Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione IX
Sentenza 26 marzo 2025, n. 2523
Presidente ed Estensore: Passarelli Di Napoli
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 60 e all'art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l'integrità del contraddittorio e ritenuto che l'istruttoria è completa; dato alle parti l'avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Rilevato che la parte ricorrente premetteva di essere dipendente della ASL NA 1 Centro quale dirigente ingegnere;
- di aver presentato, in data 30 luglio 2024 (cod. 452-3), domanda di partecipazione all'avviso interno, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa "Pianificazione e Sviluppo degli Interventi sul Patrimonio Immobiliare", indetto dall'ASL NA 1 Centro con delibera n. 1304 del 4 luglio 2024 del direttore generale;
- che, esaminate le istanze di partecipazione e valutati i curricula dei candidati la commissione esaminatrice stilava la seguente graduatoria: 1) M. Mariafilomena punteggio curriculare pari a punti 29,988; 2) B. Antonio punteggio curriculare pari a punti 23,096; 3) V. Cinzia punteggio curriculare pari a punti 16,213;
- che, nella medesima seduta la commissione individuava la metodologia da seguire nella prova orale;
- che, sebbene la seduta fosse pubblica, la commissione stabiliva che non avrebbero potuto assistere alla stessa i candidati non ancora esaminati;
- che, infatti, la commissione decideva di "di gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande (due ciascuno, di cui una inerente argomenti gestionali-organizzativi ed una inerente materie tecnico-scientifiche)" e che "Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta ad un eventuale pubblico terzo, mentre i candidati verranno esaminati singolarmente seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi e gli altri candidati non potranno assistere ai colloqui. Il candidato che ha sostenuto il colloquio non avrà contatti con gli altri candidati";
- che, all'esito del colloquio dei candidati, la commissione esaminatrice, come da allegati C1 e C2 al verbale n. 2 del 27 dicembre 2024, attribuiva all'arch. B. Antonio in totale 36/40 punti (punti 17 al I quesito e punti 19 al II quesito) mentre attribuiva alla ricorrente M. Mariafilomena un totale di punti 26/40 (punti 14 al I quesito e punti 12 al II quesito).
Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tali provvedimenti, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 9 del d.P.R. n. 483/1997 e 12 del d.P.R. n. 487/1994; infatti, in seguito alle modifiche apportate all'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 nella versione innovata dall'art. 20, comma 1, l. n. 118/2022, l'affidamento degli incarichi in questione è effettuato in base ad una vera e propria procedura concorsuale, con conseguente applicazione delle norme in questione; nel caso di specie, la commissione ha deciso di effettuare un unico sorteggio e somministrare ai candidati le medesime domande (due), anziché estrarle immediatamente prima, per ciascun candidato, all'inizio di ciascuna prova orale, come stabilito dall'art. 12 del d.P.R. 487/1994 e art. 9 d.P.R. 483/1997 applicabili alla fattispecie, senza esternare le ragioni della detta scelta derogatoria; ed ha stabilito che i candidati esaminati singolarmente, seguendo l'ordine alfabetico, non potessero assistere ai colloqui degli altri. Ciò viola le norme di cui agli artt. 7, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994 e 6 del d.P.R. n. 487/1994 a mente dei quali (art. 7, comma 3) "Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione..." e (art. 6) "Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione". Tali disposizioni, imponendo che la prova orale debba avvenire in seduta pubblica, sono finalizzate a garantire la massima trasparenza dell'operato della commissione esaminatrice, in quanto i candidati hanno la possibilità di verificare personalmente, senza la mediazione di un giudizio formulato per iscritto, l'imparzialità della commissione.
Rilevato che la parte controinteressata, in memoria depositata in data 22 marzo 2025, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del bando e delle linee guida, e l'infondatezza nel merito.
Ritenuto, preliminarmente, che sulla controversia in questione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo;
- che, infatti, attese le innovazioni introdotte all'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992, dall'art. 20, comma 1, l. n. 118/2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è venuto meno, dovendo la valutazione comparativa della commissione essere condotta "secondo criteri fissati preventivamente", e dovendosi mettere capo ad una "graduatoria dei candidati" che vincola totalmente la scelta del direttore generale, destinata indefettibilmente a cadere sul "candidato che ha conseguito il miglior punteggio";
- che, come si evince dalla documentazione in atti, l'avviso pubblico non esclude la partecipazione di soggetti "esterni" (non dipendenti, cioè, dalla stessa ASL), conformemente alla norma (art. 5 d.P.R. n. 484/1997) secondo cui la selezione per il conferimento di incarico di dirigente sanitario di secondo livello non viene svolta esclusivamente tra i sanitari in servizio presso l'Azienda USL che ha bandito la selezione, ma tra tutti i sanitari in possesso di quel particolare requisito consistente nell'avere una specifica anzianità di servizio "presso pubbliche amministrazioni, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali" (art. 10 d.P.R. n. 484/1997);
- che, pertanto, la controversia in questione appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (in tal senso, C.d.S., Sez. III, n. 8344/2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IX, n. 7408/2024).
Ritenuto che anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del bando e delle linee guida è infondata;
- che, infatti, come replicato sul punto dalla parte ricorrente, il bando e le linee guida non impongono le contestate modalità di svolgimento del colloquio;
- che, infatti, le linee guida, punto 10.4.2, prevedono per la commissione la facoltà - e non l'obbligo - di svolgere il colloquio secondo le modalità contestate da parte ricorrente, sicché le linee guida non possono ritenersi ex se lesive; l'atto lesivo è il verbale con cui la commissione ha stabilito di porre ai candidati le stesse domande, impedendo che al colloquio potessero assistere gli altri candidati, e tale atto è stato impugnato.
Ritenuto che, nel merito, il ricorso è fondato;
- che, infatti, come risulta per tabulas, la commissione ha deciso di "di gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande (due ciascuno, di cui una inerente argomenti gestionali-organizzativi ed una inerente materie tecnico-scientifiche)" prevedendo altresì che "Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta ad un eventuale pubblico terzo, mentre i candidati verranno esaminati singolarmente seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi e gli altri candidati non potranno assistere ai colloqui. Il candidato che ha sostenuto il colloquio non avrà contatti con gli altri candidati";
- che tali modalità di svolgimento sono in contrasto con le disposizioni del d.P.R. 487/1994 e del d.P.R. 483/1997;
- che, infatti, per giurisprudenza costante, "durante le prove orali di un concorso pubblico, il libero ingresso al locale ove esse si tengono deve essere garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a terzi estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti, posto che ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove orali degli altri candidati, ivi compresa l'estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l'assenza di parzialità nei propri confronti" (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. III, 5 aprile 2019, n. 759; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 13 marzo 2019, n. 227; T.A.R. Toscana, Sez. I, 5 maggio 2016, n. 805; C.d.S., Sez. III, 7 aprile 2014, n. 1622);
- che, pertanto, le modalità di svolgimento del colloquio orale stabilite dalla commissione sono illegittime (in tal senso, in un caso del tutto analogo, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, n. 308/2024);
- che, infatti, le predette modalità di svolgimento del colloquio potevano essere considerate legittime prima delle innovazioni introdotte dalla l. n. 118/2022, quando l'assegnazione dell'incarico avveniva su base essenzialmente fiduciaria; ma adesso, con una piena assimilazione ad una procedura concorsuale, occorre rispettare le prescrizioni di cui al d.P.R. 487/1994 ed al d.P.R. 483/1997;
- che le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso n. 1027 dell'anno 2025 e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2) condanna la ASL Napoli 1 e B. Antonio a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, per ciascuna parte resistente; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in solido tra le parti resistenti; somma da attribuirsi all'avv. Patrizia Kivel Mazuy, procuratrice della parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.