Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 3 dicembre 2024, n. 9667

Presidente: Caringella - Estensore: Perrelli

FATTO

1. Roma Capitale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Giuseppe C. avverso la graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per esami bandito da Roma Capitale per il conferimento di n. 20 posti per l'accesso a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di funzionario avvocato, cat. D - posizione economica D1 - famiglia economico-amministrativo e servizi di supporto - codice concorso FAVD/RM, pubblicata il 28 ottobre 2021 e della relativa determinazione di approvazione n. 1660 del 28 ottobre 2021 nella parte in cui non ha considerato il titolo di preferenza da costui posseduto (figlio minore a carico).

1.2. L'amministrazione appellante ha evidenziato sotto il profilo fattuale che:

- l'appellato, dalla data di presentazione della domanda di partecipazione (14 settembre 2020) sino alla scadenza del termine per modificare, integrare o sostituire la stessa (24 maggio 2021), ha avuto circa nove mesi di tempo durante i quali non si è avveduto di non avere dichiarato di volersi avvalere del titolo di preferenza (figlio minore a carico);

- la prova concorsuale si è svolta il 30 giugno 2021 e che all'esito della stessa l'appellato è risultato idoneo con il punteggio di 23/30, classificandosi al 40° posto della graduatoria di merito;

- solo l'8 luglio 2021 l'appellato ha inviato a mezzo PEC al Formez PA la documentazione attestante il possesso del titolo di preferenza e il 2 settembre 2021 ha inviato al dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del detto titolo.

1.3. Alla luce delle descritte circostanze di fatto l'amministrazione appellante deduce l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 seguita dal giudice di primo grado secondo cui il candidato potrebbe far valere il titolo di preferenza anche nell'ipotesi in cui non lo abbia dichiarato in sede di domanda di partecipazione, nonostante il chiaro tenore letterale della citata disposizione ai sensi della quale "I concorrenti che abbiano superato la prova [...] dovranno far pervenire [...] all'amministrazione interessata [...] entro il termine perentorio di quindici giorni [...], i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza [...] già indicati nella domanda di partecipazione". Né ad avviso della parte appellante l'errore, asseritamente materiale, in cui è incorso l'appellato in sede di compilazione della domanda avrebbe potuto essere considerato scusabile e sarebbe stato immediatamente percepibile dalla P.A.

2. L'appellato, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

3. Il Formez PA si è costituito in giudizio con memoria di stile.

4. All'udienza del 10 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. L'appello non è fondato e va respinto.

6. Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha dato atto che il candidato «per mero errore materiale, non ha compilato correttamente il modulo di domanda di partecipazione al concorso», spuntando «nell'apposita casella contenuta nel riquadro riservato al possesso dei titoli preferenziali ... "NO", anziché "SI"». Partendo dal suddetto dato testuale il giudice di primo grado ha ritenuto che i titoli di preferenza, previsti all'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 e richiamati dall'art. 7 del bando della procedura controversa, sono valutabili anche se non dichiarati in sede di domanda di partecipazione, purché fossero già posseduti, nonché siano stati esibiti all'esito del superamento della prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria. Tale interpretazione discende dalla constatazione che mentre i titoli di merito, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 487/1994, sono valutati dalla commissione "dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati", con conseguente necessità della loro indicazione già in sede di domanda di partecipazione, i titoli di preferenza non sono oggetto di esame da parte della commissione giudicatrice, ma vengono in considerazione solo dopo lo svolgimento delle prove selettive, al momento della redazione della graduatoria di merito, come confermato dal tenore dell'art. 16 del citato d.P.R. n. 487/1994.

7. Il Collegio ritiene l'interpretazione delle disposizioni del d.P.R. n. 487/1994 e del bando di concorso seguita dal giudice di primo grado condivisibile e coerente con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui i titoli di preferenza, indicati nell'art. 5 del citato d.P.R., sono valutabili sebbene non dichiarati nella domanda di partecipazione, ma posseduti all'atto della stessa ed esibiti nei termini previsti dal bando, in caso di superamento delle prove selettive.

7.1. I titoli di preferenza non sono oggetto di esame da parte della commissione giudicatrice, ma intervengono nella redazione della graduatoria, solo nell'ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio per titoli e per merito, nel rispetto dell'ordine previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 che ha carattere tassativo.

La giurisprudenza anche di questo Consiglio di Stato ha chiarito che la previsione del bando che impone l'onere di indicare i titoli di preferenza nella domanda di partecipazione non è in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ma deve essere coordinata con le caratteristiche proprie dei titoli di preferenza che hanno la finalità di superare le situazioni di parità. In particolare è stato osservato che la circostanza che i titoli di preferenza non possono essere valutati prima della formazione della graduatoria rende evidente come la loro considerazione non è suscettibile di arrecare alcuna violazione al principio della par condicio tra i candidati. Ne discende che la previsione del bando che richiede l'indicazione del possesso del titolo già nella domanda di partecipazione non è necessariamente di ostacolo alla valutazione dello stesso, a maggior ragione nelle ipotesi in cui non sia espressamente previsto che tale omessa comunicazione ne escluda la valutazione.

7.2. Nel caso in esame l'art. 7 del bando prevede testualmente che "I concorrenti che hanno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti dalla legge, già dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire al Protocollo del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare il possesso del requisito alla data di scadenza del bando della procedura concorsuale".

Ad avviso del Collegio, il semplice inciso "già dichiarati nella domanda" non è sufficiente, alla luce delle considerazioni svolte, a impedire la valutazione del titolo di preferenza pacificamente già posseduto dall'appellato che ha provveduto a comunicare a mezzo PEC la documentazione attestante il possesso dello stesso in data 8 luglio 2021, vale a dire nel rispetto del termine perentorio di 15 giorni dall'espletamento della prova orale, nonché ha inviato il 2 settembre 2021 al dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale la relativa dichiarazione sostitutiva.

7.3. Per le esposte considerazioni non possono essere accolte le censure proposte da Roma Capitale avverso la sentenza appellata che deve essere condivisa per avere annullato la determinazione di mancata valutazione del titolo di preferenza, assunta nei confronti dell'appellato valutazione del titolo di preferenza "considerato che né i principi che regolano le procedure concorsuali né la normativa vigente in materia né il bando di concorso prevedono la necessità di comunicazione già all'atto di partecipazione al concorso del possesso del titolo preferenziale quale elemento fondamentale, determinante la perdita del titolo medesimo".

8. Per le esposte considerazioni, l'appello deve essere respinto.

9. Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese in relazione all'appellato che non si è costituito in giudizio, mentre le spese vanno compensate con il Formez PA.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese in relazione all'appellato. Spese compensate con le altre parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. II, sent. n. 7691/2022.