Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione II
Sentenza 15 settembre 2025, n. 1467
Presidente: Durante - Estensore: Zoppo
FATTO
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento prot. n. 15517 del 30 marzo 2025, con cui il Comune di Pontecagnano Faiano ha dichiarato inefficace la SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001.
Rappresenta la ricorrente di aver realizzato nell'anno 2007 interventi di modifica del piano sottotetto dell'immobile di proprietà (consistenti in una maggiore altezza dello stesso - da ml 1,60 a ml 3,00 al colmo -, realizzazione di scala interna di accesso dall'appartamento sottostante e tramezzature in cartongesso per suddividere gli spazi in vari ambienti) in assenza di titoli autorizzativi, determinando una trasformazione del sottotetto non rientrante nei parametri di classificazione dei volumi tecnici previsti dal Regolamento edilizio comunale.
Espone di aver quindi presentato, in data 30 marzo 2025, istanza di SCIA, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 (prot. n. 15517), avente ad oggetto opere di adeguamento finalizzate a ricondurre il sottotetto nei parametri urbanistici previsti per i volumi tecnici privi di rilevanza urbanistica.
In particolare, l'intervento di adeguamento prevede:
- realizzazione delle due falde del sottotetto con diverse pendenze per ottenere un'altezza interna alla gronda di cm. 30 (conforme ai parametri del regolamento edilizio);
- realizzazione di una soletta in profilati di ferro e laterocemento per riportare l'altezza massima interna a 240 cm (nei limiti previsti per i volumi tecnici);
- demolizione di tutti i tramezzi interni per realizzare un unico ambiente utilizzabile esclusivamente per la coibentazione termica del sottostante appartamento (come in origine).
Deduce infine che il Comune di Pontecagnano Faiano, con il gravato provvedimento, ha dichiarato inefficace la SCIA presentata dalla ricorrente ritenendo che: "l'intervento edilizio non risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda" e che "la sanatoria richiesta... non può prevedere l'esecuzione di nuovi lavori ma solo la possibilità di sanare una situazione esistente e difforme rispetto ai titoli edilizi esistenti".
Si eccepisce innanzitutto la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, non avendo il Comune di Pontecagnano Faiano attivato il doveroso contraddittorio procedimentale con il privato prima di dichiarare inefficace la SCIA.
Si evidenzia, poi, che l'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, al comma 6, stabilisce inequivocabilmente che "alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241" e che "decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci", ma l'atto impugnato è stato adottato oltre il termine perentorio di 30 giorni per l'esercizio del potere inibitorio, con conseguente consumazione del potere stesso e inefficacia dell'atto.
Ancora, deduce la ricorrente che il medesimo art. 36-bis, al comma 2, stabilisce che "lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo" e dunque la sanatoria consente la regolarizzazione anche mediante la modifica delle opere esistenti per renderle conformi alla normativa vigente.
La sanatoria sarebbe, pertanto, dovuta, atteso che il progetto di adeguamento consente di ricondurre il sottotetto nei parametri previsti per i volumi tecnici dal regolamento edilizio comunale, con conseguente difetto di istruttoria, non avendo l'amministrazione proceduto ad alcuna concreta valutazione tecnica dell'intervento.
Resiste al ricorso il Comune intimato.
La causa è stata chiamata all'udienza in camera di consiglio del 9 settembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente fondato, sicché la causa può essere definita con sentenza in forma semplificata all'esito dell'udienza camerale.
In particolare, il gravame va accolto in ragione della manifesta fondatezza dell'assorbente censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, non avendo il Comune, prima dell'adozione del provvedimento impugnato, comunicato i motivi ostativi alla SCIA.
Ciò ha precluso alla ricorrente di valersi dell'ulteriore contraddittorio previsto dal legislatore e, quindi, di presentare osservazioni per il superamento dei motivi alla base del provvedimento negativo.
L'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, nei procedimenti ad istanza di parte, sancisce il dovere dell'Amministrazione di comunicare i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza (c.d. preavviso di rigetto), prima della formale adozione del provvedimento di reiezione.
La comunicazione in questione ha la funzione di garantire un confronto fra l'Amministrazione procedente e la parte istante al momento della conclusione dell'istruttoria ma prima dell'adozione del provvedimento negativo, onde consentire agli interessati di avere un ulteriore contraddittorio e di provare a superare, mediante osservazioni, gli ostacoli frapposti dall'Amministrazione all'accoglimento dell'istanza.
La giurisprudenza più recente interpreta la norma in maniera rigorosa, ritenendo che la partecipazione alla fase decisoria e predecisoria assuma una valenza rispetto al formarsi della decisione amministrativa che ha valore ulteriore e diverso da quella che assume la partecipazione alla fase istruttoria, sicché la mancata previsione del vizio di violazione dell'art. 10-bis tra quelli suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della l. n. 241 del 1990 non può essere ascritta ad una lacuna, ma ad una scelta legislativa, non emendabile dall'interprete.
Peraltro, alla facoltà del privato di rappresentare le proprie considerazioni sulle ragioni ostative prospettate dall'Amministrazione con il preavviso di rigetto fa da contraltare l'obbligo per quest'ultima di dar conto, nel provvedimento finale, delle ragioni che l'hanno indotta a discostarsi dalle osservazioni di parte, venendo così in rilievo, da un lato, un obbligo di motivazione specifica e rinforzata e, dall'altro, una limitazione dello ius variandi; per quest'ultimo aspetto nella considerazione che l'Amministrazione non potrà, in sede di emanazione del provvedimento finale, addurre nuove ragioni rispetto a quelle già prospettate con il preavviso di rigetto (T.A.R. Napoli, Sez. III, 18 dicembre 2020, n. 6255).
Per giurisprudenza consolidata la comunicazione di cui all'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 si applica anche nei procedimenti di sanatoria o condono edilizio (ex multis C.d.S., Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3672; T.A.R. Lazio, II-quater, 3 novembre 2020, n. 11307; T.A.R. Lazio, II-quater, 4 maggio 2023, n. 7586) ed è altresì necessaria per l'ipotesi di presentazione di una SCIA in sanatoria, il cui procedimento si conclude con un provvedimento espresso e non mediante silenzio provvedimentale (cfr. C.d.S., Sez. II, 20 febbraio 2023, n. 1708; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 28 novembre 2024, n. 2305; 10 luglio 2024, n. 1454 e 23 novembre 2023, n. 2704).
Di conseguenza, deve ritenersi illegittimo il provvedimento che dichiara l'inefficacia della SCIA in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione in questione.
Il Comune ha, infatti, precluso al privato la possibilità di rappresentare le proprie osservazioni, a detrimento dell'utilità, non soltanto difensiva, ma anche collaborativa, che l'istituto riveste per la stessa Amministrazione procedente.
Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del gravato provvedimento e assorbimento delle ulteriori censure.
Le spese di lite, tenuto conto del complessivo andamento in fatto della vicenda, possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Comune di Pontecagnano Faiano prot. n. 15517 del 30 marzo 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.