Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione III
Sentenza 5 marzo 2025, n. 468

Presidente: Perna - Estensore: Perilongo

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 15 gennaio 2025, Sergio B. ha chiesto l'annullamento del decreto del 7 dicembre 2024, prot. n. 22857, a mezzo del quale l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte ha approvato la graduatoria regionale della procedura selettiva per titoli ed esami, bandita con decreto ministeriale del 6 dicembre 2023, n. 2575, diretta all'assunzione del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A012 ("Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado").

Dalla documentazione di causa si apprende che B., all'esito delle prove scritte e orali, ha conseguito un punteggio complessivo pari a 202,5 punti ed è stato, per questo, escluso dalla lista dei candidati idonei all'assunzione. Ad avviso del ricorrente, le valutazioni espresse dall'Amministrazione sarebbero illegittime, in ragione del mancato computo dei titoli di servizio conseguenti all'attività di insegnamento prestata negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, che gli avrebbero assicurato l'attribuzione di ulteriori dieci punti e lo avrebbero collocato in posizione utile nella graduatoria. Tale profilo di illegittimità è illustrato con due motivi di impugnazione, di seguito compendiati:

«1. Violazione di legge in riferimento all'art. 6, lett. b), L. n. 241/90 - Irragionevolezza dell'operato dell'amministrazione», a mezzo del quale il ricorrente rivendica l'applicazione in proprio favore [del] meccanismo del soccorso procedimentale istruttorio, in quanto l'omessa indicazione nella domanda dei titoli di servizio sarebbe ictu oculi derivata da una dimenticanza scusabile, cui l'Amministrazione era tenuta a sopperire, sollecitando una corrispondente integrazione documentale;

«2. Violazione di legge in riferimento all'art. 97 Cost. ed in particolare del D. Lgs. n. 82/2005 (artt. 12-13-53)», a mezzo del quale B. sollecita l'Amministrazione a dar prova del fatto che l'incompletezza della domanda di partecipazione da lui presentata non fosse riconducibile ad anomalie di funzionamento del sistema informatico.

2. L'Amministrazione resistente si è costituita nel giudizio, chiedendo l'integrale reiezione delle pretese attoree. In estrema sintesi, la difesa erariale ha invocato la ristretta portata applicativa del soccorso istruttorio in ambito concorsuale, poiché, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e della par condicio tra concorrenti, l'Amministrazione non può attribuire punteggi al candidato che non abbia osservato gli oneri previsti dal bando.

3. Nel corso dell'udienza camerale del 18 febbraio 2025 la Presidente ha reso, mediante annotazione a verbale, l'avviso ex art. 60 c.p.a. in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. La causa è stata introitata per la decisione, senza previa discussione, a fronte delle concordi istanze depositate in tal senso da entrambe le parti.

4. La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata a norma dell'art. 60 c.p.a.

La decisione non richiede l'espletamento di alcun incombente istruttorio. Appare rispettato il termine a difesa previsto dagli artt. 55 e 60 c.p.a., decorrente dalla notificazione del ricorso nei confronti dell'Amministrazione resistente. Sussistono infine profili di manifesta infondatezza del ricorso introduttivo, di talché, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 49 c.p.a., il Tribunale può esimersi dal disporre l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti dei controinteressati pretermessi.

5. Venendo al merito dell'impugnazione proposta, costituisce dato incontroverso che, al momento della presentazione della domanda, B. non abbia indicato i titoli di servizio relativi all'insegnamento prestato nel quinquennio 2018/2019-2022/2023.

Tale circostanza emerge inconfutabilmente dalla domanda di partecipazione alla procedura selettiva riferibile al ricorrente (doc. 1 di entrambe le parti), nella quale non figura - in quanto non compilata - la sezione corrispondente alla categoria C.1 ("Titoli di servizio") dell'allegato B al decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 (recante "Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi").

Le stesse difese attoree, al netto delle perifrasi e delle ellissi utilizzate in atti, riconoscono che il ricorrente non avesse indicato i propri titoli di servizio al momento della presentazione della domanda. I profili di censura contenuti nel ricorso sottendono una simile omissione, giacché sono tesi - il primo - ad invocare l'intervento dell'Amministrazione per integrare i titoli non indicati nella domanda e - il secondo (nei limiti di cui infra § 7) - a rivendicare l'esistenza un meccanismo digitale che impedisse o quantomeno mettesse in evidenza le eventuali omissioni dichiarative rilevanti ai fini della determinazione del punteggio. Entrambe le doglianze sono cioè dirette, sia pure sotto profili diversi, a veicolare la pretesa a che l'Amministrazione prendesse autonomamente contezza degli anni di insegnamento prestato dal ricorrente e lo sollecitasse a emendare il contenuto della propria candidatura. Ciò evidentemente postula che la domanda B. non contenesse l'indicazione dei titoli di servizio.

6. Così precisato il quadro fattuale di riferimento, è manifestamente infondato il primo motivo di impugnazione.

6.1. L'art. 6 l. n. 241/1990, invocato dal ricorrente (al pari dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, non richiamato in atti) impone all'Amministrazione il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. In materia di procedure selettive, tale meccanismo trova applicazione «qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda e le istruzioni per la compilazione della stessa risultino equivoche in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una insufficiente predisposizione della modulistica di gara da parte dell'amministrazione (T.A.R. Campania, Napoli, 3250/2021; T.A.R. Veneto, n. 465/2019; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 58/2016)» (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 6 aprile 2022, n. 778). La norma si applica dunque ad ipotesi di meri refusi o errori materiali, consistenti nella fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale (C.d.S., Sez. V, 26 gennaio 2021, n. 796; C.d.S., Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7758), rilevabili ictu oculi dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (C.d.S., Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; C.d.S., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113). Si tratta di errori che, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono incidere sulla par condicio dei concorrenti, poiché non modificano il contenuto sostanziale della domanda, ma oscurano la volontà del candidato, la quale è rimasta fortuitamente inespressa ma è nondimeno desumibile dal documento presentato all'Amministrazione. L'eliminazione dell'errore dichiarativo non comporta quindi l'esercizio di alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per riallineare l'esposizione del giudizio alla sua manifestazione (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2016, n. 4237).

Il soccorso istruttorio non può invece sopperire a omissioni documentali, né consentire la rimessione in termini di un candidato nell'allegazione di titoli non tempestivamente dedotti o prodotti all'Amministrazione (C.d.S., Sez. VI, 4 giugno 2018, n. 3373). «Diversamente opinando, infatti, la correzione dell'errore diverrebbe un indebito strumento di modifica o integrazione dell'offerta correlato al compimento di una inammissibile attività manipolativa da parte della Commissione di gara (cfr. C.d.S., Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978; T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, 28 maggio 2019, n. 6690), dando luogo alla violazione dei principi di par condicio, di affidamento nelle regole di gara, di trasparenza e di certezza dei traffici giuridici (cfr. C.d.S., Sez. III, sent. n. 1998 del 20 marzo 2020; C.d.S., Sez. VI, sent. n. 889 del 13 febbraio 2013; C.d.S., Sez. III, sent. n. 4592 del 22 agosto 2012)» (T.A.R. Lazio, Sez. III, 15 aprile 2024, n. 7410).

6.2. Nel caso di specie, l'errore dichiarativo commesso da B. non è imputabile ad un malfunzionamento della piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento della procedura, né all'equivocità delle sue modalità di compilazione, giacché nessuna deduzione in tal senso è stata svolta dal ricorrente. Dalle deduzioni della difesa erariale - non contestate dal ricorrente - si apprende inoltre che B., a seguito della rituale compilazione del modulo on-line, ha ricevuto per mail il documento riepilogativo della domanda presentata ed è stato informato della possibilità di accedere al fascicolo personale della procedura, con nota dell'Amministrazione che ha sollecitato i candidati a verificare la correttezza dei dati inseriti forniti (cfr. nota del 29 novembre 2024, n. 6456, doc. 2 di parte resistente). È dunque smentito il presupposto logico della doglianza, ossia che il sistema informatico predisposto dal Ministero non consentisse l'immediata verifica dei dati inseriti nella domanda e la loro tempestiva rettifica.

Escluso l'errore informatico, l'omissione dichiarativa prospettata dal ricorrente attiene non già a circostanze di fatto o di diritto indicate, sia pur impropriamente, nella domanda di partecipazione al concorso, bensì a titoli di servizio del tutto sottaciuti nella candidatura trasmessa on-line. La mancata indicazione dei titoli di servizio riguarda, cioè, elementi sostanziali della domanda, suscettibili di attribuire maggiore o minor punteggio al candidato, che non erano menzionati altrove nella candidatura inviata da B.

Per tale ragione, non era possibile desumere dal contesto letterale del documento la volontà del ricorrente di profittare di tali titoli in sede concorsuale. Una simile conclusione non può dirsi logicamente sottesa alla presentazione stessa della domanda concorsuale, giacché la scelta di far valere o meno alcuni titoli, ai fini della partecipazione ad una procedura selettiva, non può che essere rimessa alla discrezione del candidato. Non è d'altronde ipotizzabile che l'Amministrazione avesse l'onere di prendere autonomamente contezza dei titoli di merito posseduti di ciascun candidato, vieppiù in un contesto procedimentale complesso, qual è - per fatto notorio - il concorso nazionale per l'abilitazione all'insegnamento.

L'omissione dichiarativa riguarda insomma gli elementi sostanziali della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, e il suo carattere fortuito non era desumile ictu oculi dalla candidatura presentata da B. L'omissione in parola non assume dunque i contorni di un mero errore materiale, nel senso chiarito in precedenza (supra § 6.1).

Deve perciò escludersi che nel caso di specie sussistessero i presupposti per l'applicazione del soccorso istruttorio a norma dell'art. 6 l. n. 241/1990.

7. Considerazioni in larga parte sovrapponibili conducono al rigetto del secondo motivo di impugnazione.

Al di là del generico richiamo alla disciplina degli artt. 12, 13 e 53 d.lgs. n. 82/2005, il ricorrente non ha individuato le norme di cui è assunta specificamente la violazione. Le disposizioni invocate da B. hanno infatti contenuto ampio e composito, riguardando i principi generali per l'uso delle tecnologie informatiche da parte dell'Amministrazione (art. 12 e 53), e financo la formazione informatica dei dipendenti pubblici (art. 13). In un contesto normativo di tale ampiezza, il ricorrente non ha chiarito se l'illegittimità del provvedimento discenda da un malfunzionamento del sistema informatico utilizzato per la presentazione della domanda, ovvero dalle modalità di funzionamento di quest'ultimo, ovvero ancora dalla scarsa chiarezza delle istruzioni fornite dalla P.A. per la compilazione della domanda.

La censura si appalesa dunque inammissibile, per contrasto con l'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., che onera la parte ricorrente di formulare "motivi specifici" di ricorso, individuando - a pena di inammissibilità - la norma assunta a parametro di legittimità e precisando la portata della sua violazione. È invece insufficiente il generico richiamo ad una o più disposizioni di legge, fidando nell'intervento correttivo del Giudice di legittimità, chiamato ad una sostanziale integrazione delle lacune difensive, la quale si porrebbe però in contrasto con la necessaria terzietà dell'organo giudicante e con il principio della parità delle parti nel processo (sul tema ex plurimis C.d.S., Sez. IV, 28 giugno 2022, n. 5368; cfr. anche T.A.R. Molise, Sez. I, 19 settembre 2024, n. 288; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 2 agosto 2023, n. 4723; T.A.R. Toscana, Sez. III, 3 febbraio 2016, n. 193).

La censura è comunque infondata, in quanto i precedenti richiamati dal ricorrente sono inapplicabili alla fattispecie controversa. Gli arresti citati, nell'escludere che la piattaforma informatica utilizzata in sede concorsuale possa privare l'Amministrazione del potere decisorio in ordine all'ammissibilità delle domande presentate, riguardano ipotesi di errore materiale o di refuso ictu oculi desumibili dal contenuto della domanda, ovvero di omissioni dichiarative non rilevanti ai fini della candidatura.

Nel caso di specie, deve escludersi che la piattaforma digitale utilizzata dal ricorrente avesse sofferto un malfunzionamento o che le istruzioni operative fornite dal Ministero fossero equivoche o fossero, comunque, connotate da margini di ambiguità. B. è stato inoltre posto nelle condizioni di verificare immediatamente il contenuto della domanda compilata ed eventualmente presentarne una ulteriore, in rettifica della precedente (entro la scadenza del bando). L'omissione dichiarativa oggetto del giudizio è dunque imputabile alla negligenza del ricorrente. Non è predicabile pertanto alcuna violazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa né del principio di favor partecipationis.

8. Le considerazioni che precedono impongono l'integrale rigetto del ricorso

9. Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore della difesa erariale deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla tabella n. 21 dell'allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornati nel 2022, soggetti a dimidiazione a norma dell'art. 4, comma 1, del predetto d.m.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;

- condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione intimata le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.