Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione II
Sentenza 25 febbraio 2025, n. 276
Presidente: Flaim - Estensore: Garbari
FATTO E DIRITTO
Il gravame in epigrafe fa parte di un gruppo di sei ricorsi, tutti chiamati all'udienza pubblica del 6 febbraio 2025, che riguardano il compendio di Punta San Vigilio, un'area di particolare pregio sottoposta a tutela paesaggistica e monumentale collocata sulla sponda del lago di Garda, nel comune omonimo.
La proprietà, che fa capo dal 1500 alla famiglia Guarienti di Brenzone, è ora suddivisa tra la società Soledad, che ha acquisito i diritti ereditari della signora Emanuela Guarienti, dall'altro i signori Agostino Guarienti e Guariente Guarienti, fratelli della predetta.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 15 aprile 2024 e depositato il 29 aprile 2024, il signor Agostino Guarienti di Brenzone e Regina s.r.l., rispettivamente proprietario di alcune aree e gestore delle attività ricettive ivi insediate, impugnano il permesso di costruire 23/2023 del 7 novembre 2023, con il quale la società Soledad, a completamento degli interventi edilizi già assentiti con permesso di costruire n. 30/2022 (non impugnato), è stata autorizzata a realizzare opere di restauro e di cambio d'uso degli edifici esistenti (denominati "A", "B" e "C"), una breccia nel muro di confine tra parco e spiaggia, una struttura esterna per eventi, un pontile di attracco per passeggiata a lago, una centrale termica e due cabine elettriche fuori terra; censurano inoltre la dichiarazione di non incidenza ambientale dei predetti interventi.
Gli esponenti affermano che dopo aver avuto "recentemente" notizia del rilascio del titolo edilizio hanno presentato istanza di accesso agli atti relativi e che solamente il 19 febbraio 2024 il Comune di Garda ha rilasciato copia del permesso di costruire e della documentazione relativa alla pratica. E ancora, che solo successivamente essi avrebbero avuto copia della dichiarazione della parte che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire, secondo cui gli interventi edilizi di cui è questione non sono soggetti a VINCA.
A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:
I) Violazione di legge: violazione dell'art. 6, par. 3, dir. 92/43/CE e dell'art. 6 d.P.R. n. 120/2003 che ha sostituito l'art. 5 d.P.R. n. 357/1997 - omessa valutazione di incidenza - violazione e omessa applicazione della d.G.r. n. 1400/2017- falsa causa - contraddittorietà. Gli interventi oggetto del titolo edilizio, in ragione del loro significativo impatto sul territorio (considerati i profondi ed estesi scavi necessari per realizzare la struttura interrata e le due cabine fuori terra), richiedevano la Valutazione di Incidenza ambientale (VINCA) regolata dalla delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1400/2017. La stessa relazione di Soledad precisa che la non incidenza ambientale è condizionata alla sospensione di ogni attività di cantiere tra febbraio e ottobre, ma tale impegno non è stato rispettato, perché le lavorazioni stanno proseguendo anche in tale intervallo temporale. Il permesso di costruire avrebbe dovuto contenere la prescrizione di sospensione delle attività nel periodo anzidetto, onde garantire il rispetto della normativa VINCA;
II) Violazione di legge: omessa e/o falsa applicazione degli artt. 46 e 49 (piano spiagge) del PRG.
I ricorrenti censurano plurimi profili di violazione del PRG e del piano spiagge: l'illegittimo reperimento dello standard a parcheggio per il restauro dell'edificio "A" all'interno del piano spiagge e non nel centro storico; la realizzazione delle due brecce nel muro e nei percorsi per mettere in collegamento la c.d. "terrazza Belvedere" (che ricade nel piano spiagge) con l'edificio C ristorante e aree pertinenti in contrasto con la distinzione tra ambito del centro storico e piano spiagge; la realizzazione del dehor (che non rientra nemmeno negli interventi consentiti nel centro storico; la realizzazione di attrezzature igienico sanitarie non interrate; più in generale la realizzazione di manufatti in numero e quantità superiori alla dotazione del piano spiagge.
Con motivi aggiunti depositati in data 5 settembre 2024 i ricorrenti hanno successivamente esteso il gravame al permesso di costruire in variante n. 9 del 5 aprile 2024 in parziale sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, alla relativa dichiarazione di non incidenza ambientale, nonché al provvedimento comunale datato 2 luglio 2024, di archiviazione del procedimento di controllo all'attività urbanistico edilizia della Soledad avviato in data 23 aprile 2024 a seguito di esposto-denuncia presentato dai ricorrenti. I deducenti dichiarano di aver avuto conoscenza della variante al titolo edilizio in data 8 luglio 2024, a seguito del riscontro all'istanza di accesso agli atti.
Essi articolano quindi il seguente motivo di illegittimità del titolo edilizio in variante: "Violazione di legge: violazione dell'art. 6, par 3, dir. 92/43/CE e dell'art. 6 d.P.R. n. 120/2003 che ha sostituito l'art. 5 d.P.R. n. 357/1997 - omessa valutazione di incidenza - violazione e omessa applicazione della d.G.r. n. 1400/2017 - violazione dell'art. di cui al n. 19 delle n.t.a. del p.a.t. del Comune di Garda".
Anche gli interventi in variante (modesto spostamento della centrale termica interrata, spostamento di circa 3 metri della cabina interrata a valle, spostamento del varco a lago), in parziale sanatoria, hanno una rilevanza diretta e sostanziale sulla tutela assicurata dalla normativa delle zone di protezione speciale (ZPS e SIC) cui appartiene l'area di San Vigilio nel comune di Garda. Pertanto anche la variante difetta di un necessario requisito di legittimità, perché andava rilasciata solo all'esito della valutazione di incidenza ambientale. Gli interventi nel loro insieme sono infatti volti a collocare ed implementare la consistenza e l'estensione degli impianti ricettivi già in parte presenti sulle aree di proprietà di Soledad a Punta San Vigilio, in dichiarata esecuzione del "piano spiagge".
Con i medesimi motivi aggiunti i ricorrenti impugnano anche il provvedimento con cui il Comune ha archiviato il procedimento di verifica edilizia attivato a seguito dell'esposto da essi inoltrato in data 12 aprile 2024.
Evidenziano al riguardo che la controinteressata non avrebbe rispettato l'impegno, assunto in sede di istanza di rilascio del titolo edilizio, di non effettuare lavori di scavo nel periodo tra febbraio e ottobre 2024, preordinato a limitare il disturbo alla fauna locale. Gli esponenti in data 12 aprile 2024 hanno quindi presentato un documentato esposto al Comune; essi lamentano che l'amministrazione comunale, omettendo qualsiasi sopralluogo o controllo, il 2 luglio 2024 ha notificato un provvedimento di archiviazione del procedimento. Tale atto sarebbe viziato per "eccesso di potere per travisamento - difetto di istruttoria", perché il Comune, pur a fronte delle prove fotografiche prodotte dall'esponente e senza effettuare alcuna autonoma verifica, si sarebbe limitato a far proprie le deduzioni di Soledad, la quale ha affermato che tutti gli interventi sono stati realizzati prima di marzo 2024.
Si sono costituiti per resistere al ricorso Soledad s.r.l. ed il Comune di Garda.
Il Comune resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, evidenziando che i ricorrenti non hanno nemmeno enunciato i danni che deriverebbero alla loro proprietà dagli interventi di restauro conservativo di immobili collocati a decine di metri di distanza dalla loro proprietà; il gravame è mosso in realtà da una controversia ereditaria; con i ricorsi che sono chiamati all'odierna udienza le due parti in conflitto cercano di paralizzare, reciprocamente, le attività economiche in essere e le piccole modifiche richieste, al solo fine di ostacolare l'uso dei beni di cui ciascuna parte è in possesso. Nel merito l'amministrazione comunale ha dedotto l'infondatezza delle censure mosse. Il permesso di costruire è stato rilasciato sulla base di una lunga e minuziosa analisi del professionista, che escludeva la necessità della valutazione d'incidenza ambientale. Si tratta, del resto, di un intervento che non realizza nessuna nuova cubatura fuori terra, ma solo una modesta cubatura interrata e due cabine elettriche, richieste da Terna per alimentare le reti della zona.
La controinteressata Soledad ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività e la sua inammissibilità per difetto di interesse; nel merito ha dedotto l'infondatezza delle censure.
Le parti hanno scambiato memorie e repliche.
Il ricorso è stato chiamato all'udienza pubblica del 6 febbraio 2025 e, a seguito di discussione, è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso introduttivo è irricevibile in quanto notificato oltre il termine decadenziale di 60 giorni, prescritto dall'art. 41, comma 2, del codice di rito.
Tale norma dispone che ove sia proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.
Secondo un consolidato orientamento interpretativo la piena conoscenza del provvedimento, da cui decorrono i termini per impugnare, non deve essere intesa quale "conoscenza piena ed integrale" del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endo-procedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, ma si realizza quando la parte ricorrente abbia cognizione dell'esistenza del provvedimento, del suo contenuto dispositivo e della sua potenziale lesività rispetto ai suoi interessi, mentre l'esistenza di ulteriori vizi o la compiuta conoscenza dei vizi inizialmente riscontrati, acquisita attraverso la conoscenza integrale del provvedimento medesimo o di altri atti del procedimento, consente la proposizione di ulteriori motivi di ricorso attraverso l'istituto dei motivi aggiunti nell'ambito dell'impugnazione già proposta.
Infatti l'istanza di accesso "non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, perché se, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro lato, deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali (cfr. C.d.S., Sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 962; 25 maggio 2018, n. 3075; Sez. II, 26 giugno 2019, n. 4390)" (C.d.S., Sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3654; Sez. III, 15 aprile 2024, n. 3421).
In particolare, con riferimento ai titoli edilizi, la giurisprudenza ha chiarito che «Il termine di sessanta giorni per presentare un ricorso contro un permesso di costruire decorre dall'inizio dei lavori nel caso in cui si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area ovvero laddove si contesti la violazione delle distanze; altrimenti, il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno sia data prova di una conoscenza anticipata" (C.d.S., Sez. IV, 19 ottobre 2021, n. 7019), fatta "salva comunque la facoltà di proporre motivi aggiunti al momento della conoscenza di ulteriori profili di illegittimità dell'atto impugnato (Sez. V, 31 agosto 2017, n. 4129; Sez. III, 25 settembre 2017, n. 4452)" (sentenza n. 4274/2018)» (C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 13 maggio 2024, n. 347).
Il termine decadenziale per l'impugnazione del permesso di costruire decorre nel caso di specie dall'inizio dei lavori (ovvero dal 6 novembre 2023, data che non risulta contestata dai ricorrenti), considerato che, in disparte i vizi procedurali dedotti (in particolare l'omessa VINCA), i deducenti lamentano l'an dell'intervento edilizio, ovvero il fatto che tale intervento non poteva essere realizzato, in quanto recante pregiudizio al sito della rete Natura 2000, Monte Puppia - Punta San Vigilio (cod. IT3210004), classificato zona speciale di conservazione floro-faunistica (ZPS) e, in particolare, al compendio di San Vigilio, sul quale il ricorrente signor Agostino Guarienti ha ampie proprietà.
Va precisato poi che presso l'area oggetto dell'intervento edilizio contestato è stato esposto il cartello di cantiere (come da foto datata 6 dicembre 2023 - deposito Soledad di data 27 dicembre 2024), recante gli estremi del titolo edilizio, gli estremi dei titoli paesaggistici e la tipologia dei lavori da eseguire (restauro di edifici esistenti e riqualificazione aree esterne), circostanza anche questa non contestata da parte ricorrente.
Secondo un consolidato orientamento interpretativo la tardività del ricorso può essere desunta anche da elementi presuntivi, tra i quali gioca un ruolo importante l'eventuale presenza del cartello dei lavori ex art. 27, comma 4, del t.u. edilizia. Infatti "l'obbligo di esposizione del cartello dei lavori, penalmente sanzionato, è posto a presidio, anche secondo la giurisprudenza penale, della esigenza di consentire ad eventuali controinteressati di far valere le proprie doglianze innanzi all'autorità amministrativa (ex aliis Cass. pen., Sez. III, 22 maggio 2012, n. 40118). La presenza del cartello, pertanto, costituisce un indizio grave preciso e concordante ai fini della integrazione della prova presuntiva della conoscenza del provvedimento da parte del ricorrente" (C.d.S., Sez. IV, 15 novembre 2016, n. 4701).
Ulteriormente occorre rilevare che i deducenti hanno presentato istanza di accesso agli atti in data 9 novembre 2023, nella quale sono citati gli estremi del permesso di costruire di cui è questione, come risulta dalla nota comunale del 23 novembre 2023 (deposito Soledad di data 27 dicembre 2024), circostanza che conferma la conoscenza dell'intervento edilizio e del suo oggetto nonché della sua potenziale lesività.
Né, in applicazione delle sopra esposte coordinate ermeneutiche, può essere utilmente invocata a sostegno della tempestività del ricorso la circostanza che solo con la trasmissione della documentazione costituente pratica edilizia del permesso di costruire i ricorrenti abbiano potuto prendere visione della dichiarazione e relazione di non incidenza ambientale. Peraltro la circostanza secondo cui tale atto sarebbe stato osteso solo il 19 febbraio 2024 è solo allegata dai ricorrenti ma non provata documentalmente, nemmeno a seguito di specifica contestazione della società resistente.
Indiretta ulteriore prova della tardività del gravame è poi rappresentata dall'autonomo ricorso diretto all'annullamento del medesimo titolo edilizio qui impugnato proposto dal signor Guariente Guarienti, fratello dell'odierno ricorrente. Detto gravame, assunto al NRG 206/2024 e chiamato alla medesima udienza del 6 febbraio 2025, è stato notificato già in data 8 febbraio 2024, laddove il presente ricorso è stato notificato più di due mesi dopo, il 15 aprile 2024.
Per le esposte considerazioni, come eccepito dalla controinteressata il ricorso principale è quindi irricevibile, circostanza da cui discende l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni in rito sollevate dalle resistenti e che esime dallo scrutinio nel merito delle censure articolate.
All'irricevibilità del ricorso introduttivo consegue poi la parziale improcedibilità per difetto di interesse dei motivi aggiunti, per la parte diretta a censurare la variante al titolo edilizio rilasciata dal Comune in data 5 aprile 2024, atteso che tale provvedimento, per quanto riguarda opere esterne agli edifici oggetto di restauro, ha apportato modifiche marginali al progetto originario, finalizzate peraltro ad una migliore tutela ambientale, sicché l'accoglimento della censura dedotta non sarebbe idoneo a soddisfare la pretesa sostanziale azionata in giudizio.
Il progetto di variante autorizzato con permesso di costruire 9/2024 prevede infatti lo spostamento della centrale interrata collocata a nord dell'area per mantenere un'adeguata distanza dai cipressi lungo il viale ed uno spostamento di circa tre metri della cabina interrata a valle per consentire la salvaguardia di due piante di olivo.
È infine infondata (in disparte ogni valutazione in merito alla permanente attualità dell'interesse all'annullamento dell'atto in cui si censurano le tempistiche di esecuzione di un'attività edilizia che, in ogni caso, si è conclusa) la doglianza dedotta avverso il provvedimento di archiviazione dell'esposto presentato in data 12 aprile 2024 e diretto a stigmatizzare l'esecuzione di lavori anche nel periodo di "autosospensione", tra febbraio e ottobre 2024.
Il provvedimento di archiviazione ha al riguardo evidenziato che il progetto di variante è stato presentato in parziale sanatoria perché parte delle opere, in particolare quelle di scavo e di realizzazione dei vani interrati, risultavano già realizzate in difformità al titolo edilizio originario; il Comune ha altresì rappresentato che sulla base degli atti in possesso degli uffici i lavori di scavo sono stati eseguiti prima del rilascio del titolo edilizio in sanatoria e che la documentazione fotografica prodotta a sostegno dell'esposto non dimostra con certezza che siano stati eseguiti nel periodo di autolimitazione lavori di rilevanza ambientale come allestimento di aree di cantiere, scavi e movimenti terra. Tali rilievi non risultano inficiati dalle censure dedotte nel gravame, atteso che le foto rappresentano invero una situazione in cui gli scavi risultano già eseguiti.
In conclusione, per esposte considerazioni, il ricorso introduttivo è irricevibile, i motivi aggiunti sono in parte improcedibili per difetto di interesse e in parte sono infondati e vanno respinti, come già specificato.
Le spese di lite sono a carico dei ricorrenti soccombenti, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando dichiara il ricorso introduttivo irricevibile perché tardivo e i motivi aggiunti in parte improcedibili e in parte infondati, come specificato in motivazione.
Condanna i ricorrenti a rifondere alle altre parti le spese di lite, che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro in favore del Comune di Garda e in 2.000,00 (duemila/00) euro in favore di Soledad s.r.l., oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.