Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 3 settembre 2024, n. 382
Presidente: Panzironi - Estensore: Perilli
FATTO E DIRITTO
1. La Immobiliare Cartone Stipa s.r.l. è proprietaria di alcuni terreni ubicati nel Comune di Alba Adriatica, ricompresi nella zona C1 (Intervento di Nuovo Impianto Urbano) del vigente Piano Regolatore Generale (PRG); la Hotelco Alba Adriatica s.r.l. è proprietaria di un terreno ubicato nel Comune di Alba Adriatica, ricompreso nella zona A (Struttura Urbana Adeguamento e Ristrutturazione) del vigente PRG.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 25 marzo 2013 il Comune di Alba Adriatica ha recepito la possibilità di avvalersi delle misure premiali per la riqualificazione urbana previste dagli artt. 3 e 4 della l.r. 15 ottobre 2012, n. 49, di attuazione dell'art. 5, comma 9, del d.l. 13 marzo 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 2011, n. 106, anche con riferimento alla delocalizzazione delle volumetrie in area o in aree diverse, nel rispetto del vigente PRG.
La Immobiliare Cartone Stipa s.r.l. e la Hotelco Alba Adriatica s.r.l. hanno acquistato, con atti di compravendita rispettivamente trascritti in data 19 giugno 2019 e 28 ottobre 2019, i diritti edificatori di alcuni terreni ricompresi nella zona A (Struttura Urbana Adeguamento e Ristrutturazione).
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 21 dicembre 2019 il Comune di Alba Adriatica ha adottato una variante alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente PRG, con la quale - in attuazione dell'art. 5, comma 9, lett. b), del d.l. 13 marzo 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 2011, n. 106, già recepito con deliberazione consiliare n. 10 del 25 marzo 2013 - ha fissato i criteri per la disciplina della delocalizzazione delle volumetrie.
In particolare, all'art. 5, punto 16, delle NTA, il Comune ha stabilito che la traslazione della capacità edificatoria dei lotti cedenti ricompresi nelle zone urbanistiche A (Struttura Urbana Adeguamento e Ristrutturazione), B2 (Comparti Unitari di Ristrutturazione Edilizia ed Urbanistica con Piani di Lottizzazione convenzionati), B3 (Lottizzazioni autorizzate e non ancora attuate con Piani di Lottizzazione convenzionati), C1 (Interventi di Nuovo Impianto Urbano con Piani di Lottizzazione convenzionati) e C2 (Struttura Urbana Interventi su aree libere) è ammessa solo in favore di lotti beneficiari ricompresi nella medesima zona omogenea e posti a una distanza dal lotto cedente non superiore ai duecento metri lineari.
Le predette limitazioni non si applicano ove i lotti cedenti siano ricompresi nella zona urbanistica B1 (Struttura Urbana Rinnovo Urbano - Piani di Recupero), ove la traslazione della capacità edificatoria degli stessi può avvenire solo in favore di lotti beneficiari ricompresi in differenti zone omogenee, senza prescrizione di una distanza minima tra lotto cedente e lotto beneficiario.
In data 22 giugno 2020 le società Immobiliare Cartone Stipa a r.l. e Hotelco Alba Adriatica a r.l., ritenendosi pregiudicate dalla rigida disciplina della delocalizzazione delle volumetrie contenuta nella variante alle NTA, hanno presentato osservazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. 12 aprile 1983, n. 18, con le quali hanno chiesto al Comune di Alba Adriatica di integrare l'art. 5, punto 16, delle NTA al PRG con l'espressa previsione della non applicabilità della disciplina della traslazione delle volumetrie ai trasferimenti dei diritti edificatori avvenuti con atti già trascritti al momento della sua adozione.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 12 febbraio 2021 il Comune di Alba Adriatica ha respinto le predette osservazioni.
Con deliberazione n. 34 del 29 giugno 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 35 del 15 settembre 2021, il Comune di Alba Adriatica, previo parere favorevole espresso dalla Provincia di Teramo con determinazione n. 586 del 27 aprile 2021, ha approvato la variante alle NTA del vigente PRG.
1.1. Con ricorso collettivo notificato in data 11 novembre 2021 e depositato in data 7 dicembre 2021, le società Immobiliare Cartone Stipa a r.l. e Hotelco Alba Adriatica a r.l. hanno domandato, previa sospensione della loro efficacia, l'annullamento delle deliberazioni con le quali il Consiglio comunale di Alba Adriatica ha dapprima adottato e poi approvato la variante alle NTA al PRG, nella parte relativa alla delocalizzazione delle volumetrie, per i seguenti motivi:
a) violazione ed elusione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 78, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da parte di alcuni consiglieri comunali che, pur trovandosi in una situazione di conflitto di interessi, hanno partecipato alla discussione e alla votazione delle deliberazioni impugnate (primo e terzo motivo);
b) violazione, falsa applicazione ed elusione dell'art. 35 della l.r. 12 aprile 1983, n. 18, poiché il Comune, nel procedimento di formazione della variante, ha omesso di accertare la consistenza delle proprietà immobiliari degli amministratori comunali (secondo e terzo motivo);
c) illogicità della motivazione, errata valutazione dei presupposti di fatto, carenza di istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza nonché sviamento di potere, dal momento che la disciplina della delocalizzazione delle volumetrie, contenuta nell'art. 5, punto 16, delle NTA al PRG, si porrebbe in contrasto con gli obiettivi indicati dall'art. 5, comma 9, del d.l. 13 marzo 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 2011, n. 106, e con il legittimo affidamento dei privati alla conservazione della disciplina antecedente, recepita con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 25 marzo 2013 (quarto motivo);
d) disparità di trattamento, atteso che le condizioni di ammissibilità della traslazione delle volumetrie non si applicano ove i lotti cedenti sono ricompresi nella zona B1 (Struttura Urbana Rinnovo Urbano - Piani di Recupero) ed anche ove i lotti cedenti e beneficiari (ricompresi in una medesima zona urbanistica diversa dalla zona B1) siano posti ad una distanza inferiore a duecento metri lineari (quinto motivo).
Le società ricorrenti hanno altresì domandato il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dell'illegittimità degli atti impugnati e della condotta tenuta dal Comune di Alba Adriatica in relazione alla regolamentazione dei diritti edificatori; a tal proposito, la Immobiliare Cartone Stipa s.r.l. ha quantificato i danni in euro 198.000,00 (centonovantottomila/00), mentre la Hotelco Alba Adriatica s.r.l. li ha quantificati in euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
1.2. Ha resistito al ricorso il Comune di Alba Adriatica e ne ha preliminarmente invocato la declaratoria di inammissibilità, in ragione sia dell'insindacabilità della scelta di pianificazione urbanistica effettuata con le deliberazioni impugnate che della carenza delle condizioni delle azioni esperite.
1.3. Con ordinanza n. 7 del 13 gennaio 2022 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, per carenza del requisito del periculum in mora.
1.4. In vista della trattazione del merito del giudizio, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive e il Comune di Alba Adriatica ha depositato anche una memoria di replica.
1.5. Alla pubblica udienza del 9 luglio 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. In attuazione dei principi di economia processuale e di effettività della tutela, il Collegio ritiene di prescindere dalla trattazione delle plurime questioni preliminari, sollevate dal Comune di Alba Adriatica nella memoria di costituzione, in ragione della complessiva infondatezza del ricorso.
3. Il Collegio ritiene di procedere alla trattazione congiunta dei primi tre motivi di ricorso, con i quali è stata dedotta, sia pure sotto differenti profili, la violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'attività amministrativa.
3.1. Secondo la parte ricorrente, il Sindaco, il Vicesindaco e altri Consiglieri comunali, tra i quali lo stesso relatore delle proposte delle deliberazioni impugnate, avrebbero violato il dovere di astensione previsto dall'art. 78, comma 2, parte seconda, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale vieta ai sindaci e ai componenti dei consigli e delle giunte comunali di partecipare alla discussione e alla votazione delle deliberazioni relative ai piani urbanistici o alle loro varianti, ove "sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado".
A sostegno della predetta censura, la parte ricorrente ha prodotto alcune visure immobiliari, dalle quali risulta che i componenti del Consiglio comunale nonché i loro parenti e affini entro il quarto grado sono proprietari di beni immobili ricompresi nell'unica zona urbanistica (la zona B1) esclusa dall'applicazione della variante in oggetto.
3.2. La parte ricorrente ha altresì dedotto la mancata applicazione della norma procedimentale di cui all'art. 35 della l.r. 12 aprile 1983, n. 18, vigente all'epoca dell'adozione delle deliberazioni impugnate, il quale, nei procedimenti per l'adozione degli strumenti urbanistici generali o delle "varianti, ai grafici o alla normativa, che comportino modifiche di carattere generale", impone al Sindaco di acquisire dai Consiglieri in carica le dichiarazioni e la documentazione afferenti la consistenza delle loro proprietà immobiliari e di quelle appartenenti al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti in linea retta, le quali devono risultare graficamente evidenziate negli elaborati tecnici.
3.3. I primi tre motivi di ricorso sono infondati.
3.4. L'art. 78, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, enuncia il generale dovere di astensione degli amministratori comunali di cui all'art. 77, comma 2, dalle attività di discussione e votazione delle deliberazioni che riguardano direttamente interessi propri o di parenti e affini sino al quarto grado.
La norma cristallizza un conflitto di interessi potenziale, valevole per la generalità delle deliberazioni consiliari, il quale sussiste anche ove non si dimostri che la deliberazione adottata in violazione del dovere di astensione sia effettivamente idonea a realizzare uno specifico interesse privato ovvero ad arrecare pregiudizio alla realizzazione dell'interesse pubblico primario.
3.5. La regola generale non si applica, per espresso dettato legislativo, alle deliberazioni aventi ad oggetto "provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado".
La deroga alla regola generale contempla pertanto un'ulteriore deroga, la quale non legittima tout court il riespandersi della regola generale: a differenza che per le deliberazioni aventi ad oggetto provvedimenti puntuali e concreti, è infatti richiesta, perché possa configurarsi il dovere di astensione, una relazione qualificata tra il contenuto dell'atto generale in materia urbanistica e un interesse specifico dell'amministratore comunale ovvero dei suoi parenti e affini.
Negli enti locali di piccole dimensioni occorre interpretare tale relazione qualificata con particolare rigore, al fine di evitare che, in ragione dell'evenienza - molto frequente a verificarsi - che gli amministratori locali abbiano un qualche generico interesse nelle fattispecie sulle quali sono chiamati a deliberare, si verifichi una situazione di paralisi funzionale degli organi deliberanti (C.d.S., Sez. VII, 22 gennaio 2024, n. 652; Sez. IV, 7 novembre 2022, n. 9731).
3.6. Tanto premesso, la parte ricorrente si è limitata a fornire la prova dell'appartenenza degli immobili agli amministratori coinvolti nella discussione e nell'approvazione delle deliberazioni impugnate o a loro parenti ed affini nonché della collocazione degli stessi nella zona urbanistica B1 (circostanza, quest'ultima, incontestata tra le parti).
La parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di una correlazione immediata e diretta, oggettivamente apprezzabile ai fini della configurabilità di un conflitto di interessi, tra la astratta fissazione dei criteri che regolano la traslazione della capacità edificatoria e gli interessi privati di determinati amministratori comunali, i quali devono essere connotati da specificità, concretezza e attualità e non restare nell'ambito delle mere ipotesi.
La parte ricorrente avrebbe dovuto, ad esempio, allegare l'effettivo trasferimento della potenzialità edificatoria di un lotto intestato all'amministratore comunale (ovvero ad un suo parente o affine), per il recupero o la riqualificazione di un immobile nella sua disponibilità, già esistente in altre zone urbanistiche.
3.7. Pertanto, in assenza di elementi indiziari specifici, concreti e attuali, non può ritenersi integrata in capo agli amministratori comunali una situazione di conflitto di interessi, tale da imporre loro il dovere di astensione.
3.8. L'art. 35 della l.r. 12 aprile 1983, n. 18, vigente all'epoca dell'adozione delle deliberazioni impugnate e dunque applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, rubricato "Norme sulla trasparenza amministrativa", dispone che "1. Prima dell'adozione del P.R.G. e del P.R.E., o contestualmente ad essa, il Consiglio comunale accerta la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli consiglieri comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dai Registri immobiliari ovvero da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli consiglieri comunali. 2. A tal fine, il Sindaco richiede ai consiglieri in carica di dichiarare e documentare la consistenza immobiliare come precisato nel precedente comma. 3. Della deliberazione all'uopo assunta costituisce parte integrante una copia del Piano in cui dette proprietà risultino con apposita campitura. 4. Le disposizioni che precedono si applicano anche nel caso di varianti, ai grafici o alla normativa, che comportino modifiche di carattere generale. 5. Nel caso di varianti specifiche, l'accertamento del Consiglio comunale è limitato ai soli immobili oggetto della variante stessa".
3.9. Nella deliberazione n. 75 del 21 dicembre 2019 il Consiglio comunale di Alba Adriatica ha escluso che le predette norme sulla trasparenza fossero applicabili alla variante in oggetto, la quale integrerebbe una "mera revisione formale del testo vigente" e non andrebbe ad incidere sui parametri e sulle destinazioni urbanistiche del vigente PRG.
3.10. Tale giustificazione non può essere condivisa: la norma impone infatti un obbligo di trasparenza dalla portata assai ampia, che si applica, per espressa disposizione (comma 4), anche alle varianti alla normativa contenuta nelle NTA del vigente PRG, le quali, in quanto disciplinano nel dettaglio o per indirizzi progettuali i parametri e le prescrizioni per l'edificazione delle singole zone urbanistiche, integrano senz'altro una modificazione di carattere generale.
3.11. La ratio della predetta norma procedimentale è quella di rendere conoscibili tutte le informazioni relative al patrimonio immobiliare dei consiglieri comunali e dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta, non tanto al fine di stimolare il dovere di astensione di cui al citato art. 78, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (il quale ha, tra l'altro, una diversa portata soggettiva), quanto al fine - tipico delle norme sulla trasparenza - di rendere controllabile ab externo l'operato dell'amministrazione in settori particolarmente sensibili dell'economia, quale quello della pianificazione urbanistica.
3.12. A differenza della violazione del dovere sostanziale di astensione in presenza di una situazione di conflitto di interessi, la violazione delle norme procedimentali di trasparenza, consistente nell'acquisizione delle dichiarazioni dei consiglieri comunali e della relativa documentazione probatoria, non comporta l'invalidità derivata dell'atto adottato all'esito del procedimento di formazione dei piani urbanistici (o delle loro varianti).
L'art. 35 che si assume violato è stato infatti modificato dall'art. 2 della l.r. 24 aprile 1990, n. 47, il quale, oltre ad estendere l'obbligo di accertamento della consistenza delle proprietà immobiliari anche alle varianti, ha eliminato la qualificazione di tale accertamento (all'epoca effettuato con apposita deliberazione del Consiglio comunale) come condizione di legittimità degli atti concernenti il procedimento di formazione dei piani urbanistici.
4. Con il quarto motivo le società ricorrenti hanno sostanzialmente dedotto l'irragionevolezza e l'abnormità della scelta discrezionale effettuata dal Comune di Alba Adriatica con l'adozione e l'approvazione della variante all'art. 5, comma 16, delle NTA al PRG, siccome contrastante con gli obiettivi indicati dal legislatore statale ed effettuata senza tenere in debita considerazione il legittimo affidamento, maturato dagli acquirenti dei diritti edificatori, al mantenimento della disciplina più favorevole recepita con la deliberazione consiliare n. 10 del 25 marzo 2013.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Con l'art. 5, comma 9, del d.l. 13 marzo 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 2011, n. 106, il legislatore ha individuato alcuni interventi finalizzati alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, alla promozione della riqualificazione delle aree urbane degradate e degli edifici a destinazione non residenziale dismessi, in via di dismissione o da rilocalizzare nonché allo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, tra i quali la delocalizzazione delle volumetrie in aree diverse, demandando alle Regioni l'approvazione delle norme attuative.
Con la l.r. 15 ottobre 2012, n. 49, la Regione Abruzzo ha dettato le seguenti norme per l'attuazione degli obiettivi individuati dal legislatore statale:
a) ha consentito la realizzazione degli "interventi di delocalizzazione delle volumetrie dei fabbricati in area o aree diverse nella disponibilità del medesimo proponente, purché totalmente o parzialmente edificate e totalmente urbanizzate diverse dalle zone A ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, lettere b) e c) del d.m. 1444/1968" (art. 2, comma 1-bis);
b) ha individuato le misure premiali per la riqualificazione urbana (artt. 3 e 4);
c) ha riconosciuto ai Comuni la possibilità di avvalersi, su tutto il territorio comunale o su parte di esso, delle misure incentivanti previste dall'art. 3, commi 2 e 4, e dall'art. 4, commi 2, 4 e 5, con una deliberazione consiliare che, a prescindere dalla sua denominazione, "non riveste carattere di pianificazione o programmazione urbanistica" (art. 1, comma 1).
4.3. Con la modificazione dell'art. 5 delle NTA del PRG il Comune di Alba Adriatica, nell'esercizio del potere di pianificazione, ha espressamente individuato i seguenti obiettivi:
a) riqualificare la zona B1 (Struttura Urbana Rinnovo Urbano - Piani di Recupero) mediante la riduzione del carico insediativo e il reperimento di nuovi spazi per le urbanizzazioni primarie e secondarie;
b) razionalizzare gli spazi costruiti nelle zone A (Struttura Urbana Adeguamento e Ristrutturazione), B2 (Comparti Unitari di Ristrutturazione Edilizia ed Urbanistica con Piani di Lottizzazione convenzionati) e B3 (Lottizzazioni autorizzate e non ancora attuate con Piani di Lottizzazione convenzionati).
La scelta pianificatoria effettuata dal Comune di Alba Adriatica risulta pertanto coerente con l'obiettivo di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, da realizzare mediante l'alleggerimento del carico urbanistico dell'area in cui si registra il maggiore insediamento edilizio, dalla quale è stata non irragionevolmente esclusa l'allocazione di lotti beneficiari della traslazione delle volumetrie.
4.4. L'esigenza di alleggerire il carico urbanistico della zona B1 giustifica altresì la mancata applicazione dei criteri, individuati per tutte le altre zone omogenee, dell'appartenenza del lotto cedente e del lotto beneficiario alla medesima zona omogenea e del rispetto di una distanza massima tra il lotto cedente e il lotto beneficiario, individuata in duecento metri lineari.
La subordinazione dell'ammissibilità della traslazione delle volumetrie al sussistere di entrambe le predette condizioni è infatti finalizzata a tenere sotto controllo l'incremento del carico urbanistico nelle zone già urbanizzate, senza che ne risultino alterati gli indici edificatori di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
4.5. La vicinanza tra il fondo cedente e il fondo cessionario è stata altresì non irragionevolmente fissata in una misura massima (pari a 200 metri lineari) per garantire l'omogeneità degli assetti costruttivi (C.d.S., Sez. IV, 21 novembre 2016, n. 486).
A tal proposito, occorre evidenziare che il Comune di Alba Adriatica non era tenuto, come sostenuto dalla parte ricorrente, ad esternare le ragioni per cui ha ritenuto di dover fissare proprio in duecento metri lineari la distanza massima tra fondo cedente e fondo beneficiario per il trasferimento integrale della volumetria: l'individuazione di tale distanza massima è infatti coerente con gli obiettivi urbanistici sopra enunciati e con l'orientamento giurisprudenziale per cui la cessione di cubatura, la quale si perfeziona solo con il rilascio del permesso di costruire, richiede sia l'omogeneità dell'area territoriale che la contiguità dei fondi, intesa quale distanza fisica "non significativa" (C.d.S., Sez. VI, 14 aprile 2016, n. 1515).
4.6. Le scelte urbanistiche afferenti alla pianificazione territoriale implicano valutazioni ampiamente discrezionali, adottate all'esito di una complessiva valutazione degli interessi coinvolti, che non sono soggette, in quanto appartenenti al merito amministrativo, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che esse non si presentino caratterizzate da palese travisamento dei fatti, arbitrarietà o manifesta illogicità (ex multis, C.d.S., Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1095).
4.7. La mancata valutazione dell'interesse vantato dalle società ricorrenti all'applicazione della disciplina anteriore più favorevole, recepita con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 25 marzo 2013, dalle stesse prospettato nelle osservazioni n. 1 e n. 2 presentate in data 22 giugno 2020, non comporta l'invalidità delle scelte urbanistiche effettuate dal Comune di Alba Adriatica.
Le osservazioni che i privati formulano nell'iter di formazione degli strumenti urbanistici rappresentano infatti un mero apporto collaborativo e non sono idonee a radicare negli stessi aspettative qualificate, per cui il Comune è tenuto a prenderle in considerazione e a valutarle secondo il criterio dell'interesse generale, ma non è obbligato a fornire, in caso di rigetto, una dettagliata motivazione che ne tenga specificamente conto.
4.8. L'onere motivazionale è invece più intenso ove vengano in rilievo situazioni di legittimo affidamento dei privati alla conservazione di una specifica utilizzazione del suolo, come avviene, ad esempio, in presenza di strumenti urbanistici esecutivi (piano di lottizzazione, piano particolareggiato o piano attuativo) ovvero di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato, di giudicati di annullamento di dinieghi di titoli edilizi o di accertamento dell'illegittimità di silenzi serbati su domande di rilascio del permesso di costruire (C.d.S., Sez. II, 10 luglio 2020, n. 4467; 6 novembre 2019, n. 7560).
Al di fuori di tali gruppi di fattispecie, il semplice mutamento dei parametri edificatori non è idoneo a fondare, in capo al privato interessato, una situazione di legittimo affidamento alla conservazione della precedente disciplina più favorevole (T.A.R. Abruzzo, 8 febbraio 2021, n. 55).
4.9. Ciò vale, a maggior ragione, in una fattispecie come in quella in oggetto, in cui la disciplina ritenuta più favorevole per il privato è contenuta nella legge regionale di attuazione della normativa statale, le cui disposizioni sono state recepite dal Comune con un atto meramente adesivo (la deliberazione consiliare n. 10 del 25 marzo 2013), avulso dall'esercizio del potere di pianificazione o di programmazione urbanistica.
4.10. Le società ricorrenti individuano la nascita del legittimo affidamento alla conservazione della disciplina più favorevole, di cui alla deliberazione consiliare n. 10 del 25 marzo 2013, nel parere favorevole espresso dal Comune di Alba Adriatica in data 26 novembre 2019 sulla domanda di variante del permesso di costruire n. 407 del 19 aprile 2018, presentata dalla Immobiliare Cartone Stipa s.r.l. in data 28 agosto 2019.
Tale parere favorevole - in realtà condizionato all'allegazione della esatta descrizione del lotto cedente della capacità edificatoria - non è tuttavia idoneo a fondare il legittimo affidamento nell'applicazione della disciplina previgente, dal momento che il procedimento per il rilascio del titolo edilizio non è stato definito anteriormente all'adozione della variante contestata con il presente ricorso, né risulta che in esso siano stati prodotti i titoli di acquisto dei diritti edificatori.
4.11. Per quanto riguarda la censura di sviamento dell'attività amministrativa dalla causa tipica, osserva il Collegio che la parte ricorrente non ha allegato alcun elemento concreto dal quale ritrarre che le scelte pianificatorie contenute nelle deliberazioni impugnate siano state adottate per realizzare uno scopo diverso dalla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, quale l'affermata alterazione della concorrenza in danno delle società ricorrenti e in favore dell'attività imprenditoriale di pochi operatori economici (tra i quali un consigliere comunale).
Il vizio di eccesso di potere per sviamento deve essere infatti sostenuto da elementi di prova precisi e concordanti, in relazione alla divergenza dell'atto dal fine pubblico istituzionale, non essendo sufficiente la mera supposizione o l'allegazione di indizi inidonei a dimostrare l'illegittima finalità perseguita in concreto dall'organo amministrativo (ex multis, C.d.S., Sez. V, 8 agosto 2023, n. 7665), quali la mera allegazione dell'ostacolo che la normativa contenuta nella variante alle NTA rappresenta per la realizzazione dei futuri progetti imprenditoriali delle società ricorrenti.
5. Deve infine ritenersi infondato anche il sesto motivo di ricorso, con il quale le società ricorrenti hanno dedotto la disparità di trattamento operata dal Comune di Alba Adriatica nella regolamentazione della traslazione delle volumetrie tra lotti cedenti e beneficiari nelle diverse zone urbanistiche del territorio comunale.
5.1. Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento richiede la prova rigorosa dell'identità delle situazioni di fatto alle quali l'Amministrazione ha riservato un diverso trattamento (ex multis, C.d.S., Sez. IV, 22 maggio 2024, n. 4549).
Nella specifica materia della pianificazione urbanistica il vizio di eccesso potere per disparità di trattamento non è inoltre configurabile in base alla mera comparazione della disciplina dettata per le differenti aree omogenee, la cui idoneità a soddisfare specifici interessi urbanistici rientra nei limiti dell'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione (C.d.S., Sez. III, 25 marzo 2024, n. 2816).
5.2. La parte ricorrente non ha allegato alcun elemento dal quale ritrarre l'eguaglianza delle situazioni dei proprietari dei lotti cedenti inseriti nelle varie zone omogenee, eguaglianza che deve comunque ritenersi insussistente proprio per la loro differente connotazione urbanistica, sulla quale il Comune di Alba Adriatica ha correttamente fondato la puntuale (e diversa) regolamentazione della delocalizzazione delle volumetrie.
6. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto, anche con riferimento alla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, per carenza del presupposto dell'illegittimità degli atti impugnati, in relazione agli specifici vizi dedotti.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune di Alba Adriatica, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Alba Adriatica le spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.