Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione II
Sentenza 14 giugno 2024, n. 699
Presidente: Bellucci - Estensore: Caporali
FATTO
1. Il sig. C. ha esposto di essere consigliere comunale del Comune di Sestriere (TO), ente facente parte dell'Unione montana "Comuni Olimpici - Via Lattea", nonché di essere membro del gruppo consiliare di minoranza del Comune di Sestriere "Rilanciamo Sestriere".
2. Il ricorrente ha riferito che con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 20 luglio 2021 l'Unione montana ha adottato modifiche al proprio statuto, intervenendo, in particolare, sull'art. 6 "Composizione del Consiglio" e sull'art. 17 "Composizione ed elezione della Giunta" e, in attuazione di tali modifiche, con nota prot. n. 2312 del 6 settembre 2021, l'Unione ha poi invitato i consiglieri comunali a nominare i propri rappresentanti di minoranza per stilare l'elenco degli eletti dalle votazioni e assegnare i seggi riservati alle minoranze. Il ricorrente ha impugnato tale delibera per i seguenti motivi in diritto:
"I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 38 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. - violazione del diritto di rappresentanza delle minoranze - eccesso di potere - arbitrarietà ed ingiustizia manifesta";
"II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 64 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. - incompatibilità tra le cariche - eccesso di potere - arbitrarietà ed ingiustizia manifesta".
3. Si sono costituiti il Ministero dell'interno e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, chiedendo, in via preliminare, che venga disposta la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita l'Unione montana "Comuni Olimpici - Via Lattea", che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere in capo all'arch. C., atteso il contenuto migliorativo del provvedimento impugnato. Inoltre, l'Unione resistente ha eccepito la tardività del ricorso nella parte in cui vengono contestate le previsioni del precedente statuto, non impugnato nel termine perentorio previsto per legge e ha comunque chiesto il rigetto, nel merito, del ricorso per infondatezza dello stesso.
4. All'udienza del 14 dicembre 2021 il Collegio ha preso atto della dichiarazione di rinuncia all'istanza cautelare depositata dal ricorrente in data 8 dicembre 2021.
5. L'Unione montana "Comuni Olimpici - Via Lattea" ha depositato memoria ex art. 73 d.lgs. n. 104/2010 e il sig. C. Andrea Maria ha depositato memoria di replica ex art. 73 d.lgs. n. 104/2010.
6. All'udienza pubblica del 7 marzo 2024 il difensore dell'Unione montana "Comuni Olimpici - Via Lattea" ha depositato istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione e il difensore della parte ricorrente ha discusso oralmente la causa. All'esito il Collegio l'ha trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare occorre procedere alla trattazione delle questioni in rito.
È stata eccepita l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto l'impugnata modifica statutaria sarebbe migliorativa, nei confronti delle minoranze, rispetto alla disciplina previgente; inoltre, con la nuova formulazione dell'art. 17 dello statuto è stato ridotto il numero dei componenti della Giunta dell'Unione montana.
L'eccezione è infondata.
Con la contestata delibera l'amministrazione ha elaborato una nuova disciplina organica del sistema di rappresentanza ed elezione delle minoranze e modificato la composizione della Giunta dell'Unione montana.
Orbene, l'eventuale sentenza di accoglimento del gravame non comporterebbe la mera soppressione di tale disciplina ma vincolerebbe l'amministrazione a rideterminarsi in conformità alle motivazioni della sentenza, in forza dell'effetto conformativo della stessa. In ciò si fonda l'interesse del ricorrente.
Né potrebbe valere, a suffragio dell'eccezione in esame, la reviviscenza della previgente norma statutaria a seguito dell'eventuale accoglimento dell'impugnativa.
Vige infatti il principio generale della non reviviscenza delle norme abrogate dalla norma successiva annullata: il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica ed è ammissibile in ipotesi tipiche e circoscritte, non ricorrenti nel caso di specie (C.d.S., VII, 2 gennaio 2024, n. 5; T.A.R. Piemonte, I, 8 maggio 2023, n. 439; Corte cost., 24 gennaio 2012, n. 13).
2. Le amministrazioni resistenti hanno inoltre eccepito la tardività del ricorso.
L'eccezione non è condivisibile.
Il ricorso è tempestivo (con riferimento a entrambe le censure sollevate) in quanto è stato notificato in data 29 ottobre 2021 (e depositato il 24 novembre 2021) avverso la delibera consiliare n. 6 del 20 luglio 2021, pubblicata sull'Albo pretorio di detta Unione in data 26 luglio 2021 e fino al 10 agosto 2021.
3. Deve invece essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione dell'interno, atteso che non risultano gravati né atti del Ministero dell'interno né atti della Prefettura di Torino.
4. Passando alla trattazione del merito del ricorso, il Collegio osserva quanto segue.
5. Con il primo motivo di ricorso il sig. C. ha contestato il provvedimento impugnato perché adottato in violazione dei diritti di rappresentanza delle minoranze e della normativa in materia di composizione delle Unioni di Comuni. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che l'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 demanda allo statuto la definizione del numero dei consiglieri, "garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune" e che l'art. 6 dello statuto dell'Unione montana resistente, rubricato "Composizione del Consiglio", entrato in vigore il 26 agosto 2021 (nella versione previgente alle ultime modifiche) stabilisce, al comma 1, che il Consiglio dell'Unione "è composto da 7 membri" garantendo "la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti", nonché, al comma 4, che "alle minoranze spetta un rappresentante" eletto dalla Conferenza straordinaria di tutti i consiglieri di minoranza in carica. A seguito delle modifiche intervenute con l'atto oggetto di impugnazione il numero dei membri del Consiglio dell'Unione è stato aumentato a otto, con la previsione che "alle minoranze consiliari dei comuni vengono comunque riservati solo due seggi". Lamenta parte ricorrente che il sistema elettivo previsto dal richiamato art. 6 dello statuto, anche dopo la modifica intervenuta, non rispetta l'esigenza, stabilita dal citato art. 32 del d.lgs. n. 267/2000, di garantire la rappresentanza delle minoranze e di ogni comune costituente l'unione.
Il ricorrente contesta l'illegittimità dell'art. 6 dello statuto anche per quanto riguarda le modalità di elezione dei rappresentanti delle minoranze, atteso che il comma 4 di tale disposizione prevede che i due seggi riservati alle minoranze consiliari dei comuni vengano assegnati "sulla base del maggior numero di voti conseguiti dai consiglieri di minoranza nell'elezione" del Consiglio dell'Unione di cui al comma 3 e che "a parità di voti il seggio spetterà al rappresentante consiliare di minoranza del comune con maggior numero di residenti". La lesione dei diritti delle minoranze dei singoli comuni discenderebbe, nella prospettazione difensiva del ricorrente, dalla mancata garanzia che ciascun comune elegga e abbia un proprio rappresentante nel Consiglio. Inoltre, il sistema previsto in caso di parità di voto penalizzerebbe i comuni con minor numero di abitanti perché non consentirebbe ai loro rappresentanti di minoranza di conseguire alcun seggio.
6. La censura è fondata nei termini che seguono.
Il Collegio evidenzia che il meccanismo di elezione previsto dalle norme statutarie citate non consente un'adeguata rappresentanza delle minoranze presenti in ciascun Comune componente l'Unione montana resistente, come previsto dall'art. 32 d.lgs. n. 267/2000. Tale norma impone invece che lo statuto dell'unione, nelle norme che regolano la composizione degli organi dell'Unione, garantisca la rappresentanza di ciascun comune associato.
Nel caso di specie l'art. 6 dello statuto, nel testo attualmente vigente, non rispetta tale previsione poiché riserva due soli seggi alle minoranze consiliari dei Comuni e, pertanto, non è in grado di assicurare la rappresentanza delle minoranze a ciascun comune associato. E ciò risulta tanto più evidente avuto riguardo al meccanismo di elezione dei due rappresentanti delle minoranze che sono individuati sulla base del maggior numero di voti conseguiti dai consiglieri di minoranza nell'elezione del consiglio dell'unione (cfr. comma 4 dell'art. 6 dello statuto).
Né potrebbe sostenersi che ogni Comune sia adeguatamente rappresentato dall'Unione per il sol fatto di farne parte in quanto, come noto, l'Unione di Comuni non determina la fusione degli enti della quale si compone, ma ciascun comune conserva la propria autonomia e personalità giuridica di diritto pubblico (così anche T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza n. 420 del 21 aprile 2011). Di conseguenza, ciascun ente deve essere adeguatamente rappresentato sia in relazione alle forze di maggioranza, sia a quelle di minoranza.
7. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che nell'Unione montana resistente vi è coincidenza dei sindaci dei Comuni sia come membri del Consiglio sia come componenti della Giunta dell'Unione, in violazione dell'art. 64 d.lgs. n. 267/2000. Tanto si è verificato, secondo la parte istante, per la mancata nomina, da parte di cinque dei comuni partecipanti all'Unione, dei propri rappresentanti, nonostante l'avvenuto rinnovo dei rispettivi organi comunali, in quanto l'art. 6, comma 7, dello statuto prevede che "in sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione e per le successive elezioni dei rappresentanti dei comuni, fino all'elezione degli stessi", tali cariche siano ricoperte dai Sindaci dei Comuni.
Inoltre, lamenta il ricorrente l'illegittimità della citata modifica statutaria anche per quanto concerne la previsione di cui all'art. 17, che in precedenza fissava il numero degli assessori componenti la Giunta in misura pari a quello dei comuni aderenti all'Unione e, ora, limita tale numero a "due assessori", con evidente ulteriore limite alla rappresentatività dei Comuni.
8. Il Collegio, ritenendo il motivo in esame infondato, prescinde dall'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata dall'amministrazione in base all'assunto secondo cui il ricorrente non può far parte della Giunta dell'Unione montana. Al riguardo, valgono le seguenti considerazioni.
Il richiamato art. 64 d.lgs. n. 267/2000 non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che lo stesso opera solo per Comuni che hanno un numero di abitanti superiore a 15.000 e tale circostanza non risulta dagli atti di causa. Peraltro l'eccezione sollevata sul punto dall'Unione resistente non risulta contestata dalla parte istante nella memoria di replica ex art. 73 d.lgs. n. 104/2010 (cfr. p. 15 della memoria dell'Unione montana).
Inoltre, con riferimento alla lamentata illegittimità dell'art. 17 dello statuto, il Collegio osserva che difetta la base normativa che imponga un numero minimo di assessori della Giunta e, pertanto, la contestazione non viola alcuna disposizione di legge.
9. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza parziale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- estromette dal giudizio il Ministero dell'interno e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Torino;
- in parte respinge e parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.