Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione II
Sentenza 17 maggio 2024, n. 1072
Presidente: Di Mario - Estensore: Belfiori
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente riferisce che nel proprio terreno in nuda proprietà esisteva un vetusto magazzino utilizzato come ricovero attrezzi per l'agricoltura, edificato dal padre, coltivatore diretto, e abitante in un fondo limitrofo, presumibilmente negli anni '70 dello scorso secolo.
Per esigenze familiari, informa che restaurava il magazzino e lo adibiva a propria abitazione, per la quale dal 1995 il Comune chiedeva il pagamento della tassa rifiuti. L'abitazione veniva, poi, accatastata nel 2008, mentre nel 2009, dopo l'assegnazione del numero civico, il ricorrente vi stabiliva la residenza.
Nel frattempo vi era stato un sopralluogo della polizia locale il 16 giugno 2008 e il 6 dicembre 2012 il Comune notificava al ricorrente il decreto di demolizione.
L'atto così motivava:
«Visto il rapporto della Polizia Municipale redatto in data 24.06.2008, prot. n. 17624, dal quale risultano accertate, a seguito di sopralluogo del 11.06.2008, le seguenti opere edilizie abusive realizzate in via Pordelio s.n. su lotto catastalmente censito al Catasto Terreni con foglio BU/45, mappale 927 (ex mapp. 265 soppresso):
1. immobile ad uso abitazione: costituito dal solo piano terra, misura m. 8,60 a 8. L'altezza al culmine è di mt. 4,70 ed al punto più basso 3,10. L'immobile è circondato da una gettata di cls alta 15 cm. che sporge per cm. 85 sui lati nord e sud e per cm. 125 sui lati est e ovest. All'interno l'immobile risulta finito ed arredato ed è composto da 1. una cucina, due camere, un bagno ed un ripostiglio; 2. cancello carraio scorrevole elettrico in metallo con accesso pedonale della lunghezza complessiva di m. 6,00 (m. 1,00 pedonale e m. 4,90 carraio) ed altezza m. 1,65; 3. pavimentazione esterna in betonelle poggiate a secco della lunghezza di 11,60 e larghezza m. 2.
Preso atto dell'istruttoria tecnica d'ufficio del 18.01.2011, dalla quale si rileva che l'opera abusiva in questione realizzata in assenza di Permesso di Costruire ed è in contrasto con la normativa urbanistica vigente ed adottata per in quanto trattasi di "nuova realizzazione di immobile ad uso abitazione" e pertanto non può essere suscettibile di sanatoria, mentre per le opere di cui ai punti 2 e 3, trattandosi di opere sanabili, preso atto che per le stesse non è stata presentata alcuna domanda di sanatoria;
Visto che le opere abusive insistono in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, e che la sua realizzazione necessitava anche la preventiva autorizzazione ambientale».
Di conseguenza veniva ordinato di «di demolire/rimuovere le opere abusive sopradescritte, e ripristinare lo stato originario dei luoghi, entro il termine di gg. 90 (novanta) dalla notificazione del presente atto con espresso avviso che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, sarà dato corso alla procedura stabilita dai succitati articoli di legge, che prevede l'acquisizione di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune dell'opera abusiva e dell'area di pertinenza, così come individuata nella relazione-perizia tecnica di cui in premessa, allegata al presente atto».
Il provvedimento è stato impugnato con il ricorso all'esame.
Il Comune intimato non si è costituito.
All'udienza pubblica straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 maggio 2024 la causa è passata in decisione.
Di seguito le censure portate con il mezzo di gravame.
Con il primo motivo si deduce la illegittimità dell'ordine di demolizione perché non avrebbe tenuto conto che il magazzino era presente da circa 50 anni sul fondo e perché il Comune non avrebbe motivato sull'interesse pubblico alla sua demolizione.
Il motivo va disatteso, in quanto non è qui in discorso la demolizione di un magazzino agricolo di ricovero attrezzi, bensì l'edificazione di un'abitazione in zona vincolata e senza alcun titolo edilizio.
Con il secondo motivo si dice che si potrebbe ordinare la demolizione del manufatto abusivo unicamente a colui che lo ha realizzato e/o ne è proprietario, non già al proprietario del suolo su cui lo stesso insiste. Inoltre, non potrebbe, si dice, essere ordinato al solo ricorrente di procedere alla demolizione, ma anche al padre, in quanto autore dell'abuso e usufruttuario dell'appezzamento ove l'immobile insiste, mentre il ricorrente ne è nudo proprietario.
Il motivo è inconsistente, in quanto è legittima l'ordinanza di rimozione di opere abusive diretta anche al nudo proprietario (C.d.S., Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16; Sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3574; Sez. VI, 17 marzo 2023, n. 2769).
Con il terzo motivo si invoca l'art 54 c.p., come causa di giustificazione generale dovuta allo stato di necessità abitativo, inerente le peculiari condizioni personali e familiari del ricorrente.
Il motivo va disatteso, in quanto non è qui in rilievo alcuna punibilità personale, bensì la sanzione ripristinatoria reale che prescinde dall'accertamento del dolo o della colpa o dall'eventuale stato di buona fede del proprietario rispetto alla commissione dell'illecito.
Inoltre, in disparte la irrilevanza della questione, alcuna prova è stata fornita che la costruzione abusiva sia stata realizzata per la necessità di "salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona", pericolo "non altrimenti evitabile".
In conclusione il ricorso va rigettato, mentre non occorre statuire sulle spese non essendosi costituito il Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.