Corte di giustizia dell'Unione Europea
Terza Sezione
Sentenza 20 marzo 2025
Presidente e Relatrice: Jürimäe
«Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d'arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione proveniente da uno Stato terzo - Articolo 16, paragrafo 3 - Nozione di "competente autorità" - Normativa nazionale che attribuisce a un organo del potere esecutivo la competenza a statuire sulla precedenza da dare al mandato d'arresto europeo o alla richiesta di estradizione, in caso di conflitto - Diritto di ricorso».
Nella causa C‑763/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal tribunal judiciaire de Marseille (tribunale ordinario di Marsiglia, Francia), con decisione del 14 dicembre 2022, pervenuta in cancelleria il 16 dicembre 2022, nel procedimento penale a carico di OP con l'intervento di: Procureur de la République .
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento penale avviato in Francia nei confronti di OP, cittadino francese, accusato di aver acquistato e detenuto materiale destinato alla contraffazione di carte di pagamento e di aver partecipato a un'associazione per delinquere finalizzata a tale contraffazione tra il 2010 e il 2012.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
3. I considerando 5, 7 e 8 della decisione quadro 2002/584 sono così formulati:
«(5) L'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(...)
(7) Poiché l'obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell'effetto, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all'articolo 2 [TUE] e all'articolo 5 [CE]. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(8) Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna».
4. L'articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», dispone:
«1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 [TUE] non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro».
5. Ai sensi dell'articolo 16 di detta decisione quadro, intitolato «Decisione in caso di concorso di richieste»:
«1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei mandati di arresto europei nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà.
(...)
3. In caso di conflitto tra un mandato di arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato di arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile. (...)».
6. L'articolo 28 della medesima decisione quadro, intitolato «Consegna o estradizione successiva», è del seguente tenore:
«1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio che, nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l'assenso per la consegna della persona ad uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di esecuzione, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
2. Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:
a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
b) qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo. Il consenso è raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Esso è redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;
c) allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, lettere a), e), f) e g).
3. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato membro secondo le seguenti regole:
a) la richiesta di assenso è presentata in conformità dell'articolo 9, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2;
b) l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro;
c) la decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
d) l'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e può essere altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4.
Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato membro emittente deve fornire le garanzie ivi previste.
4. In deroga al paragrafo 1, la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto europeo non è estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna. L'assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché della legislazione nazionale del medesimo».
Diritto spagnolo
7. L'articolo 57, paragrafo 2, della Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (legge 23/2014 sul reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale nell'Unione europea), del 20 novembre 2014 (BOE n. 282, del 21 novembre 2014, pag. 1), dispone che, in caso di concorso tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione proveniente da uno Stato terzo, l'autorità giudiziaria spagnola deve sospendere il procedimento e trasmettere tutti i documenti al Ministero della giustizia, il quale sottopone a sua volta una proposta di decisione sulla precedenza da dare al mandato d'arresto europeo o alla richiesta di estradizione al Consiglio dei ministri.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8. OP, cittadino francese, è perseguito penalmente per avere partecipato, in Francia, in Romania e in Thailandia, tra il maggio 2010 e il gennaio 2012, a un'associazione per delinquere al fine di commettere reati connessi alla contraffazione o alla falsificazione di carte di pagamento, acquisito e detenuto materiale destinato alla contraffazione o alla falsificazione di carte di pagamento nonché detenuto e utilizzato documenti amministrativi falsi. Tali fatti costituiscono reati puniti con almeno cinque anni di reclusione.
9. Per detti fatti, OP è stato rinviato a giudizio dinanzi alla sezione penale del tribunal judiciaire de Marseille (tribunale ordinario di Marsiglia, Francia), giudice del rinvio nella presente causa. Nel settembre 2021, quando doveva essere sottoposto a giudizio, il suo avvocato ha informato tale giudice che OP era stato fermato e ristretto in carcere in Spagna nell'ambito dell'esecuzione di una richiesta di estradizione da parte delle autorità svizzere.
10. A seguito della domanda di OP di poter comparire al suo processo in Francia, e della sua opposizione a un'estradizione in Svizzera, il giudice del rinvio ha deciso di emettere, il 3 giugno 2022, un mandato d'arresto europeo nei suoi confronti.
11. Tale giudice è stato tuttavia informato, con ordinanza dello Juzgado Central de Instrucción n. 3 de Madrid (giudice istruttore centrale n. 3 di Madrid, Spagna), del 2 settembre 2022, che il Consiglio dei ministri spagnolo aveva deciso di dare la precedenza alla richiesta di estradizione emessa dalle autorità svizzere e, pertanto, di non dare seguito al mandato d'arresto europeo.
12. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l'articolo 57 della legge spagnola 23/2014 dispone che, in caso di concorso tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione proveniente da uno Stato terzo, l'autorità giudiziaria spagnola deve sospendere il procedimento e trasmettere tutti i documenti al Ministero della Giustizia. La decisione sulla precedenza da accordare ad uno di tali atti spetterebbe al Consiglio dei ministri, senza possibilità di ricorso contro di essa.
13. Nel corso di un'udienza tenutasi il 2 dicembre 2022 dinanzi al giudice del rinvio, l'avvocato di OP ha invitato tale giudice a sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte in merito alla conformità del diritto spagnolo alle disposizioni della decisione quadro 2002/584. Il pubblico ministero ha ritenuto che una siffatta questione non potesse essere sollevata in quanto il giudice del rinvio non disponeva di un legittimo interesse, nell'ambito del procedimento principale, a sottoporre una simile questione.
14. Non condividendo tale opinione, il giudice del rinvio rileva che la normativa spagnola ha attribuito non a un'autorità giudiziaria, bensì a un organo governativo, nella fattispecie il Consiglio dei ministri, la competenza ad adottare una decisione relativa alla precedenza da dare a un mandato d'arresto europeo o a una richiesta di estradizione proveniente dalle autorità di uno Stato terzo in caso di conflitto tra questi due atti. Una siffatta attribuzione di competenza sarebbe in contrasto con gli articoli 6 e 7 della decisione quadro 2002/584, che fanno riferimento alle sole autorità giudiziarie.
15. Orbene, il potere del giudice del rinvio di far comparire OP e di proseguire l'azione giudiziaria dipenderebbe direttamente dalla decisione adottata dalle autorità spagnole nel caso di specie. Tale giudice avrebbe quindi un legittimo interesse alla risposta della Corte a una questione pregiudiziale relativa alla conformità del diritto spagnolo alla decisione quadro 2002/584.
16. In tale contesto, il tribunal judiciaire de Marseille (tribunale ordinario di Marsiglia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la decisione quadro [2002/584] osti a che la legislazione di uno Stato membro attribuisca a un'autorità governativa la competenza a decidere - senza che sia prevista alcuna possibilità di ricorso - a quale provvedimento, tra un mandato d'arresto europeo e una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo, debba essere data esecuzione».
Sulla ricevibilità
17. Il governo spagnolo sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile. Da un lato, tale governo ritiene che il giudice del rinvio non individui né le decisioni giudiziarie e governative spagnole che possono essere interessate da una risposta alla questione pregiudiziale né le disposizioni della decisione quadro 2002/584 sulle quali tale giudice si interroga, contrariamente ai requisiti di cui all'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte. Dall'altro lato, detto governo osserva che tale questione è ipotetica. Infatti, una risposta a detta questione non potrebbe contribuire alla soluzione della controversia principale in quanto essa verterebbe sulla compatibilità di un meccanismo procedurale spagnolo con tale decisione quadro.
18. Per quanto riguarda, in primo luogo, l'affermazione secondo la quale la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 94 del regolamento di procedura, risulta chiaramente da tale domanda che il giudice del rinvio esprime, in sostanza, dubbi in merito alla compatibilità dell'articolo 57, paragrafo 2, della legge 23/2014 con l'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584. Parimenti, tale giudice fa riferimento a una decisione del Consiglio dei ministri spagnolo che ha dato la precedenza alla richiesta di estradizione emessa dalle autorità svizzere nei confronti di OP, decisione che è stata menzionata nell'ordinanza trasmessa a detto giudice dallo Juzgado Central de Instrucción n. 3 de Madrid (giudice istruttore centrale n. 3 di Madrid) a seguito dell'emissione del mandato d'arresto europeo nei confronti di OP.
19. Ne consegue che il giudice del rinvio ha definito il quadro giuridico e di fatto in cui si inserisce la sua domanda di interpretazione in modo sufficiente per consentire alla Corte di comprendere la portata della questione sottoposta e di fornire a tale giudice le risposte utili, consentendo al contempo ai governi degli Stati membri nonché alle parti interessate di cui all'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea di esercitare il loro diritto di presentare osservazioni scritte, diritto che spetta a quest'ultima garantire (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2023, Commune d'Ans, C‑148/22, EU:C:2023:924, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
20. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'affermazione secondo la quale la questione sottoposta alla Corte è ipotetica, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
21. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
22. Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 25 e 26 delle sue conclusioni, nell'ambito del sistema di cooperazione istituito dalla decisione quadro 2002/584, il giudice dello Stato membro di emissione può necessitare di chiarimenti in merito alla compatibilità, con il diritto dell'Unione, delle condizioni di esecuzione di un mandato d'arresto europeo nello Stato membro di esecuzione. È quanto si verifica, in particolare, qualora l'interpretazione richiesta di tale decisione quadro consenta al giudice del rinvio interessato di determinare il modo in cui occorre emettere o revocare un dato mandato d'arresto europeo, o emettere un nuovo mandato d'arresto europeo, quando l'esecuzione di un mandato d'arresto precedente è stata rifiutata (sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
23. Nel caso di specie, una risposta della Corte alla questione pregiudiziale dovrebbe consentire al giudice del rinvio di agire con cognizione di causa e, se del caso, di revocare il mandato d'arresto europeo trasmesso ai giudici spagnoli.
24. In tali circostanze, la questione pregiudiziale non può essere considerata ipotetica. La domanda di pronuncia pregiudiziale è quindi ricevibile.
Sul non luogo a statuire
25. All'udienza tenutasi dinanzi alla Corte, l'avvocato di OP ha affermato che quest'ultimo era stato estradato in Svizzera dal Regno di Spagna e che pertanto non si trovava più nel territorio spagnolo. Secondo la Commissione europea, la domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe quindi divenuta priva di oggetto e occorrerebbe pronunciare un non luogo a statuire.
26. A tal riguardo, tuttavia, le informazioni relative all'estradizione di OP non sono state confermate dal governo spagnolo, sebbene esso sia stato specificamente interrogato su tale punto all'udienza tenutasi dinanzi alla Corte. Parimenti, il giudice del rinvio non ha informato la Corte di un mutamento di circostanze che possa influire sulla sua propria cognizione, né ha ritirato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, conformemente al punto 26 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1). In siffatte circostanze, non occorre pronunciare un non luogo a statuire.
Sulla questione pregiudiziale
27. Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che un organo del potere esecutivo può, in caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione, prendere la decisione sulla precedenza da dare a uno di tali atti e, se del caso, che tale decisione deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.
28. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato d'arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.
29. In primo luogo, occorre stabilire se un organo del potere esecutivo possa rientrare nella nozione di «competente autorità», ai sensi di tale disposizione. 30. Anzitutto, dal tenore di detta disposizione risulta che, in caso di conflitto, la decisione sulla precedenza da dare al mandato d'arresto europeo o alla richiesta di estradizione è adottata dalla «competente autorità» dello Stato membro di esecuzione, nozione che può, in linea di principio, comprendere qualsiasi autorità nazionale, incluso un organo del potere esecutivo.
31. Inoltre, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, occorre osservare che, in caso di concorso tra mandati d'arresto europei emessi da più Stati membri nei confronti della stessa persona, il paragrafo 1 di tale articolo 16 conferisce all'«autorità giudiziaria dell'esecuzione» la competenza a decidere quale di tali mandati debba essere eseguito. Per contro, il paragrafo 3 di detto articolo 16 prevede che spetta alla «competente autorità», e non all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, decidere, in caso di conflitto, sulla precedenza da dare al mandato d'arresto europeo o alla richiesta di estradizione. Ne consegue che, nell'ambito di tale articolo, le nozioni di «autorità giudiziaria» e di «competente autorità» non sono assimilabili.
32. Occorre altresì rilevare che tale distinzione segue la stessa logica applicata all'articolo 28 della decisione quadro 2002/584 il quale si riferisce ai casi di consegna o di estradizione successiva all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Infatti, i paragrafi da 1 a 3 di tale articolo enunciano le condizioni alle quali la persona che sia stata consegnata allo Stato membro emittente in forza di un siffatto mandato può essere consegnata a un altro Stato membro, diverso dallo Stato membro di esecuzione, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato commesso prima della consegna iniziale. In tale contesto, il paragrafo 3 di tale articolo subordina, in linea di principio, la consegna successiva all'assenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione del primo mandato d'arresto europeo.
33. L'articolo 28, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, invece, che tratta più specificamente dell'ipotesi di un'estradizione successiva, prevede che una persona che sia stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto europeo non possa essere estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso delle «autorità competenti» dello Stato membro di esecuzione.
34. Al pari dell'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, l'articolo 28, paragrafo 4, di tale decisione quadro, quando la decisione di cui trattasi riguarda una richiesta di estradizione, attribuisce un potere decisionale alle «autorità competenti» e non all'autorità giudiziaria interessata, come nelle situazioni in cui sono coinvolti solo uno o più mandati d'arresto europei. Tale nozione di «autorità competenti» è l'espressione del margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri per designare l'autorità che deve conoscere delle decisioni relative a una richiesta di estradizione.
35. Infine, questa interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 è corroborata dagli obiettivi perseguiti da tale decisione quadro.
36. Tale distinzione, operata dalla decisione quadro 2002/584 tra la nozione di «autorità giudiziaria» e quella di «competente autorità», si spiega con il fatto che, come risulta dai suoi considerando 5 e 8, tale decisione quadro mira, segnatamente, a creare una procedura semplificata per le situazioni riconducibili esclusivamente alla consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale nell'ambito di una cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione istituita da detta decisione quadro, e non ad armonizzare le procedure di estradizione.
37. Infatti, mentre la decisione quadro 2002/584 esige che la procedura di consegna tra Stati membri sia attuata dalle autorità giudiziarie di tali Stati, le richieste di estradizione possono rientrare, all'interno degli Stati membri, nella competenza di altre autorità, e in particolare di organi del potere esecutivo.
38. Adottando tale nozione, il legislatore dell'Unione ha voluto così tener conto delle specificità delle procedure di estradizione che differiscono fondamentalmente dal sistema di consegna istituito dalla decisione quadro 2002/584. Infatti, le procedure di estradizione, disciplinate in particolare da accordi internazionali, si basano sul principio di reciprocità tra Stati interessati e implicano considerazioni politiche e diplomatiche. Per contro, la decisione quadro 2002/584 - come emerge, in particolare, dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dai suoi considerando 5 e 7 - è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione di sentenze o per sottoporle all'azione penale, laddove il nuovo sistema è fondato sul principio del reciproco riconoscimento [sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].
39. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione, la decisione sulla precedenza da dare all'uno o all'altra non può necessariamente rientrare solo in un sistema di cooperazione giudiziaria. La decisione quadro 2002/584 consente quindi agli Stati membri di attribuire all'autorità competente in materia di estradizione il potere di adottare la decisione in materia di precedenza prevista all'articolo 16, paragrafo 3, di tale decisione quadro.
40. Come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, lasciando agli Stati membri un ampio margine di manovra per designare l'autorità incaricata di adottare, in caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione, la decisione sulla precedenza da dare all'uno o all'altra, il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto che una siffatta decisione può fondarsi, secondo le specificità dei sistemi nazionali, su considerazioni che non sono esclusivamente giudiziarie.
41. A tal riguardo, l'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 prevede che l'autorità competente decida sulla precedenza tenendo debito conto di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, di quelle di cui al paragrafo 1 di tale disposizione, vale a dire della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione del mandato d'arresto europeo e della richiesta di estradizione, nonché delle circostanze indicate nelle convenzioni applicabili alla richiesta di estradizione in questione. Facendo riferimento sia ai criteri di cui a tale paragrafo 1, previsti per il caso di concorso di mandati d'arresto europei, sia ai criteri previsti dalle convenzioni applicabili alle richieste di estradizione, detta disposizione sancisce la scelta del legislatore dell'Unione di tener conto del fatto che la decisione sulla precedenza possa essere adottata da un organo dell'esecutivo, in quanto esso può fondarsi su considerazioni che non rientrano esclusivamente in una logica giudiziaria.
42. Pertanto, l'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che un organo del potere esecutivo può, in caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione, essere competente a decidere sulla precedenza da dare all'uno o all'altro di tali atti.
43. In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se la decisione sulla precedenza, prevista all'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, debba essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.
44. Occorre sottolineare che tale disposizione non prevede in modo esaustivo la procedura che disciplina le situazioni di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione. Essa precisa unicamente taluni aspetti procedurali relativi alla decisione sulla precedenza da dare all'uno o all'altro di questi due atti, lasciando agli Stati membri la possibilità di scegliere la forma di tale decisione o il momento in cui essa deve intervenire.
45. A tal riguardo, la suddetta disposizione indica che l'autorità competente deve tenere in debita considerazione tutte le circostanze del caso di specie, tra cui quelle ricordate al punto 41 della presente sentenza. Ne consegue che, sebbene tale autorità goda di un margine di discrezionalità nel momento in cui decide sulla precedenza, tuttavia detta autorità non può esimersi dal prendere in considerazione gli interessi della persona di cui trattasi.
46. Tenuto conto del diritto della persona interessata dalla decisione in materia di precedenza a non essere oggetto di una decisione adottata in violazione di tale margine di discrezionalità, dall'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») discende che gli Stati membri devono prevedere, a favore di tale persona, la possibilità di un ricorso giurisdizionale effettivo che consenta di garantire il rispetto dei requisiti indicati al punto precedente della presente sentenza. 47. In mancanza di precisazioni sulle modalità procedurali che accompagnano l'adozione della decisione sulla precedenza, da un lato, e di un siffatto ricorso giurisdizionale, dall'altro, spetta all'ordinamento giuridico interno di ogni Stato membro, in forza del principio di autonomia procedurale, disciplinare le modalità procedurali di un siffatto ricorso e, più in generale, quelle destinate a disciplinare le situazioni di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione.
48. Sebbene, in forza di tale principio, gli Stati membri conservino la facoltà di adottare al riguardo norme che possono rivelarsi differenti da uno Stato membro all'altro, essi devono tuttavia garantire che tali norme non frustrino le esigenze della decisione quadro 2002/584 [v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 60 e giurisprudenza ivi citata].
49. A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 3, tale decisione quadro non può avere l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 TUE.
50. In particolare, da un lato, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo garantito dall'articolo 47, primo comma, della Carta implica necessariamente che tale controllo intervenga prima dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo o della richiesta di estradizione e che l'autorità giudiziaria competente a conoscere di tale ricorso possa controllare che la decisione sulla precedenza sia stata adottata tenendo debitamente conto di tutti i criteri pertinenti cui fa riferimento l'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.
51. Dall'altro lato, il ricorso giurisdizionale vertente sulla decisione in materia di precedenza prevista dall'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 deve consentire all'interessato di contestare un'eventuale lesione dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali sanciti dalla Carta.
52. Infatti, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni, una siffatta decisione in materia di precedenza può avere un'incidenza significativa sulla situazione giuridica della persona interessata. Se, ad esempio, si attribuisse la precedenza alla richiesta di estradizione senza dare la possibilità di impugnare la decisione sulla precedenza, ciò comporterebbe che un eventuale rischio di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona interessata sanciti dalla Carta possa essere ignorato in quanto, nella maggior parte delle situazioni, la procedura di estradizione non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.
53. Nel caso di specie, occorre rilevare che, all'udienza tenutasi dinanzi alla Corte, il governo spagnolo ha affermato, contraddicendo le premesse del giudice del rinvio esposte nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, che le decisioni sulla precedenza adottate dal Consiglio dei ministri erano effettivamente impugnabili nei limiti del potere discrezionale conferitogli.
54. A quest'ultimo riguardo, sebbene, come risulta dal punto 45 della presente sentenza, l'autorità competente di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 goda di un margine di discrezionalità quando adotta la sua decisione sulla precedenza, tale margine di discrezionalità è circoscritto dall'obbligo di tenere «debito» conto di tutte le circostanze indicate in tale disposizione, cosicché la competente autorità è tenuta a motivare la decisione adottata per consentire all'interessato di esercitare il suo diritto di ricorso. Infatti, da una giurisprudenza costante risulta che l'effettività del ricorso giurisdizionale, garantito dall'articolo 47, primo comma, della Carta, presuppone che l'interessato possa conoscere la motivazione di una decisione adottata nei suoi confronti [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 81 e giurisprudenza ivi citata].
55. Alla luce di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che un organo del potere esecutivo può, in caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione, prendere la decisione sulla precedenza da dare a uno di tali atti. Una tale decisione deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale effettivo alle condizioni procedurali che spetta agli Stati membri stabilire.
Sulle spese
56. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che un organo del potere esecutivo può, in caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione, prendere la decisione sulla precedenza da dare a uno di tali atti. Una tale decisione deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale effettivo alle condizioni procedurali che spetta agli Stati membri stabilire.