Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quinta Sezione
Sentenza 10 aprile 2025
Presidente: Arastey Sahún - Relatore: Regan
«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d'arresto europeo - Articolo 4, punti 4 e 6 - Motivi di non esecuzione facoltativa - Condizione secondo cui i fatti rientrano nella competenza dello Stato membro di esecuzione in virtù del proprio diritto penale - Condanna non definitiva - Mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale».
Nella causa C‑481/23 [Sangas] (*), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna), con decisione del 24 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 26 luglio 2023, nel procedimento relativo all'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di JMTB, con l'intervento di: Ministerio Fiscal, Abogado del Estado.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 4, punti 4 e 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1, e rettifica in GU 2003, L 043, pag. 47), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito del procedimento relativo all'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di JMTB.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
3. L'articolo 1 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», prevede quanto segue:
«1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
(...)».
4. L'articolo 3 della decisione quadro elenca i motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto europeo.
5. L'articolo 4 di detta decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», dispone quanto segue:
«L'autorità giudiziaria d'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:
(...)
4) se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;
(...)
6) se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;
(...)».
6. L'articolo 4 bis della medesima decisione quadro prevede altre circostanze in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo, mentre il suo articolo 5 verte sulle garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari.
Diritto rumeno
7. L'articolo 99, paragrafo 2, lettere c) e g), e paragrafo 3, della Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală (legge n. 302/2004 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale), del 28 giugno 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 594 del 1º luglio 2004), come ripubblicata (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 411 del 27 maggio 2019), così dispone:
«2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione rumena può rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo nei seguenti casi:
(...)
c) se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata sia cittadina rumena o risieda in Romania, vi soggiorni regolarmente e continuativamente da almeno 5 anni e si dichiari contraria all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza nello Stato membro emittente;
(...)
g) se, ai sensi del diritto rumeno, è caduta in prescrizione la responsabilità penale del reato che ha portato all'emissione del mandato d'arresto europeo o all'esecuzione della pena inflitta, se i fatti rientrano nella competenza delle autorità rumene;
(...)
3. Se trova applicazione solo il caso di cui al paragrafo 2, lettera c), l'autorità giudiziaria dell'esecuzione rumena chiede all'autorità giudiziaria emittente, prima di pronunciare la decisione di cui all'articolo 109, copia autentica della condanna nonché ogni altra informazione necessaria, comunicando all'autorità giudiziaria emittente il motivo per il quale sono richiesti tali documenti. Il riconoscimento della condanna penale straniera è effettuato, in via incidentale, dal giudice dinanzi al quale pende il procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione rumena riconosce la condanna penale straniera, il mandato di esecuzione della pena è rilasciato alla data di adozione della decisione di cui all'articolo 109».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8. Con sentenza del 21 febbraio 2022, chiarita con ordinanza del 3 marzo 2022 (in prosieguo: la «sentenza del 21 febbraio 2022»), l'Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna) ha condannato JMTB (in prosieguo: l'«imputato»), cittadino spagnolo residente in Romania, in quanto coautore di tre reati contro l'erario e di un reato di riciclaggio di denaro. Da un lato, per quanto riguarda il capo d'imputazione di ciascuno di questi tre reati contro l'erario, l'imputato è stato condannato a due anni di reclusione nonché a una multa di EUR 23 milioni per l'esercizio 2011, a una multa di EUR 135 milioni per l'esercizio 2012 e a una multa di EUR 140 milioni per l'esercizio 2013, oltre a sanzioni accessorie. Dall'altro lato, per quanto riguarda il reato di riciclaggio di denaro, è stato condannato a sei anni di reclusione e a una multa di EUR 54 milioni.
9. I fatti alla base della condanna dell'imputato consistevano, in sintesi, nella creazione di varie società in Spagna, dirette da prestanome che agivano come amministratori apparenti, per realizzare frodi fiscali nel pagamento in Spagna dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa agli esercizi dal 2011 al 2013, sulla vendita di idrocarburi, per un importo complessivo superiore a EUR 100 milioni.
10. A seguito dell'annuncio della proposizione di un ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 febbraio 2022 da parte dell'imputato, a quest'ultimo è stata negata l'autorizzazione a recarsi in Romania. Tuttavia, dopo che egli è stato localizzato alla frontiera croata in direzione della Romania, il giudice del rinvio ha adottato, il 6 aprile 2022, una decisione ad esso relativa, accompagnata da un mandato d'arresto europeo e da un mandato d'arresto internazionale nei suoi confronti, che ne ha disposto la ricerca, l'arresto e la custodia cautelare (in prosieguo: la «decisione del 6 aprile 2022»).
11. Con comunicazione del 4 aprile 2023, la Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d'appello di Alba Iulia, Romania) ha trasmesso copia della sentenza con la quale aveva rifiutato l'esecuzione di tale mandato d'arresto europeo.
12. Da tale sentenza risulterebbe che indubbiamente non ricorreva alcuno dei motivi di non esecuzione obbligatoria previsti all'articolo 3 della decisione quadro 2002/584 relativamente al mandato d'arresto europeo rilasciato nei confronti dell'imputato. Tuttavia, per quanto riguarda i motivi di non esecuzione facoltativa previsti all'articolo 4 di tale decisione quadro, la Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d'appello di Alba Iulia) avrebbe constatato, da un lato, che l'imputato aveva prodotto i documenti attestanti una residenza continuativa e regolare nel territorio rumeno per un periodo di almeno cinque anni e, dall'altro, che egli aveva dichiarato di non voler essere consegnato alle autorità giudiziarie spagnole, il che equivarrebbe a un rifiuto dell'esecuzione della condanna nello Stato membro emittente, cosicché ricorrerebbe un motivo di rifiuto della consegna dell'interessato.
13. Peraltro, la Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d'appello di Alba Iulia) avrebbe considerato che i reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado, dall'autorità giudiziaria emittente del mandato d'arresto europeo, erano definiti dalla legislazione spagnola come reati di frode fiscale e di riciclaggio di denaro, punibili con pene detentive da tre a dieci anni, cosicché, se i fatti fossero stati di competenza delle autorità giudiziarie rumene, il termine di prescrizione della responsabilità penale per reati analoghi sarebbe stato di dieci anni a decorrere dalla data dell'ultima azione od omissione.
14. Infatti, avendo rilevato che i tre reati di frode fiscale per i quali l'imputato era stato condannato erano stati commessi nel corso degli esercizi dal 2011 al 2013, la Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d'appello di Alba Iulia) ne avrebbe dedotto che il termine di prescrizione aveva iniziato a decorrere al più tardi il 31 dicembre 2013. Ritenendo, inoltre, che, dopo la commissione di questi tre reati, non vi sarebbe stata alcuna causa di interruzione del decorso del termine di prescrizione della responsabilità penale, la Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d'appello di Alba Iulia) avrebbe concluso che tale termine era scaduto.
15. Alla luce di detta sentenza, il giudice del rinvio osserva che, per rifiutare la consegna dell'imputato, la Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d'appello di Alba Iulia) ha ritenuto che ricorrano due motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale relativi, da un lato, alla prescrizione dell'azione penale secondo la legge rumena e, dall'altro, alla residenza dell'imputato in Romania.
16. Orbene, per quanto riguarda la prescrizione dell'azione penale ai sensi del diritto rumeno, il giudice del rinvio rileva che la decisione di rifiuto della consegna dell'imputato è stata adottata in applicazione delle norme sulla prescrizione dei reati del diritto rumeno, mentre tutti i fatti di cui trattasi nel procedimento principale erano stati commessi in Spagna e costituivano reati di frode fiscale lesivi degli interessi economici del Regno di Spagna, il che implicherebbe che le autorità giudiziarie rumene non sarebbero in alcun caso competenti a conoscere di tali reati e non potrebbero, pertanto, avvalersi dell'articolo 4, punto 4, della decisione quadro 2002/584.
17. Per quanto riguarda la residenza dell'imputato in Romania, il giudice del rinvio osserva che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 consente di rifiutare la consegna della persona ricercata solo se sono soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire, in primo luogo, il mandato d'arresto europeo deve essere stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, in secondo luogo, la persona interessata deve dimorare o risiedere nello Stato membro di esecuzione o esserne cittadina e, in terzo luogo, lo Stato di esecuzione deve impegnarsi a eseguire tale pena o tale misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno. Orbene, nel caso di specie, la prima di tali condizioni non sarebbe soddisfatta, poiché l'imputato è stato condannato solo in primo grado e avverso tale condanna è pendente un ricorso per cassazione. Inoltre, anche supponendo che l'imputato sia considerato residente in Romania, il rifiuto di consegna di quest'ultimo non è stato accompagnato da alcun impegno da parte delle autorità rumene di eseguire in Romania la pena che potrebbe essere inflitta in via definitiva all'interessato.
18. Secondo il giudice del rinvio, un rifiuto di questo tipo non è giustificato alla luce della giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a. (C-158/21, EU:C:2023:57). Infatti, come risulterebbe, in sostanza, dai punti 75 e 76 di tale sentenza, ammettere che uno Stato membro possa aggiungere ai motivi di non esecuzione di un mandato d'arresto europeo sanciti dagli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584 altri motivi, derivanti dal diritto nazionale, che consentano di non dar seguito a tale mandato d'arresto, osterebbe al buon funzionamento del sistema semplificato di consegna delle persone istituito da tale decisione quadro.
19. In tale contesto, l'Audiencia Nacional (Corte centrale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Dal momento che l'articolo 4 della [decisione quadro 2002/584] prevede tra i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo, al punto 6, che il mandato d'arresto europeo sia stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno:
a) se si possa estendere l'applicazione di tale motivo facoltativo di rifiuto della consegna ai casi nei quali non sia ancora stata adottata una decisione definitiva nei confronti della persona ricercata;
b) qualora tale possibilità sia ammessa, se si possa rifiutare la consegna in quanto si ritenga che la persona ricercata sia residente nello Stato membro di esecuzione senza che tale Stato si impegni a eseguire esso stesso la pena o la misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.
2) Dal momento che l'articolo 4 della [decisione quadro 2002/584] prevede tra i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo, al punto 4, che l'azione penale o la pena sia caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrino nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale, se sia possibile estendere tale motivo di non esecuzione facoltativa del MAE [mandato d'arresto europeo] ai casi nei quali l'azione penale o la pena sia caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione sebbene i giudici di tale Stato non fossero competenti a conoscere dei fatti».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
20. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo può rifiutare di eseguire quest'ultimo sulla base di tale disposizione qualora detto mandato d'arresto non sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, dato che l'imputato non è stato ancora condannato in via definitiva, e lo Stato membro di esecuzione non si sia impegnato a eseguire, conformemente al suo diritto interno, la pena o la misura di sicurezza privative della libertà che potrebbe essere pronunciata in via definitiva nei confronti di tale persona.
21. A tal riguardo, occorre precisare che il mandato d'arresto europeo può considerare, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, due situazioni. Tale mandato d'arresto, infatti, può essere emesso, da un lato, ai fini dell'esercizio di un'azione penale o, dall'altro, dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà (sentenza del 21 ottobre 2010, B., C‑306/09, EU:C:2010:626, punto 49).
22. Sebbene il principio del riconoscimento reciproco informi l'economia della decisione quadro 2002/584, un riconoscimento del genere non implica, tuttavia, un obbligo assoluto di esecuzione del mandato d'arresto rilasciato, dato che tale decisione quadro enuncia espressamente i motivi di non esecuzione obbligatoria (articolo 3) e facoltativa (articoli 4 e 4 bis) di un mandato d'arresto europeo, nonché le garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari (articolo 5) [v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, B., C‑306/09, EU:C:2010:626, punto 50, nonché del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 42 e giurisprudenza citata].
23. In particolare, il sistema della decisione quadro 2002/584, come risulta segnatamente dalle disposizioni degli articoli menzionati, lascia agli Stati membri la possibilità di consentire, in situazioni specifiche, alle autorità giudiziarie competenti di decidere che una pena inflitta debba essere eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione (sentenze del 21 ottobre 2010, B., C‑306/09, EU:C:2010:626, punto 51, e del 13 dicembre 2018, Sut, C‑514/17, EU:C:2018:1016, punto 30).
24. A tal proposito, l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 dispone che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo se questo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.
25. Pertanto, dalla formulazione stessa dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 emerge che, per rientrare nell'ambito di applicazione di tale disposizione, la persona ricercata deve essere oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso «ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà», vale a dire la seconda delle situazioni menzionate al punto 21 della presente sentenza. Infatti, è solo in tale situazione che può essere soddisfatta l'ultima condizione prevista da tale disposizione.
26. Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta tuttavia che, sebbene, con la sentenza del 21 febbraio 2022, l'imputato sia stato condannato in primo grado a diverse pene in quanto autore di tre reati contro l'erario e di un reato di riciclaggio di denaro, egli ha proposto un ricorso per cassazione avverso tale sentenza, cosicché il procedimento penale relativo a tale condanna è ancora pendente dinanzi ai giudici spagnoli. Orbene, dagli elementi di cui dispone la Corte emerge che, in forza del diritto spagnolo, detta sentenza non è esecutiva per via della presentazione di tale impugnazione.
27. Peraltro, da tali elementi deriva che la decisione del giudice del rinvio sulla quale si fonda il mandato d'arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale non è la sentenza del 21 febbraio 2022, bensì la decisione del 6 aprile 2022, con la quale sono state disposte la ricerca, l'arresto e la custodia cautelare dell'imputato. Infatti, quest'ultima decisione è stata adottata da tale giudice, poiché l'imputato non si era conformato alle misure preventive cui era sottoposto nell'ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti. In particolare, mentre l'imputato era in libertà condizionale, con espresso divieto di uscire dal territorio spagnolo e obbligo di comparire alle udienze, è stato localizzato alla frontiera croata, in direzione della Romania. La decisione del 6 aprile 2022 e il mandato d'arresto europeo rilasciato sulla base di quest'ultima sono stati adottati, quindi, al fine di garantire la presenza dell'imputato durante la prosecuzione di tale procedimento.
28. Di conseguenza, come sostengono il Ministerio Fiscal (pubblico ministero, Spagna), il governo spagnolo nonché la Commissione europea e come osserva, in sostanza, il giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il mandato d'arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale è stato adottato non «ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà», ai sensi dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, bensì ai fini dell'altra situazione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e ricordata al punto 21 della presente sentenza, ossia l'esercizio di un'azione penale.
29. Ne consegue che la situazione dell'imputato non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, cosicché un rifiuto di esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso nei suoi confronti non può essere fondato su tale disposizione.
30. In considerazione di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo non può rifiutare di eseguire quest'ultimo sulla base di tale disposizione qualora detto mandato d'arresto non sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà.
Sulla seconda questione
31. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 4, punto 4, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo può rifiutare di eseguire detto mandato d'arresto sulla base di tale disposizione, anche qualora i fatti non rientrino nella competenza dello Stato membro di esecuzione in virtù del proprio diritto penale, con la motivazione che l'azione penale o la pena sarebbe caduta in prescrizione se la legislazione di tale Stato membro fosse stata applicabile.
32. A tal riguardo, occorre ricordare che l'articolo 4, punto 4, della decisione quadro 2002/584 consente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo se l'azione penale è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale.
33. Dalla formulazione stessa dell'articolo 4, punto 4, della decisione quadro 2002/584 risulta quindi che le due condizioni da esso enunciate si applicano cumulativamente. Ne consegue che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può avvalersi del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d'arresto europeo previsto da tale disposizione qualora i fatti oggetto dell'azione penale o della pena non rientrino nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale, anche quando tale azione o tale pena sarebbe caduta in prescrizione se tale legge fosse stata applicabile.
34. In considerazione di tutto quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 4, punto 4, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo non può rifiutare di eseguire tale mandato d'arresto sulla base di tale disposizione qualora i fatti non rientrino nella competenza dello Stato membro di esecuzione in virtù del proprio diritto penale, e ciò anche quando l'azione penale o la pena sarebbe caduta in prescrizione se la legislazione di tale Stato membro fosse stata applicabile.
Sulle spese
35. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo non può rifiutare di eseguire quest'ultimo sulla base di tale disposizione qualora detto mandato d'arresto non sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà.
2) L'articolo 4, punto 4, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo non può rifiutare di eseguire detto mandato d'arresto sulla base di tale disposizione qualora i fatti non rientrino nella competenza dello Stato membro di esecuzione in virtù del proprio diritto penale, e ciò anche quando l'azione penale o la pena sarebbe caduta in prescrizione se la legislazione di tale Stato membro fosse stata applicabile.
Note
(*) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.