Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione II
Sentenza 15 maggio 2025, n. 906

Presidente: Dello Preite - Estensore: Fusaro

FATTO E DIRITTO

1. Premesso che:

- in data 20 dicembre 2024, Arca s.r.l. presentava presso lo Sportello unico per l'edilizia del Comune di Copertino una segnalazione certificata di inizio attività, avente ad oggetto una "SCIA per la definizione delle aree pertinenziali alle singole unità immobiliari - Variante alla SCIA n. 286 del 23 ottobre 2023 e a PDC n. 8 del 24 gennaio 2023" riguardante un immobile sito in via Giovanni Amendola s.n.c. (pratica n. 337/24, protocollata al n. 43203);

- in data 4 febbraio 2025, il Comune notificava alla predetta Società una "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i." (prot. n. 3815), facoltizzando la richiedente a presentare le proprie osservazioni;

- con primo ricorso, notificato in data 3 aprile 2025 e depositato il successivo 9 aprile 2025, la Arca s.r.l. ha impugnato innanzi a questo Tribunale detto preavviso di diniego, di cui ha chiesto l'annullamento sulla base delle seguenti censure: I. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 8 e 19 commi 3 e 6 bis l. 241/90 - Violazione del DPR 380/2001 - Travisamento dei fatti - Irrazionalità manifesta - Difetto di istruttoria"; II. "Eccesso di potere - Difetto di istruttoria - Violazione del principio di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa - Violazione del principio del legittimo affidamento - Irrazionalità manifesta sotto diverso profilo";

- con successivo ricorso per motivi aggiunti assistito da istanza cautelare, notificato e depositato in data 11 aprile 2025, la ricorrente ha altresì impugnato la sopravvenuta nota n. 12223 del 9 aprile 2025, notificatale in pari data, avente ad oggetto "Segnalazione Certificata Agibilità Prot. Gen. N. 9530 pratica n. 15/2025 del 20 marzo 2025 per 'Realizzazione di 10 unità immobiliari indipendenti, di cui 4 unità a piano terra e 6 unità a piano terra e piano primo' relativa all'immobile sito in Via Amendola Giovanni SNC- Fg. 55 Map.37", con cui lo Sportello unico del medesimo Comune di Copertino comunicava alla società che la pratica "è da ritenersi giuridicamente inefficace, in quanto non risultano essere soddisfatti i motivi ostativi, di cui alla Ns. comunicazione del 04.02.2025 di prot.llo n.3815, riferita alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 337/2024", invitandola "a provvedere alla conformazione della S.C.I.A., n. 337/2024";

- a sostegno dell'annullamento richiesto, la parte ha reiterato le censure già formulate in sede di ricorso, deducendo ulteriormente il seguente motivo: III. "Violazione art. 2 comma 8 bis l. 241/90 sotto ulteriore profilo - Irrazionalità manifesta - Eccesso di potere".

2. Premesso, altresì, che:

- il Comune di Copertino, pur ritualmente notificato in relazione a entrambi i ricorsi, non si è costituito nel presente giudizio;

- all'udienza camerale del 12 maggio 2025, previo avviso alle parti di una possibile definizione del contenzioso ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Rilevato che:

- va anzitutto dichiarato inammissibile il ricorso principale azionato dalla parte, posto che con detto gravame la società ricorrente, pur nella indubbia peculiarità della fattispecie di giudizio, ha impugnato un atto avente evidentemente i caratteri dell'endoprocedimentalità, tenuto anche conto del pacifico orientamento interpretativo secondo cui "Il preavviso di rigetto di un atto amministrativo ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990 è un atto prodromico al provvedimento finale che verrà adottato dall'Amministrazione, ossia un atto endoprocedimentale, non produttivo di effetti immediatamente lesivi nella sfera giuridica dei ricorrenti, cosicché lo stesso non è autonomamente e immediatamente impugnabile e, quindi, non sussiste, in generale, un interesse alla sua impugnativa, con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto avverso lo stesso" (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Bari, I, n. 547/2024; in senso analogo già C.d.S., IV, n. 4828/2007);

- va peraltro evidenziato che, secondo giurisprudenza consolidata, la disciplina dettata per la denuncia d'inizio attività (oggi S.C.I.A.) non è compatibile con l'istituto del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della l. n. 241/1990, per cui la nota impugnata non può avere neppure alcun effetto sospensivo dei termini per esercitare i poteri di cui all'art. 19 della l. n. 241/1990 (si veda T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 939/2013; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, n. 802/2009; T.A.R. Puglia, Lecce, I, n. 55/2009; T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 6542/2007); in particolare, l'onere di palesare, prima dell'adozione del provvedimento negativo, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, per un verso, presuppone un'istanza (e tale non è la denunzia di inizio attività), mentre, per altro verso, è incompatibile con il termine ristretto entro il quale l'Amministrazione deve provvedere - se del caso - sulla medesima, specie ove si consideri che la disciplina della D.I.A. (oggi S.C.I.A.) non prevede parentesi procedimentali produttive di sospensione o interruzione del termine stesso (T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 695/2006).

4. Considerato che:

- merita invece accoglimento il ricorso per motivi aggiunti, in particolare per quanto concernente la dedotta violazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 8-bis, e 19, commi 3 e 6-bis, della l. n. 241/1990;

- invero, in tema di segnalazione certificata, secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990, l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione e, qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime;

- la medesima disposizione normativa, al successivo comma 6-bis, specifica inoltre che, "Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni";

- ancora, l'art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, stabilisce che "(...) i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni";

- resta fermo, ex art. 19, comma 4, l. n. 241/1990, che "Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies";

- in ogni caso, secondo condivisibile giurisprudenza di questo Tribunale, "L'agibilità è ricondotta allo schema procedimentale della Segnalazione Certificata; la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutati secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. Se decorrono 30 giorni dalla segnalazione senza che la P.A. eserciti i poteri interdittivi, conformativi o sospensivi di quanto segnalato da parte del privato, la situazione oggetto di segnalazione si consolida ed essa potrà essere rimossa dalla p.a. solo ai sensi dell'art. 19, comma 4, l. n. 241/1990" (così T.A.R. Puglia Lecce, II, n. 1352/2018);

- nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che la segnalazione certificata presentata dalla ricorrente è stata depositata presso il Comune di Copertino in data 20 dicembre 2024, mentre il provvedimento "negativo" da questo adottato è stato comunicato alla società segnalante solo in data 9 aprile 2025, quindi in un momento in cui era già decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio dei poteri interdittivi, sospensivi o conformativi facenti capo all'Amministrazione comunale;

- in nessun modo il provvedimento gravato n. 12223 del 9 aprile 2025 può essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, difettandone tutte le caratteristiche, sia da un punto vista formale, sia sotto il profilo contenutistico;

- di conseguenza, il provvedimento de quo è da ritenersi inefficace in accordo con quanto previsto dall'art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990.

5. Rilevato che:

- alla luce di quanto precede, ferma l'inammissibilità del ricorso principale, sono da accogliere i motivi aggiunti proposti da Arca s.r.l. nei termini che precedono, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza prospettati dalla parte;

- le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, da porre a carico del Comune di Copertino nella misura meglio indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) dichiara l'inammissibilità del ricorso principale;

b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, dichiara inefficace il provvedimento con esso impugnato;

c) condanna il Comune di Copertino al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, che sono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.