Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 26 marzo 2025, n. 2537
Presidente: Taormina - Estensore: Ricci
FATTO E DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento (decreto n. 747 del 1° febbraio 2011), con cui il Ministero della difesa ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dalle infermità «gastrite cronica» e «discopatia C5-C6 con iniziale impegno funzionale», sofferte dal ricorrente, conformandosi al parere (prot. 4405/2010) reso dal Comitato di verifica nell'adunanza n. 311 del 30 giugno 2010.
2. I fatti rilevanti per la ricostruzione della vicenda, come emergono dagli atti e dai documenti di causa, possono essere così sintetizzati:
- l'appellante è brigadiere dell'Arma dei carabinieri, in cui presta servizio dal 1989;
- egli rappresenta di essere stato esposto, per ragioni di servizio, «a molteplici e ripetuti fattori stressogeni tali da incidere, in modo determinante, sulle sue abitudini alimentari e sull'usura dei dischi intervertebrali cervicali»;
- tra questi, in particolare, riferisce di aver svolto - tra il 1992 e il 1995 - il servizio di traduzione di detenuti, anche in regime carcerario speciale c.d. 41-bis, con l'impiego di furgoni dotati di sedili in legno, essendo impiegato oltre la normale turnazione e senza effettuare soste di alcun tipo;
- in data 29 settembre 2009, l'appellante ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie «gastrite cronica» e «discopatia C5-C6 con iniziale impegno funzionale», diagnosticate rispettivamente nel maggio e nel luglio dello stesso anno;
- con il parere 311/2010, il Comitato di verifica ha negato la riconducibilità a causa di servizio di entrambe le patologie. In particolare, quanto alla «gastrite cronica» ha rilevato che «trattasi di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità dell'equilibrio neurovegetativo con conseguente alterazione della secrezione gastrica; su tale infermità l'attività espletata dall'interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, perché non caratterizzata da specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale o stressogeno»; quanto invece alla «Discopatia C5-C6 con iniziale impegno funzionale» che «trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull'insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti»;
- il parere è stato recepito dal decreto 747/2011, che ha negato la concessione dei benefici richiesti.
2.1. Gli atti predetti sono stati impugnati davanti al T.A.R. che, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite. Secondo la motivazione della pronuncia, il Comitato di verifica ha «espresso una puntuale valutazione in ordine alla rilevanza eziologia dei fatti di servizio ed all'esito di una completa disamina degli atti istruttori, di tutti gli elementi informativi desumibili dal fascicolo personale dell'interessato, nonché delle particolari condizioni di lavoro in cui l'istante sia venuto a trovarsi». Non può essere, invece, data rilevanza alla perizia di parte, «non avente efficacia probatoria neppure in relazione spetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, bensì solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo».
3. L'appello, affidato ad un unico motivo, deduce i vizi di «grave eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di erronea ed incongrua motivazione del parere espresso dal Comitato di verifica, grave eccesso di potere per sussistenza di vizi logico-giuridici e per travisamento dei fatti nella formulazione del citato parere, ingiustizia manifesta».
4. Il Ministero resistente ha resistito all'appello, depositando una relazione difensiva.
5. All'udienza pubblica del 18 febbraio 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
6. L'appello è nel complesso infondato.
6.1. Con il motivo proposto, l'appellante lamenta che il parere del Comitato avrebbe ignorato «i gravosi, particolari ed eccezionali servizi di istituto automontati espletati dall'odierno appellante», non esplicitando le ragioni per cui tali attività non possano assumere rilevanza eziologica rispetto alle patologie lamentate e limitandosi a fornire una motivazione generica e stereotipata.
6.2. La censura non può essere condivisa. Secondo l'art. 11 del regolamento approvato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato di verifica "accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione". La valutazione del comitato è caratterizzata da discrezionalità tecnica, quindi «non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale» (tra le tante, C.d.S., Sez. I, parere 21 febbraio 2024, n. 184; Sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845; 20 luglio 2022, n. 6456; Sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357).
6.3. Nella vicenda di cui è causa, il Comitato di verifica ha escluso il nesso di dipendenza fondando il proprio giudizio sia sulla natura delle infermità sofferte dall'appellante, sia sulle sue specifiche esperienze di servizio. Sotto il primo profilo, si tratta di patologie largamente diffuse nella popolazione generale, per le quali è riscontrabile, secondo il Comitato, una ben determinata eziologica "tipica": l'una (la "gastrite cronica") colpisce soggetti predisposti all'alterazione dell'equilibrio neurovegetativo che controlla la secrezione gastrica; l'altra (la "discopatia") è correlata all'invecchiamento e alla naturale usura delle strutture della colonna vertebrale.
6.4. Quanto alle pregresse esperienze lavorative (cfr. l'istanza presentata al Ministero, all. 1), l'appellante riferisce di aver espletato una serie di servizi «di vigilanza esterna, pattuglie automontate, pattuglie a piedi, traduzioni, servizi di ordine pubblico» ecc., «tanto diurni che notturni, sotto ogni inclemenza atmosferica», durante i quali «ha dovuto indossare anche il previsto giubbotto antiproiettile unitamente all'arma corta e lunga che, in considerazione della loro pesantezza hanno senz'altro contribuito all'insorgere della patologia richiesta (discopatia degenerativa)». Valorizza, inoltre, le «numerose pattuglie automontate», svolte a bordo di automezzi non confortevoli e su strade dissestate, oltre ai servizi di traduzione di detenuti disimpegnati nelle medesime condizioni, assumendo pasti non regolari ed essendo sottoposto a condizioni di forte stress. Tali attività certamente impegnative, non eccedono la soglia di sforzo psico-fisico ordinariamente richiesta ad un appartenente all'Arma dei Carabinieri nello svolgimento dei compiti istituzionali connessi al proprio ruolo. Un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa contraddistingue, infatti, la condizione di ogni appartenente alle Forze dell'ordine e non può essere valorizzato ai fini del giudizio di dipendenza (ex multis, C.d.S., Sez. II, 3 novembre 2023, n. 9553).
6.5. Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (ex multis, C.d.S., Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 864), «una normale attività di servizio non può essere considerata causa o concausa dell'insorgere di un'infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull'insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio (C.d.S., Sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 618). A tali elementi possono essere ricondotti soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr. C.d.S., Sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 4619)».
6.6. Pertanto, non incombeva sul Comitato l'onere di confutare specificamente la rilevanza eziologica dei fatti di servizio indicati nell'istanza, che non erano di per sé non sufficienti a fondare l'accertamento della dipendenza da causa di servizio. Le predette considerazioni possono estendersi anche all'attività di trasporto di detenuti, che ugualmente non esorbita dai compiti istituzionali dell'appartenente alle Forze dell'ordine, anche laddove svolta a bordo di automezzi obsoleti e non dotati di particolari confort. Va inoltre osservato che tale esperienza professionale, secondo quanto riferito dallo stesso appellante, risale al periodo tra il 1992 e il 1995 e dunque precede notevolmente il manifestarsi delle infermità, rendendo ulteriormente problematico ipotizzare un credibile nesso causale.
6.7. Le valutazioni del Comitato risultano, in definitiva, adeguatamente motivate, ragionevoli e conformi alla giurisprudenza di questo Consiglio (ex multis, C.d.S., Sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Sez. I, parere 15 gennaio 2025, n. 99), che impedisce di rinvenire un nesso di dipendenza rispetto ad una "ordinaria", seppur impegnativa, attività di servizio.
7. Per le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto.
7.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante a rifondere al Ministero appellato le spese del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, parr. 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Umbria, sent. n. 26/2023.