Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 4 ottobre 2024, n. 7997
Presidente: Caputo - Estensore: De Carlo
FATTO E DIRITTO
1. I signori Raphael Albert Annie R. e Francesco R. hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato irricevibile il loro ricorso per l'annullamento del permesso di costruire n. 76 in data 4 dicembre 2018, rilasciato dal Sindaco del Comune di Canal San Bovo al signor Ivano F.
2. Gli appellati sono rispettivamente nudo proprietario e usufruttuario dei terreni boschivi corrispondenti alle pp.ff. 1399/1 e 1400/1, C.C. Canal San Bovo.
Tali terreni sono gravati di una servitù di transito a piedi in favore di una baita di legno e di un'area prativa di proprietà dei controinteressati.
Il signor Ivano F. ha comunicato l'esecuzione di pavimentazione stradale per il ripristino della servitù di passo carrabile con S.C.I.A. del 29 marzo 2018 senza avvertire gli appellanti.
Il Comune aveva richiesto l'autorizzazione dei proprietari ma il signor F. aveva affermato che in virtù del titolo posseduto tale autorizzazione non fosse necessaria.
Era poi stato richiesto un permesso di costruire in variante rispetto alla S.C.I.A. del 2018 oggetto della presente impugnazione.
3. La sentenza impugnata ha dichiarato irricevibile il ricorso ritenendo che il permesso di costruire che doveva considerarsi integralmente sostitutivo della S.C.I.A. del 29 marzo 2018 era noto ai ricorrenti quanto meno dalla comunicazione P.E.C. del Sindaco di Canal San Bovo del 20 maggio 2019.
Il termine per impugnare decorre dalla consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua potenziale lesività, mentre l'esistenza di ulteriori vizi o la compiuta conoscenza dei vizi inizialmente riscontrati, acquisita attraverso la conoscenza integrale del provvedimento medesimo o di ulteriori atti del procedimento, consente di proporre motivi aggiunti. Per tale motivo la sentenza non riteneva di adeguarsi all'indicazione fornita dal Consiglio di Stato in sede cautelare con l'ordinanza 23 dicembre 2019, n. 6394 secondo la quale quella comunicazione non sarebbe sufficiente per ritenere che a tale data fosse già integrato il requisito della piena conoscenza del provvedimento lesivo.
In ogni caso visto il contrasto sulla questione in rito con il giudice di appello, la sentenza ha affrontato anche il merito del ricorso respingendolo.
Il permesso di costruire era il titolo adeguato per i lavori da effettuare, opere edilizia che erano pienamente conformi al contenuto della servitù esistente senza che il Comune fosse obbligato ad accertare la posizione dei proprietari essendo sufficiente verificare l'esistenza di una servitù di passo carrabile quale titolo legittimante la richiesta di permesso di costruire da parte del controinteressato, senza operare ulteriori accertamenti in ordine alle modalità di esercizio dello jus in re aliena.
4. L'appello è affidato a quattro motivi.
4.1. Il primo contesta l'esistenza del presupposto per dichiarare il ricorso irricevibile.
Per far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a. per presentare il ricorso l'interessato non deve solamente conoscere l'esistenza di un provvedimento potenzialmente lesivo ma deve essere messo in grado di conoscere almeno gli elementi essenziali che ne consentano la valutazione dell'effettiva lesività.
La generica comunicazione dell'esistenza di un permesso di costruire non offriva le informazioni utili per fare la valutazione necessaria per decidere se impugnare o meno tanto che solamente dopo il 28 maggio 2019 quando il Comune in ossequio ad una richiesta di accesso ha fornito agli appellanti copia del permesso di costruire e degli allegati elaborati tecnici è stato possibile valutare se presentare il ricorso.
4.2. Il secondo motivo lamenta l'ingiusta reiezione del primo motivo di ricorso che aveva affermato come il Comune avrebbe dovuto annullare la S.C.I.A. che era stata richiesta senza che vi fossero i presupposti; il progetto allegato al permesso di costruire non era diverso da quello che aveva accompagnato la S.C.I.A. poiché si trattava della costruzione di una nuova strada che fin dall'inizio andava richiesto con permesso di costruire.
La circostanza che gli appellanti non avessero a suo tempo impugnato il provvedimento del Comune del 3 agosto 2018 che comunicava la volontà di non annullare la S.C.I.A. non poteva essere valutato come acquiescenza e non faceva venir meno l'illegittimità del permesso di costruire in apparente variazione della S.C.I.A. ma in realtà sostitutivo di una S.C.I.A. illegittima.
4.3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 81, comma 1, della l.p. di Trento 4 agosto 2015, n. 15.
Il titolare del diritto di servitù ha il diritto di eseguire in proprio solamente quelle opere "necessarie per conservare la servitù". Diversamente, quando si verta delle opere necessarie per costituire la servitù (come ad esempio, nel caso di specie, l'esecuzione ex novo della strada di accesso), esse, ai sensi degli artt. 1063 e seguenti c.c., dovranno trovare una loro regolamentazione nel titolo costitutivo della servitù, ovvero, in mancanza, mediante un accordo tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente.
Il contratto di costituzione della servitù del 2 settembre 2000 nulla dice in merito alla legittimazione a costruire delle opere sul fondo asservito, limitandosi a costituire la servitù di transito a piedi e con veicoli di ogni genere, da esercitare nel luogo evidenziato con tratteggio obliquo nella planimetria.
Era pertanto interpellare necessariamente i proprietari dei fondi su cui grava la servitù.
4.4. Il quarto motivo impugna la decisione in merito alle spese chiedendo che vengano accollate alle controparti.
5. Il Comune di Canal San Bovo ed il controinteressato si sono costituiti in giudizio concludendo per il rigetto dell'appello.
6. L'appello è fondato quanto alla contestazione dell'irricevibilità dello stesso, ma è infondato nel merito.
6.1. È noto al Collegio l'orientamento giurisprudenziale laddove un soggetto sia a conoscenza di un atto amministrativo di cui può apprezzare la lesività deve tempestivamente impugnarlo salvo poi approfondire le censure, una volta conosciuti meglio tutti gli rilevanti, con la presentazione di motivi aggiunti. Ma la conoscenza preliminare, per far scattare l'obbligo di tempestiva impugnazione, deve essere tale da consentire di apprezzare le ragioni di illegittimità. Diversamente si rischia di presentare un generico ricorso al buio che facilmente sarebbe dichiarato inammissibile.
La generica conoscenza dell'esistenza di un permesso di costruire di per sé non costituiva comunicazione di un atto sicuramente lesivo in considerazione del fatto che sussisteva la servitù di transito. Solo all'esito della comunicazione degli atti da parte del Comune dopo la richiesta di accesso, gli appellanti sono stati in grado di apprezzare la supposta lesività del provvedimento.
6.2. Il secondo motivo non è fondato perché pone una questione nominalistica che non comporta nessuna conseguenza sul piano della legittimità dell'atto impugnato; la circostanza che il permesso di costruire fosse in variante o in sostituzione della S.C.I.A. del 2018 non ha alcuna rilevanza poiché in realtà il permesso di costruire prevedeva integralmente le modalità di esecuzione dell'intervento edilizio e concretamente sostituiva la S.C.I.A. in precedenza presentata per lo stesso intervento; per questa ragione le censure dovevano riguardare il contenuto del permesso di costruire. Le considerazioni sulla mancata acquiescenza per non aver impugnato il provvedimento del Comune del 3 agosto 2018 che comunicava la volontà di non annullare la S.C.I.A. sono irrilevanti dal momento che una tale contestazione non è stata ripresa in sentenza e non costituisce un motivo di mancato accoglimento del ricorso.
6.3. Costituisce circostanza non controversa che il controinteressato sia titolare di un diritto di servitù "di passo a piedi e con veicoli di ogni genere", senza limiti riguardo ai mezzi di locomozione mediante i quali effettuare il passaggio.
Tale diritto reale consente la richiesta di un permesso edilizio che riguardi l'oggetto su cui si esercita la servitù.
Una volta stabilita la legittimazione a chiedere il titolo edilizio per stabilire la latitudine dei poteri di accertamento dell'Amministrazione si può far riferimento ad una recentissima sentenza del Consiglio di Stato 1563/2024 che sul punto afferma: "la P.A. ha l'onere di accertare con serietà e rigore la legittimazione a chiedere il titolo edilizio, dovendo accertare che l'istante sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria. L'Amministrazione, quando venga a conoscenza dell'esistenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo abilitativo, debba compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, senza però sostituirsi a valutazioni squisitamente civilistiche (che appartengono alla competenza dell'A.G.O.), arrestandosi dal procedere solo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi prima facie attendibili".
In conclusione la questione se fosse necessaria o meno un previo accordo con il proprietario del fondo servente è questione civilistica ed in ogni caso è opinabile che rifare il fondo stradale di una servitù di passo costituisca un'opera necessaria per realizzare la servitù, come sostenuto dagli appellanti, o una mera opera di manutenzione come appare, ad un primo esame, più conforme alla situazione di fatto.
6.4. Il mancato accoglimento dell'appello non consente di modificare l'assetto delle spese valutato dal giudice di primo grado.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parziale modifica della sentenza impugnata dichiara ricevibile il ricorso e nel merito respinge l'appello.
Condanna gli appellanti a rifondere alle controparti le spese di giudizio della presente fase che liquida per ciascuna di esse in euro 2.000 (duemila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, sent. n. 29/2020.