata da specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, ed è contenuta entro un certo limite, sì da conformarsi al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, risultano soddisfatti i parametri di costituzionalità della disposizione censurata.

Le ulteriori considerazioni del rimettente, volte a sottolineare il fatto che si tratterebbe di previsione più acconcia al concorso interno per il medesimo posto da vice ispettore, sfuggono, pertanto, a ogni valutazione di conformità a Costituzione, attenendo al piano del merito delle scelte del legislatore, non sindacabili in questa sede.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe.