Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione IX
Sentenza 26 settembre 2025, n. 6384

Presidente: Passarelli Di Napoli - Estensore: Sciascia

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente esponeva:

- di essere dipendente dell'Istituto resistente, con la qualifica di ricercatore sanitario;

- di avere partecipato, nel 2019, al concorso indetto dallo stesso Istituto per 9 posti di dirigente sanitario non medico - profilo professionale biologo, classificandosi al 17° posto della graduatoria approvata con delibera del 3 febbraio 2023;

- che i vincitori di concorso erano stati tutti chiamati e che, presso l'Istituto vi era l'esigenza di copertura di numerosi posti di dirigente biologo, tenuto conto delle vacanze di organico;

- di avere quindi presentato un'istanza per lo scorrimento della graduatoria (di durata triennale);

- di non avere ottenuto alcun riscontro dall'Istituto resistente.

Ritenuto di poter condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione"» (Cass., Sez. un., n. 4870 del 15 febbraio 2022).

Considerato che tale condivisibile orientamento non possa essere inciso dalla circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio sia stato proposto nelle forme di cui all'art. 117 c.p.a., ritenendo il Collegio che il riparto di giurisdizione debba essere regolato in base alla situazione giuridica soggettiva posta a fondamento della domanda, e non in base al rito individuato dalla parte ricorrente.

Ritenuto pertanto che il ricorso sia inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo piuttosto quella del giudice ordinario.

Rilevato che, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, saranno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il processo sarà riproposto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

Ritenuto di poter compensare le spese di lite, in ragione della particolare natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.