Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 10 maggio 2024, n. 325
Presidente: de Francisco - Estensore: Pizzi
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in appello notificato il 29 febbraio 2024 e depositato il 6 marzo 2024, contenente altresì domanda cautelare, la sig.ra Annalisa P. ha impugnato la sentenza del T.A.R. per la Sicilia n. 400 del 2024, che ha respinto il suo ricorso proposto per l'annullamento della deliberazione del Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento n. 1478 del 15 settembre 2022 - con la quale era stato approvato l'elenco degli ammessi e quello degli esclusi in relazione alla "procedura per il superamento del precariato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e s.m.i. per la copertura di n. 10 posti di Dirigente Psicologo" - nella parte in cui l'odierna appellante, la quale aveva presentato istanza di partecipazione alla procedura concorsuale de qua ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, è stata esclusa dal concorso in questione "non avendo maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile, anche non continuativi, negli ultimi otto anni precedenti alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi della lettera b) del medesimo comma 2".
2. Deduceva la ricorrente in primo grado la violazione dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, arbitrio ed ingiustizia manifesta, violazione del principio del favor partecipationis e sviamento, avendo l'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento illegittimamente omesso di considerare, in danno della ricorrente, che la medesima poteva "vantare, nel periodo di riferimento, un servizio prestato presso la stessa A.S.P. di Agrigento, odierna resistente, per un totale di 3 anni (dal novembre 2016 al novembre 2019 [...]), in virtù di un rapporto di servizio originato dall'assegnazione di una borsa di studio, certamente rientrante [...] nell'amplissima categoria dei rapporti di lavoro flessibile individuata dal Legislatore al chiaro fine di consentire l'accesso alle procedure concorsuali tese al superamento del precariato a tutti i soggetti che - per almeno 3 anni negli ultimi otto antecedenti al 31 dicembre 2020 - avessero prestato una qualche attività lavorativa a favore degli Enti del S.S.N.".
3. L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, laddove il T.A.R. ha negato in radice la possibilità che il rapporto instaurato in forza dell'attribuzione di una borsa di studio possa integrare un rapporto di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, a prescindere dalle caratteristiche in concreto della borsa di studio stessa.
4. L'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, con memoria del 18 marzo 2024, si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
5. Alla camera di consiglio del 21 marzo 2024 il Collegio - avvisate le parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. - ha trattenuto la causa in decisione.
6. L'appello è infondato.
7. La quaestio iuris oggetto del presente giudizio concerne la riconducibilità o meno di una borsa di studio nella categoria del "contratto di lavoro flessibile", ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
7.1. Al riguardo il Collegio - consapevole del diverso orientamento giurisprudenziale emerso in subiecta materia (cfr. C.G.A., Sez. giur., n. 757 del 2021 e n. 218 del 2022) - intende dare continuità alla più restrittiva interpretazione, fatta propria dal T.A.R. con la sentenza gravata (sulla scorta della pronuncia da ultimo citata, C.G.A., Sez. giur., n. 218 del 2022), che esclude in radice la menzionata riconducibilità della borsa di studio al contratto di lavoro flessibile, stante la finalità prettamente formativa della borsa di studio stessa, così come anche dell'assegno di ricerca (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 2966 del 2024, §§ 9.2 e ss., laddove proprio valorizzando la natura formativa della borsa di studio, si è escluso che si potesse cumulare la frequenza di un corso di formazione con l'attività lavorativa di dirigente medico; cfr. anche C.d.S., Sez. I, n. 1287 del 2023 che, richiamando C.d.S., Sez. VI, n. 5432 del 2008, ha escluso che la borsa di studio sia idonea a dare luogo ad un rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo).
7.2. Né a diverse conclusioni può giungersi sulla scorta della pronuncia citata dall'appellante in sede di discussione orale (C.d.S., Sez. III, n. 5013 del 2022), in quanto tale ultima sentenza, lungi dal ritenere fondata l'opzione ermeneutica auspicata dall'appellante, ha accolto l'appello unicamente sotto il profilo del difetto di motivazione del provvedimento in quella sede impugnato.
7.3. Sotto tale ultimo aspetto si ritiene, infine, opportuno rilevare che il provvedimento impugnato in questa sede è sufficientemente motivato, essendo pacifico, in punto di fatto, che l'appellante abbia svolto un periodo di borsa di studio, ed essendo altrettanto pacifico, in punto di diritto, che lo svolgimento di una borsa di studio non è idoneo ad integrare un "contratto di lavoro flessibile" ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
8. In definitiva l'appello deve essere respinto.
9. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 268/2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, sez. IV, sent. n. 400/2024.