Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 3 aprile 2025, n. 2854
Presidente: Chieppa - Estensore: Sestini
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente in primo grado - non costituito nel presente giudizio in appello - adiva il T.A.R. per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ministeriale del Ministero dell'istruzione prot. n. 88 del 16 maggio 2024, avente ad oggetto le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, comma 6-bis e 6-ter, della l. 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze, nella parte in cui, all'art. 15, comma 6 (disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio) disponeva che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo e il servizio civile erano interamente valutabili solo ove prestati in costanza di nomina.
2. Secondo la prospettazione della parte ricorrente, la citata previsione contrastava con la normativa disciplinante la valutazione del servizio di leva prestato non in costanza di nomina nei concorsi pubblici, motivando la sua rivendicazione del proprio diritto a vedersi riconosciuti integralmente i punti riferiti all'intero periodo (due per ogni mese di servizio militare per un massimo di 12 punti all'anno nelle graduatorie di interesse.
3. Il T.A.R. accoglieva il ricorso richiamando la sentenza n. 6936/2023 del Consiglio di Stato, che aveva statuito la necessità di far prevalere l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa - contestata nel presente giudizio - che penalizzava nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggi a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con la previsione normativa di cui al comma 7 dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994.
In tal senso veniva richiamata anche la ricostruzione interpretativa offerta dalla Corte di cassazione (Sez. lav., ord. n. 5679/2020) secondo la quale i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali, in coerenza con il principio sancito dall'art. 52 della Costituzione, comma 2, per cui chi si è chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione non deve essere pregiudicato a fini concorsuali o selettivi.
4. Il Ministero appellante effettua una ricostruzione della normativa di riferimento, costituita dall'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/2014 e dell'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010. Il primo articolo citato prevede che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti" ma, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, la norma non ha portata generale in quanto si inserisce nell'ambito dei criteri di valutazione delle attività di insegnamento prestate dai docenti; conseguentemente, il periodo di servizio militare potrebbe essere valutato solo se prestato in costanza di nomina.
Questo orientamento, secondo il Ministero, sarebbe coerente con il tenore del citato art. 2050, il quale prevede a sua volta che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli dei concorsi banditi dalle P.A. è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Quindi, se i precedenti servizi civili non potevano essere valutati come titolo, non poteva essere valutato neanche quello militare, al fine di non introdurre un privilegio ingiustificato in favore di chi è prestato il servizio militare in luogo di altri servizi civili.
Il Ministero richiama inoltre il comma 1 dell'art. 2050, secondo cui "i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni attribuiscono per i servizi prestati degli impieghi civili presso enti pubblici". In tale quadro, l'o.m. n. 88/2024, oggetto di impugnazione, non riconosceva alcun punteggio né al servizio di leva o assimilato prestato non in costanza di nomina, né al generico servizio prestato presso altri enti pubblici, non essendo entrambi pertinenti con la selezione dalla stessa disciplinata.
Conclude, infine, il Ministero appellante che l'art. 62 della l. n. 312/1980 rimette ad una ordinanza ministeriale l'individuazione delle modalità con cui valutare il servizio militare per la formazione nelle graduatorie, senza stabilire alcun obbligo per l'amministrazione di tener conto, nella valutazione dei titoli validi ai fini dell'insegnamento e dell'aggiornamento delle graduatorie, del periodo di servizio militare svolto non in costanza di nomina (C.d.S., Sez. II, n. 426/2017).
Coerentemente, secondo il medesimo Ministero, l'o.m. oggetto di impugnazione ha scelto di dare rilievo, ai fini del punteggio, oltre al titolo di accesso, ai soli titoli accademici, professionali e culturali, e non ha valutato in alcun modo i cosiddetti titoli aspecifici, tra i quali rientrano il servizio di leva prestato non in costanza di nomina e il servizio civile prestato presso altri enti pubblici, ad eccezione del solo servizio di leva prestato in costanza di nomina.
Neppure il Ministero appellante ravvede un pregiudizio nella posizione di lavoro del docente abilitato nelle ipotesi in cui lo stesso abbia prestato il servizio militare non in costanza di nomina, atteso che non è fornita la prova che, laddove il soggetto non fosse stato chiamato alle armi, avrebbe senz'altro conseguito un incarico di docenza temporaneo.
L'appellante si riporta, infine, all'orientamento tradizionale del Consiglio di Stato che evidenziava come fosse ingiustificato che il servizio di leva potesse essere valutato come indice di idoneità all'insegnamento a scapito di chi aveva maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere (C.d.S., Sez. II, n. 4259/2011 e n. 2314/2015) nonché alla recentissima sentenza n. 22429/2024 con cui la Suprema Corte di cassazione - pur pronunciandosi con riguardo al personale ATA - ha affermato che la norma primaria non esclude la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
5. Ai fini della decisione, considera il Collegio che il ricorso si inserisce in un risalente e complesso dibattito giurisprudenziale sulla valutazione del servizio militare ai fini concorsuali e sulla sua equiparabilità ai titoli specifici per l'insegnamento. In tale quadro, con l'appellata sentenza Il T.A.R. ha accolto il ricorso, basandosi su un orientamento che valorizza il principio di non discriminazione nei confronti di chi ha prestato il servizio militare, richiamando anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 6936/2023, che evidenzia il rischio di penalizzazione per coloro che, a causa della leva obbligatoria, non hanno potuto acquisire punteggi per le supplenze.
Il Collegio ritiene pertanto di non potersi discostare dalla predetta nuova linea giurisprudenziale, che a propria volta risponde alla esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata della vigente normativa, consentita dal tenore letterale delle soprarichiamate disposizioni, volta a riconoscere la doverosa tutela di chi ha risposto al "sacro dovere del cittadino" di provvedere alla "difesa della Patria" (art. 52 della Costituzione) di modo che il suo adempimento, prosegue il medesimo articolo, "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino".
Deve quindi essere data continuità all'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti di primo grado espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; del 9 gennaio 2023, n. 266 e, da ultimo del 9 dicembre 2024 n. 9864, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastico. Per quest'ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (...) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della menzionata regola costituzionale di cui all'art. 52 della Costituzione.
L'appello deve essere pertanto respinto.
La non univocità della pregressa giurisprudenza sul punto giustificano, infine, la integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 17635/2024.